Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/06/2015, n. 44760
CASS
Sentenza 4 giugno 2015

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Massime1

La responsabilità civile della P.A. per il reato commesso dal dipendente presuppone tra il fatto dannoso e le mansioni esercitate un rapporto di occasionalità necessaria, che ricorre quando il soggetto compie l'illecito sfruttando comunque i compiti svolti, anche se ha agito oltre i limiti delle sue incombenze e persino se ha violato gli obblighi a lui imposti, dovendo essere escluso detto rapporto solo quando il dipendente, nello svolgimento delle mansioni affidategli, commette un illecito penale per finalità di carattere personale, di fatto sostituite a quelle dell'ente pubblico di appartenenza ed, anzi, in contrasto con queste ultime. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva riconosciuto il rapporto di occasionalità necessaria nella condotta compiuta da un agente di Polizia penitenziaria, condannato per il reato di cui all'art. 328 cod. pen., che non aveva informato il sanitario di guardia presso il carcere che un detenuto aveva chiesto l'intervento del medico, nè aveva soccorso il detenuto in questione, poi deceduto).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/06/2015, n. 44760
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44760
Data del deposito : 4 giugno 2015

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