Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 20/03/2026, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00339/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01461/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1461 del 2025, proposto da
AL PI, rappresentata e difesa dall’avvocato Veronica Pepoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
per l’ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Imperia, sez. lav., 15.10.2024, n. 202, passata in giudicato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visto l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026, la dott.ssa AN LL e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Premesso che la ricorrente, insegnante non di ruolo con contratti a tempo determinato, ha agito per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Imperia, sez. lav., 15 ottobre 2024, n. 202, passata in giudicato, che ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad emettere la carta del docente in suo favore e ad accreditare l’importo complessivo di € 2.500,00, per gli a.s. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 (cfr. annualità indicate nel ricorso ex art. 414 c.p.c.), oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
Rilevato che, con nota depositata in data 12 febbraio 2026, il difensore della docente ha dato atto che, nelle more del giudizio, l’Amministrazione ha provveduto al pagamento del dovuto, insistendo per la condanna alla rifusione delle spese processuali, secondo il principio della soccombenza virtuale;
Ritenuto, pertanto, che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., risultando la pretesa della ricorrente pienamente soddisfatta;
Ritenuto, infine, che le spese di lite debbano essere poste a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito virtualmente soccombente, determinandone l’importo in considerazione della natura e del carattere seriale della controversia, nonché della riconosciuta assimilazione, a questi fini, del giudizio di ottemperanza alle procedure esecutive (Cons. St., sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247), con liquidazione in dispositivo e con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidandole forfettariamente nell’importo di € 500,00 (cinquecento//00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dell’avvocato Veronica Pepoli.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
LU RB, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
AN LL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN LL | LU RB |
IL SEGRETARIO