Sentenza 21 novembre 2006
Massime • 3
In tema di mandato di arresto europeo, il decorso del termine di quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto eseguito dalla polizia giudiziaria, benché sia dalla legge previsto soltanto ai fini dell'audizione dell'arrestato, comporta l'annullamento senza rinvio della decisione sulla convalida intervenuta tardivamente.
In tema di mandato d'arresto europeo, spetta al presidente della Corte di appello, o al magistrato da lui delegato, e non già alla Corte di appello, il potere di emettere, in esito alla convalida dell'arresto eseguito dalla polizia giudiziaria, l'ordinanza applicativa della misura coercitiva, perchè la decisione sulla protrazione dello stato di restrizione della libertà personale deve essere assunta dallo stesso organo a cui è demandata la decisione sulla convalida, in conformità a quanto previsto in materia estradizionale.
In tema di mandato d'arresto europeo, spetta all'autorità giudiziaria richiesta della consegna la valutazione se, in presenza di omissioni nelle informazioni prescritte dall'art. 6 L. n. 69 del 2005, la lacuna sia ostativa alla consegna, tenendo conto della concreta fattispecie penale dedotta e di ogni altra informazione trasmessa, ed in particolare, per il caso in cui non sia indicata la pena minima, se ricorra la condizione impeditiva della necessità che il fatto sia punito dalla legge dello Stato di emissione con una pena detentiva non inferiore a dodici mesi. (La Corte ha precisato che, in tale ultima ipotesi, l'autorità giudiziaria non è tenuta "ipso facto" a rifiutare la consegna, avendo il potere-dovere di richiedere l'invio delle informazioni ritenute necessarie).
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/11/2006, n. 40614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40614 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 21/11/2006
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 2002
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 39686/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RT GI, n. a Cassano Jonio il 16/11/1973;
avverso la ordinanza in data 29 settembre 2006 della Corte di appello di Catanzaro;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MURA Antonio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla convalida dell'arresto e per la inammissibilità o in subordine per il rigetto nel resto. FATTO
Con ordinanza in data 29 settembre 2006, il presidente della Corte di appello di Catanzaro, in persona del consigliere delegato, richiamato la L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 13 convalidava l'arresto di RT GI eseguito dai carabinieri di Cassano Ionico in data 23 settembre 2006, e contestualmente applicava al medesimo la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al mandato di arresto europeo emesso nei confronti del medesimo in data 25 gennaio 2005 dall'autorità giudiziaria della Repubblica Federale di Germania (Staatsanwaltschaft Kiel, Sost. Procuratore Ronsfeld), nelle forme della segnalazione nel Sistema di informazione Schengen (SIS), in ordine al reato di "contraffazione di banconote a scopo di lucro". Nel provvedimento si osservava, quanto alla convalida dell'arresto, che ne sussistevano i presupposti, atteso che l'TU era stato posto entro le 24 ore a disposizione del presidente della Corte di appello e che l'audizione dell'arrestato era stata effettuata entro le successive 48 ore, a norma della predetta L. n. 69 del 2005, artt.10 e 13 su delega del presidente della Corte territoriale, dal presidente del Tribunale di Castrovillari. Inoltre, precisato che la segnalazione dell'TU nel SIS equivaleva a un mandato di arresto europeo, contenendo tutte le indicazioni prescritte dalla medesima L. n. 69 del 2005, art. 6, si rilevava che la fattispecie contestata configurava una ipotesi di consegna obbligatoria a norma della L. n.69 del 2005 in questione, art. 8, comma 1.
Quanto alla misura carceraria, essa si riteneva necessaria, stante il concreto pericolo di sottrazione dell'TU alla consegna, atteso che il medesimo aveva riferito di essersi allontanato dal territorio tedesco nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di firma.
Ricorre per cassazione, quale difensore dell'TU, l'avv. Cersosimo Vincenzo, che deduce:
1. Violazione della L. n. 69 del 2005, art. 13, comma 1. Gli adempimenti di cui alla citata L. n. 69 del 2005, art. 10 (audizione della persona in stato di custodia cautelare) non sono stati svolti dal presidente della Corte di appello o da un consigliere delegato, ma da un giudice del Tribunale di Castrovillari, delegato dal presidente del Tribunale, a sua volta delegato da un consigliere della Corte di appello, e, quindi nemmeno dal Presidente di questa.
Per di più la delega al presidente del tribunale è consentita solo nel caso in cui l'arrestato si trovi ristretto in luogo diverso da quello in cui l'arresto è stato eseguito e al di fuori del distretto della corte di appello competente.
In ogni caso il presidente del Tribunale di Castrovillari non poteva a sua volta delegare un magistrato del suo ufficio.
2. Violazione della medesima L. n. 69 del 2005, art. 13, comma 2 e art. 10.
Il provvedimento di convalida è stato tardivo, in quanto emesso in data 29 settembre 2006 e quindi oltre 48 ore dalla ricezione da parte della Corte di appello del verbale di arresto, avvenuta in data 25 settembre 2006.
Da ciò derivava l'obbligo della immediata scarcerazione dell'arrestato, essendo il termine di 48 ore perentorio, in forza dell'art. 13 Cost.. 3. Violazione della medesima L. n. 69 del 2005, artt. 9 e 13. Il provvedimento di convalida e di emissione di misura cautelare impugnato non è stato emesso dalla Corte di appello ma da un magistrato della stessa, in violazione dell'espressa indicazione dell'art. 9, comma 4 che non può ritenersi derogato per il caso in cui la persona di cui è stata chiesta la consegna sia stata in precedenza arrestata, perché altrimenti quest'ultimo riceverebbe una minore tutela rispetto alla persona a piede libero.
Essendo stata emessa da un giudice incompetente, l'ordinanza deve dunque considerarsi tamquam non esset, con conseguente scarcerazione del ricorrente.
4. Violazione della medesima L. n. 69 del 2005, artt. 6, 7 e 8. Contrariamente a quanto ritenuto nell'ordinanza impugnata, la segnalazione tramite SIS non conteneva tutti i requisiti di cui all'art. 6, e in particolare in essa non era precisata la pena minima stabilita dalla legge dello stato di emissione, requisito previsto dalla lett. f) dell'accennato articolo.
Nell'ordinanza si afferma che il reato ravvisato dall'autorità tedesca integra un caso di consegna obbligatoria, a norma della L. n.69 del 2005, art. 8, non considerandosi che trattandosi di fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della L. n. 69 (14 maggio 2005) l'art. 8 non era applicabile.
Per di più è del tutto arbitraria la previsione di irrogabilità di una pena superiore ai due anni di reclusione, in mancanza di indicazione nella segnalazione SIS della pena minima prevista per il reato in questione.
5. Violazione della medesima L. n. 69 del 2005, art. 9, comma 4. L'ordinanza impugnata è totalmente carente di motivazione sulle esigenze cautelari, limitandosi a riportare in maniera distorta le dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di audizione. In realtà l'TU era stato autorizzato dall'autorità giudiziaria tedesca a recarsi in Italia.
Inoltre manca qualsiasi argomentazione circa la sussistenza del pericolo di fuga e, ancor più, circa la scelta della misura da ritenere adeguata nel caso concreto.
DIRITTO
1. Va in primo luogo osservato che appare meramente assertiva l'affermazione contenuta nel primo motivo di ricorso secondo cui il consigliere della Corte di appello di Catanzaro che aveva a sua volta delegato il presidente del Tribunale di Castrovillari per l'audizione dell'TU non aveva ricevuto delega dal presidente di detta Corte. Va al riguardo precisato che le attribuzioni dei magistrati all'interno degli uffici giudiziari non derivano necessariamente da investiture mediante deleghe ad hoc, potendo essere previste da disposizioni di carattere generale, come quelle che trovano riscontro nelle tabelle dell'ufficio.
Firmandosi "per il presidente", il magistrato in questione bene può avere esercitato una delega conferitagli in via generale per simili procedure, anche in relazione ad assenze del capo dell'ufficio, ovvero avere ricevuto un incarico specifico. Ma, ciò che conta è che, non trovando alcun aggancio nelle carte processuali, il rilievo va decisamente disatteso.
In secondo luogo, una volta legittimamente investito del potere di assumere ogni iniziativa nell'ambito della procedura conseguente alla comunicazione dell'arresto dell'TU, non si vede perché il magistrato facente funzioni del presidente della Corte di appello non potesse delegare il presidente del locale Tribunale, essendo ciò specificamente previsto dalla L. n. 69, art. 13, comma 1. Il ricorrente osserva, ma senza fondamento, che tale potere è esercitabile solo nei casi in cui l'arrestato si trovi ristretto in luogo diverso da quello in cui l'arresto è stato eseguito e "al di fuori del distretto della corte di appello che dovrà decidere". La lettera della norma è però di diverso tenore: il presidente del Tribunale può essere delegato "nel caso in cui la persona arrestata risulti ristretta in località diversa da quella in cui l'arresto è stato eseguito"; e ciò è proprio quello che si è verificato nel caso in esame, dato che, come risulta dagli atti, l'TU è stato arrestato in Sibari Scalo dai Carabinieri della Tenenza di Cassano allo Ionio, mentre poi è stato ristretto nella Casa circondariale di Castrovillari e non in quella di Catanzaro.
Altrettanto legittima appare la delega conferita dal presidente del Tribunale a un magistrato del suo ufficio, ai fini della audizione dell'arrestato, essendo nei generali poteri del capo, per evidenti ragioni organizzative, demandare a singoli magistrati funzioni che non attengono strettamente alla direzione dell'ufficio, ma al disbrigo di normali procedure di carattere giudiziario, pur se rientranti, in base alla legge, nelle sue specifiche attribuzioni. Va comunque ribadito che eventuali irregolarità nelle assegnazioni di compiti di ufficio a singoli giudici, che peraltro nel caso in esame non risultano menomamente sussistere, non produrrebbero alcuna conseguenza invalidante, stante il disposto dell'art. 33 c.p.p.. Infine, non è stata dedotta alcuna concreta lesione del diritto di difesa derivante dalle ipotizzate irregolarità nella trattazione dell'incombente previsto dalla L. n. 69, art. 10, comma 1. Si tratta di un atto meramente propedeutico alla procedura di delibazione della richiesta di consegna che, presente il difensore, ha la precipua finalità di identificare il soggetto raggiunto dal mandato di arresto, di renderlo edotto del suo contenuto e di avvisarlo della sua facoltà di acconsentire alla consegna o di rinunciare alla clausola di specialità. Nel caso di specie, come attesta il lungo verbale in atti, tali finalità sono state abbondantemente assicurate, e non si vede quale sacrificio l'TU possa avere di fatto subito per essere stato sentito da un magistrato del Tribunale di Castrovillari anziché da uno della Corte di appello di Catanzaro. Ciò vale a dire che, anche ammettendo per mera ipotesi che qualche irregolarità vi sia stata, essa non ha prodotto alcuna influenza invalidante sugli atti successivi della procedura, e in particolare sulla ordinanza impugnata, o quanto meno che un simile effetto non è stato dedotto.
2. Il secondo motivo è invece fondato, risultando per tabulas che non è stato rispettato il termine di 48 ore dalla ricezione del verbale di arresto (25 settembre 2006) per l'emissione del provvedimento di convalida (avvenuta il 29 settembre 2006). È vero che tale termine è formalmente considerato dall'art. 13 comma 1 della legge solo ai fini dell'audizione dell'arrestato, ma ad esso appare certamente collegata anche la decisione sulla convalida, di cui al medesimo art. 13, comma 2 perché non avrebbe senso stabilire un termine stringente per la sola audizione e rendere indefinito il termine per la convalida.
Ciò del resto si ricava anche dalla disciplina codicistica in tema di arresto in flagranza (art. 390 c.p.p., comma 2 e art. 391 c.p.p., comma 7), da ritenere richiamata, sia pure attraverso un rinvio generale, dalla L. n. 69, art. 39, comma 1 (v. del resto, in tal senso, Cass., sez. 6^, 26 gennaio 2006, Spinazzola, cui adde, Id., 5 giugno 2006, Volanti).
È da precisare che nel caso, come quello in esame, in cui l'arresto viene eseguito a seguito della segnalazione nel SIS, e quindi si atteggia come "esecuzione" di un provvedimento della competente autorità giudiziaria straniera, il cui valore e la cui esecutività sono recepiti dall'ordinamento interno italiano in forza della L. n. 69 (v. in particolare art. 1) nel quadro dello spazio giuridico comune europeo, tale misura precautelare si configura come atto dovuto per la polizia giudiziaria (L. n. 69, art. 11: "la polizia giudiziaria procede all'arresto"), che non deve verificare i presupposti di "urgenza" considerati invece in regime estradizionale dall'art. 716 c.p.p., ma solo che la segnalazione sia stata effettuata da un'autorità "competente" di uno Stato membro dell'U.E. e che questa sia avvenuta nelle "forme richieste" (disciplinate, per quello che qui interessa, dall'art. 95 della Convenzione per l'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985).
Tuttavia l'esigenza di una celere convalida da parte dell'autorità giudiziaria, anche se non collegabile al disposto dell'art. 13, comma 3 Cost. (proprio perché l'arresto è eseguito sulla base di un atto dell'autorità giudiziaria di uno stato membro della U.E.), ragionevolmente è stata affermata anche in questa fattispecie, pur basandosi su presupposti meramente formali: si tratta comunque di verificare che l'arresto sia avvenuto nei "casi previsti dalla legge" (che sono quelli sopra richiamati) e che non vi sia stato un errore di persona (L. n. 69, art. 13, comma 2) (v. per analoghe affermazioni la sent. in ric. Volanti, cit.).
L'ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio su tale punto (convalida dell'arresto).
3. Il terzo motivo è infondato, in quanto bene l'ordinanza impugnata è stata emessa dal presidente della Corte di appello, in persona del consigliere delegato, e non in sede collegiale.
Va al riguardo affermato che, nel caso in cui si sia proceduto all'arresto della persona ricercata, e che questo sia stato convalidato, competente a decidere se adottare una misura coercitiva è il presidente della corte di appello. Infatti, posto che non può sussistere alcuno iato temporale tra la convalida dell'arresto e la decisione sul protrarsi dello stato di limitazione della libertà personale, è implicito nella disciplina che a decidere su quest'ultimo aspetto debba essere lo stesso organo cui è demandata la decisione sulla convalida, conformemente, del resto, a quanto previsto in materia estradizionale dall'art. 716, comma 3 (e, più in generale, dall'art. 391 c.p.p., comma 5): v., in questi precisi termini, la sentenza in ric. Volanti, cit..
Deve peraltro essere aggiunto che è la stessa lettera della legge a togliere ogni dubbio al riguardo, giacché in base all'art. 13, comma 2 il presidente della corte di appello (o il magistrato delegato), dopo avere convalidato l'arresto, provvede "con ordinanza ai sensi degli artt. 9 e 10", venendo qui in questione specificamente l'art. 9, che tratta dell'applicazione di misure coercitive. È solo da sottolineare che questa speciale competenza del presidente della corte di appello, in deroga a quella ordinaria del collegio, è strettamente legata alla validità dell'operato della polizia giudiziaria, sicché essa viene meno qualora la convalida sia negata. Opinando diversamente, si rimetterebbe all'insindacabile agere della polizia giudiziaria di investire del provvedimento coercitivo, in luogo della corte di appello, il presidente di questa, il quale, come detto, ha una competenza derogatoria strettamente legata alla validità dell'arresto (v. in questi sensi, sia pure in tema di arresto a fini estradizionali, Cass., sez. 6^, 3 ottobre 2005, Baia;
Id., 2 marzo 2006, Hu Qihua).
Una volta che il provvedimento di convalida sia positivamente emesso, non rilevano però eventuali vizi che lo inficino, pur se accertati in sede di ricorso per cassazione, al fine di mettere in discussione, con un giudizio ex post, la competenza del presidente della corte di appello. Ciò che conta è che il provvedimento coercitivo sia stato adottato sulla base di un arresto ritenuto legittimo, ed è nel momento della convalida che si radica (anche) la competenza presidenziale all'applicazione di misure coercitive, in deroga a quella ordinaria del collegio.
4. La L. n. 69, art. 6, comma 1, lett. f) prevede che il MAE debba contenere la "pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione".
L'indicazione della pena minima (oltre che di quella massima) è prescritta non solo dalla riferita disposizione, ma anche dall'art. 8 comma 1, lett. f), della decisione-quadro del Consiglio dell'U.E. del 13 giugno 2002, n. 2002/584/GAI.
Nel caso in esame, sia nella segnalazione del SIS sia nel successivo MAE inviato dall'autorità giudiziaria tedesca e allegato agli atti (v. foll. 114 e s.) non è indicata la pena minima ma solo quella massima (quindici anni di reclusione) prevista dalla legislazione dello Stato emittente per il reato ipotizzato.
Al riguardo va tuttavia osservato che non ogni minima lacuna del mandato di arresto determina necessariamente il rifiuto della consegna, prova ne sia che i casi di rifiuto sono molto analiticamente indicati dalla L. n. 69, art. 18 che non contempla l'omessa indicazione della pena minima, nonché dall'art. 7 (requisito della doppia punibilità) e art. 6, comma 3 (allegazione del titolo cautelare o della sentenza di condanna) della medesima legge.
Deve ritenersi che spetta all'autorità giudiziaria di esecuzione stabilire, in presenza di indicazioni mancanti, se, in considerazione della concreta fattispecie penale dedotta e di ogni altra informazione trasmessa, la lacuna possa considerarsi ostativa alla consegna;
e in particolare, stando al caso in esame, in relazione alla previsione per cui il fatto deve essere punito dalla legge dello Stato di emissione con una pena detentiva non inferiore a dodici mesi (L. n. 69, art. 7, comma 3).
Peraltro, in tal caso, la lacuna non determina di per sè il rifiuto di consegna, ma solo il potere-dovere dell'autorità giudiziaria di esecuzione di richiedere all'autorità giudiziaria di emissione l'invio delle informazioni ritenute necessarie, come esplicitamente previsto dal combinato disposto della L. n. 69, art. 6, comma 2 e art. 16, comma 1; e solo nella eventualità di un mancato riscontro l'autorità giudiziaria di esecuzione può respingere la richiesta (v. L. n. 69, art. 6, comma 6, richiamato dall'art. 16, comma 1). In ogni caso, va sottolineato che il presente ricorso attiene al solo aspetto cautelare e non al merito della domanda di consegna;
e quindi, considerato anche che i provvedimenti cautelari possono essere adottati pure in mancanza di un MAE o di atto equipollente, come si ricava dalla L. n. 69, art. 13, comma 3, la doglianza appare inammissibile, potendo essere rilevante e trovare ingresso solo nella fase di merito;
dopo cioè che ogni elemento necessario ai fini della decisione sia stato acquisito, eventualmente anche a seguito di trasmissione di informazioni o documentazione integrative da parte dell'autorità giudiziaria di emissione.
In altri termini, in questa fase iniziale della procedura non sono nella specie apprezzabili cause ostative alla consegna e, di riflesso, all'applicazione della misura coercitiva (v. L. n. 69, art. 9, comma 6), e cioè impedimenti di carattere formale che non possano venir meno nel prosieguo.
Ciò vale a superare anche il rilievo, indubbiamente esatto, per cui il reato ravvisato dall'autorità tedesca non poteva dirsi integrare un caso di consegna obbligatoria a norma della L. n. 69, art. 8, dal momento che, trattandosi di fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima legge (14 maggio 2005), e cioè nel gennaio 2005, l'art. 8 non era applicabile, stante la disposizione intertemporale di cui all'art. 40, comma 3.
5. I rilievi circa la mancanza di motivazione sulle esigenze cautelari sono superati dalla sopravvenuta liberazione dell'TU, avvenuta, come da comunicazione in atti, in data 27 ottobre 2006.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamene alla convalida dell'arresto.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2006