Cass. civ., sez. III, sentenza 06/04/2001, n. 5163
CASS
Sentenza 6 aprile 2001

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Con riguardo a ricorso alla commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie ai sensi del D.Lgs. del capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233, la sanzione di irricevibilità prevista dall'art. 54 del d.P.R. 5 aprile 1950 n. 221 (recante il regolamento di esecuzione del predetto decreto) per il caso di mancato deposito presso la segreteria della commissione delle relate di notifica del ricorso stesso (con disposizione non contraria ad alcuna norma di rango superiore ed anzi conforme ad un modello procedimentale tipico dei processi a prevalente impulso d'ufficio) non è esclusa dalla successiva esibizione all'udienza dinanzi all'organo decidente degli avvisi di ricevimento del ricorso notificato a mezzo posta ai resistenti e ai controinteressati, atteso che con l'imporre il deposito delle relate di notificazione la norma persegue il fine di attivare i poteri decisionali del giudice, mettere quest'ultimo e le parti in grado di verificare il rituale compimento degli atti e delle stesse notificazioni e assicurare il tempestivo e ordinato svolgimento del procedimento e mira pertanto a scopi eccedenti la sola prova della conoscenza piena del ricorso ed attinenti invece la natura pubblicistica del processo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 06/04/2001, n. 5163
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5163
    Data del deposito : 6 aprile 2001

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