Sentenza 2 luglio 2014
Massime • 1
Risponde del reato di cui all'art. 697 cod. pen. il soggetto che, venuto in possesso di munizioni per morte del precedente detentore, abbia omesso di denunciarne il possesso alla competente autorità di P.S.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/07/2014, n. 32796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32796 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 02/07/2014
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - N. 877
Dott. BONITO ES M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 12285/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RM IA N. IL 17/12/1989;
avverso la sentenza n. 5408/2013 TRIBUNALE di TARANTO, del 17/01/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/07/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aurelio Galasso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Taranto, con sentenza deliberata in data 17 gennaio 2014 ha condannato FO IA, concesse al prevenuto le attenuanti generiche, alla pena di Euro 20,00 di ammenda, siccome colpevole del reato previsto e punito dall'art. 697 c.p., a lui contestato perché deteneva, senza averne fatto denuncia all'Autorità, esposte in vista su di una mensola della propria stanza n. 3 cartucce per fucile da caccia;
fatto accertato in Massafra, il 13 aprile 2010.
1.1 Il Tribunale, per quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimità, illustrato il contenuto degli argomenti addotti dal FO a sua difesa, appartenenza di due delle tre cartucce, al padre deceduto ES, possessore di un fucile da caccia;
rinvenimento della terza in un bosco li ha partitamente esaminati e confutati, sostenendo in estrema sintesi: che l'autonomia della detenzione delle cartucce da parte dell'imputato, comportava per lo stesso l'obbligo della denuncia (ai sensi del R.D. n. 773 del 1931, art. 38, comma 1); che l'appartenenza delle cartucce al defunto genitore non era provata non sussistendo alcuna documentazione comprovante la correlazione della cartucce con il fucile da caccia paterno di cui non è specificata ne' la marca ne' il calibro;
che l'imputato era perfettamente consapevole della detenzione delle cartucce (da lui adibite a soprammobili), con conseguente configurabilità dell'elemento soggettivo della contestata contravvenzione (colpa); che l'ignoranza dell'obbligo di denuncia non poteva considerarsi come inevitabile ma conseguenza di un errore;
che non sussistevano le condizioni per l'applicazione dell'invocato art. 49 c.p., non configurandosi ne' un'ipotesi di inidoneità dell'azione ovvero di inesistenza dell'oggetto della stessa.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto impugnazione l'imputato, personalmente, denunziando:
- con il primo motivo di gravame, violazione di legge - sostanziale e processuale - con riferimento alla valutazione degli elementi indizianti, in realtà privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, con riferimento sia all'effettiva conoscenza della detenzione delle munizioni sia all'omissione della denunzia per dolo o colpa, tenuto conto che il possesso delle munizioni era stato acquisito per diritto di successione e la conseguente assenza di prova circa la consapevolezza della necessità per l'imputato di reiterazione di una denuncia che riteneva già presentata dal proprio dante causa;
- con il secondo motivo, violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione, con riferimento sia all'affermazione del giudice di merito secondo cui non sarebbe stata fornita dimostrazione dell'appartenenza delle cartucce sequestrate al defunto genitore;
sia alla mancata applicazione dell'art. 49 c.p., in quanto, avuto riguardo al bene giuridico protetto (conoscenza da parte dell'autorità di polizia del luogo di detenzione di armi e munizioni), deve ritenersi penalmente irrilevante, priva di offensività, la mancata denunzia di sole tre cartucce, ovvero di un quantitativo di munizioni assolutamente esiguo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene il Collegio che l'impugnazione proposta dall'imputato è basata su motivi non specifici o comunque manifestamente infondati, e ne va pertanto dichiarata l'inammissibilità.
2. Quanto al primo dei motivi dedotti in ricorso, va infatti rilevato che l'affermazione di penale responsabilità è basata su elementi di prova certi, ove si consideri che lo stesso imputato ha ammesso di aver avuto piena e materiale disponibilità delle cartucce rinvenute in sede di perquisizione, una delle quali, per altro, sarebbe stata da lui stesso rinvenuta in un bosco.
2.1 Nè hanno pregio le deduzioni del ricorrente dirette a sostenere che tali munizioni sarebbero in realtà appartenute al defunto genitore cacciatore, e ciò in quanto, a prescindere dalla rilevata assenza di elementi dimostrativi della veridicità di tale assunto (per altro parzialmente in contrasto con l'affermazione dell'imputato secondo cui almeno una delle tre cartucce era stata da lui personalmente rinvenuta in un bosco), la circostanza sarebbe comunque inconferente, posto che risponde del reato di detenzione illegale di munizioni il soggetto che, venuto in possesso delle stesse per morte del precedente detentore, abbia omesso di denunciarne il possesso alla competente autorità di P.S. (in termini, Sez. 6, n. 22413 del 13/05/2008 - dep. 04/06/2008, Messina, Rv. 240360).
2.2 Del tutto inconferente è anche l'ulteriore allegazione circa l'erroneo convincimento sulla non necessità di una denuncia della detenzione all'Autorità di pubblica sicurezza, ove si consideri che la struttura della contravvenzione di detenzione abusiva di armi o munizioni, prevista dall'art. 697 c.p., è compatibile anche con una condotta colposa, giacché è possibile che l'omessa denuncia punita dalla norma incriminatrice si colleghi sul piano soggettivo ad un atteggiamento colpevolmente negligente dell'agente (in termini, Sez. 1, n. 13355 del 07/02/2013 - dep. 21/03/2013, Bove, Rv. 255176).
2.3 Manifestamente infondato è infine anche il secondo motivo d'impugnazione secondo cui la condotta contestata sarebbe priva di concreta offensività, ove si consideri che, a prescindere dalla genericità della deduzione, ricollegata al solo numero delle cartucce detenute, per consolidata giurisprudenza, la sussistenza dei reati in materia di armi e munizioni è esclusa soltanto dalla inefficienza assoluta derivante da cause non agevolmente risolvibili (in termini, Sez. 1, n. 11608 del 09/06/1986 - dep. 23/10/1986, VASILE, Rv. 174086) ipotesi che non risulta ricorrere nel caso in esame.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in Euro 1000,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa della ammende.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2014