Sentenza 17 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/05/2002, n. 7273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7273 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2002 |
Testo completo
Z A A I R 5 T R . S C.C 1 I N A - Ț G E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO3/ 02 U B R B . I L REPUBBLICA ITALIANA L R A A T D . B E A T A T 27 I N 1 R E 3 S 1 A CORTE SUPREMA DY ASSAZI E T . N A ET BUT SEZ R.G.N. 22325.99 M Cron. 20335 Composta dai Magistrati Dott. BR CU PRESIDENTE Rep. Dott. ENRICO PAPA CONSIGLIERE Ud.
5.2.2002 Dott. VITTORIO GLAUCO EBNER CONSIGLIERE OGGETTO: CONSIGLIERE REL. Dott. VINCENZO DI NUBILA accertamento CONSIGLIERE Dott. ALDO CECCHERINI prezzi anormali ha pronunciato la seguente rettifica SENTENZA N 67131 sul ricorso proposto da: Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore>, rappresentato e difeso 'ex lege' dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 ricorrente
contro
RU ID E LA LUCIANO intimati, non costituiti avverso la sentenza n. 135.10.98 in data 5.10.98 della Commissione Tributaria Regionale delle Marche, depositata in data 5.10.98; 9 ви 0 7 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5.2.2002 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. VINCENZO MACCARONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. A seguito di processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Macerata emetteva nei confronti dei contribuenti indicati in epigrafe, soci della società LL, un avviso di accertamento in aumento delle quote di reddito loro attribuite in conseguenza del maggior reddito di impresa per l'anno 1988. Detti maggiori ricavi derivavano dal riscontro tra fatture di acquisto e fatture di vendita di macchine usate, in cui il prezzo di acquisto era sensibilmente superiore al prezzo di rivendita: ciò appariva in contrasto con le normali regole dell'attività commerciale. I due contribuenti proponevano ricorso in data 13.12.91 alla 2. Commissione Tributaria di primo grado, sostenendo che le presunzioni utilizzate dalla Guardia di Finanza non erano sufficienti;
per contro, la ditta effettuava una politica di supervalutazione dell'usato, onde vendere macchine nuove e ciò spiegava il fatto che determinati macchinari fossero stati pagati ad un prezzo superiore a quello al quale erano stati rivenduti. La Commissione Tributaria di primo grado accoglieva il ricorso in 3. conseguenza dell'accoglimento del ricorso della società. L'Ufficio proponeva appello ' insistendo sul fatto che le scritture 2 The contabili erano inattendibili e ciò giustificava un accertamer.to in rettifica a sensi dell'art. 39 lett. 'd' del D.P.R. n. 600.73. La Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione di primo grado, motivando nel senso che singoli casi di ritiro di materiale usato a prezzo superiore a quello della successiva rivendita non costituivano indici sicuri di una volontà di evasione. D'altra parte il criterio del valore normale> di un bene è previsto soltanto in determinati casi tassativamente fissati. Le operazioni apparentemente negative in ordine all'usato acquistavano una loro logica se correlate alla vendita di macchine nuove, tutto ciò nel quadro di un programma di grossa espansione commerciale della vendita delle macchine nuove. Quanto precede, sempre in conseguenza della sorte del ricorso della società.
4. Ha proposto ricorso per Cassazione l'Amministrazione Finanziaria dello Stato, deducendo un motivo. La MA e lo LL non si sono costituiti. MOTIVI DELLA DECISIONE 5. Con l'unico motivo del ricorso, la ricorrente Amministrazione Finanziaria dello Stato premette che, in base al processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, risultano una sensibile sottovalutazione del venduto ed una altrettanto marcata sopravvalutazione dell'acquistato. Vengono fatti alcuni esempi, in cui una macchina mietitrebbia risulta ritirata per lit. 101milioni e rivenduta а lit. 5milioni, una trattrice comperata per 49milioni viene rivenduta a lit. 5milioni Si rileva altresì che macchine usate risultano ritirate in permuta a prezzo superiore a quello in cui erano state acqluistate nuove. La ricorrente deduce, pertanto, violazione e falsa applicazione, a 6. sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, dell'art. 39 del D.P.R. n. 600.73, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 CPC Pur in presenza di contabilità formalmente regolare, la falsità delle scritture ovvero la loro inesattezza> legittima un accertamento induttivo, anche perchè dette scritture risultano inattendibili;
B esistono viceversa presunzioni gravi, precise e concordanti nel senso che sono stati occultati ricavi;
presunzioni le quali non possono essere vinte da mere allegazioni difensive della società contribuente. Il ricorso appare fondato, in conseguenza dell'accoglimento di 7. ricorso nei confronti della società, trattato all'udienza odierna. Anche in presenza di scritture contabili formalmente corrette, è 8. possibile il ricorso ad un accertamento analitico-induttivo, qualora la contabilità stessa sia complessivamente inattendibile in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza: così Cass. 23.10.2000 n. 13976. Parimenti, pur di fronte ad una contabilità regolarmente tenuta, è possibile accertare ricavi superiori a quelli dichiarati, se la percentuale di ricarico applicata dal contribuente è inferiore a quella mediamente applicata nel settore di appartenenza, fino a raggiungere livelli di abnormità elo di irragionevolezza ( Cass. 29.11.2000 n. 15310); 4 du nello stesso senso Cass. 27.11.2000 n. 15266, secondo la quale è possibile accertare induttivamente i ricavi di una copisteria, pur in presenza di regolare contabilità, sulla base del consumo della carta).
9. La questione si intreccia con l'altra, relativa alla attendibilità e quindi alla veridicità dei prezzi dichiarati in sede di ritiro e rivendita dell'usato, in relazione al criterio del valore normale o della ragionevolezza. Al riguardo, è esatto che l'imprenditore non è tenuto а cedere od acquistare un bene a valore normale>. L'imprenditore è libero di concludere buoni o cattivi affari, in affare apparentemente cattivo può divenire buono in un diverso contesto. Non si intende negare che, nel quadro di una politica aggressiva di acquisizione di clientela, un'impresa possa ritirare in permuta macchinario usato a prezzo maggiorato, in quanto trova il compenso adeguato nella vendita del nuovo. Si tratterà, quindi, di un problema di limiti. 10. Quello che si pone come limite e criterio direttivo rimane tuttavia quello dell'economicità, vale a dire in quale misura sia possibile una sopravvalutazione dell'usato in sede di ritiro (ovvero di sottovalutazione in sede di rivendita) senza andare in perdita anche rispetto alla vendita del nuovo. Se è vero che le scelte economiche dell'imprenditore sono normalmente insindacabili, tuttavia il Fisco non è tenuto a credere che un imprenditore agisca in modo antieconomico. Quando si scopre un comportamento antieconomico dell'imprenditore, è lecito quanto S meno dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate, con la conseguenza che l'ufficio può presumere maggiori ricavi o minori costi e l'onere della prova si sposta sulla parte privata. 11. E' stata fatta applicazione del criterio di economicità, nella giurisprudenza di questa Corte, ad esempio quando si è ritenuta inattendibile la contabilità di un'impresa di calzature, la quale faceva eseguire distinti trasporti per un limitato numero di (es. 20paia>) di scarpe, laddove risultava economico il trasporto cve - di esemplari. Ciò eseguito per numeroun adeguato - 201 induceva a ritenere inattendibile la contabilità ed alterati i dati registrati, con conseguente accertamento analitico-induttivo. Vedasi al riguardo Cass. 18.10.2000 n. 1821. In tema di veridicità e congruità dei compensi dichiarati come corrisposti agli amministratori di società e disattesi siccome costi fittiziamente maggiorati vedi Cass. 27.9.2000 n. 12813. Per l'inversione dell'onere della prova in presenza di un comportamento antieconomico dell'imprenditore e per la legittimità dell'accertamento vedi Cass. n. 11645.2001. 12. In riferimento al caso concreto, dinanzi ad un processo verbale di constatazione il quale evidenzia sensibili scostamenti tra prezzi di ritiro e vendita di macchine usate, non solo è legittima la contestazione della veridicità ed esattezza delle registrazioni, ma si inverte l'onere della prova in quanto il contribuente deve dimostrare l'inerenza e la ragionevolezza economica di ogni singola operazione. Non è sufficiente che il contribuente alleghi 6 bu genericamente la propria politica aggressiva di supervalutazione dell'usato, ma deve dimostrare che la perdita secca> tra acquisto e rivendita della macchina usata è ampiamente compensata dalla provvigione o dal guadagno ricavati dalla vendita della macchina nuova corrispondente. Mancando siffatta dimostrazione, che deve essere analitica, l'ufficio può presumere che l'impresa maggiori artatamente i costi di ritiro dell'usato e comprima altrettanto artatamente i prezzi di vendita dell'usato medesimo. 13. La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio ad al ra sezione della stessa Commissione Tributaria Regionale, la quale pronuncerà uniformandosi ai principi anzidetti e provvederà anche in ordine alle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale delle Marche. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 5 febbraio 2002. E гино Faczucz N IL PRESIDENTE O I Z 6 DOTT. BR CU A 8 5 R 9 . 1 T A / S N I I 4 - / R G IL CANCELLIERE C1 6 E S 2 A . R A gido Casano Y K R . U B A A . B D D I . B R L S IL CONSIGLIERE ESTENSORE A E T T A T D I N I 1 E DR. VINCENZO DI NUBILA" Alubiy R S 3 S N E 1 E E T S . DEPOS I N A A Ogg 17 MBS 2002 حسنة M