Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/2017, n. 53028
CASS
Sentenza 6 novembre 2017

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In tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione al quale l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, ai fini della prova contraria assume rilevanza il fattore temporale, ove esso sia di notevole consistenza, cosicchè è necessario che l'ordinanza cautelare motivi in ordine alla rilevanza del tempo trascorso, indicando specifici elementi di fatto idonei a dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari.

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  • 1La rilevanza del c.d. tempo silente per il superamento della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari
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    Cass. Pen, Sez. V, 24 luglio 2025, n. 27295 LA MASSIMA “In tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di partecipazione ad associazioni mafiose “storiche” (nella specie camorra), la valenza della dimensione temporale (ovvero “il tempo trascorso dai fatti”) non è fissa, omogenea, sempre uguale a se stessa, ma necessità di essere conformata rispetto al caso concreto, al tipo di sodalizio, alla qualità ed alla durata della partecipazione, alla “storia” dell'indagato, alla personalità del soggetto nei cui confronti deve essere compiuta la valutazione sull'adeguatezza della misura cautelare in corso e sulla esistenza di elementi rivelatori del superamento della presunzione di …

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  • 2Il tempo silente può escludere le esigenze cautelari anche nei reati ex art. 74 d.P.R. 309/1990 (Cass. Pen. n. 21809/25)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 giugno 2025

    1. Il fatto Ba.An., destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 13 gennaio 2025 dal GIP del Tribunale di Roma per reati in materia di stupefacenti — in particolare per partecipazione ad associazione criminale ex art. 74 D.P.R. 309/1990 e plurimi reati-fine di cessione di cocaina — ha proposto istanza di riesame, rigettata dal Tribunale di Roma. La misura cautelare si riferiva a fatti risalenti al 2019, epoca nella quale l'imputato operava come presunto emissario di un clan albanese transnazionale attivo nel narcotraffico. La difesa ha evidenziato che, nel periodo successivo, l'indagato aveva beneficiato di semilibertà senza commettere ulteriori reati, aveva …

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  • 3Art. 416 - Associazione per delinquere
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali …Struttura organizzativa Non è l'accordo, stretto tra i componenti di uno stesso nucleo familiare, di commettere nel tempo più delitti, espressivi di una comune deliberazione criminosa a costituire il requisito indispensabile dell'associazione per delinquere, ma piuttosto quello dell'organizzazione, sia pure in forma rudimentale. È attraverso l'organizzazione strutturale che i partecipanti si predispongono alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza di far parte di un sodalizio criminoso durevole e di essere disponibili ad operare per l'attuazione del progetto delinquenziale comune (Sez. 5, 12101/2021). La …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/2017, n. 53028
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 53028
Data del deposito : 6 novembre 2017

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