Sentenza 19 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/06/2002, n. 8923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8923 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2002 |
Testo completo
089 2 3/02 Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ALIAN LA CORTE SUP E ASSAZIONE Oggetto EZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G. N. 15487/00 Dott. Ettore MERCURIO Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere Cron. 24313 Dott. IO LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 05/04/02 • Dott. NI AMOROSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE CURDEMARK SENTENZA Richiesta copia dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti €135 il 19 GIU. 2002 - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS IL CANCELE persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, CANCELLERIA rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 2002 in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso 1461 -1- dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA', More rotarile giusta delegar in atti;
controricorrente nonchè
contro
SA UI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA dell'avvocato F. DE SANCTIS 4, presso lo studio PETTI, che lo rappresenta e difende, giusta GIAMAO delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
RA AO, FO NO, EN ON, NA AR, OS TE, TI GI, S.G.I. SPA IN LIQUIDAZIONE;
intimati avverso la sentenza n. 380/00 del Tribunale di ---- MACERATA, depositata il 19/05/00 R.G.N. 40/99; - ... udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/02 dal Consigliere Dott. NI AMOROSO;
udito l'Avvocato RICCIO per delega DI LULLO;
udito l'Avvocato DE FERRA' ; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NI GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- r.g.n. 15487/00 ud. 5 aprile 2002 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con separati ricorsi introdotti dinanzi al Pretore di Macerata, quale giudice del lavoro, i lavoratori SA DO, RA AO, FO LV, EN IO, NA RI, OS EF E TI NI chiedevano l'applicazione dei benefici conseguenti alla legge n.257 del 1992 in quanto soggetti esposti al rischio da amianto. Tale normativa invocata dai ricorrenti prevedeva infatti l'applicazione di un meccanismo moltiplicatore del periodo soggetto all'assicurazione professionali derivanti dall'esposizionecontro le malattie all'amianto. averIn particolare esponevano i ricorrenti in primo grado di lavorato alle dipendente della s.p.a. S.G.I., che curava la riparazione, la manutenzione e la demolizione delle carrozze ferroviarie, notoriamente contenenti amianto. Allegavano i ricorrenti in prime cure che I'INPS aveva negato il riconoscimento dei benefici;
donde l'iniziativa giudiziaria, nel resistere alla quale I'INPS chiedeva integrarsi il contraddittorio verso I'INAIL, ai sensi dell'art. 13, comma 8° della legge n. 257/1992, cit.. Disposta dal primo giudice la chiamata in causa dell'INAIL e della società datrice di lavoro, si costituiva solo l'Istituto 3 menzionato, che eccepiva il difetto di propria legittimazione. Su questo punto, e su quello della legittimazione dell'altra chiamata (rimasta contumace) il primo giudice decideva, con la sentenza non definitiva n.423 dell'11 giugno 1999, dichiarando il difetto di legittimazione di entrambi i chiamati. Avverso tale decisione proponeva I'INPS che chiedeva dichiararsi l'esistenza di legittimazione dei medesimi. Resisteva il solo INAIL, mentre la società S.G.I. non si costituiva. Il tribunale di Macerata con sentenza 10-19 maggio 2000 rigettava l'appello, compensando tra le parti le spese di giudizio. Per la cassazione di questa pronuncia ricorre l'INPS con tre motivi di impugnazione. Resistono con controricorso l'INAIL e AO DO. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso dell'INPS è articolato in tre motivi. il primo motivo l'Istituto - denunciando la violazione e Con applicazione artt.99 e 100 c.p.c.; art.13, comma 8, falsa L.257/92, come modificato dal d.I.169/93, convertito, con modificazioni, in L.271/1993; tutti in relazione all'art. 360 n.ri 3 e 5 c.p.c. - sostiene che i giudici di merito avrebbero dovuto ritenere la necessità del contraddittorio nei confronti dell'INAIL, interessato al giudizio per aver ritenuto in sede 4 amministrativa l'insussistenza del rischio di esposizione all'amianto. Con il secondo motivo l'Istituto denuncia la violazione dell'art. 106 c.p.c. deducendo l'incolpevolezza del proprio diniego al beneficio richiesto, quale motivo della (futura) esclusiva condanna dell 'INAIL al pagamento delle spese a favore degli attori che risultassero vittoriosi;
ciò giustificava la chiamata in causa dell'INAIL, qualificabile come chiamata in garanzia. Con il terzo motivo l'Istituto denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 107 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e 5, c.p.c., nonché motivazione omessa ed insufficiente. Il Tribunale avrebbe trascurato il fatto che il Pretore aveva dando luogo ad undisposto l'integrazione del contraddittorio, litisconsorzio di natura processuale al fine quantomeno di estendere all'INAIL gli effetti del giudicato.
2. Il ricorso i cui tre motivi possono essere esaminati congiuntamente è infondato. La questione posta dalla difesa dell'INPS è già stata più volte esaminata da questa Corte, il cui orientamento va confermato in questo giudizio anche in mancanza di ulteriori e diverse argomentazioni che possano indurre ad una revisione dello stesso. In particolare Cass. 28 giugno 2001, n.8859, ha affermato che il 5 beneficio della rivalutazione contributiva previsto dall'art. 13, comma ottavo, della legge n. 257 del 1992 in favore dei lavoratori del settore dell'amianto ha carattere pensionistico, essendo finalizzato a consentire un piu' rapido raggiungimento contributiva utile per ottenere le prestazioni dell'anzianita' pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria;
ne consegue che nella controversia instaurata dal lavoratore ai fini del riconoscimento del relativo diritto l'unico soggetto legittimato a stare in giudizio e' l'INPS, essendo tale ente il solo tenuto ad operare la richiesta rivalutazione (sicché in base a tale principio è stata confermata la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso la legittimazione passiva del datore di lavoro e dell'INAIL). Successivamente lo stesso principio è stato ribadito da Cass. 25 febbraio 2002, n.2677, e Cass. 20 febbraio 2002, n.2447. 3. Il ricorso va pertanto rigettato. Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti costituite le spese di giudizio. Non occorre invece provvedere sulle spese quanto alle parti non costituite.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese tra le parti costituite. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente I D Einen. , A S (Ettore Mercurio (NI Amoroso)(Giova 0 M чи O S 1 L 3 A . L 3 T T O 5 , f R B A . I 'A S E N D L P L S A E 3 I T 7 D 6 S N - I O 8 G S - P O 1 N M E 1 A I S D A I E E D A , G IL CANCELLIERE E O G O Depositato in Cancellerla T R E T T N L T S I E I S R G I A E oggi,19 GIU, 2002 E L D R L O E D IL CANCELLIERE CO