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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 03/02/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 674/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate: dott. Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
dott.ssa Mariateresa Dieni – GIUDICE relatore;
dott.ssa Giulia Paoli - GIUDICE;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 674 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa con ricorso depositato l' 8.10.2024 . da:
(c.f. ); rappresentata e difesa – giusta procura allegata Parte_1 C.F._1
all'atto introduttivo - dall'avv. VENTURINI CECILIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico;
Ricorrente nei confronti di c.f. ) rappresentato e difeso – giusta procura allegata all'atto CP_1 C.F._2
di costituzione - dall'avv. BOTTERI DANIELA e dall'avv. ANCONA GIULIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in CORSO TRE NOVEMBRE, 72/A 38100 TRENTO;
resistente e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni
Parte attrice: come da accordo raggiunto dalle parti .
Parte convenuta: come da accordo raggiunto dalle parti .
Pubblico Ministero: il Tribunale in sede voglia omologare la separazione consensuale tra le parti alle condizioni fra le stesse convenute.
pagina1 di 3 Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato l'8.10.2024 ha chiesto cumulativamente la Parte_1
separazione giudiziale dal coniuge con il quale si è unita in matrimonio celebrato il CP_1
15.9.1996 ad Arco e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché la regolamentazione delle questioni relative all'affidamento e al mantenimento della figlia minore, un contributo al mantenimento dei due figli maggiorenni e l'assegnazione della casa coniugale .
2. Con memoria di costituzione depositata, ha contestato in fatto e in diritto le CP_1
allegazioni della controparte, chiedendo il rigetto delle relative istanze, senza nulla opporre alla domanda di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
3. All'udienza del 22.1.2025, grazie alla mediazione della giudice, le parti hanno raggiunto un accordo formulando conclusioni congiunte.
3.1. La causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio previo invio degli atti al Pubblico
Ministero per le proprie conclusioni.
4. In data 23.1.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
5. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
6. La domanda di separazione dei coniugi è meritevole di accoglimento.
6.1. Ed infatti le risultanze processuali, infatti, evidenziano una crisi del rapporto coniugale tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostruire quella comunione d'intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento la condotta processuale delle parti, che sentite all'udienza, hanno escluso la possibilità di riconciliazione.
7. Quanto alle restanti domande versate in causa, la regolamentazione proposta dalle parti non appare pregiudizievole per gli interessi della minore, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge
8 febbraio 2006, n. 54.
7.1. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
7.2. Ritenuto quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita del minore/della minore/dei minori/delle minori.
8. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto della minore ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c.;
pagina2 di 3 9. la causa va rimessa sul ruolo del giudice designato ( come da separata ordinanza ) per la decisione sulla domanda di divorzio e quelle ad essa consequenziali, una volta passata in giudicato la pronuncia di separazione e decorso il termine semestrale di legge. ( ex art. 473 bis 49 c.p.c.) ;
10. Spese all'esito del giudizio .
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473 bis 21, ultimo comma e 473 bis 51 c.p.c. : pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi e , uniti in matrimonio Parte_1 CP_1
in Arco il 15.9.1996 ;
Dispone la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del predetto comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge .
Prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e di seguito trascritto:
➢ affidamento condiviso della figlia minore a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre.
➢ Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore secondo tempi e modalità che concorderà con stessa ( a fine per rispettare e consentire alla minore di superare il suo attuale stato disagio e confusione)
➢ La casa coniugale è assegnata alla signora la Via in quanto collocataria della figlia minore .
➢ Il signor verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli l'importo di euro CP_1
600,00 ciascuno;
detto importo dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutato annualmente su base ISTAT .
➢ Le spese straordinarie, da individuarsi secondo le linee giuda CNF saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore.
Spese di giudizio compensate .
Così deciso nella camera di consiglio del 30/01/2025.
Il presidente dott. Giulio Adilardi
Il giudice relatore dott.ssa Mariateresa Dieni
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate: dott. Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
dott.ssa Mariateresa Dieni – GIUDICE relatore;
dott.ssa Giulia Paoli - GIUDICE;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 674 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa con ricorso depositato l' 8.10.2024 . da:
(c.f. ); rappresentata e difesa – giusta procura allegata Parte_1 C.F._1
all'atto introduttivo - dall'avv. VENTURINI CECILIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico;
Ricorrente nei confronti di c.f. ) rappresentato e difeso – giusta procura allegata all'atto CP_1 C.F._2
di costituzione - dall'avv. BOTTERI DANIELA e dall'avv. ANCONA GIULIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in CORSO TRE NOVEMBRE, 72/A 38100 TRENTO;
resistente e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni
Parte attrice: come da accordo raggiunto dalle parti .
Parte convenuta: come da accordo raggiunto dalle parti .
Pubblico Ministero: il Tribunale in sede voglia omologare la separazione consensuale tra le parti alle condizioni fra le stesse convenute.
pagina1 di 3 Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato l'8.10.2024 ha chiesto cumulativamente la Parte_1
separazione giudiziale dal coniuge con il quale si è unita in matrimonio celebrato il CP_1
15.9.1996 ad Arco e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché la regolamentazione delle questioni relative all'affidamento e al mantenimento della figlia minore, un contributo al mantenimento dei due figli maggiorenni e l'assegnazione della casa coniugale .
2. Con memoria di costituzione depositata, ha contestato in fatto e in diritto le CP_1
allegazioni della controparte, chiedendo il rigetto delle relative istanze, senza nulla opporre alla domanda di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
3. All'udienza del 22.1.2025, grazie alla mediazione della giudice, le parti hanno raggiunto un accordo formulando conclusioni congiunte.
3.1. La causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio previo invio degli atti al Pubblico
Ministero per le proprie conclusioni.
4. In data 23.1.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
5. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
6. La domanda di separazione dei coniugi è meritevole di accoglimento.
6.1. Ed infatti le risultanze processuali, infatti, evidenziano una crisi del rapporto coniugale tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostruire quella comunione d'intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento la condotta processuale delle parti, che sentite all'udienza, hanno escluso la possibilità di riconciliazione.
7. Quanto alle restanti domande versate in causa, la regolamentazione proposta dalle parti non appare pregiudizievole per gli interessi della minore, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge
8 febbraio 2006, n. 54.
7.1. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
7.2. Ritenuto quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita del minore/della minore/dei minori/delle minori.
8. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto della minore ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c.;
pagina2 di 3 9. la causa va rimessa sul ruolo del giudice designato ( come da separata ordinanza ) per la decisione sulla domanda di divorzio e quelle ad essa consequenziali, una volta passata in giudicato la pronuncia di separazione e decorso il termine semestrale di legge. ( ex art. 473 bis 49 c.p.c.) ;
10. Spese all'esito del giudizio .
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473 bis 21, ultimo comma e 473 bis 51 c.p.c. : pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi e , uniti in matrimonio Parte_1 CP_1
in Arco il 15.9.1996 ;
Dispone la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del predetto comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge .
Prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e di seguito trascritto:
➢ affidamento condiviso della figlia minore a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre.
➢ Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore secondo tempi e modalità che concorderà con stessa ( a fine per rispettare e consentire alla minore di superare il suo attuale stato disagio e confusione)
➢ La casa coniugale è assegnata alla signora la Via in quanto collocataria della figlia minore .
➢ Il signor verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli l'importo di euro CP_1
600,00 ciascuno;
detto importo dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutato annualmente su base ISTAT .
➢ Le spese straordinarie, da individuarsi secondo le linee giuda CNF saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore.
Spese di giudizio compensate .
Così deciso nella camera di consiglio del 30/01/2025.
Il presidente dott. Giulio Adilardi
Il giudice relatore dott.ssa Mariateresa Dieni
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