Sentenza 29 gennaio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/01/2001, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2001 |
Testo completo
A N 1 LIA E ITA 6 N 8 O 0062229 s A 9 0 I e IC 1 Z / L R A R 8 4 T 2 B S . I . R L . G 9 L P E . I A D R R . L T B DEL POPOLO ITALIANO E A 2 A D D T I A S E T I TE SUPREMA DI A N 2 T S R 1 E Oggetto N S E . E I T S N 01 A SEZIONE TRIB TAR] Tributaria E A ALEVOLAZIONE M PRIMA CAIA Composta dagli Ill.m Magistrati: - Presidente Dott. Michele CANTILLO R.G.N. 20646/98 t 1.2551 Consigliere Dott. Enrico ALTIERI Cron.. - Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Rep. - Consigliere Dott. Giuseppe MARZIALE Ud.20/09/00 - Rel. Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENT ENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 3000 FEB. 2001 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro CANCELLIERE domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, LIRE 3000 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso CANCELLERIA rappresenta e difende ope legis;
ricorrente CG408460
contro
CO NA IN PR NQ ESERCENTE POT, VALLINI ANDA SILVANA;
intimati avverso la sentenza n. 48/97 della Commissione $2000 tributaria regionale di FIRENZE, depositata il CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE 1441 01/10/97; N. 62229 -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE udita la relazione della causa svolta nella pubblica Al Sig. Avv. Gen. Statą rilasciata copia LegaL legale udienza del 20/09/00 dal Consigliere Dott. Giuseppe PROSED en. per notifica Curta bollata L. 40.000 FALCONE;
Dit Copia 12000 udito l'Avvocato ; Totale L. 52.000 -Roma, 1 MAR 2001 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore IL CANCELLIERÉ Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO OR DO e LL DA IL hanno proposto ricorso avverso il provvedimento emesso dall'Ufficio del Registro di Livorno, che ha negato il diritto ad ottenere per la seconda volta i benefici fiscali per l'acquisto di una casa. Le contribuenti hanno sostenuto invece la possibilità di cumulare le agevolazioni previste dall'articolo 1, 6° comma L. n. 168/1982 e dall'articolo 2, 1° comma L. n. 118/1985. La Commissione Tributaria di primo grado ha rigettato il ricorso, mentre la Commissione Tributaria di secondo grado ha riformato la deci- sione impugnata dalle contribuenti. Avverso questa pronunzia ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze per denunziare violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 1 d.l. n. 12/85, conv. in L. n. 118/85, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., sul presupposto che questa legge si inserisce in un quadro normativo unico, fina- lizzato ad incoraggiare l'acquisto della prima casa, sicchè l'avere usufruito dei benefici in base ad una legge esclude la possibilità di godere nuovamente di benefici della medesima natura. Le contribuenti non si sono costituite in 3 questa fase del giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato e va pertanto respinto. Da una disamina delle legge n. 168/1982 e n. 118/1985, 1'una parzialmente diversa dall'altra in relazione ai requisiti necessari per la fruizione dei benefici fiscali riguardanti l'acquisto della "prima casa", non può di sicuro enuclearsi un divieto di cumulo delle agevolazioni. Il mancato riferimento della legge del 1985 a precedente del 1982 non può ritenersi quella causale a questi effetti, dal momento che in materia il legislatore, quando ha voluta escludere un beneficio previsto dalla legge precedente, lo ha fatto espressamente, come si può rilevare dalla lettura dell'articolo 3, 2° comma L. 31.12.1991, n. 415, secondo cui nell'atto di acquisto l'acquirente deve dichiarare, a pena di decadenza, di non avere usufruito delle agevolazioni previste dalle leggi del 1982 e del 1985. La possibilità del cumulo, già affermata da questa Corte (cfr. per tutte Cass. Sez. I civile sent. n. 5488/1999), è stata ormai sancita espres- samente dall'art. 7 della legge n. 448/1998, che si applica anche ai rapporti tributari non ancora definiti alla data della sua entrata in vigore (cfr. in questi termini Cass. Sez. I civile sent. n. 11429 del 12 ottobre 1999, udienza del 25 giugno 1999, e Cass. Sez. I civile sent. n. 11634 del 15 ottobre 1999, udienza del 12 maggio 1999). Anche nella specie deve trovare applicazione la norma testè citata, per cui il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Tributaria il 20 settembre 2000. Il Relatore G o Il residente IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITAT 29 & 2001SITATO IN CANCELLERIA Oggi. IL CANCELLIERE 6 8 A 9 5 I 1 / . R 4 N / A 6 - T 2 B U . B . L I L R . A R A P . D T . D B E L A A T E I T D N R 1 E I 3 E S S 1 E T N E . S A N I M A 5