Sentenza 18 marzo 2016
Massime • 1
Presupposto necessario per l'applicazione della causa di giustificazione prevista dall'art. 4 del D.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288, è un'attività ingiustamente persecutoria del pubblico ufficiale, il cui comportamento fuoriesca del tutto dalle ordinarie modalità di esplicazione dell'azione di controllo e prevenzione demandatagli nei confronti del privato destinatario. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la scriminante in relazione ad un caso di resistenza ai danni di alcuni carabinieri che avevano eseguito la rimozione forzosa di un 'autovettura sulla base di una ordinanza del Sindaco, poi rivelatasi illegittima).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/03/2016, n. 16101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16101 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2016 |
Testo completo
1 6 1 0 1/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE M (1.56) composta dai signori magistrati: Giacomo Paoloni Presidente N. sent. sez.488 Domenico Carcano UP 18/03/2016 Orlando Villoni Relatore N. R.G. 37079/2014 Ersilia Calvanese Laura Scalia ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) MI Aurelia, n. San Mauro di Saline (Vr) 10.5.1932 2) LL SA, n. Verona 19.11.1959 3) LL IA, n. Verona 4.10.1964 F avverso la sentenza n. 668/14 della Corte d'Appello di Venezia del 28/04/2014 esaminati gli atti e letti i ricorsi ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in pubblica udienza la relazione del consigliere, dott. Orlando Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G., dr. E. Delehaye, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore delle parti civili De ZZ LA ER e RU Giu- seppe, avv. Mariateresa Paternoster in sostituzione dell'avv. Saverio Ugolini, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi, la conferma delle statuizioni civili e la rifusione delle spese di costituzione, come da separata notula;
1 d. uditi i difensori dei ricorrenti, avv. Andrea Rossi per la 1° e la 2° e avv. Luigi Parenti per il 3°, che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi rispettiva- mente patrocinati;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Venezia ha confermato la condanna di IA NO, SA UN e IA UN pronunciata dal Tribunale di Verona in data 21/05/2012 alle pene rispettive di un anno, SA e IA UN e di sei mesi di reclusione, IA NO, entrambe condi- zionalmente sospese, in ordine ai reati loro contestati di concorso in resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali continuate e aggravate (artt. 110, 337, 81, 582, 576 n.1, 61 n. 2 e 10 cod. pen.), oltre alle statuizioni in favore delle parti civili costituite.
2. Avverso la sentenza hanno proposto impugnazione gli imputati, che hanno articolato le censure di seguito indicate.
2.1 IA NO e SA UN deducono, con i primi due motivi di ri- corso riconducibili ad unità, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermata esclusione della scriminante di cui all'art. 4 d. Igt. n. 288 del 1944 e sostengono che non è stata raggiunta piena prova in ordine alla natura proprie- taria dell'area, privata o pubblica, in cui era parcheggiata la vettura la cui rimo- zione forzosa ha dato origine alle condotte contestate. Il mancato accertamento su tale punto è rifluito sulla mancata attribuzione del carattere arbitrario all'operato dei pubblici ufficiali coinvolti - Sindaco, addetti alla -e di conseguenza sulla natura ille- rimozione dell'auto e Carabinieri di supporto cita della reazione attuata per respingere il loro intervento. Le ricorrenti deducono, inoltre, che il carattere abnorme dell'operato dei Cara- biNieri si desume anche dalle modalità violente con cui gli stessi hanno superato l'opposizione degli imputati (schiaffo al volto della UN, spintoni, mani al collo di IA UN). Col terzo motivo, lamentano l'omessa considerazione da parte della Corte ter- ritoriale del filmato girato dagli stessi Carabinieri per documentare la dinamica degli eventi e già acquisito agli atti del processo nel corso del giudizio di primo grado, deducendo il vizio di travisamento della prova di cui all'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. 2 Con il quarto motivo, deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa adozione della formula assolutoria di cui all'art. 530, comma 2 cod. proc. pen. che la Corte d'appello avrebbe dovuto pronunciare sulla base degli elementi di prova acquisiti al processo. Con il quinto motivo, si dolgono del mancato espletamento dell'esame dibatti- mentale degli imputati, sebbene ritualmente richiesto ed ammesso dal Tribunale con ordinanza ex art. 495 cod. proc. pen., costituente nullità assoluta, ancorché non insanabile, ritualmente dedotta nel giudizio d'appello. Con il sesto motivo, deducono violazione di legge in relazione alla contestata aggravante teleologica (art. 61 n.2 cod. pen.) riferita al reato di lesioni personali, destinata a cadere in ragione della non configurabilità del connesso delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Con l'ultimo motivo, lamentano come già il giudice di primo grado non abbia ritenuto di procedere all'acquisizione della video camera in possesso dei Carabi- nieri della Stazione di Grezzana (Vr) con cui sono state effettuate le video riprese degli eventi, prova rilevante la cui acquisizione avrebbe determinato l'adozione di una decisione completamente diversa da quella impugnata.
2.2 IA UN ha formulato identici motivi di ricorso, cui ha aggiunto quello concernente la dedotta violazione di legge riferita all'art. 74 cod. proc. pen., per non avere la Corte d'appello disposto l'estromissione dal giudizio delle parti civili, nonostante l'acquisizione dell'atto di citazione del 14 giugno 2013 dinanzi al Tribunale Civile di Verona inerente la richiesta di risarcimento danni avanzata nei propri confronti dai Carabinieri coinvolti nella vicenda oggetto di giudizio in sede penale.
3. Con motivi aggiunti sottoscritti sia personalmente in data 3 marzo 2016 sia da difensore nominato di fiducia in data 25 febbraio 2016, le prime due ricorrenti ribadiscono le già formulate censure di violazione dell'art. 606 lett. d) cod. proc., pen. per mancata assunzione di una prova decisiva riferita all'acquisizione della video camera con disco fisso utilizzata dai Carabinieri per effettuare le riprese nonché di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in particolare riguardo all'omesso rilevamento della sussistenza dell'esimente dello atto arbitrario di cui al'art. 4 d. lgt. n. 288 del 1944 e dell'art. 393-bis cod. pen.
4. Anche IA UN ha presentato motivi aggiunti, ribadendo le argo- mentazioni già esposte con il ricorso principale ed evidenziando alcuni comporta- menti tenuti dalle parti civili dopo il fatto a dimostrazione di un'asserita man- canza di trasparenza nell'operato dei Carabinieri della Stazione di Grezzana;
3 6. insiste, inoltre, sul punto del mancato accertamento da parte del giudice di merito della questione amministrativa all'origine dell'intervento dei Carabinieri e che ha determinato l'azione antigiuridica oggetto di contestazione penale, a suo dire ben delineata da una nota della Prefettura di Verona del 10/12/2015 con cui è stata sconfessata la sussistenza dei presupposti di fatto del potere di ordinanza extra ordinem del Sindaco del Comune di Cerro Veronese all'origine dell'inter- vento delle forze dell'ordine. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati e come tali vanno rigettati.
2. La principale doglianza, comune ai ricorrenti e riproposta con i motivi ag- giunti formulati da IA UN, concerne la dedotta arbitrarietà dell'ope- rato dei Carabinieri della Stazione di Grezzana, intervenuti a supporto del Sin- daco del Comune di Cerro Veronese, autore a sua volta di un'ordinanza contin- gibile e urgente riguardante la rimozione di una vettura di proprietà dei ricor- renti, provvedimento successivamente sconfessato dal Prefetto di Verona con nota del 2 marzo 2015 (doc. allegato ai motivi aggiunti del 25/02/2016) e quindi revocata in autotutela dallo stesso Sindaco emanante (doc. 2 allegato ai motivi aggiunti del 02/03/2016). La tesi sostenuta è che tale ordinanza, adottata ai sensi dell'art. 54 del TUEL d. lgs. n. 267 del 2000, risultava carente dei suoi presupposti sostanziali, non sus- sistendo nei fatti alcuna situazione di necessità, concreta ed attuale e che tale carenza comportava l'arbitrarietà dell'operato del Sindaco, a seguire di quello dei Carabinieri chiamati a sostenere l'esecuzione coattiva del provvedimento e di conseguenza l'esenzione dei ricorrenti da responsabilità penale per le condotte di resistenza, in quanto volte a contrastare un atto arbitrario dei pubblici ufficiali (art. 4 d. lgt. n. 288 del 1944 o art. 393-bis cod. pen.). La tesi è infondata per diverse ragioni. La prima e più immediata è che, come risulta dal capo d'imputazione (reato di cui all'art. 337 cod. pen., sub a), le condotte di resistenza sono state rivolte allo indirizzo dei Carabinieri intervenuti su richiesta del Sindaco a far sgomberare la strada anche mediante intervento di carro attrezzi e non già nei confronti della : persona fisica del Sindaco. Con ciò si vuol significare che quand'anche l'ordinanza sindacale fosse taccia- bile di arbitrarietà (e di questo si tratterà oltre), non per questo tale connota- zione si trasmette automaticamente all'operato dei pubblici ufficiali chiamati a curarne l'esecuzione. 4 A parte il caso di ordini vietati dalla legge penale, gli ufficiali e gli agenti dei corpi di polizia addetti a funzioni di polizia amministrativa sono, infatti, tenuti a prestare la propria in favore dell'autorità amministrativa richiedente, senza poter sindacare l'intrinseca legittimità dei provvedimenti da questa adottati, posto che anche quelli palesemente illegittimi debbono essere eseguiti ove rinnovati per iscritto, ciò ricavandosi dall'art. 17 del d.P.R. n. 3 del 1957 Statuto degli im- piegati civili dello Stato ancora formalmente in vigore, pur considerando le ampie esenzioni applicative previste dall'allegato A al d. lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 (personale non dirigenziale del comparto Ministeri, delle Regioni ed autonomie locali, della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle Aziende autonome e della Scuola). Vale poi ricordare che ai sensi dell'art. 57, comma 1 lett. c) del cod. proc. pen. riveste la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria il Sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della Polizia di Stato ovvero un comando dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di Finanza e tale sembra essere il caso del Comune di Cerro Veronese, piccolo centro con popolazione di circa tremila abitanti;
dal che discende che nel caso in esame il Sindaco richiedente possedeva in astratto anche le funzioni di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, sebbene nel frangente concretamente assicurate dal Mar. De ZZ LA, Sottufficiale dei Carabinieri presente sul posto. I superiori rilievi sono sufficienti per escludere che l'intervento dei Carabinieri potesse definirsi arbitrario, atteso che per costante giurisprudenza di questa Corte di Cassazione costituisce attività arbitraria necessaria per l'applicazione della citata esimente quella ingiustamente persecutoria del pubblico ufficiale, il cui comportamento fuoriesca del tutto dalle ordinarie modalità di esplicazione dell'azione di controllo e prevenzione demandatagli nei confronti del privato destinatario> (ex pluribus e tra le più recenti oggetto di massimazione, Sez. 5, sent. n. 35686 del 30/05/2014, Olivieri, Rv. 260309; Sez. 6, sent. n. 23255 del 15/05/2012, Negro e altri, Rv. 253043) o l'altra consistente nel consapevole travalicamento dei limiti e delle modalità entro cui le funzioni pubbliche devono essere esercitate> (Sez. 6, sent. n. 27703 del 15/04/2008, Dallara, Rv. 240881) ivi compresi comportamenti sconvenienti e prepotenti del pubblico ufficiale (Sez. 6, sent. n. 36009 del 21/06/2006, Tonione e altro, Rv. 235430) o attività palesemente sproporzionate rispetto alle finalità perseguite (Sez. 6, sent. n. 18957 del 30/04/2014, Bellino, Rv. 260704). Nel caso in esame, occorre, infatti, rilevare come la sentenza impugnata abbia evidenziato che la prima condotta di vera e propria resistenza integrante di per sé il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è stata posta in essere dalla ricorrente SA UN, cui è seguito l'intervento di uno dei Carabinieri volta a farla de- 5 d. sistere dal comportamento attuato (aveva frapposto ostacolo fisico all'azione del carro attrezzi) e per reazione degli altri ricorrenti coalizzati contro i militari: è, perciò, del tutto fuorviante invocare la giurisprudenza da ultimo citata, che ri- guarda il caso di comportamenti dei pubblici ufficiali avvenuti prima delle con- dotte di resistenza in sé considerate (secondo motivo di ricorso). Per mera completezza argomentativa, va infine ricordato che parte della giuri- sprudenza riconosce la sussistenza della causa di non punibilità anche al di fuori dei casi sopra indicati, quando però vengano in rilievo beni costituzionalmente garantiti quali l'inviolabilità del domicilio (art. 14 Cost.), come nel caso di per- quisizioni domiciliari basate su meri sospetti (Sez. 6, sent. n. 14567 del 06/03/ 2014, Tavecchio, Rv. 260890; Sez. 6, sent. n. 18841 del 14/04/2011, P.G. e Mantovani, Rv. 250095; Sez. 6, sent. n. 48552 del 18/11/2009, Ponci, Rv. 245341) o la stessa libertà personale (art. 13 Cost.), nel caso di indebiti accom- pagnamenti coattivi in uffici di polizia (n. 18957/2014 e n. 18841/2011 citt. nonché Sez. 6, sent. n. 36162 del 10/06/2008, Cassone, Rv. 241750), ma il caso in esame non è sicuramente riconducibile a tali fattispecie. Ulteriore ragione per ritenere, infine, infondata la tesi dei ricorrenti, a prescindere dall'indebita trasposizione all'operato dei Carabinieri del carattere di arbitrarietà da cui sarebbe stata connotata l'ordinanza sindacale, è che essi confondono l'illegittimità dell'atto amministrativo con l'arbitrarietà o l'eccesso di potere, che si manifesta con l'esercizio da parte del soggetto pubblico di una funzione completamente esorbitante dalle sue attribuzioni, mentre nel caso in esame si è trattato più semplicemente di un provvedimento assunto al di fuori delle condizioni oggettive atte a legittimarne l'adozione (v. documenti indicati).
3. Gli altri motivi di ricorso si rivelano improponibili (art. 606, comma 3 cod. proc. pen.) perché attinenti al merito del giudizio oppure sono manifestamente infondati.
3.1 Attengono al merito del giudizio e in particolare alle valutazioni operate dalla Corte territoriale in ordine alla rilevanza del materiale probatorio le do- glianze riguardanti l'omessa considerazione da parte della Corte d'appello del 2- filmato girato dagli stessi Carabinieri per documentare la dinamica degli eventi e già acquisito agli atti del processo nel corso del giudizio di primo grado ed ancor più la mancata acquisizione della video camera con disco fisso utilizzata per effettuare le riprese (terzo e ultimo motivo dei ricorsi principali, ribaditi con i motivi aggiunti). A parte il fatto che non è stato nemmeno esplicitato il motivo per cui prima il sequestro della videocamera e poi la visione del filmato avrebbero dovuto influire 6 in maniera decisiva sull'esito delle valutazioni dei giudici d'appello, va osservato che ultimi hanno espressamente argomentato per la completezza del materiale probatorio acquisito, composto fra l'altro di fotogrammi estrapolati da film, talché la proposizione di detta censura in sede di legittimità sub specie di vizio di travisamento della prova appare del tutto infondata, non inficiando in alcun modo le argomentazioni svolte sul punto dalla Corte territoriale, immuni sotto il profilo logico.
3.2 Palesemente infondata è, inoltre, la doglianza concernente l'omesso esple- tamento dell'esame dibattimentale degli imputati, pur ritualmente richiesto ed ammesso dal Tribunale con ordinanza ex art. 495 cod. proc. pen. (quinto motivo di ricorso) Essa non tiene conto, infatti, della costante giurisprudenza di questa Corte di Cassazione sul tema, secondo cui il mancato esame dell'imputato, anche se in precedenza ammesso dal giudice del dibattimento, non comportando alcuna limi- tazione alla facoltà di intervento, di assistenza e di rappresentanza dell'imputato medesimo, non integra alcuna violazione del diritto di difesa, tanto più alla luce della facoltà di rendere in ogni momento spontanee dichiarazioni> (Sez. 1, sent. n. 35627 del 18/04/2012, P.G. in proc. Amurri e altri, Rv. 253459; Sez. 4, sent. n. 47345 del 03/11/2005, Di Mauro, Rv. 233179; Sez. 1, sent. n. 6515 del 27/04/1998, Venuto G, Rv. 210763).
3.3 Del pari manifestamente infondato è il motivo concernente l'asserita non configurabilità dell'aggravante teleologica di cui all'art. 61 n.2 cod. pen. riferita al reato di lesioni personali, atteso che la Corte territoriale ha ribadito la sussisten- za del connesso delitto di resistenza a pubblico ufficiale.
3.4 Non costituisce in realtà neppure vero motivo di ricorso la censura riferita all'omessa adozione della formula assolutoria di cui all'art. 530, comma 2 cod. proc. pen. che la Corte d'appello avrebbe dovuto pronunciare sulla base degli elementi di prova acquisiti al processo, con essa i ricorrenti dolendosi in sostanza di non essere stati prosciolti, quanto meno con formula dubitativa.
3.5 Risulta, infine, manifestamente infondata la questione della mancata estro- missione dal giudizio delle parti civili, nonostante l'avvenuta produzione della citazione dalle medesime proposta in data 14/06/2013 dinanzi al Tribunale Civile di Verona per il risarcimento dei danni patiti (motivo aggiunto per il ricorrente IA UN). 7 d La regola dettata dall'art. 75, comma 1 cod. proc. pen. è, infatti, che l'azione proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato e non è questo il caso in esame. Quando, invece, l'azione sia stata proposta in sede civile nei confronti dello imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sen- tenza di primo grado (ipotesi che si attaglia propriamente alla fattispecie), allora è il processo civile a dover essere sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione (art. 75, comma 3 cod. proc. pen.). E' perciò evidente che non sussisteva alcun motivo, nella situazione conside- rata, per disporre l'estromissione o più correttamente l'esclusione (artt. 80 e 81 cod. proc. pen.) delle parti civili costituite, la questione dovendo essere posta, nei termini suddetti, propriamente all'attenzione del giudice civile.
4. Al rigetto delle impugnazioni segue, come per legge, la condanna dei ricor- renti al pagamento delle spese processuali;
alle parti civili costituite va ricono- sciuta la rifusione delle spese di rappresentanza e difesa, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parti civili De ZZ LA ER e RU EP che liquida in complessivi € 4.200,00 oltre al 15% delle spese generali, IVA e CPA. Roma, 18/03/2016 Il Presidente Il consigliere estensore Giacomo Paolohi Orlando DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 19 APR 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO CORTE SUD Piera Esposito E O I N L 8