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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 854/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6785/2024 depositato il 23/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Cosenza - Via Gramsci 37 87060 CR CS
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 034202490135066669000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 034202490135066669000 REGISTRO 1998
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 25.9.2024 alla EN Entrate IS ,indi depositato in data 23.10.2024, il sig. Ricorrente_1 , nato a [...] il Data nascita_, c. f. CF_Ricorrente_1, ed ivi residente, impugnava l'intimazione in epigrafe indicata, notificata in data 10.9.2024, per un totale di euro 8.285,27, comprensivo di spese esecutive, fondata su due cartelle di pagamento e precisamente :
1)-la n.03420190016993157001 dell'importo di euro 7.761,07 ,avente ad oggetto imposta ipotecaria ,di registro e catastale anno 1998, notificata in data 9.8.2019;
2)-la n. 03420230007383555000 dell'importo di euro 440,53 , avente ad oggetto contributo unificato tributario, sanzioni ed interessi notificata in data 22.5.2023.
Eccepiva il ricorrente la nullita'dell'atto per omessa notifica della cartella indicata sub 2) e per non essere dovuto il pagamento in relazione alla cartella sub 1).
Deduceva, in relazione a quest'ultima, notificatagli in qualità di coobbligato, che essa conseguiva al mancato pagamento di un avviso di liquidazione, il n.1998/001/000000598/1/003, emesso dalla Direzione provinciale di Cosenza ufficio territoriale di Castrovillari, afferente la registrazione di un progetto di divisione ereditaria dichiarato esecutivo dal Tribunale di Castrovillari nel proc.RG n.598/1998, per la somma complessiva di euro 12.061,16. Deduceva ,altresì, che avverso tale cartella egli aveva proposto ricorso, iscritto al n.
419/2020, dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza ,definito con sentenza di rigetto n.5061/2022, nei cui confronti aveva proposto appello dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ( ricorso n.1603/23), ancora pendente.Formulava, poi, deduzioni inerenti il merito dell'imposizione.
*Costituitasi EN Entrate IS, essa eccepiva :
a) -l'inammissibilità delle doglianze inerenti il merito della pretesa portata dalla cartella di pagamento n.03420190016993157001 e comunque, la propria assoluta carenza di legittimazione passiva in ordine alle medesime, tanto che effettuava la “litis denuntiatio” nei confronti dell'Ufficio impositore ( l'EN delle
Entrate Direzione provinciale di Cosenza) “al fine di essere garantita e manlevata” (così testualmente), inviando a mezzo pec al predetto ufficio il ricorso introduttivo;
evidenziava ,altresì, che prima dell'atto di intimazione oggetto del presente giudizio e successivamente alla incontestata notifica della cartella di pagamento ,avvenuta in data 09/08/2019 ,era stata notificata al ricorrente a mezzo pec dell'08.06.2022,
l'ulteriore intimazione di pagamento n.03420229003664172000 ;
b) Quanto alla cartella di pagamento sub 2) ,deduceva e documentava la regolare notifica di essa a mezzo pec del 22.05.23.
*In data 31.1.2025 parte ricorrente depositava memorie .
All'udienza dell'11 febbraio 2026, fissata per la trattazione,assenti le parti benchè ritualmente avvisate,la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato per infondatezza dei motivi addotti. Invero:
*Con riferimento alla cartella n. 03420230007383555000,indicata sub 2) , vi è piena prova in atti della sua notifica ,che risulta effettuata in data 22.5.2023 all'indirizzo di posta elettronica certificata :
Email_2.
*Con riferimento alla cartella n. 03420190016993157001,indicata sub 1, va rilevato che :
-a) il ricorrente non ha prodotto in atti alcun documento da cui risulti la asserita emissione di una sentenza di questa Corte relativa alla cartella stessa né ha prodotto documento alcuno da cui risulti la asserita pendenza di un giudizio di impugnazione dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado;
-b) anche per tale cartella vi è piena prova in atti della sua notifica, ,che risulta effettuata in data 9.8.2019 al medesimo indirizzo di posta elettronica certificata sopra richiamato;
-c)alla luce di tale notifica, peraltro non contestata, del tutto inammissibili si appalesano le doglianze in questa sede formulate in relazione al merito della pretesa tributaria;
-d) ulteriore elemento di intangibilità nel merito della pretesa azionata risiede nel fatto che essa è stata oggetto anche di una intimazione precedente quella qui impugnata, ossia la intimazione di pagamento n.03420229003664172000,prodotta dalla resistente , che risulta notificata a mezzo pec in data 8.6.2022; notifica questa che, in conformità all'indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato dell Suprema Corte ( vedasi da ultimo Cass.civ. 20476/2025) consente di ritenere cristallizzata la pretesa impositiva.
*Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
.La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza,sez.1, in persona del Giudice monocratico designato, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della resistente ADER, con distrazione laddove richiesta, liquidandole in euro 780,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Il Giudice monocratico Concetta
IA FI
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6785/2024 depositato il 23/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Cosenza - Via Gramsci 37 87060 CR CS
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 034202490135066669000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 034202490135066669000 REGISTRO 1998
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 25.9.2024 alla EN Entrate IS ,indi depositato in data 23.10.2024, il sig. Ricorrente_1 , nato a [...] il Data nascita_, c. f. CF_Ricorrente_1, ed ivi residente, impugnava l'intimazione in epigrafe indicata, notificata in data 10.9.2024, per un totale di euro 8.285,27, comprensivo di spese esecutive, fondata su due cartelle di pagamento e precisamente :
1)-la n.03420190016993157001 dell'importo di euro 7.761,07 ,avente ad oggetto imposta ipotecaria ,di registro e catastale anno 1998, notificata in data 9.8.2019;
2)-la n. 03420230007383555000 dell'importo di euro 440,53 , avente ad oggetto contributo unificato tributario, sanzioni ed interessi notificata in data 22.5.2023.
Eccepiva il ricorrente la nullita'dell'atto per omessa notifica della cartella indicata sub 2) e per non essere dovuto il pagamento in relazione alla cartella sub 1).
Deduceva, in relazione a quest'ultima, notificatagli in qualità di coobbligato, che essa conseguiva al mancato pagamento di un avviso di liquidazione, il n.1998/001/000000598/1/003, emesso dalla Direzione provinciale di Cosenza ufficio territoriale di Castrovillari, afferente la registrazione di un progetto di divisione ereditaria dichiarato esecutivo dal Tribunale di Castrovillari nel proc.RG n.598/1998, per la somma complessiva di euro 12.061,16. Deduceva ,altresì, che avverso tale cartella egli aveva proposto ricorso, iscritto al n.
419/2020, dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza ,definito con sentenza di rigetto n.5061/2022, nei cui confronti aveva proposto appello dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ( ricorso n.1603/23), ancora pendente.Formulava, poi, deduzioni inerenti il merito dell'imposizione.
*Costituitasi EN Entrate IS, essa eccepiva :
a) -l'inammissibilità delle doglianze inerenti il merito della pretesa portata dalla cartella di pagamento n.03420190016993157001 e comunque, la propria assoluta carenza di legittimazione passiva in ordine alle medesime, tanto che effettuava la “litis denuntiatio” nei confronti dell'Ufficio impositore ( l'EN delle
Entrate Direzione provinciale di Cosenza) “al fine di essere garantita e manlevata” (così testualmente), inviando a mezzo pec al predetto ufficio il ricorso introduttivo;
evidenziava ,altresì, che prima dell'atto di intimazione oggetto del presente giudizio e successivamente alla incontestata notifica della cartella di pagamento ,avvenuta in data 09/08/2019 ,era stata notificata al ricorrente a mezzo pec dell'08.06.2022,
l'ulteriore intimazione di pagamento n.03420229003664172000 ;
b) Quanto alla cartella di pagamento sub 2) ,deduceva e documentava la regolare notifica di essa a mezzo pec del 22.05.23.
*In data 31.1.2025 parte ricorrente depositava memorie .
All'udienza dell'11 febbraio 2026, fissata per la trattazione,assenti le parti benchè ritualmente avvisate,la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato per infondatezza dei motivi addotti. Invero:
*Con riferimento alla cartella n. 03420230007383555000,indicata sub 2) , vi è piena prova in atti della sua notifica ,che risulta effettuata in data 22.5.2023 all'indirizzo di posta elettronica certificata :
Email_2.
*Con riferimento alla cartella n. 03420190016993157001,indicata sub 1, va rilevato che :
-a) il ricorrente non ha prodotto in atti alcun documento da cui risulti la asserita emissione di una sentenza di questa Corte relativa alla cartella stessa né ha prodotto documento alcuno da cui risulti la asserita pendenza di un giudizio di impugnazione dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado;
-b) anche per tale cartella vi è piena prova in atti della sua notifica, ,che risulta effettuata in data 9.8.2019 al medesimo indirizzo di posta elettronica certificata sopra richiamato;
-c)alla luce di tale notifica, peraltro non contestata, del tutto inammissibili si appalesano le doglianze in questa sede formulate in relazione al merito della pretesa tributaria;
-d) ulteriore elemento di intangibilità nel merito della pretesa azionata risiede nel fatto che essa è stata oggetto anche di una intimazione precedente quella qui impugnata, ossia la intimazione di pagamento n.03420229003664172000,prodotta dalla resistente , che risulta notificata a mezzo pec in data 8.6.2022; notifica questa che, in conformità all'indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato dell Suprema Corte ( vedasi da ultimo Cass.civ. 20476/2025) consente di ritenere cristallizzata la pretesa impositiva.
*Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
.La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza,sez.1, in persona del Giudice monocratico designato, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della resistente ADER, con distrazione laddove richiesta, liquidandole in euro 780,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Il Giudice monocratico Concetta
IA FI