Sentenza 4 giugno 2015
Massime • 1
La responsabilità civile della P.A. per il reato commesso dal dipendente presuppone tra il fatto dannoso e le mansioni esercitate un rapporto di occasionalità necessaria, che ricorre quando il soggetto compie l'illecito sfruttando comunque i compiti svolti, anche se ha agito oltre i limiti delle sue incombenze e persino se ha violato gli obblighi a lui imposti, dovendo essere escluso detto rapporto solo quando il dipendente, nello svolgimento delle mansioni affidategli, commette un illecito penale per finalità di carattere personale, di fatto sostituite a quelle dell'ente pubblico di appartenenza ed, anzi, in contrasto con queste ultime. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva riconosciuto il rapporto di occasionalità necessaria nella condotta compiuta da un agente di Polizia penitenziaria, condannato per il reato di cui all'art. 328 cod. pen., che non aveva informato il sanitario di guardia presso il carcere che un detenuto aveva chiesto l'intervento del medico, nè aveva soccorso il detenuto in questione, poi deceduto).
Commentari • 4
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La massima Integra il delitto di diffamazione l'invio di una lettera di contestazione in cui un dipendente venga qualificato come "clochard" in modo dispregiativo in relazione all'aspetto ritenuto trasandato, non potendo ritenersi configurabile l'esimente del diritto di critica, in quanto tale appellativo, pur in sé non offensivo, assume tale valenza ove venga utilizzato in maniera dispregiativa, con riferimento al vestiario ed alle sembianze, e con modalità del tutto gratuite ed eccentriche rispetto al contesto espressivo di riferimento (Cassazione penale sez. V - 14/10/2020, n. 33115); Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/06/2015, n. 44760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44760 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2015 |
Testo completo
1 447 6 0 / 1 5 + REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez.811 Giovanni Conti Giorgio Fidelbo - Relatore PU - 4/6/2015 Stefano Mogini R.G.N. 11485/15 i AE De IC AN Bassi ha pronunciato la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) UC AN, nato ad [...] il [...]; 2) Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, quale responsabile civile avverso la sentenza del 16 aprile 2014 emessa dalla Corte d'appello di Perugia;
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il sostituto procuratore generale Maria Giuseppina Fodaroni, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
uditi, per le parti civili, gli avvocati Massimo Zaganelli e Fabio Anselmo, che hanno concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi e la conferma delle statuizioni civili;
udito, per il responsabile civile, l'avvocato dello Stato AN Bruni che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
за uditi, per l'imputato, gli avvocati Daniela Paccai e Silvia Egidi, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d'appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza emessa il 29 febbraio 2012 dal locale Tribunale, sulle impugnazioni dell'imputato, UC AN, e del responsabile civile, Ministero della Giustizia, ha ritenuto assorbito il reato di omissione di soccorso di cui al capo b) nel reato di omissione di atti d'ufficio di cui al capo a) e ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in un anno di reclusione, confermando inoltre la condanna, in solido con il responsabile civile, al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili. Secondo l'imputazione UC AN, in servizio quale agente di Polizia Penitenziaria, addetto alla sorveglianza della sezione 2B del carcere di Perugia dalla mezzanotte del 13.10.2007 alle ore 8 della mattina successiva, avrebbe omesso, reiteratamente, di informare il sanitario di guardia che il detenuto AL IA ne chiedeva l'intervento perché si sentiva male, omettendo inoltre di prestare soccorso al detenuto, che decedeva la mattina del 14 ottobre 2007. 2. L'imputato, tramite i suoi avvocati di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione. Con il primo motivo si deduce il vizio di motivazione, sostenendo che dalle prove acquisite i giudici non avrebbero dovuto concludere per la conferma della colpevolezza dell'imputato e proponendo letture alternative dei fatti. In particolare, si critica la parte della decisione in cui sono state valorizzate le testimonianze di HO AR e ZI OK, due detenuti che si trovavano in una cella non distante da quella di IA e che hanno dichiarato di avere sentito suonare il campanello con cui quest'ultimo richiamava l'attenzione dell'imputato. Secondo la difesa si tratterebbe di testimonianze contraddittorie e poco credibili;
nel ricorso si evidenzia che i testi non hanno riferito che nelle prime ore della mattina del 14 ottobre 2007 vi è stato il passaggio per due volte della squadra di controllo composta dagli 2 дя agenti Pupita e Maracaglia;
peraltro, la sentenza non si sofferma affatto sulla circostanza che durante l'ispezione effettuata alle 0,20, anche nella cella del IA, questi non rivolse alcuna richiesta agli agenti penitenziari;
inoltre, si sottolinea che la sentenza non ha preso in seria considerazione la tesi del complotto ai danni del AN da parte di HO e ZI nonché di AH e AK, così come sostenuto da un altro detenuto, El AB MU, riscontrate anche da quanto riferito da AH ST;
si lamenta che la sentenza non abbia dato rilievo ai dissidi esistenti tra AN e HO, con punizione di quest'ultimo da parte del primo;
che i giudici non abbiano giustificato il perché su circa 45 detenuti di quella sezione solo quattro avrebbero udito il campanello suonato dal IA. Con il secondo motivo si censura la decisione per aver negato le attenuanti generiche senza adeguata motivazione.
3. Ha proposto ricorso anche l'avvocatura dello Stato, nell'interesse del responsabile civile. Con il primo motivo si deduce l'erronea applicazione dell'art. 328 c.p. e l'illogicità della motivazione, sostenendo che non sarebbe stata raggiunta la prova del mancato soccorso prestato al IA e che, inoltre, la sentenza non valuta attentamente la teoria del complotto ai danni dell'agente penitenziario. Con il secondo motivo si censura la sentenza per aver ritenuto responsabile civile il Ministero della giustizia. Al riguardo si osserva che nella specie la responsabilità dell'ente è stata dichiarata in base alla circostanza che AN avrebbe agito seguendo prassi e comportamenti consolidati e, quindi, in considerazione del fatto che l'amministrazione nel permettere tali prassi e comportamenti sarebbe venuta meno ai propri obblighi. Invero, secondo la difesa la sentenza sarebbe incorsa in un vero travisamento, dal momento che il diniego di accesso al servizio sanitario interno non è stato l'effetto di una prassi organizzativa della struttura carceraria, ma di una scelta consapevole e volontaria del AN, che avrebbe violato le regole precise dell'istituzione carceraria, negando al IA l'assistenza medica che la struttura gli garantiva 24 ore su 24. Pertanto, nessuna responsabilità può essere ipotizzata a carico dell'amministrazione. ди 3 Con il terzo motivo si deduce la mancata prova dell'esistenza di una lesione nella sfera giuridica delle parti civili. Nella specie si nega la sussistenza di un danno per l'omesso compimento, da parte del un pubblico ufficiale, di un atto d'ufficio, in quanto l'omesso soccorso non è comunque collegabile causalmente con l'evento morte. In sostanza, si assume che nella specie è mancata la dimostrazione dell'esistenza di un pregiudizio subito dalle parti civili jure proprio. Eventualmente un pregiudizio può essere ipotizzato dagli eredi legittimari del IA che, jure hereditatis, agiscono per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale subito subito dal IA per l'omessa prestazione, diritto che sarebbe transitato successionis causa, sicché gli unici legittimati sarebbero nella specie la moglie e i figli. Con il quarto motivo si rileva che la moglie del IA, in quanto separata da quindici anni, non sarebbe comunque legittimata jure hereditatis a beneficiare del risarcimento dei danni. Con il quinto motivo si deduce la violazione degli artt. 79, 484 e 492 c.p.p., nonché il vizio di motivazione, rilevando che i giudici di merito hanno condannato il responsabile civile al risarcimento dei danni in favore di LI e UD IA nonostante questi non abbiano mai avanzato pretese risarcitorie nei riguardi del Ministero della giustizia, ma esclusivamente nei confronti di AN. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente deve escludersi che il reato contestato all'imputato sia estinto per intervenuta prescrizione: infatti sebbene il termine massimo previsto dal combinato disposto degli artt. 157-160 c.p. sia scaduto il 14.4.2015, a questa data deve aggiungersi il periodo di sospensione di 1 mese e 25 giorni, sicché ad oggi il reato non è prescritto.
2. Il ricorso dell'imputato è infondato, al limite dell'inammissibilità.
2.1. Infatti, il primo motivo è diretto, sotto diversi profili, a censurare la motivazione attraverso cui i giudici di merito sono pervenuti a formulare un giudizio di colpevolezza dell'imputato, ma non individua alcuna manifesta illogicità o contraddittorietà nella ricostruzione dei fatti e nella loro valutazione così come ritenuta nella sentenza impugnata. 4 La Corte d'appello ha compiuto un'attenta e approfondita analisi sulla attendibilità dei testi HO AR e EF KT, avuto riguardo al contesto ambientale in cui sono maturate le loro dichiarazioni, valutando allo stesso modo le dichiarazioni di AH ST e LK ST, cioè degli altri due detenuti che hanno parlato del presunto complotto che sarebbe stato ordito ai danni del AN. Con riferimento a quest'ultima circostanza, su cui il ricorrente insiste particolarmente, i giudici di appello hanno ritenuto non convincenti i racconti di AH e LK, rilevando come il primo non abbia detto nulla sul presunto complotto quando venne sentito la prima volta subito dopo i fatti, riferendone solo nel corso dell'incidente probatorio avvenuto all'udienza del 14.1.2008; allo stesso modo, anche l'altro testimone non accennò in alcun modo ad un complotto nel primo interrogatorio, facendone menzione solo Il non aver riferito successivamente. di assoluta rilevanza giustifica unaimmediatamente una circostanza valutazione di scarsa credibilità da parte dei giudici, anche in considerazione del fatto che non è risultata chiara neppure la tempistica del presunto accordo per la falsa accusa nei confronti del AN, essendosi i testi contraddetti. Diversamente, la Corte territoriale ha considerato attendibili e credibili le dichiarazioni di HO e EF, mettendo in rilievo le loro titubanze iniziali nel formulare tali accuse, dovute alla consapevolezza dei rischi cui andavano incontro nel denunciare un agente penitenziario, rischi in seguito verificatisi dal momento che, come sottolineato in sentenza, i due sono stati trasferiti in altri istituti di pena. Si è inoltre sottolineato nella decisione impugnata come non siano emersi intendi vendicativi da parte dei due accusatori nei confronti del AN. In altri termini, i giudici hanno escluso che le affermazioni di HO e di EF potessero essere intrinsecamente false e calunniose, evidenziando come le stesse abbiano ricevuto riscontri oggettivi dalle dichiarazioni rese da altri detenuti, tra cui AK AL, AL HB, IQ ME, lo stesso AH AP, i quali hanno tutti confermato di avere sentito il campanello suonare più volte dopo la mezzanotte. I giudici hanno anche giustificato la compatibilità della ricostruzione dei fatti operata da HO e EF con gli accertamenti medici legali sull'ora del decesso del IA, precisando che la morte è stata causata da una яч 5 emorragia sub aracnoidea provocata dalla rottura di un aneurisma che non ha provocato l'immediato decesso. Il IA si sarebbe sentito male poco dopo la mezzanotte e avrebbe suonato il campanello per attirare l'attenzione del AN, che però non ha avvertito il medico;
la malattia sarebbe progredita nella notte, manifestandosi con un forte mal di testa che avrebbe portato IA ad aprire la finestra per tentare di alleviare il dolore e prendere aria;
il decesso sarebbe avvenuto poche ore dopo. La sentenza ritiene non dirimente il fatto che IA successivamente non abbia chiesto aiuto agli agenti penitenziari, dal momento che, come sostenuto anche dai consulenti medici, non può escludersi che abbia perso i sensi ovvero si sia assopito a causa del progredire della malattia. In conclusione, la sentenza ha offerto una motivazione logica e coerente, attenta nella valutazione delle doglianze contenute nell'appello dell'imputato e come tale non merita le censure riproposte nel ricorso, alcune della quali costituiscono mera riproposizione dei motivi già dedotti con la prima impugnazione.
2.2. Infondato è anche il secondo motivo, in quanto la Corte territoriale ha, anche in questo caso, fornito una giustificazione coerente della mancata applicazione delle attenuanti generiche, negate con riferimento alla ritenuta gravità del fatto, in rapporto al ruolo svolto dall'imputato e al contesto in cui si è verificata la vicenda, sottolineando la reiterazione delle condotte omissive che hanno portato l'imputato a disinteressarsi delle richieste di aiuto di un detenuto.
3. Con riferimento al ricorso del responsabile civile, deve ritenersi infondato il primo motivo, in cui si censura la ritenuta responsabilità del AN sotto il profilo del vizio di motivazione, per le ragioni già espresse esaminando il ricorso dell'imputato.
3.1. Infondato è anche il secondo motivo. Correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto la responsabilità civile del Ministero della giustizia affermando la sussistenza del nesso di occasionalità tra la condotta posta in essere dal AN ed i compiti istituzionali dallo stesso svolti in qualità di funzionario pubblico. да La pubblica amministrazione è ritenuta civilmente responsabile degli illeciti penali commessi da propri dipendenti in base al criterio della cosiddetta "occasionalità necessaria", che si verifica ogni qual volta la condotta di costoro non abbia assunto i caratteri dell'assoluta imprevedibilità ed eterogeneità rispetto ai loro compiti istituzionali, sì da non consentire il minimo collegamento con essi. In altri termini, la responsabilità civile della pubblica amministrazione per il reato commesso dal dipendente presuppone un rapporto di occasionalità necessaria tra il fatto dannoso e le mansioni esercitate, che ricorre quando l'illecito è stato compiuto sfruttando comunque i compiti svolti, anche se il soggetto ha agito oltre i limiti delle sue incombenze e persino se ha violato gli obblighi a lui imposti (Sez. III, 5 giugno 2013, n. 40613, P.); tale responsabilità viene meno solo nell'ipotesi in cui il dipendente, nello svolgimento delle mansioni affidategli, commetta un illecito penale per finalità di carattere personale (Sez. VI, 27 marzo 2013, n. 26285, A.). Infatti, perché resti integro il rapporto organico fonte della diretta responsabilità della pubblica amministrazione occorre che il comportamento del reo possa dirsi in linea con le finalità proprie dell'amministrazione pubblica, nel senso che la responsabilità dell'ente deve ritenersi sussistente, là dove il comportamento nocivo del dipendente ancorché deviato per - violazione di norme regolamentari o per eccesso di potere - risulti comunque finalizzato al raggiungimento dei fini istituzionali, rimanendo in tal senso insensibile il rapporto organico all'azione illecita con il conseguente coerente coinvolgimento dell'ente nell'obbligo risarcitorio in presenza di una persistente immedesimazione. Se, invece, l'illecito si concreta nel perseguimento di itosi rr finalità personali dell'agente, di fatto sostituto a quelle della pubblica amministrazione e in contrasto con queste ultime, viene meno il rapporto di immedesimazione organica e quest'ultima rimarrà esente da ogni responsabilità civile. Nel caso in esame, come correttamente ritenuto dal giudice di secondo grado, il AN ha agito nell'ambito delle funzioni pubbliche a lui attribuite, ponendo in essere la condotta omissiva mentre svolgeva il suo regolare turno di guardia, nell'ambito delle sue attribuzioni istituzionali, a nulla rilevando che non abbia rispettato i limiti e i compiti delle proprie incombenze. qr 7 3.2. E' invece fondato il terzo motivo, con cui si censura la sentenza in ordine alla ritenuta sussistenza del danno provocato dal reato, anche sotto il profilo della carenza di motivazione. Il giudice di primo grado aveva riconosciuto l'esistenza dei danni morali e materiali provocati dai reati di omissione di soccorso e di omissione di atti di ufficio;
il giudice di appello ha ritenuto assorbito il primo reato nel secondo, ma non ha offerto alcuna motivazione in ordine alla sussistenza del danno determinato dal reato di cui all'art. 328 c.p., limitandosi a confermare le statuizioni civili e omettendo di individuare il pregiudizio subito da ciascuna parte civile costituita. L'accoglimento del ricorso riferito al capo che riguarda l'azione civile comporta l'annullamento della sentenza limitatamente a tale capo ai sensi dell'art. 622 c.p.p., con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
3.3. Le restanti doglianze, facenti anch'esse riferimento alle statuizioni civili, devono ritenersi allo stato assorbite dall'accoglimento del terzo motivo.
4. In conclusione, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal responsabile civile, la sentenza deve essere annullata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Entrambi i ricorsi devono, invece, essere rigettati agli effetti penali.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello. Rigetta i ricorsi agli effetti penali. Così deciso il 4 giugno 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Giorgio Fidelbo Giovanni Conti quti DEPOSITATO IN CANCELLERIA] - 9 NOV 2015 ہے RAMA OF CAS IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Pie Esposito 0 08