Sentenza 31 ottobre 2013
Massime • 2
Non è causa di nullità o di altra sanzione processuale il tardivo deposito della trascrizione delle fonoregistrazioni effettuate nel corso del dibattimento, essendo facoltà della parte interessata di richiedere un termine allo scopo di verificare la corrispondenza tra il contenuto della trascrizione e quello della registrazione.
In tema di reati concernenti gli stupefacenti, la tempestiva richiesta dell'imputato di applicazione della sanzione del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 73, comma quinto bis, d.P.R. n. 309 del 1990, in luogo della pena detentiva impone al giudice non solo il dovere di verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge ma anche di ricercare di ufficio ogni elemento utile per dimostrare l'esistenza della capacità, idoneità ed affidabilità lavorativa e sociale dell'autore del reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/10/2013, n. 6140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6140 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 31/10/2013
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1614
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 23456/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RL EL, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 17-1-13 della Corte di Appello di L'Aquila;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo;
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1 .-. RL EL ha proposto, tramite il suo difensore, ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale, in data 17-1-13, la Corte di Appello di L'Aquila ha confermato la condanna pronunciata nei suoi confronti in primo grado alla pena (condizionalmente sospesa) di mesi dieci di reclusione per il reato di cui agli artt. 99 e 328 c.p., per avere in data 18-4-2007, in qualità di medico chirurgo in servizio di Guardia Medica presso il Comune di Manoppello, rifiutato indebitamente il compimento di atti del suo ufficio da espletare per ragioni di sanità senza ritardo, e, in particolare, per essersi rifiutata di visitare e prestare le cure a MO AN RI, che si era recata presso la sede della Guardia Medica con ferite sanguinanti alla testa e al braccio, e per essersi rifiutata di certificare le lesioni dalla predetta subite. La ricorrente deduce:
- Violazione del diritto di difesa, per essere state le trascrizioni dell'udienza dell'11 maggio 2010 poste a disposizione dell'imputata soltanto alla udienza di discussione del successivo 19 maggio 2010, con conseguente privazione della possibilità da parte sua di espletare una idonea difesa tecnica.
- Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della penale responsabilità di essa imputata per il reato ascrittole, sia perché la RL aveva provveduto alla refertazione ed alla prescrizione nei confronti della MO (essendo in atti la relativa refertazione-impegnativa da lei redatta in data 18.4.07) sia perché rientrava nei compiti del medico valutare discrezionalmente la doverosità dell'intervento e la sua indifferibilità, cosa che era stata fatta da essa RL nel peculiare caso che le si era presentato.
- Violazione di legge per la mancata applicazione al caso di specie della causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p., in quanto sarebbe risultato che essa RL, quando si era presentata la MO, era impegnata nei suoi compiti istituzionali, dovendo effettuare una visita domiciliare molto importante. 2 .-. Il primo motivo di ricorso è infondato.
È infatti già stato chiarito che non è causa di nullità o di altra sanzione processuale il tardivo deposito della trascrizione delle fonoregistrazioni effettuate nel corso del dibattimento. (Sez. 3, Sentenza n. 514 del 15/10/2009, Rv. 245897, Elia). E, d'altra parte, era in ogni caso facoltà della parte interessata richiedere un termine allo scopo di verificare la corrispondenza tra il contenuto della trascrizione e quello della registrazione, facoltà alla quale non risulta che la difesa dell'imputata nel caso di specie abbia fatto ricorso (Sez. 4, Sentenza n. 8007 del 12/06/1996, Rv. 205831, Curinga).
Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso in buona sostanza si rappresenta: che il caso sottoposto alla attenzione della RL in servizio di Guardia Medica non presenta caratteristiche di reale urgenza;
che era stato in ogni caso discrezionalmente valutato dall'imputato, che aveva pur sempre effettuato la refertazione e la prescrizione disponendo una visita al pronto soccorso;
che sussisteva per la RL un concomitante impegno in visita domiciliare urgente, sicché sussisteva comunque la scriminante di cui al art. 51 c.p.. Si tratta di doglianze non consentite in sede di giudizio di legittimità. Le censure della ricorre attengono invero alla valutazione della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del giudice di merito e non può essere posta in questione in sede di giudizio di legittimata quando fondata su motivazione congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di specie i giudici di appello hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alla decisione impugnata attraverso un esame completo ed approfondito delle risultanze processuali nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica In particolare i Giudici di merito hanno chiarito che l'istruttoria dibattimentale espletata (v deposizioni di RO AN RI e soprattutto dei Carabinieri intervenuti presso la Guardia Medica) aveva dimostrato che la medesima RO, quando s, era recata alla Guardia Medica, recava evidenti segni di ferite, anche di sanguinamelo, sulla testa, in volto e sulle braccia, e, nonostante ciò e nonostante le insistenze anche dei militari intervenuti la RL si era rifiutata di visitarla, limitandosi a predisporre una impegnativa, con la quale la donna avrebbe potuto recarsi al Pronto Soccorso (per altro tutt'altro che vicino) e sottoporsi a visita chirurgica. Ne derivava che, al momento in cui era stato richiesto l'intervento della RL, la RO senza dubbio presentava ferite tali da richiedere l'immediato ed indifferibile intervento del sanitario chiamato all'esercizio delle sue funzioni e che il medico aveva rifiutato indebitamente il compimento di atti del suo ufficio da espletare per ragioni di sanità senza ritardo. Quanto alla concomitante visita domiciliare "importante" che, a suo dire, la RL avrebbe dovuto effettuare, basta rilevare che i Giudici di merito hanno correttamente rilevato che la circostanza era rimasta del tutto indimostrata.
In definitiva il tessuto motivazionale della sentenza impugnata, oltre a costituire corretta applicazione delle regole del diritto, non presenta affatto quella carenza o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte (v da ultimo: S.U., 24-9-2003, Pentita, rv.226074), può indurre a ritenere sussistente il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), nel quale sostanzialmente si risolvono le censure da ultimo scrutinate.
3 .-. Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2014