Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/2014, n. 53578
CASS
Sentenza 21 ottobre 2014

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La condotta appropriativa del responsabile della cassa di una Federazione sportiva integra il delitto di peculato quando ha ad oggetto fondi pubblici erogati per la promozione dell'attività sportiva e, invece, quello di appropriazione indebita aggravata, a norma degli artt. 646 e 61 n. 11 cod. pen., quando si riferisce a somme raccolte dall'ente per il proprio finanziamento quale soggetto giuridico privato, poiché nel primo caso, e non nel secondo, l'agente esercita un servizio pubblico. (Fattispecie in cui la S.C. ha ravvisato il concorso formale tra i reati di cui agli artt. 314 e 646 cod. pen., tale ultimo aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 11 cod. pen., nella condotta del responsabile dell'ufficio amministrativo della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio che, nella sua qualità, si era appropriato sia di somme di provenienza privata - tesseramenti, affiliazioni e multe irrogate a società e tesserati - che di fondi erogati dal C.O.N.I. per il finanziamento delle attività sportive).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/2014, n. 53578
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 53578
Data del deposito : 21 ottobre 2014

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