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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 28/11/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N° 208/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. dott.ssa Serena CHIMIICHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 208 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2025 e promossa da nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
residente in [...], con il patrocinio dell'avv. BOSCHI
TT elettivamente domiciliato presso il difensore in VIA DECIO RAGGI N. 51
47100 FORLI' presso il difensore
- ricorrente
nei confronti di nata a [...] il [...] (C.F. ) e CP_1 C.F._2 residente in [...], con il patrocinio dell'avv.
FA PA elettivamente domiciliata presso il difensore
- resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui al verbale d'udienza del
23.9.2025 per come di seguito integralmente trascritte: '' i coniugi vivranno separati;
i figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso il padre, disponendo che le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute siano assunte di comune accordo tra i genitori, individualmente responsabili delle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione per il tempo di permanenza dei minori presso di sé; il signor permarrà nella Parte_1
casa coniugale sita in Dovadola alla via Dante Alighieri n. 5, in sua esclusiva proprietà, PE PE unitamente ai figli minori (nato il [...]), (nata il [...]) e PE
(nata il [...]); la predetta casa coniugale sarà pertanto assegnata al signor
[...]
la madre potrà vedere e tenere con sé tutti i figli minori: ogni settimana dal Parte_1 lunedì all'uscita da scuola fino al mercoledì pomeriggio, quando il padre andrà a prenderli presso l'abitazione materna, nonché per un fine settimana ogni quattro settimane dal sabato pomeriggio fino al mercoledì pomeriggio, quando il padre andrà a prenderli presso
l'abitazione materna, salvo diverso accordo tra gli stessi. Questa disciplina verrà mantenuta anche durante le vacanze natalizie e pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Natale e Capodanno e il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive, la madre potrà tenere i figli per una settimana da comunicarsi entro la fine del mese di maggio di ciascun anno. ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli minori nei momenti di rispettiva permanenza degli stessi;
l'Assegno Unico spettante per i figli verrà suddiviso al 50% tra le parti;
le parti rinunciano al mantenimento reciproco essendo economicamente autosufficienti e dichiarano di non avere nulla da pretendere l'una dall'altra; spese di lite interamente compensate.'' Successivamente, in data 24.11.2025, le parti integravano detto verbale precisando che “le spese straordinarie dei figli minori devono essere suddivise nella misura dell'80% in capo a Parte_1
e 20% in capo a CP_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28 gennaio 2025, ha adito il Tribunale di Parte_1
Forlì chiedendo la pronuncia della separazione personale dal coniuge con CP_1 addebito a carico di quest'ultima. A fondamento della domanda, il ricorrente ha dedotto che il matrimonio, contratto in data 23 maggio 2015 con regime patrimoniale inizialmente di comunione poi modificato in separazione dei beni, è divenuto intollerabile a causa della condotta della resistente, la quale avrebbe violato i doveri coniugali intrattenendo una relazione extraconiugale e disinteressandosi delle esigenze familiari, economiche e genitoriali.
Il ricorrente ha altresì rappresentato che la resistente si è allontanata dalla casa familiare da oltre due anni e che egli si è fatto carico in via esclusiva della cura dei figli minorenni PEo PE (nato il giorno 8.01.2013), (nata il [...]) e (nata il [...]) e PE
della gestione domestica. Ha quindi chiesto che la separazione fosse pronunciata con addebito alla resistente, con affidamento condiviso dei figli e collocamento prevalente presso di lui, nonché regolamentazione delle condizioni economiche e di visita come meglio indicate in ricorso.
Si è costituita in giudizio contestando integralmente le allegazioni del CP_1
ricorrente e chiedendo, a sua volta, che la separazione fosse pronunciata con addebito a carico del sig. La resistente ha dedotto che la crisi coniugale sarebbe stata Parte_1
determinata dalla condotta del marito, il quale avrebbe instaurato una relazione extraconiugale con altra donna, con la quale convive da oltre tre anni, e avrebbe posto in essere comportamenti verbalmente violenti e svalutanti nei suoi confronti, anche in presenza dei figli.
La resistente ha inoltre evidenziato la propria condizione di precarietà economica e lavorativa, dichiarandosi disoccupata alla data del 1° agosto 2025, e ha sostenuto di essersi sempre occupata dei figli, compatibilmente con gli orari di lavoro, e di aver contribuito al loro mantenimento. Ha chiesto, pertanto, che i figli fossero affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento paritario, e che il padre versasse un contributo al mantenimento pari a euro 300,00 per ciascun figlio, oltre alla ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 70% a carico del padre e 30% a carico suo.
All'udienza del 23.9 2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo confermando le condizioni in udienza. Successivamente precisavano che le spese straordinarie dovevano suddividersi nella misura dell'80% a carico del padre e 20% a carico della madre.
Il Giudice, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, visto l'intervento del PM reso in data 22.2.2025, disponeva la conversione del rito da giudiziale in consensuale, e ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva alla decisione del Collegio.
Ciò posto, osserva il Collegio che la domanda di separazione giudiziale, avanzata in atti dal ricorrente e non opposta dalla resistente, è senz'altro fondata e merita accoglimento in ragione delle risultanze processuali, del comportamento, delle dichiarazioni rese dai coniugi e delle circostanze fattuali concretamente emerse e tali da ritenere comprovata la crisi del rapporto coniugale. Il tempo trascorso senza che la convivenza sia ripresa, le posizioni reciprocamente assunte dai coniugi evidenziano che la comunione materiale e spirituale è venuta meno e non può essere ricostituita.
Non vi sono ragioni ostative al recepimento delle condizioni concordate, come sopra integralmente trascritte non contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse dei figli minori di talché nulla osta all'accoglimento della domanda congiunta.
L'avvenuto accordo delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite, come peraltro dalle medesime richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa avente ad oggetto “separazione giudiziale” promossa da nei Parte_1 confronti di con ricorso depositato in data 16.09.2024, così provvede: Controparte_1
-dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
il 22.1.1984 e nata a [...] il [...] unitisi in matrimonio CP_1 il 23.5.2015 in Monte Paolo (Dovadola) e ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto
Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza Atto n 3 parte 2, serie A , anno
2015;
-recepisce l'accordo raggiunto tra le parti, come da condizioni sopra trascritte e dispone in conformità;
-compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 24.11.2025
Il Presidente
dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel.
dott.ssa Alessandra Medi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. dott.ssa Serena CHIMIICHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 208 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2025 e promossa da nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
residente in [...], con il patrocinio dell'avv. BOSCHI
TT elettivamente domiciliato presso il difensore in VIA DECIO RAGGI N. 51
47100 FORLI' presso il difensore
- ricorrente
nei confronti di nata a [...] il [...] (C.F. ) e CP_1 C.F._2 residente in [...], con il patrocinio dell'avv.
FA PA elettivamente domiciliata presso il difensore
- resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui al verbale d'udienza del
23.9.2025 per come di seguito integralmente trascritte: '' i coniugi vivranno separati;
i figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso il padre, disponendo che le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute siano assunte di comune accordo tra i genitori, individualmente responsabili delle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione per il tempo di permanenza dei minori presso di sé; il signor permarrà nella Parte_1
casa coniugale sita in Dovadola alla via Dante Alighieri n. 5, in sua esclusiva proprietà, PE PE unitamente ai figli minori (nato il [...]), (nata il [...]) e PE
(nata il [...]); la predetta casa coniugale sarà pertanto assegnata al signor
[...]
la madre potrà vedere e tenere con sé tutti i figli minori: ogni settimana dal Parte_1 lunedì all'uscita da scuola fino al mercoledì pomeriggio, quando il padre andrà a prenderli presso l'abitazione materna, nonché per un fine settimana ogni quattro settimane dal sabato pomeriggio fino al mercoledì pomeriggio, quando il padre andrà a prenderli presso
l'abitazione materna, salvo diverso accordo tra gli stessi. Questa disciplina verrà mantenuta anche durante le vacanze natalizie e pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Natale e Capodanno e il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive, la madre potrà tenere i figli per una settimana da comunicarsi entro la fine del mese di maggio di ciascun anno. ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli minori nei momenti di rispettiva permanenza degli stessi;
l'Assegno Unico spettante per i figli verrà suddiviso al 50% tra le parti;
le parti rinunciano al mantenimento reciproco essendo economicamente autosufficienti e dichiarano di non avere nulla da pretendere l'una dall'altra; spese di lite interamente compensate.'' Successivamente, in data 24.11.2025, le parti integravano detto verbale precisando che “le spese straordinarie dei figli minori devono essere suddivise nella misura dell'80% in capo a Parte_1
e 20% in capo a CP_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28 gennaio 2025, ha adito il Tribunale di Parte_1
Forlì chiedendo la pronuncia della separazione personale dal coniuge con CP_1 addebito a carico di quest'ultima. A fondamento della domanda, il ricorrente ha dedotto che il matrimonio, contratto in data 23 maggio 2015 con regime patrimoniale inizialmente di comunione poi modificato in separazione dei beni, è divenuto intollerabile a causa della condotta della resistente, la quale avrebbe violato i doveri coniugali intrattenendo una relazione extraconiugale e disinteressandosi delle esigenze familiari, economiche e genitoriali.
Il ricorrente ha altresì rappresentato che la resistente si è allontanata dalla casa familiare da oltre due anni e che egli si è fatto carico in via esclusiva della cura dei figli minorenni PEo PE (nato il giorno 8.01.2013), (nata il [...]) e (nata il [...]) e PE
della gestione domestica. Ha quindi chiesto che la separazione fosse pronunciata con addebito alla resistente, con affidamento condiviso dei figli e collocamento prevalente presso di lui, nonché regolamentazione delle condizioni economiche e di visita come meglio indicate in ricorso.
Si è costituita in giudizio contestando integralmente le allegazioni del CP_1
ricorrente e chiedendo, a sua volta, che la separazione fosse pronunciata con addebito a carico del sig. La resistente ha dedotto che la crisi coniugale sarebbe stata Parte_1
determinata dalla condotta del marito, il quale avrebbe instaurato una relazione extraconiugale con altra donna, con la quale convive da oltre tre anni, e avrebbe posto in essere comportamenti verbalmente violenti e svalutanti nei suoi confronti, anche in presenza dei figli.
La resistente ha inoltre evidenziato la propria condizione di precarietà economica e lavorativa, dichiarandosi disoccupata alla data del 1° agosto 2025, e ha sostenuto di essersi sempre occupata dei figli, compatibilmente con gli orari di lavoro, e di aver contribuito al loro mantenimento. Ha chiesto, pertanto, che i figli fossero affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento paritario, e che il padre versasse un contributo al mantenimento pari a euro 300,00 per ciascun figlio, oltre alla ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 70% a carico del padre e 30% a carico suo.
All'udienza del 23.9 2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo confermando le condizioni in udienza. Successivamente precisavano che le spese straordinarie dovevano suddividersi nella misura dell'80% a carico del padre e 20% a carico della madre.
Il Giudice, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, visto l'intervento del PM reso in data 22.2.2025, disponeva la conversione del rito da giudiziale in consensuale, e ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva alla decisione del Collegio.
Ciò posto, osserva il Collegio che la domanda di separazione giudiziale, avanzata in atti dal ricorrente e non opposta dalla resistente, è senz'altro fondata e merita accoglimento in ragione delle risultanze processuali, del comportamento, delle dichiarazioni rese dai coniugi e delle circostanze fattuali concretamente emerse e tali da ritenere comprovata la crisi del rapporto coniugale. Il tempo trascorso senza che la convivenza sia ripresa, le posizioni reciprocamente assunte dai coniugi evidenziano che la comunione materiale e spirituale è venuta meno e non può essere ricostituita.
Non vi sono ragioni ostative al recepimento delle condizioni concordate, come sopra integralmente trascritte non contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse dei figli minori di talché nulla osta all'accoglimento della domanda congiunta.
L'avvenuto accordo delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite, come peraltro dalle medesime richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa avente ad oggetto “separazione giudiziale” promossa da nei Parte_1 confronti di con ricorso depositato in data 16.09.2024, così provvede: Controparte_1
-dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
il 22.1.1984 e nata a [...] il [...] unitisi in matrimonio CP_1 il 23.5.2015 in Monte Paolo (Dovadola) e ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto
Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza Atto n 3 parte 2, serie A , anno
2015;
-recepisce l'accordo raggiunto tra le parti, come da condizioni sopra trascritte e dispone in conformità;
-compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 24.11.2025
Il Presidente
dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel.
dott.ssa Alessandra Medi