Sentenza 10 ottobre 2012
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, per la sussistenza del requisito della doppia punibilità di cui all'art. 7 della L. n. 69 del 2005 è sufficiente che l'ordinamento italiano contempli come reato il fatto per il quale la consegna è richiesta al momento della proposizione della domanda da parte dello Stato di emissione, mentre non è necessaria la rilevanza penale del medesimo alla data della sua commissione. (Fattispecie relativa ad una consegna richiesta dalle autorità romene per il reato di guida senza patente, commesso in epoca antecedente all'entrata in vigore in Italia del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, conv. nella L. 2 ottobre 2007, n. 160, in cui la S.C. ha ritenuto irrilevanti le modifiche precedentemente intervenute in merito al carattere amministrativo o penale della sanzione, attesa la natura penale di quest'ultima al momento della decisione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/10/2012, n. 40110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40110 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 10/10/2012
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - N. 1415
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 38294/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO IN IA, n. a Moinesti (Romania) il 14.5.1975;
contro la sentenza della Corte d'appello di Catania, emessa il 26.5.2010;
- visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
- udita la relazione del cons. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. VOLPE Giuseppe che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Catania, con la sentenza sopra indicata, ritenuta la ricorrenza delle condizioni previste dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, ha disposto la consegna all'autorità giudiziaria della
Repubblica di Romania del cittadino romeno NI IN IA, nei cui confronti, in data 16.7.2009, era stato emesso dal Tribunale di Slobozia (Romania), mandato di arresto europeo a seguito di ordine di carcerazione per l'espiazione della pena di due anni di reclusione, in esecuzione della sentenza di condanna n. 2675 del 14.12.2007 (definitiva) per i reati di oltraggio, guida di autoveicolo in stato di ebbrezza alcolica e senza patente di guida, commessi in Ograda il 16.1.2006.
2. Ricorre per cassazione CO, tramite il suo difensore, e richiede, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), l'annullamento della sentenza per inosservanza della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 7 e violazione della doppia punibilità con riferimento ai tre reati per i quali è intervenuta condanna in Romania, che non troverebbero corrispondenza nell'ordinamento nazionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di ricorso sono infondati, avendo la Corte d'appello fatto corretta applicazione della L. n. 69 del 2005 e, in particolare, della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 7, comma 1, secondo cui non occorre che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell'ordinamento italiano;
è sufficiente che la concreta fattispecie sia punibile come reato in entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l'eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato.
2. Tutti i reati per i quali il CO è stato condannato secondo la legge penale romena costituiscono reato anche per l'ordinamento italiano;
ne' rileva che il fatto sia punito nell'ordinamento nazionale con pena pecuniaria o detentiva (della L. n. 69 del 2005, art. 7, comma 1), mentre è necessario - come nel caso in esame -
che, per lo Stato di emissione del mandato di arresto, la pena o la misura di sicurezza da eseguire abbia una durata non inferiore a quattro mesi (art. 7, comma 4, L. cit.).
3. In particolare, risulta dalla sentenza del Tribunale di Slobozia che il CO è stato condannato per avere minacciato e spintonato due agenti di polizia a causa e nell'esercizio delle loro funzioni (erano intervenuti per impedire molestie e minacce a terzi da parte del CO in stato di ebbrezza), per cui il fatto contestato rientra nella fattispecie di cui agli artt. 336 e 337 c.p. italiano.
4. La guida di autoveicolo senza avere conseguito la patente di guida costituisce reato ai sensi dell'art. 116 C.d.S., comma 13, come modificato dal D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 1, comma 1 conv. in L. 2 ottobre 2007, n. 160. 5. La guida in stato di ebbrezza è punita dall'art. 186 C.d.S., comma 2 con l'ammenda da 800 a 3.200 Euro e l'arresto fino a sei mesi, qualora (come nella specie) sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro.
6. In proposito, questa Corte ha già affermato, con decisione condivisa dal Collegio, che per la sussistenza del requisito della doppia punibilità, di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 7 è sufficiente che l'ordinamento italiano preveda come reato il fatto per il quale la consegna è richiesta al momento della proposizione della domanda da parte dello Stato di emissione, mentre non è necessaria la rilevanza penale del medesimo alla data della sua commissione (Cass. n. 16289/2011, Rv. 250043, Kanchev). Irrilevanti sono, pertanto, le alterne e pregresse vicende (tra sanzione amministrativa e sanzione penale) che hanno caratterizzato le fattispecie previste dal codice della strada italiano, attesa la natura penale della sanzione al momento delle decisione.
7. Pur risultando infondati i motivi dedotti dal ricorrente, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio.
Emerge, infatti, dall'ordinanza emessa dalla Corte d'appello di Catania in data 2 maggio 2012, acquisita su richiesta di questa Corte, che il CO (arrestato il 29 aprile 2010 e sottoposto a misura coercitiva ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 9, comma 4 con decorrenza 30 aprile 2010), rimasto agli arresti domiciliari per due anni, ossia esattamente per il periodo di reclusione a cui era stato condannato con la sentenza irrevocabile del Tribunale romeno. Poiché non residua alcuna pena da espiare in Romania, non sussistono più le condizioni per far luogo alla consegna del CO.
8. Con separato provvedimento è stata disposta la trasmissione di copia degli atti ai titolari dell'azione disciplinare per quanto di competenza, poiché il ricorso per cassazione e gli atti del procedimento sono pervenuti a questa Corte il 25 settembre 2012, mentre la sentenza impugnata fu depositata il 26 maggio 2010 ed il ricorso per cassazione fu presentato il successivo 5 giugno.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché non sussistono le condizione per far luogo alla consegna di CO IN IA. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2012