Sentenza 19 giugno 2013
Massime • 2
In tema di mandato d'arresto europeo, il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice è tenuto a sentire la persona arrestata, ai sensi dell'art. 13, comma primo, della legge 22 aprile 2005 n. 69, deve intendersi riferito anche alla decisione sulla convalida di cui al comma secondo della stessa disposizione sopra citata.
In tema di mandato d'arresto europeo, la motivazione in ordine al pericolo di fuga, che legittima l'emissione della misura cautelare ai sensi dell'art. 9, comma quinto, della legge 22 aprile 2005, n. 69, deve assumere connotati di concretezza, essendo necessario che il giudizio prognostico si fondi su circostanze sintomatiche, specifiche e rivelatrici di una reale possibilità di allontanamento clandestino da parte della persona richiesta.
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/06/2013, n. 27357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27357 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 19/06/2013
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 1017
Dott. FIDELBO Giorgio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 22177/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZA RE, nato a [...]-Valona (Albania) il 16.3.1982;
avverso l'ordinanza del 6 maggio 2013 emessa dal Presidente della Corte d'appello di Lecce;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udite le richieste del sostituto procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla convalida e il rigetto nel resto. RITENUTO IN FATTO
1. In data 3 maggio 2013 la Polizia di Frontiera presso lo Scalo Marittimo di Brindisi procedeva all'arresto di ZA RE, segnalato nel sistema di informazione Schengen (S.I.S.), in quanto nei suoi confronti risultava emesso dall'autorità giudiziaria greca un mandato d'arresto Europeo per il reato di concorso in rapina. L'arresto veniva convalidato il 6 maggio 2013 con provvedimento del Presidente della Corte d'appello che disponeva anche la misura della custodia in carcere.
2. ZA ha proposto personalmente ricorso per cassazione. Con il primo motivo, deduce la violazione della L. n. 69 del 2005, artt. 11 e 13, rilevando che l'audizione e la convalida sono intervenute oltre il termine di 48 dall'arresto eseguito dalla polizia giudiziaria, con conseguente inefficacia del provvedimento coercitivo. Il ricorrente critica l'ordinanza di convalida con cui il Presidente della Corte d'appello ha ritenuto di natura ordinatoria il termine previsto dall'art. 13 legge cit. Inoltre, sostiene che nel computo in ore non ha rilevanza che il termine finale cada in un giorno festivo, non trovando applicazione nel caso in esame l'art. 172 c.p.p., comma 3. Con il secondo motivo denuncia la violazione della L. n. 69 del 2005, art. 9, rilevando che la misura cautelare applicata è priva di motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo di fuga. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
3.1. Quanto al primo motivo si osserva che risulta per tabulas che non è stato rispettato il termine di 48 ore dalla ricezione del verbale di arresto (3 maggio 2013 ore 0,30) per l'emissione del provvedimento di convalida, emesso solo il 6 maggio 2013. La giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nel ritenere che il decorso del termine di quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto eseguito dalla polizia giudiziaria, benché sia dalla legge previsto soltanto ai fini dell'audizione dell'arrestato, deve intendersi anche riferito alla decisione sulla convalida di cui al comma 2, dello stesso articolo (Sez. 6^, 19 dicembre 2006, n. 2833, Pranstaller;
Sez. 6^, 21 novembre 2006, n. 40614, Arturi;
Sez. 6^, 23 ottobre 2008, n. 42715, Kola). Deve ritenersi, infatti, che sebbene il termine considerato dall'art. 13, comma 1, della legge cit. faccia riferimento solo all'audizione dell'arrestato, ad esso appare certamente collegata anche la decisione sulla convalida, di cui al medesimo art. 13, comma 2 perché non avrebbe senso stabilire un termine stringente per la sola audizione e rendere indefinito il termine per la convalida. Ciò del resto si ricava anche dalla disciplina codicistica in tema di arresto in flagranza (art. 390 c.p.p., comma 2, e art. 391 c.p.p., comma 7), da ritenere richiamata, sia pure attraverso un rinvio generale, dalla L. n. 69, art. 39, comma 1 (in tal senso, Cass., sez. 6^, 26 gennaio 2006, Spinazzola). È da precisare che nel caso, come quello in esame, in cui l'arresto viene eseguito a seguito della segnalazione nel S.I.S., e quindi si atteggia come "esecuzione" di un provvedimento della competente autorità giudiziaria straniera, il cui valore e la cui esecutività sono recepiti dall'ordinamento interno italiano in forza della L. n. 69, art. 1, nel quadro dello spazio giuridico comune Europeo, tale misura precautelare si configura come atto dovuto per la polizia giudiziaria (L. n. 69 del 2005, art. 11: "la polizia giudiziaria procede all'arresto"), che non deve verificare i presupposti di "urgenza" considerati invece in regime estradizionale dall'art. 716 c.p.p., ma solo che la segnalazione sia stata effettuata da un'autorità "competente" di uno Stato membro dell'U.E. e che questa sia avvenuta nelle "forme richieste" (disciplinate, per quello che qui interessa, dall'art. 95 della Convenzione per l'accordo di Schengen del 14 giugno 1985). Tuttavia l'esigenza di una celere convalida da parte dell'autorità giudiziaria, anche se non collegabile al disposto dell'art. 13 Cost., comma 3, (proprio perché l'arresto è eseguito sulla base di un atto dell'autorità giudiziaria di uno stato membro della U.E.), ragionevolmente è stata affermata anche in questa fattispecie, pur basandosi su presupposti meramente formali: si tratta comunque di verificare che l'arresto sia avvenuto nei "casi previsti dalla legge" e che non vi sia stato un errore di persona.
3.2. Riguardo al secondo motivo, premesso che l'invalidità della convalida non si estende all'ordinanza impositiva delle misure coercitive, che è provvedimento del tutto indipendente e autonomo (Sez. un., 14 luglio 1999, n. 17, Salzano), deve rilevarsi che l'applicazione della misura cautelare appare comunque sfornita di valida motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari. L'obbligo di motivazione in ordine al pericolo di fuga, che legittima l'emissione della misura cautelare ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 9, comma 5, deve assumere connotati di concretezza ed essere plausibilmente argomentato su un ragionevole giudizio prognostico, mediante l'indicazione di circostanze sintomatiche, specifiche e rivelatrici di una reale possibilità di allontanamento clandestino da parte della persona richiesta.
Nel caso in esame la motivazione risulta essere del tutto apparente, in quanto si afferma la necessità della custodia in carcere "perché è evidente che nessun altra soluzione, almeno allo stato, consentirebbe di assicurare l'effettività della misura cautelare disposta dall'autorità giudiziaria greca per la rapina pluriaggravata attribuita all'interessato", concludendo che in questo modo sarebbe messa in crisi "la concerta possibilità dell'eventuale consegna".
Si tratta di una motivazione che prescinde da ogni valutazione sul rischio concreto del pericolo di fuga, limitandosi a considerazioni generali ed astratte sull'effettività della misura cautelare.
4. Pertanto, sia il provvedimento di convalida, che l'ordinanza di custodia cautelare devono essere annullati senza rinvio, ordinando l'immediata liberazione di RE ZA se non detenuto per altra causa.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e ordina la liberazione immediata del ricorrente se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 19 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2013