Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/04/2011, n. 16289
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Sentenza 19 aprile 2011

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In tema di mandato di arresto europeo, per la sussistenza del requisito della doppia punibilità di cui all'art. 7, L. n. 69/2005 è sufficiente che l'ordinamento italiano contempli come reato il fatto per il quale la consegna è richiesta al momento della proposizione della domanda da parte dello Stato di emissione, mentre non è necessaria la rilevanza penale del medesimo alla data della sua commissione. (Fattispecie in cui la consegna era stata richiesta dalle autorità bulgare per il reato di guida senza patente, commesso in epoca antecedente all'entrata in vigore in Italia del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, conv. nella L. 2 ottobre 2007, n. 160).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/04/2011, n. 16289
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16289
    Data del deposito : 19 aprile 2011

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