Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/11/2006, n. 40614
CASS
Sentenza 21 novembre 2006

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In tema di mandato di arresto europeo, il decorso del termine di quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto eseguito dalla polizia giudiziaria, benché sia dalla legge previsto soltanto ai fini dell'audizione dell'arrestato, comporta l'annullamento senza rinvio della decisione sulla convalida intervenuta tardivamente.

In tema di mandato d'arresto europeo, spetta al presidente della Corte di appello, o al magistrato da lui delegato, e non già alla Corte di appello, il potere di emettere, in esito alla convalida dell'arresto eseguito dalla polizia giudiziaria, l'ordinanza applicativa della misura coercitiva, perchè la decisione sulla protrazione dello stato di restrizione della libertà personale deve essere assunta dallo stesso organo a cui è demandata la decisione sulla convalida, in conformità a quanto previsto in materia estradizionale.

In tema di mandato d'arresto europeo, spetta all'autorità giudiziaria richiesta della consegna la valutazione se, in presenza di omissioni nelle informazioni prescritte dall'art. 6 L. n. 69 del 2005, la lacuna sia ostativa alla consegna, tenendo conto della concreta fattispecie penale dedotta e di ogni altra informazione trasmessa, ed in particolare, per il caso in cui non sia indicata la pena minima, se ricorra la condizione impeditiva della necessità che il fatto sia punito dalla legge dello Stato di emissione con una pena detentiva non inferiore a dodici mesi. (La Corte ha precisato che, in tale ultima ipotesi, l'autorità giudiziaria non è tenuta "ipso facto" a rifiutare la consegna, avendo il potere-dovere di richiedere l'invio delle informazioni ritenute necessarie).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/11/2006, n. 40614
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40614
Data del deposito : 21 novembre 2006

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