Sentenza 19 dicembre 2006
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, il termine di quarantotto ore, entro il quale a norma dell'art. 13, comma primo, L. 22 aprile 2005 n. 69, il giudice è tenuto a sentire la persona arrestata, deve intendersi anche riferito alla decisione sulla convalida di cui al secondo comma dello stesso articolo.
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Va indennizzata la detenzione in un procedimento da mandato di arresto europeo non eseguito senza che sia necessario accertare l'innocenza della persona. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE (data ud. 12/01/2023) 12/05/2023, n. 20255 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente - Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere - Dott. CAPPELLO Gabriella - Consigliere - Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - Dott. DAWAN Daniela - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE; nei confronti: A.A., nato il (Omissis); B.B., nato il (Omissis); avverso l'ordinanza del 20/01/2022 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/12/2006, n. 2833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2833 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 19/12/2006
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 2226
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 39988/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL UE N. 09/09/1980;
avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Trento sez.ne dist. di Bolzano in data 25.09.2006 di convalida dell'arresto europeo del 21.9.06 ed applicazione al predetto ricorrente della misura degli arresti domiciliari;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. SERPICO;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del SPG Dott. DI POPOLO A. che ha concluso per: rigetto del ricorso.
OSSERVA
A seguito di segnalazione nel SIS (Sistema di Informazione Schengen) operato dalla Repubblica Federale di Germania in ordine all'arresto di AL UE nell'anno 2005 nel territorio di tale Stato per concorso con altro soggetto (non ricorrente) di illegale possesso di gr. 87 complessivi di hashish e marijuana, con rimessione in libertà dell'indagato e riconosciutagli facoltà di far rientro in Italia da parte dell'A.G. di Monaco di Baviera, il NORM dei CC. compagnia di Brunico, procedeva all'arresto del AL in data 21.09.06 alle ore 21,00, ponendolo, nelle successive ventiquattro ore a disposizione del Presidente della Corte di Appello di Trento - sez.ne dist.ta di Bolzano che, a sua volta, nella prima mattina del 22/09/06, convocava in udienza in Camera di consiglio il predetto indagato per i soli adempimenti urgenti L. n. 69 del 2005, art. 14. In pari fata ed a seguito di diniego dell'indagato di prestare il proprio consenso alla consegna alla Repubblica Federale di Germania, il Presidente della cennata Corte di Appello fissava con decreto il procedimento in Camera di consiglio avanti al Collegio di tale Corte - sez.ne dist.ta di Bolzano per il giorno 25.09.06 ore 10,30, con rituale notifica all'interessato. In tale data ed ora, all'esito dell'udienza camerale, la Corte di Appello, sentite le parti, disponeva la convalida dell'arresto ritenendo sussistente il concreto pericolo di fuga, con conseguente possibile elusione del provvedimento restrittivo dell'A.G. germanica e disponeva, contestualmente, nei confronti dell'indagato stesso la misura cautelare personale degli arresti domiciliari in Brunico presso la sua abitazione, notificando il provvedimento a mezzo fax al difensore in data 25.09.06, con deposito della decisione in data 28.09.06. Avverso tale provvedimento il AL, in data 3.10.06, proponeva ricorso per Cassazione L. n. 69 del 2006, art. 9, comma 7, in relazione all'art. 719 c.p.p., deducendo a motivi del gravame:
1) violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B), in relazione alla L. n. 69 del 2006, art. 11 e art. 716, c.p.p. art. 715 c.p.p., comma 2, lett. C) e art. 274 c.p.p., lett. B) per insussistenza originaria delle condizioni di legge per l'arresto dello indagato ricorrente ad iniziativa della polizia giudiziaria, con conseguente mancanza originaria dei presupposti di legge per la convalida dell'arresto.
In particolare in carenza dei requisiti dell'urgenza e del pericolo di fuga espressamente richiamati dall'art. 716 c.p.p., e art. 715 c.p.p., comma 2, lett. C), peraltro affatto motivati dal Paese
richiedente ed anzi palesemente contraddetti dalla decisione di rimettere in libertà l'indagato, dopo appena tre giorni dall'arresto in Germania, con espressa facoltà di far ritorno in Italia ove era residente e svolgeva lavoro dipendente, con conseguente palese violazione del disposto di cui all'art. 64 Carta patrizia di applicazione dell'Accordo di Schengen in relazione alla segnalazione nel SIS, si era proceduto ad un arresto - da parte della p.g. - del tutto illegittimo e quindi non convalidabile;
2) Violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B) e C) in relazione alla L. n. 69 del 2006, art. 13, comma 1 e art. 391 c.p.p., comma 7, u.p., a cagione della loro inosservanza quali norme stabilite a pena di nullità, inammissibilità e decadenza, stante la tardività della pronuncia, del deposito e notifica dell'impugnata ordinanza di convalida dell'arresto e di applicazione di misura cautelare personale, con conseguente illegittimità ed inefficacia dell'arresto. In particolare il ricorrente ha evidenziato che la pronuncia è avvenuta oltre il termine di legge di quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto della P.G. (prima mattina del 22.9.06), ossia nella mattina del 25.9.06, a nulla rilevando che il termine perentoria scadesse in giorno festivo (domenica) posto che, trattandosi di procedimenti de libertate, il termine andava calcolato tassativamente ad ore e non a giorni, posto che l'udienza di convalida si deve tenere anche in giorno festivo D.M. n. 334 del 1989, ex art. 14) a prescindere dal fatto che il deposito del provvedimento risulta addirittura datato 28.9.06. di qui la conseguente inefficacia dell'arresto, con conseguente inapplicabilità nei confronti dell'indagato di misure cautelari personali, in ossequio al disposto della L. n. 69 del 2005, art. 13, comma 2, in combinato disposto con l'art. 391 c.p.p., comma 7, u.p.;
3) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B) in relazione alla L. n. 69 del 2006, art. 9, commi 4 e 5, e art. 273 c.p.p., comma 2 per insussistenza delle condizioni di legge per l'applicabilità
nei confronti del ricorrente di misure cautelari personali, in palese difetto del pericolo di fuga, peraltro del tutto tautologicamente motivato nel provvedimento impugnato, pericolo, del resto, smentito dalla stessa decisione della A.G. di Monaco di Baviera di rimessione in libertà dell'indagato con espressa facoltà di far rientro in Italia.
Tanto, pur prescindendo che l'applicazione di una misura cautelare personale nei confronti del ricorrente era, comunque, interdetta: a) dal fatto che ostava il disposto di cui all'art. 275 c.p.p., comma 2 bis, potendo ragionevolmente formularsi una prognosi di ben possibile sospensione condizionale della pena, in caso di condanna per il reato contestato, in rapporto al presumibile trattamento sanzionatorio anche nel quadro del procedimento di estradizione, valutata la possibile concessione dell'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e delle attenuanti generiche, per l'incensuratezza dell'indagato; b) dal poter beneficiare, in ogni caso, dell'indulto come causa di estinzione della pena ex art. 174 c.p.p., in combinato disposto con l'art. 273 c.p.p., comma 2 e L. n. 69 del 2006, art. 9, comma 5, e non tralasciando il disposto di cui alla L. cit., art. 18,
comma 1, posto che per i fatti contestati all'indagato e per i quali era stato emesso il mandato di arresto europeo potevano essere giudicati in Italia ex art. 9 c.p. e si era verificata già la prescrizione della pena per effetto della concedibilità dell'indulto L. n. 241 del 2006, pacificamente applicabile ex art. 2, lett. B), stessa legge, anche alla fattispecie de qua.
Premesso che il proposto ricorso è ammissibile ex art. 719 c.p.p., u.p., testualmente richiamato dalla L. n. 69 del 2005, art. 9, n. 7, posto che le censure articolate dal ricorrente si risolvono in chiari termini di violazione di legge, va ribadito il principio di diritto, peraltro già espresso da questa Corte di legittimità anche di recente, secondo cui, ferma restando la valenza di specificità della normativa internazionale, segnatamente europea, rispetto alla normativa interna dello Stato richiesto e, quindi, della prevalenza della prima sulla seconda, il provvedimento di convalida dell'arresto (quest'ultimo operato dalla p.g. a seguito di segnalazione nel SIS, da parte del competente Stato membro, del fatto ascritto all'indagato ex art. 2, L. cit.) emesso ex art. 13, L. cit., comma 2, dal Presidente della Corte di Appello trentina - sez.ne dist.ta di Bolzano e quello emesso dal Collegio di tale Corte territoriale con cui è stata applicata la misura coercitiva degli arresti domiciliari (dopo l'erronea indicazione di altra misura nel testo della motivazione dell'impugnata ordinanza) rappresentano due provvedimenti strutturalmente e funzionalmente distinti, come, peraltro, espressamente richiesto dalla cennata normativa ex L. n. 69 del 2005 (artt. 9 e 13).
Ciò posto, non sembra affatto che ne' l'uno, ne' l'altro provvedimento, in termini sistematici unificati in un'unica decisione, oggetto della presente impugnazione, siano stati motivati in relazione ai criteri di cui all'art. 13, L. cit., comma 2 e art. 9, L. cit., commi 4 e 5, segnatamente riferiti ai caratteri di legittimità e di tempestività della decisione, quanto alla convalida dell'arresto (non potendo operare l'art. 172 c.p.p., comma 3, che vale solo per i termini stabiliti in giorni e non in ore, come nella specie, con la conseguente irrilevanza del fatto che il 24.9.06 fosse giorno festivo) ed alla sussistenza della ritenuta necessità della misura coercitiva in relazione, in particolare, al pericolo di fuga, espressamente richiamato anche dalla normativa comunitaria con la espressione riferita "all'esigenza di garantire che la persona della quale è richiesta la consegna non si sottragga alla stessa", ex art. 9, L. cit., comma 4, e con l'implicita inclusione dei criteri di cui all'art. 274 c.p.p., lett. B), tra le norme applicabili secondo il titolo 1^ Libro 4^ del codice di procedura penale, ex art. 9, comma 5 cit..
Alla stregua di quanto innanzi rilevato, osserva questa Corte che il secondo motivo di ricorso è pienamente fondato, risultando per tabulas che non è stato rispettato il termine di 48 ore dalla ricezione del verbale di arresto (22.9.06) per l'emissione del provvedimento di convalida (25.9.06).
Vero è che tale termine è formalmente considerato L. cit., ex art. 13, comma 1, solo ai fini dell'audizione dell'arrestato, ma ad esso di certo appare collegata anche la decisione sulla convalida di cui al comma 2, stesso art., risultando un vero non senso stabilire un termine stringente per la sola audizione dell'arrestato e rendere, invece, indefinito il termine per la convalida.
Del resto, tutto ciò si ricava anche dalla disciplina codicistica in tema di arresto in flagranza (ex art. 390 c.p.p., comma 2 e art. 391 c.p.p., comma 7) da ritenersi richiamata, sia pur attraverso un rinvio generale, dall'art. 30, L. cit., comma 1 (cfr. in termini Cass. Pen. Sez. 6^, 26.01.2006, Spinazzola ed idem 21.11.06, n. 39586, Arturi). Ciò posto, pur se è indubbio che l'arresto eseguito a seguito di segnalazione nel SIS (come nella specie) dalla Polizia giudiziaria ex art. 2, L. cit. è un atto "dovuto" da parte di quest'ultima che non deve verificare i presupposti di "urgenza" considerati, invece, in regime estradizionale dell'art. 716 c.p.p., ma solo attenzionarsi al fatto che la segnalazione sia stata effettuata da un'autorità "competente" di uno Stato membro dell'U.E. e che questa sia avvenuta nelle "forme richieste" (ex art. 95 Convenzione per l'Accordo di Schengen del 14/6/85), è fuor dubbio che l'esigenza di una celere convalida da parte dell'A.G., anche se non collegabile al disposto dell'art. 13 Cost., comma 3 (proprio perché l'arresto è stato eseguito sulla base di un atto dell'autorità giudiziaria di uno Stato membro della U.E.) va ragionevolmente affermata anche in questa fattispecie, con l'osservanza della perentorietà dei termini di possibile e legittima tempestività della convalida. Nella specie, tale tempestività non è stata affatto osservata, di guisa che l'impugnata ordinanza di convalida dell'arresto va annullata senza rinvio per tale ragione.
Quanto all'ordinanza applicativa della misura di custodia cautelare, ritiene la Corte che fondati siano i motivi sub 1) e 3) del ricorso, posto che, dall'esame del testo del provvedimento impugnato, è dato rilevare l'assoluto carattere tautologico dell'assertiva, conquistante l'asserita sussistenza del pericolo di fuga, peraltro in termini di concretezza soltanto e meramente apodittica. S'impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare con rinvio - per nuovo esame - alla Corte di Appello di Trento che vorrà farsi carico di risposta ai motivi sub 1) e 3) del ricorso, segnatamente riferiti al disposto di cui alla L. cit., art. 9, comma 4, quanto alla motivata e concreta necessità di applicazione di detta misura coercitiva, in relazione, in particolare, all'esigenza di garantire che la persona della quale è richiesta la consegna non si sottragga alla stessa, secondo i termini tracciati a tutela dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274 c.p.p., lett. B), applicabile, nella specie, L. cit., art. 9, ex comma 5.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza di convalida dell'arresto. Annulla, altresì, l'ordinanza di custodia cautelare e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Trento.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2007