Sentenza 21 ottobre 2014
Massime • 1
La condotta appropriativa del responsabile della cassa di una Federazione sportiva integra il delitto di peculato quando ha ad oggetto fondi pubblici erogati per la promozione dell'attività sportiva e, invece, quello di appropriazione indebita aggravata, a norma degli artt. 646 e 61 n. 11 cod. pen., quando si riferisce a somme raccolte dall'ente per il proprio finanziamento quale soggetto giuridico privato, poiché nel primo caso, e non nel secondo, l'agente esercita un servizio pubblico. (Fattispecie in cui la S.C. ha ravvisato il concorso formale tra i reati di cui agli artt. 314 e 646 cod. pen., tale ultimo aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 11 cod. pen., nella condotta del responsabile dell'ufficio amministrativo della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio che, nella sua qualità, si era appropriato sia di somme di provenienza privata - tesseramenti, affiliazioni e multe irrogate a società e tesserati - che di fondi erogati dal C.O.N.I. per il finanziamento delle attività sportive).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/2014, n. 53578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53578 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 21/10/2014
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 1588
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - rel. Consigliere - N. 38825/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN IO N. IL 22/04/1951;
avverso la sentenza n. 3688/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del 10/05/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'avv. Valori Guido per Coni e Coni Servizi spa e avv. Lacanica Cesare per F.I.S.G. come da conclusioni scritte e nota spese;
udito l'avv. Manna Adelmo per CO DI che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 10 maggio 2013, la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del 1 dicembre 2011, con la quale il Tribunale della stessa città condannava CO DI alla pena di anni due e mesi due di reclusione, in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv e 314 cod. pen., per essersi appropriato, quale responsabile dell'ufficio amministrativo della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (F.I.S.G.), delle somme provenienti da tesseramenti, affiliazioni e multe delle società sportive affiliate di cui aveva il possesso e la disponibilità in ragione del suo ufficio, commesso da 31 gennaio 2008 al 24 marzo 2011.
Dopo avere argomentato in ordine alla infondatezza della dedotta violazione del principio di correlazione fra quanto contestato e sentenza, la Corte territoriale ha sottolineato:
- come CO abbia ammesso di essersi appropriato delle somme in contestazione, "in quanto riteneva ciò giusto in conseguenza di una vertenza giuslavoristica nei confronti dell'ente";
- come, secondo la giurisprudenza di questa Corte civile e penale nonché della Corte dei Conti della Regione Lazio debba essere riconosciuta la natura di pubblico ufficiale al soggetto pur addetto a svolgere attività di carattere accessorio o sussidiario rispetto ai fini istituzionali delle Federazioni Sportive, sussistendo fra queste ed il C.O.N.I. un rapporto di servizio di natura pubblicistica;
- come, sottraendo le somme depositate nelle casse della Federazione, CO abbia toccato il fulcro finanziario di mantenimento dell'ente (soggetto di diritto privato rispetto alle attività non aventi finalità sportive, ma ente esponenziale delle finalità pubbliche che animano tutte le attività sportive, anche finanziate e promananti dal C.O.N.I.) ed, in ogni caso, appropriandosi di tutte le somme nella disponibilità della Federazione - finalizzate sia ad attività private, sia ad attività pubbliche -, l'appellante abbia privato l'ente del supporto economico per qualsivoglia attività e compito, danneggiando certamente la sfera pubblicistica di esso (al riguardo, il primo giudice aveva rilevato che "non è dato di evincere a quali scopi ulteriori, non sportivi, la somma distratta avrebbe dovuto essere destinata");
- come la valenza pubblicistica delle attività della Federazione sia confermata dall'art. 23 dello Statuto del C.O.N.I.. Con riguardo alle disposizioni civili adottate dal primo giudice, la Corte ha evidenziato come l'appellante abbia ammesso di essersi appropriato di somme mai restituite, sicché sussistono gli estremi sia per una generica condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, sia per la concessione di una provvisionale di 50.000 Euro a favore di ciascuna parte civile, ritenendo non accoglibile la richiesta di revoca o di sospensione della provvisionale, vista l'esiguità di essa rispetto alle somme sottratte e l'irrilevanza dello stato di difficoltà dedotto dall'appellante.
2. Avverso il provvedimento hanno presentato ricorso l'Avv. Adelmo Manna e l'Avv. Piergiorgio Manca, difensori di fiducia di CO DI, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 522 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello ritenuto infondata l'eccepita violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, laddove - secondo la contestazione - a CO è contestato di essersi appropriato di somme provenienti da tesseramenti e multe, dunque di contributi provenienti da soggetti privati, e non dei contributi pubblici erogati a fondo perduto dal C.O.N.I. a tutte le Federazioni Sportive ad esso affiliate, condotta mai cristallizzata nel capo d'imputazione, di tal che la condanna in relazione a tale fatto ulteriore non corrisponde a quanto contestato. Per altro verso, la Corte d'appello avrebbe errato nel valorizzare il fatto che CO ha confessato di essersi appropriato delle somme in contestazione, atteso che egli ha ammesso di essersi appropriato, non di contributi pubblici, bensì di altre somme;
la Corte ha inoltre confuso l'oggetto materiale del reato col movente del reato stesso, ovvero un antico contenzioso di natura giuslavoristica intrapreso da CO contro il C.O.N.I..
2.2. Violazione di legge in relazione al "criterio esterno" previsto dall'art. 357 cod. pen., per avere la Corte d'appello errato nel configurare in capo al CO la veste di pubblico ufficiale, valorizzando il soddisfacimento di un pubblico interesse, ovvero la divulgazione e la promozione dello sport perseguiti dal C.O.N.I. e dalla F.I.S.G. come parametro in base al quale stabilire se un'attività abbia o meno natura pubblicistica, mentre, secondo l'attuale normativa a seguito della novella del 90 e la prevalente giurisprudenza di legittimità, è necessario che sia la legge o un atto normativo a qualificare e disciplinare con norme di diritto pubblico il servizio. Sebbene fra C.O.N.I. e F.I.S.G. esista un rapporto organico, le competenze riconosciute a quest'ultima Federazione non consentono affatto di collocarne l'attività sempre e comunque nell'orbita - penalisticamente rilevante - della funzione o del servizio pubblico, atteso che la Federazione opera secondo un doppio regime, pubblicistico e privatistico a seconda dei casi, ed, in particolare, assume natura pubblicistica solo quando agisce come organo del C.O.N.I., mentre non ha rilevanza pubblicistica la mera gestione delle proprie risorse finanziarie.
2.3. Violazione di legge in relazione al "criterio interno" previsto dall'art. 357 cod. pen., per avere la Corte d'appello errato nel ravvisare in capo al CO la veste di pubblico ufficiale, atteso che la gestione contabile ed amministrativa della Federazione è disciplinata da norme di diritto privato e CO era del tutto privo di poteri deliberativi, certificativi e autoritativi tipici di chi rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, essendosi egli limitato a svolgere funzioni di cassa. Nella specie, potrebbe essere tutt'al più ritenersi integrata la diversa fattispecie di appropriazione indebita.
2.4. Contraddittorietà della motivazione in relazione alla commisurazione della provvisionale.
2.5. Mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di sospensione della provvisionale per incapienza dell'imputato.
3. Nella memoria depositata in Cancelleria in data 16 ottobre 2014, l'Avv. Guido Valori, per le parti civili C.O.N.I. e C.O.N.I. Servizi S.p.A. ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
4. In udienza, il Procuratore generale Dott. Eduardo Vittorio Scardaccione ha chiesto che il ricorso sia rigettato. L'Avv. Guido Valori per le parti civili C.O.N.I. e C.O.N.I. Servizi S.p.A. ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile mentre l'Avv. Cesare Lacanica per la parte civile F.I.S.G. ha chiesto che il ricorso sia rigettato.
L'Avv. Adelmo Manna per CO DI ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In via del tutto preliminare, va rilevato come in nessuna considerazione possa tenersi la memoria depositata in Cancelleria in data 16 ottobre 2014 dal l'Avv. Guido Valori, per le parti civili C.O.N.I. e C.O.N.I. Servizi S.p.A., in quanto atto depositato tardivamente rispetto al termine fissato nell'art. 611 cod. proc. pen.. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso debba essere rigettato.
2. Infondato è il primo motivo con il quale il ricorrente ha dedotto la violazione del principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, fissato dall'art. 521 c.p.p.. Ed invero, secondo l'insegnamento di questa Suprema Corte espresso anche a Sezioni Unite, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Cass. Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051). Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, nessuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza è ravvisabile nel caso in oggetto: avuto riguardo al tenore della contestazione ed, in particolare, all'esplicito e specifico riferimento - quale oggetto della condotta appropriativa - alla somma di 313.676,00 Euro depositata sul conto Bancoposta n. 830750002, è da escludere che CO possa fondatamente sostenere di aver avuto una qualunque incertezza in merito ai fatti dei quali veniva accusato e quindi di avere subito un vulnus al suo diritto di difendersi nel processo. Prova ne sono i motivi dedotti, sia in appello sia innanzi a questa Corte, con i quali il ricorrente ha mostrato di essere perfettamente edotto dell'esatto perimetro delle condotte contestate e di essersi difeso su ogni aspetto dell'accusa elevata.
La circostanza che - come accertato nel processo e dato conto in sentenza dai giudici di merito - la somma di oltre trecentomila Euro di cui si appropriava CO provenisse, in effetti, non soltanto "da tesseramenti, affiliazioni e multe alle società sportive affiliate e tesserati della FSIG" come contestato, ma anche da finanziamenti del C.O.N.I. certamente è rilevante ai fini del corretto inquadramento giuridico (di parte) della condotta ascritta - come meglio si dirà oltre -, ma non si traduce in una modifica del fatto contestato nei suoi elementi essenziali, ne' pertanto provoca una situazione di incertezza e di cambiamento sostanziale della fisionomia dell'ipotesi accusatoria, suscettibile di impedire o anche solo di menomare l'esercizio del diritto di difesa dell'imputato.
3. Parzialmente fondati sono il secondo ed il terzo motivo, con i quali il ricorrente deduce l'insussistenza dei presupposti per ravvisare in capo a CO DI la veste di pubblico ufficiale delineata nell'art. 357 cod. pen., e ciò con riguardo sia al criterio "esterno" (considerata la natura privatistica della Federazione sportiva in seno alla quale egli operava e commetteva le condotte illecite), sia al criterio "interno" (tenuto conto delle mansioni effettivamente svolte dall'imputato).
3.1. Occorre premettere che le Federazioni Sportive Nazionali ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) sono state oggetto di plurimi interventi da parte del legislatore, in particolare, avuto riguardo ai più recenti: a) della Legge 31 gennaio 1992 n. 138 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità del C.O.N.I.);
b) del D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242 (Decreto "Melandri"), che ha qualificato le Federazioni sportive come associazioni senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato, ma per taluni aspetti con valenza pubblicistica;
c) del D.Lgs. 8 gennaio 2004 n. 15 (Decreto "Pescante"), che ha riconosciuto esplicitamente personalità giuridica di diritto pubblico al C.O.N.I. (assoggettandolo alla vigilanza da parte del Ministero per i beni e le attività culturali) ed ha chiarito che le Federazioni non sono organi del C.O.N.I. (sebbene i relativi bilanci siano sottoposti all'approvazione della Giunta nazionale del C.O.N.I.), non hanno personalità pubblica e non perseguono fini di lucro.
Giova inoltre notare che, per espressa previsione dello Statuto del C.O.N.I. (adottato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. il 23 marzo 2004, approvato con D.M. del 23 Giugno 2004), segnatamente dell'art. 20, comma 4, "Le Federazioni sportive nazionali svolgono l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI, anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività. L'art. 23, comma 1, del medesimo Statuto stabilisce inoltre che "ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e successive codificazioni e integrazioni, oltre quelle il cui carattere pubblico è espressamente previsto dalla legge, hanno valenza pubblicistica esclusivamente le attività delle Federazioni sportive nazionali relative all'ammissione e all'affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati;
alla revoca a qualsiasi titolo e alla modificazione dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione;
al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici;
all'utilizzazione dei contributi pubblici;
alla prevenzione e repressione del doping, nonché le attività relative alla preparazione olimpica e all'alto livello alla formazione dei tecnici, all'utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici". Ne discende che le Federazioni sportive hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato e che tuttavia, in relazione a specifiche materie previste dallo Statuto del C.O.N.I., esse assumono "valenza pubblicistica".
3.2. Sulla scorta del sopra delineato quadro normativo, ritiene il Collegio che non si possa in alcun modo porre in discussione il fatto che le Federazioni sportive, seppure soggetti di diritto privato autonome rispetto al C.O.N.I., assumano connotazione pubblicistica allorché agiscano allo scopo di realizzare gli specifici scopi, di pubblico interesse, definiti nell'art. 23 ed, in particolare, per quanto qui rileva, in caso di "utilizzazione dei contributi pubblici" finalizzati all'attività di promozione sportiva.
Ai fini della esatta qualificazione giuridica delle condotte appropriative di fondi di una Federazione Sportiva occorre allora distinguere a seconda se si tratti di risorse economiche concernenti l'operatività di essa quale soggetto privato ovvero le attività di rilievo pubblicistico rientranti nella rosa delineata nel citato art. 23, essendo - si ribadisce - condizionato il riconoscimento delle funzioni pubblicistiche, in capo alla persona giuridica privata, all'esercizio, in concreto, di una delle attività ivi espressamente contemplate.
Come questa Corte ha avuto di chiarire in una precedente pronuncia resa in una fattispecie in tutto sovrapponibile a quella oggetto di sindacato, l'attività attraverso la quale una Federazione sportiva si procura i mezzi finanziari, ricevendo i contributi dei propri soci (privati, club e società sportive), e gestisce tali mezzi, è estranea all'esercizio dell'attività sportiva e conseguentemente, è espressione del dinamismo privatistico della Federazione, che, in tale settore, non opera come organo del C.O.N.I., ma come persona giuridica privata e i suoi amministratori non rivestono la qualità di pubblici ufficiali, nel momento in cui non esercitano una pubblica funzione, ma gestiscono interessi meramente privatistici dell'ente (Cass. Sez. 6, n. 8727 del 19/04/2000, Fardella, Rv. 220749). In tale caso, questa Corte ha dunque concluso che non integra il reato di peculato, ma quello di appropriazione indebita aggravata a norma dell'art. 646 c.p. e art. 61 c.p., n. 11., il fatto dell'amministratore di una Federazione sportiva che si appropri del denaro versato dai tesserati, difettando una formale e specifica destinazione di tali fondi all'esercizio della pratica sportiva. Da tali condivisibili principi si deve, a contrariis, argomentare che la condotta appropriativa di fondi specificamente destinati al finanziamento dell'esercizio della pratica sportiva erogati a tale scopo dal C.O.N.I. integri, invece, il delitto di peculato, dal momento che, in relazione a tale specifica attività, sono riconosciute alla Federazione connotazioni evidentemente pubblicistiche, e sussiste un vincolo di destinazione dei fondi erogati alla realizzazione di una specifica finalità e funzione pubblica, quale quella della promozione dell'attività sportiva nell'interesse della collettività.
3.3. Per quanto concerne il profilo soggettivo, ritiene il Collegio che, nella specie, a CO DI debba essere riconosciuta la veste, non di pubblico ufficiale, bensì di incaricato di un pubblico servizio.
In linea generale, giova rilevare come l'art. 358 cod. pen. definisca l'incaricato di un pubblico servizio come colui il quale, a qualunque titolo, presta un servizio pubblico, a prescindere da qualsiasi rapporto d'impiego con un determinato ente pubblico. Il legislatore del 1990 (L. 26 agosto 1990, n. 86, art. 18), nel delineare la nozione di incaricato di pubblico servizio, ha privilegiato il criterio oggettivo-funzionale, utilizzando la locuzione "a qualunque titolo" ed eliminando ogni riferimento, contenuto invece nel vecchio testo dell'art. 358 cod. pen., al rapporto d'impiego con lo Stato o altro ente pubblico. Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, non si richiede, dunque, che l'attività svolta sia direttamente imputabile a un soggetto pubblico, ma è sufficiente che il servizio, anche se concretamente attuato attraverso organismi privati, realizzi finalità pubbliche. Il capoverso dell'art. 358 cod. pen. esplicita il concetto di servizio pubblico, ritenendolo formalmente omologo alla funzione pubblica di cui al precedente art. 357, ma caratterizzato dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima (poteri deliberativi, autoritativi o certificativi). Il parametro di delimitazione esterna del pubblico servizio è dunque identico a quello della pubblica funzione ed è costituito da una regolamentazione di natura pubblicistica, che vincola l'operatività dell'agente o ne disciplina la discrezionalità in coerenza con il principio di legalità, senza lasciare spazio alla libertà di agire quale contrassegno tipico dell'autonomia privata, con esclusione in ogni caso dall'area pubblicistica delle mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale. Quanto al criterio di delimitazione interna del servizio pubblico, lo stesso difetta - come si è detto - dei poteri propri della pubblica funzione (così si legge nella motivazione della sentenza Cass. Sez. 6 n. 39359 del 07/03/2012, Ferrazzoli, Rv. 254337). Sulla scorta dei superiori principi che questo Collegio condivide appieno, si deve allora ritenere che il responsabile della cassa della Federazione Sportiva, sebbene di norma opera nell'interesse di un soggetto privato (cioè della Federazione quale associazione di diritto privato autonoma rispetto al C.O.N.I.) e non esercita una pubblica funzione - ciò, in particolare, allorché gestisce le finanze raccolte dall'ente per il proprio funzionamento ed il raggiungimento dei propri scopi, a titolo di autofinanziamento lato sensu -, nondimeno assume la qualifica di esercente un pubblico servizio nel caso in cui gestisca - e dunque anche qualora si appropri - di fondi finanziari erogati dal C.O.N.I. per perseguimento delle finalità di natura pubblicistica di promozione dell'attività sportiva: in tale caso, giusta previsione del già rammentato art. 23 dello Statuto del C.O.N.I., la Federazione svolge difatti un'attività cui è riconosciuta espressamente una valenza pubblicistica, laddove utilizza fondi che hanno un preciso vincolo al soddisfacimento di interessi generali della collettività. L'addetto alla cassa della Federazione sportiva che amministri sia le risorse finanziarie private, sia - per quanto qui più rileva - i fondi pubblici erogati dal C.O.N.I., in quanto vincolati al soddisfacimento di un interesse di carattere generale, riveste, dunque, una duplice veste ed, in particolare, assume la qualità di incaricato di pubblico servizio con riguardo alla gestione di questi ultimi. Ne discende che, nel momento in cui l'addetto alla cassa di una Federazione sportiva - seppure associazione di diritto privato - viene ad appropriarsi delle somme erogate dallo Stato - a mezzo del Comitato Olimpico - al fine di promuovere la pratica dell'attività sportiva sul territorio nazionale, di cui abbia, in ragione del pubblico servizio svolto, la disponibilità, egli viene a tutti gli effetti ad entrare in possesso di denaro di pertinenza dell'amministrazione, funzionale al perseguimento di un pubblico interesse. Il che declina la condotta appropriativa in termini di peculato.
3.4. Passando al vaglio del caso di specie, mette conto evidenziare che - come chiarito dal Tribunale e dalla Corte territoriale - nelle casse della F.I.S.G. ed, in particolare, nel conto Bancoposta n. 830750002 della F.I.S.G. confluivano sia le somme provenienti da tesseramenti, affiliazioni e multe irrogate a società e tesserati, sia le somme erogate da parte del C.O.N.I., destinate al finanziamento delle attività sportive nel settore dello sport su ghiaccio. Alla F.I.S.G. va dunque riconosciuta una duplice natura: di ente di diritto pubblico, per quanto concerne le attività di promozione delle attività sportive in tale campo e, più in generale, le attività delineate dall'art. 23 dello Statuto del C.O.N.I.; di associazione di diritto privato per le restanti attività.
Parallelamente, anche a CO DI deve essere riconosciuta una duplice veste: di incaricato di un pubblico servizio, con riguardo alla gestione (e quindi anche all'appropriazione) dei fondi strettamente funzionali alla realizzazione degli scopi di rilievo pubblicistico;
di soggetto privato, quanto alla gestione (e quindi anche all'appropriazione) delle somme destinate al funzionamento della Federazione come soggetto giuridico privato. Ininfluente ai fini di tale inquadramento soggettivo è la natura giuridica del contratto, di diritto privato, intercorrente fra CO e la Federazione. Ed invero, come già sopra chiarito, ciò che rileva a tali fini è soltanto che l'imputato, quale responsabile della cassa della Federazione sportiva, amministrasse ed avesse la disponibilità (pacifica, laddove era in grado di porre in essere le operazioni che consentivano il passaggio delle somme dal conto Postepay dell'ente al proprio), fra le altre, anche delle somme erogate dal C.O.N.I. con la specifica finalizzazione al soddisfacimento di un pubblico interesse, di tal che, rispetto alla movimentazione di esse, non può che essergli riconosciuta la veste di incaricato di un pubblico servizio.
3.5. Tirando le fila di quanto sopra, posto che nelle casse della Federazione (rectius, nel conto Postepay su indicato) confluivano indistintamente sia somme di natura privata (provenienti appunto da tesseramenti, affiliazioni e multe irrogate a società e tesserati), sia i fondi erogati dal C.O.N.I. (destinati al finanziamento delle attività sportive), nella specie risultano dunque integrati tanto il delitto di appropriazione indebita aggravata ex art. 646 c.p., commi 1 e 3 e art. 61 c.p., n. 11, con riguardo alle prime, quanto il -
già contestato - delitto di peculato ex art. 314 cod. pen., quanto ai secondi, risorse finanziarie - per complessivi 313.676,00 Euro - di cui CO DI risulta essersi pacificamente appropriato (come da lui ammesso), operando dei giroconto sui propri conti correnti.
Correttamente i giudici d'appello hanno dunque confermato il giudizio di penale responsabilità di CO DI per il delitto di peculato. La decisione impugnata dovrebbe semmai - in ipotesi - essere rivista in punto di pena, in considerazione del fatto che la condotta appropriativa ha ad oggetto una somma (allo stato non determinata ma certamente) inferiore rispetto a quella oggetto di contestazione.
D'altra parte, la condotta di impossessamento avente ad oggetto i fondi provenienti da tesseramenti, affiliazioni e multe deve essere qualificata come appropriazione indebita, trattandosi di risorse finanziarie prive di connotazioni pubblicistiche. Fra i delitti di cui agli artt. 314 e 646 cod. pen. è ravvisabile una situazione di concorso formale di reati (laddove risultasse che, con le stesse operazioni di giroconto poste in essere dal 2008 al 2011, CO si è appropriato di fondi privati e, nel contempo, di fondi pubblici, così violando più disposizioni di legge) piuttosto che il nesso di continuazione (laddove risultasse che, nell'ampio intervallo temporale dal 2008 al 2011, CO si è, con talune operazioni, appropriato di soli fondi pubblici e, con operazioni diverse, di soli fondi privati, trattandosi di movimentazioni evidentemente legate da un unico disegno criminoso). In entrambi i casi, sulla pena base calcolata in relazione al più grave delitto di peculato, dovrebbero essere operati gli aumenti per la continuazione interna allo stesso reato ex art. 314 cod. pen. e, quindi, per la continuazione esterna con il reato ex art. 646 cod. pen., con un risultato sanzionatorio certamente non meno afflittivo di quello irrogato nel caso di specie. Ed invero, secondo quanto si evince dalla lettura della sentenza di primo grado, la pena base per il reato ex art. 314 cod. pen. è stata fissata poco sopra il minimo edittale (segnatamente in anni quattro e mesi sei di reclusione, quando il minimo è di anni quattro di reclusione), in termini comunque congrui rispetto alla gravità dei fatti, avuto riguardo alla reiterazione di plurime condotte appropriative per un ampio arco temporale ed alla rilevante entità delle somme sottratte e mai restituite, di tal che, considerato il doppio aumento per la continuazione - sia interna al delitto ex art. 314, sia esterna con il delitto ex art. 646, fra l'altro pluriaggravato - il trattamento sanzionatorio attualmente irrogato risulta all'evidenza più favorevole di quello irrogabile se, sin ab origine, si fossero ravvisati nel giudizio di merito i due reati.
Non ricorrono, pertanto, i presupposti, in termini di interesse del ricorrente, alla invocata pronuncia di annullamento, in quanto nel giudizio di rinvio CO DI non potrebbe mai ottenere un trattamento sanzionatorio più affievolito di quello attuale (nè uno più afflittivo, stante il divieto di reformatio in pejus).
4. Inammissibili sono gli ultimi due motivi con i quali il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla commisurazione della provvisionale ed al mancato accoglimento della richiesta di sospensione della provvisionale.
Infatti, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, con il ricorso per cassazione non è deducibile la questione relativa alla pretesa eccessività della somma di denaro liquidata a titolo di provvisionale (Cass. Sez. 4, n. 34791 del 23/06/2010, Mazzamurro Rv. 248348).
5. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dal rigetto del ricorso consegue altresì, a mente del combinato disposto degli artt. 168 e 153 disp. att. cod. proc. pen. e art. 541 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente a rifondere alle parti civili C.O.N.I., C.O.N.I. Servizi S.p.A. e F.I.S.G. le spese sostenute in questo grado, che liquida per ciascuna di dette parti in complessivi Euro 4.000.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna altresì il ricorrente a rifondere alle parti civili C.O.N.I., C.O.N.I. Servizi S.p.A. e F.I.S.G. le spese sostenute in questo grado, che liquida per ciascuna di dette parti in complessivi Euro 4.000, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2014