Sentenza 23 ottobre 2008
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, il decorso del termine di quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto eseguito dalla polizia giudiziaria, benché sia dalla legge previsto soltanto ai fini dell'audizione dell'arrestato, deve intendersi anche riferito alla decisione sulla convalida di cui al secondo comma dello stesso articolo. Ne consegue che deve essere annullato senza rinvio il provvedimento di convalida dell'arresto assunto oltre tale termine. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha altresì stabilito che l'invalidità della convalida non si estende all'ordinanza impositiva delle misure coercitive, che è provvedimento del tutto indipendente e autonomo).
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- 1. Nel caso in cui l'ordinanza applicativa della misura cautelare sia contenuta nel medesimo documento con il quale è stata disposta la convalida, l’invalidità della…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 settembre 2020
(Annullamento senza rinvio) Il fatto La Corte d'appello di Milano convalidava un arresto operato su iniziativa della polizia giudiziaria in Varese sulla base di un mandato di arresto europeo emesso dal magistrato distrettuale di Londra (GB) per reati di furto aggravato. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso l'ordinanza summenzionata la difesa dell'arrestato proponeva ricorso per Cassazione formulando un unico motivo con il quale si deduceva l'erronea applicazione della legge penale per violazione del diritto di difesa con riferimento alla mancata partecipazione del difensore e dell'arrestato all'udienza prevista dall'art. 13 della legge n. 69 del 2005. In particolare, nel …
Leggi di più… - 2. Mandato di arresto europeohttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/10/2008, n. 42715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42715 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 23/10/2008
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - N. 2352
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 030334/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) KO EN N. IL 18/12/1981;
avverso ORDINANZA del 12/08/2008 CORTE APPELLO di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. DI CASOLA Carlo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Presidente della Corte di Appello di Firenze ha convalidato l'arresto ad opera dei Carabinieri Prato di KO EN, siccome colpito da mandato di arresto europeo, emesso dall'Autorità Giudiziaria del Belgio per il reato di concorso in tentato omicidio in danno di due cittadini cechi, attinti da colpi di arma da fuoco, e disposto la misura cautelare della custodia in carcere.
Avverso tale decisione ricorre per cassazione personalmente il KO EN e ne chiede l'annullamento con ogni consequenziale provvedimento, deducendo con il primo motivo la nullità per violazione della L. 22 aprile 2005, n. 69, artt. 11 e 13, art. 391 c.p.p. e art. 13 Cost. della convalida dell'arresto avvenuta oltre il termine di legge, sostenendo che essa era intervenuta in data 12/8/08 oltre il termine di quarantotto ore, che contrariamente a quanto ritenuto dal giudice procedente, doveva farsi decorrere non dalla data del deposito in cancelleria del verbale di arresto, avvenuto l'11/8/08, bensì dalla data del 9/8/08 di ricezione del verbale medesimo, spedito a mezzo fax, dovendosi ritenere legittima, avuto anche riguardo alle esigenze di celerità della procedura de qua, la forma di trasmissione degli atti a mezzo fax.
Lamenta con il secondo motivo la mera apparenza della motivazione in riferimento alla valutazione del pericolo di fuga, che il giudice a quo aveva fondato sulla circostanza di una asserita fuga dell'estradando dal Belgio, senza specificarne la data e le modalità, nonché sul mancato radicamento del predetto nel territorio della Stato, dimenticando che il KO è regolarmente soggiornante in Italia in forza di regolare permesso di soggiorno, ed è stato trovato e arrestato in casa del fratello, presso il quale è domiciliato.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Ed invero risulta "per tabulas" non rispettato il termine di 48 ore dalla ricezione del verbale di arresto - legittimamente trasmesso a mezzo telefax alle ore 15,35 del 9/8/2008 - dall'emissione del provvedimento di convalida - avvenuta il 12/8/2008 -, a nulla rilevando il successivo deposito del verbale medesimo in data 11/8/2008.
Sul punto il collegio condivide pienamente il principio, ormai consolidato nelle giurisprudenza di questa Sezione, a mente del quale, in tema di mandato di arresto europeo, il decorso del termine di 48 ore dalla ricezione del verbale di arresto, eseguito dalla polizia giudiziaria, benché sia dalla legge previsto soltanto ai fini dell'audizione dell'arrestato, comporta, ove non sia intervenuta la decisione sulla convalida, l'inefficacia del provvedimento di coercizione.
L'ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio limitatamente a tale punto - convalida dell'arresto - e non pure in riferimento alla parte, che ha applicato la misura della custodia in carcere, che, pur essendo contenuta nel medesimo documento, costituisce provvedimento distinto e del tutto indipendente e autonomo, avente presupposto e finalità diverse, la cui censura, proposta con il secondo motivo, non è riconducibile al catalogo dei casi di ricorso previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, profilandosi come doglianza non consentita, ai sensi del comma 3 cit. art., volta come essa appare a introdurre una valutazione alternativa del quadro cautelare (pericolo di fuga), già adeguatamente valorizzato dal giudice a quo, come tale preclusa in questa sede.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla convalida dell'arresto; rigetta nel resto il ricorso e manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2008