Versione
5 luglio 2024
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10 agosto 2024
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Art. 314-bis.
(Indebita destinazione di denaro o cose mobili).
Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilita' di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalita' e intenzionalmente procura a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. ((La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000))
(Indebita destinazione di denaro o cose mobili).
Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilita' di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalita' e intenzionalmente procura a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. ((La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000))
Commentari • 186
- 1. Art. 314 bis c.p.| Prima sentenza Cassazionehttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione · 75.52366
[…] D'Arcangelo Segnaliamo ai lettori che, con la notizia di decisione n. 13 del 23 ottobre 2024, il servizio di novità della Suprema corte ha comunicato che la Sesta Sezione penale è stata chiamata ad affrontare la seguente questione: «se l'introduzione dell'art. 314-bis cod. pen. abbia comportato l'abolitio criminis delle condotte di peculato per distrazione poste in essere senza la violazione di specifiche disposizioni di legge». […] Sul nuovo delitto previsto dall'art. 314 bis c.p. segnaliamo, sulla nostra Rivista, i contributi dei proff. […]
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Giurisprudenza • 39
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 27/05/2025, n. 19806Provvedimento: […] quarto motivo deducono violazione di legge con riferimento agli elementi costitutivi della nuova fattispecie dell'art. 314-bis cod. pen . in quanto di essa mancherebbe anche la violazione di norme di legge, atteso che le norme di legge di cui all'art. 323 cod. pen. sono diverse da quelle di cui all'art 314-bis cod. pen . perché ciò che era contestato a NI nulla aveva a che vedere con disposizioni che regolano la destinazione del denaro pubblico. 3 Con il quinto motivo deducono violazione di legge con riferimento agli elementi costitutivi della nuova fattispecie dell'art. 314-bis cod. pen . in quanto mancherebbe comunque il contributo criminoso dei NC, […] per integrare quella dell'art. 314- bis cod. pen […]Leggi di più...
- dolo intenzionale·
- indebita destinazione di denaro·
- art. 314-bis cod. pen.·
- giudicato·
- disponibilità mediata denaro pubblico·
- specialità tra reati·
- elementi costitutivi reato·
- violazione norme di legge·
- interpretazione giudicato·
- art. 323 cod. pen.·
- abuso d'ufficio·
- ingiusto vantaggio patrimoniale