Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/10/2013, n. 6140
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Sentenza 31 ottobre 2013

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Non è causa di nullità o di altra sanzione processuale il tardivo deposito della trascrizione delle fonoregistrazioni effettuate nel corso del dibattimento, essendo facoltà della parte interessata di richiedere un termine allo scopo di verificare la corrispondenza tra il contenuto della trascrizione e quello della registrazione.

In tema di reati concernenti gli stupefacenti, la tempestiva richiesta dell'imputato di applicazione della sanzione del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 73, comma quinto bis, d.P.R. n. 309 del 1990, in luogo della pena detentiva impone al giudice non solo il dovere di verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge ma anche di ricercare di ufficio ogni elemento utile per dimostrare l'esistenza della capacità, idoneità ed affidabilità lavorativa e sociale dell'autore del reato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/10/2013, n. 6140
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6140
    Data del deposito : 31 ottobre 2013

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