Sentenza 6 aprile 2001
Massime • 1
Con riguardo a ricorso alla commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie ai sensi del D.Lgs. del capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233, la sanzione di irricevibilità prevista dall'art. 54 del d.P.R. 5 aprile 1950 n. 221 (recante il regolamento di esecuzione del predetto decreto) per il caso di mancato deposito presso la segreteria della commissione delle relate di notifica del ricorso stesso (con disposizione non contraria ad alcuna norma di rango superiore ed anzi conforme ad un modello procedimentale tipico dei processi a prevalente impulso d'ufficio) non è esclusa dalla successiva esibizione all'udienza dinanzi all'organo decidente degli avvisi di ricevimento del ricorso notificato a mezzo posta ai resistenti e ai controinteressati, atteso che con l'imporre il deposito delle relate di notificazione la norma persegue il fine di attivare i poteri decisionali del giudice, mettere quest'ultimo e le parti in grado di verificare il rituale compimento degli atti e delle stesse notificazioni e assicurare il tempestivo e ordinato svolgimento del procedimento e mira pertanto a scopi eccedenti la sola prova della conoscenza piena del ricorso ed attinenti invece la natura pubblicistica del processo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/04/2001, n. 5163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5163 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. UGO FAVARA - Presidente -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RB UI, elettivamente domiciliato in ROMA presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato REMO DE NARD, con studio in 35100 PADOVA VIA G. ALESSIO, 17, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE, ORDINE MEDICI CHIRURGHI ODONTOIATRI VENEZIA, MINISTERO DELLA SANITÀ;
- intimati -
avverso la decisione n. 186/99 della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie di ROMA, emessa il 15/10/1999, depositata il 03/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/01 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decisione n. 186 del 15.10.1999, depositata il 3.11.1999, la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie ha dichiarato irricevibile il ricorso del dott. ID AR avverso la deliberazione dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Padova in data 30.11.1998, con la quale gli era stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per tre mesi.
Ha rilevato la Commissione che le relate delle notifiche del ricorso all'Ordine, al Procuratore della Repubblica ed al Ministro della sanità erano state tardivamente depositate in segreteria in data 11.10.1999, a termine scaduto sin dal 9.6.1999; e che, ai sensi dell'art. 54, ultimo comma del d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, il mancato rispetto dei termini e dei modi prescritti "per l'effettuazione delle notifiche e per il deposito delle relate comporta l'irricevibilità del ricorso".
Avverso la decisione ricorre per cassazione ID AR, affidandosi ad un unico motivo.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, premesso che era stato ingiustamente ritenuto responsabile della violazione dell'art. 7 del codice deontologico del 1995 "per il mancato intervento di guardia medica nel caso del sig. CA, deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 54 e 66 d.P.R. n. 221 del 1950, nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.
Si duole:
a) che la decisione sia "assolutamente carente di motivazione sostanziale circa i fatti e le ragioni addotte a sostegno del ricorso";
b) che non abbia fatto alcun cenno alla presentata istanza di rimessione in termini;
c) che abbia ritenuto perentorio, anziché ordinatorio, il termine previsto dall'art. 54 per il deposito delle relate delle effettuate notifiche e che non abbia inoltre considerato che, comunque, l'art. 54 sopra citato ricollega l'irricevibilità all'inosservanza "dei termini e dei modi prescritti" per le notifiche e non anche alla sola inosservanza dei termini, se i modi siano stati rispettati, com'era accaduto nel caso di specie.
Sostiene, in particolare, che il carattere del procedimento, connotato dall'impulso di ufficio, non impedisce, quand'anche il deposito avvenga oltre il termine previsto, che sia nominato un relatore e che sia fissata l'adunanza della commissione, la quale, una volta radicatosi il procedimento, è posta dunque in condizione dei analizzare tutti gli atti ed i relativi documenti;
e che, nel caso in tutto analogo di omessa notifica del ricorso al ministero della sanità, non si dubita da alcuno che la commissione debba ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del ministero stesso, "con relativa ulteriore rimessione in termini per la notifica ed il deposito della relata di notifica".
2. Le doglianze sono prive di fondamento in quanto la lettera dell'art. 54, ultimo comma, d.P.R. 8 aprile 1950, n. 221 ("Il ricorso è dichiarato irricevibile nel caso di inosservanza dei termini e dei modi prescritti in questo e nel precedente articolo"), lungi dall'autorizzare la lettura proposta dal ricorrente, inequivocamente attesta come ad entrambe le inosservanze (dei termini e dei modi) sia collegata la conseguenza della irricevibilità del ricorso;
e dunque anche alla sola inosservanza dei termini, attesa la loro funzione acceleratoria del corso del processo e della risposta alla domanda di giustizia (cfr. Corte cost., sentenze n. 900 del 1988 e n. 270 del 1991; nonché, sugli scopi del deposito delle relate di notifica, Cass., sez. un., n. 7711/98), cui inerisce la loro improrogabilità, espressamente prevista per i termini perentori, qual è inequivocamente quello di specie, dalla norma di carattere generale di cui all'art. 153 c.p.c.. Non essendo possibile una rimessione in termini, non prevista dalla legge speciale che regola il procedimento disciplinare e contemplata dal codice di procedura civile per tutt'altre ipotesi, neppure è configurabile il dovere della commissione di motivare in ordine alla omessa adozione di un provvedimento non previsto dalla legge. Così come non è configurabile il dovere del giudice di dar conto degli aspetti sostanziali del fatto, esclusivamente rilevanti nell'ipotesi di una decisione di merito, nei casi in cui l'esame del merito sia invece precluso in ragione della irrimediabile violazione di norme processuali. Irrimediabile in quanto non connessa all'esigenza di integrare il contraddittorio in ordine ad un ricorso "ricevibile" nel quale si prospetti un litisconsorzio necessario, ma essa stessa precludente l'instaurazione del rapporto processuale.
3. Il ricorso va dunque respinto. In difetto di esercizio di attività difensiva da parte degli intimati, non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2001