Sentenza 9 febbraio 2016
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, per la sussistenza del requisito della doppia punibilità di cui all'art. 7 della L. n. 69 del 2005 è necessario che l'ordinamento italiano contempli come reato, al momento della decisione sulla domanda dello Stato di emissione, il fatto per il quale la consegna è richiesta. (Fattispecie relativa ad una consegna richiesta per il reato di guida senza patente, depenalizzato ai sensi del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nella quale la S.C. ha ritenuto che è venuta meno la condizione della doppia punibilità della violazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/02/2016, n. 5749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5749 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2016 |
Testo completo
5 74 9/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA /S.N. In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE M SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA IN CAMERA Composta dai Sig.ri Magistrati DI CONSIGLIO DEL 09/02/2016 SENT. 189 Dott. GIACOMO PAOLONI - Presidente - Dott. STEFANO MOGINI Relatore R.G.N. 3176/2016 Dott. MASSIMO RICCIARELLI Dott. LAURA SCALIA Dott. ANTONIO CORBO ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: AL US, nato il [...] avverso la sentenza n. 37/2015 della CORTE DI APPELLO di GENOVA del 11/1/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Dott. Massimo Ricciarelli Sentite le conclusioni del P.G. dott. Francesca Loy, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'11/1/2016 la Corte di appello di Genova ha accolto la richiesta di consegna di LD IU, nato a [...] il [...], formulata con mandato di arresto europeo emesso il 4/11/2015 dalla sezione distaccata del Tribunale ordinario di Resita per l'esecuzione della sentenza n. 982 dell'8/10/2015, recante condanna del LD alla pena anni uno mesi sei di reclusione per il reato di guida senza patente, previsto dall'art. 335, comma 1, del codice penale, risalente al 9/2/2014. 2. Propone ricorso il LD tramite il proprio difensore.
2.1. Con il primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Il ricorrente segnala che deve considerarsi dimorante in Italia e che ha espresso consenso ad espiare la pena in Italia, disponendo di un'attività lavorativa e abitando in via del Campasso 4/1, dove vivono sua moglie e il fratello con il proprio nucleo familiare.
2.2. Con il secondo motivo deduce che per effetto del recente decreto legislativo di depenalizzazione, che ha riguardato il reato di guida senza patente, è venuto meno il requisito della doppia punibilità, richiesto dall'art. 7 legge 69 del 2005. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso merita accoglimento in relazione al secondo motivo.
2. Con decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, sono state depenalizzate le violazioni punite con la sola multa o con la sola ammenda, fatta eccezione per talune di quelle comprese nel codice penale e per quelle comprese in un elenco allegato al citato decreto legislativo, tra le quali non figura la guida senza patente, contemplata dall'art. 116 cod. strada. Da ciò discende che anche il reato di guida senza patente deve ritenersi depenalizzato.
3. Su tali basi è venuta meno la doppia punibilità della violazione sulla cui base l'A.G. della Romania ha emesso il mandato di arresto europeo, di certo non ricorrendo taluna delle ipotesi di cui all'art. 8 legge 69 del 2005. 4. Al riguardo deve rilevarsi che secondo una prevalente interpretazione in tema di mandato di arresto europeo, per la sussistenza del requisito della doppia punibilità di cui all'art. 7 della L. n. 69 del 2005 è sufficiente che l'ordinamento italiano contempli come reato il fatto per il quale la consegna è richiesta al momento della proposizione della domanda da parte dello Stato di emissione, mentre non è necessaria la rilevanza penale del medesimo alla data della sua commissione. (Fattispecie relativa ad una consegna richiesta dalle autorità romene per il reato di guida senza patente, commesso in epoca antecedente all'entrata in vigore in Italia del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, conv. nella L. 2 ottobre 2007, n. 160, in cui la S.C. ha ritenuto irrilevanti le modifiche 2 R precedentemente intervenute in merito al carattere amministrativo o penale della sanzione, attesa la natura penale di quest'ultima al momento della decisione) (Così Cass. Sez. 6, n. 40110 del 10/10/2012, Nicoi, rv. 253351). In realtà tale principio, qui condiviso, implica che debba aversi riguardo al momento della decisione, oltre che a quello della richiesta, essendo invece irrilevante il momento di commissione del fatto. Del resto, diversamente ragionando, nel caso in cui il soggetto, di cui è richiesta la consegna, fosse in grado di dimostrare che risulta stabilmente residente in Italia, dovrebbe rifiutarsi la consegna ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. r), legge 69 del 2005 e disporsi, se del caso ai sensi del d.lgs. 161 del 2010, l'esecuzione della condanna in Italia, ciò che sarebbe però impossibile, stante la depenalizzazione della violazione. Ed allora si trae conferma della rilevanza del momento della decisione, il che impone di prendere atto del venir meno del requisito della doppia punibilità.
5. Da ciò discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con conseguente rifiuto di consegna e liberazione del ricorrente.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto criminoso oggetto del mandato di arresto europeo emesso nei confronti del ricorrente LD IU non è più previsto come reato nell'ordinamento italiano e, per l'effetto, rifiuta la consegna del LD e revoca la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata allo stesso, ordinandone l'immediata liberazione se non detenuto per altra causa. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge 69/2005 e di cui all'art. 626 c.p.p. Così deciso in Roma il 9 febbraio 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Men Reenen DEPOSITATO IN CANCELLERIA 11 FEB 2016 L IL FUNZIONARIO CIUDIZIARIO PREMA DY Piera Esposito