Sentenza 15 aprile 2008
Massime • 2
Ai fini dell'applicazione della causa di giustificazione prevista dall'art. 4 del D.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288, occorre il consapevole travalicamento, da parte del pubblico ufficiale, dei limiti e delle modalità entro cui le funzioni pubbliche devono essere esercitate. (Fattispecie relativa all'esclusione della scriminante in un caso di resistenza a pubblico ufficiale in cui l'imputato, nonostante i vigili urbani gli avessero intimato di allontanarsi per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso relative al sopraggiungere dell'autoambulanza, aveva reagito con calci e pugni al tentativo degli stessi di spostarlo con forza dal luogo).
Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale assorbe soltanto quel minimo di violenza che si concreta nelle percosse, non già quegli atti che, esorbitando da tali limiti, siano causa di lesioni personali in danno dell'interessato. In quest'ultima ipotesi, il delitto di lesioni concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale e se l'atto di violenza, con il quale l'agente ha consapevolmente prodotto le lesioni, non risulta fine a se stesso, ma è stato posto in essere allo scopo di resistere al pubblico ufficiale, si realizza il presupposto per ritenere la sussistenza della circostanza aggravante della connessione teleologica di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen..
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Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali Integra l'elemento psicologico del delitto di lesioni volontarie anche il dolo eventuale, ossia la mera accettazione del rischio che la manomissione fisica della persona altrui possa determinare effetti lesivi (Sez. 5, 35075/2010). Tentativo In tema di tentativo, l'idoneità degli atti non va valutata con riferimento al criterio probabilistico di realizzazione dell'intento delittuoso, infatti l'idoneità altro non è che la possibilità che alla condotta consegua lo scopo che l'agente si propone. Pertanto, ferire intenzionalmente la vittima con una siringa contenente sangue infetto, perché prelevato da soggetto affetto da malattia infettiva, e …
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“Integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale qualsiasi condotta attiva od omissiva che si traduca in un atteggiamento – anche implicito, purché percepibile “ex adverso” – volto ad impedire, intralciare o compromettere, anche solo parzialmente e temporaneamente, la regolarità del compimento dell'atto di ufficio o di servizio da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio (dovendosi pertanto interpretare in senso lato il concetto di violenza cui ha riguardo la norma)”, così si è espressa la Suprema Corte in materia con sentenza Sez. VI, 16 gennaio 2014, n. 5147 (Rv. 258631). Non volendo addentrarsi oltre negli elementi che contraddistinguono la fattispecie …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/04/2008, n. 27703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27703 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 15/04/2008
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 683
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 036465/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA NO N. IL 22/08/1953;
avverso SENTENZA del 10/10/2005 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATERA LINA;
sentito il P.G. Dott. MARTUSCIELLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO
1) Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza in data 4-3-2004, appellata dal difensore dell'imputato, con la quale il Tribunale di Palermo ha dichiarato RA NO colpevole dei reati di resistenza a pubblico ufficiale (capo A) e di lesioni aggravate in danno degli agenti di Polizia Municipale ER AT, CI ON e NO EP (capo B), e lo ha condannato, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, alla pena di mesi cinque di reclusione.
2) Il RA ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza, lamentando con un primo motivo, ai sensi dell'art.606 c.p.p., lett. e), la mancanza o illogicità della motivazione.
Deduce che la Corte di Appello ha aderito acriticamente al ragionamento seguito dal primo giudice, ignorando del tutto le argomentazioni svolte dalla difesa dell'appellante, che in particolare aveva evidenziato:
che la decisione di primo grado era fondata su dichiarazioni attribuite all'imputato e portate alla cognizione del giudice esclusivamente tramite la testimonianza delle persone offese, in palese violazione dell'art. 62 c.p.p., a norma del quale le dichiarazioni comunque rese dall'imputato o da persona sottoposta ad indagini non possono formare oggetto di testimonianza;
che il Tribunale aveva fondato l'affermazione di responsabilità dell'imputato sulla base della deposizione resa dall'agente di Polizia Municipale NO EP, persona offesa dal reato, senza valutarne adeguatamente l'attendibilità;
che le lesioni riportate dagli Agenti di Polizia, integrando solo quel minimo di violenza necessaria a resistere all'azione posta in essere dagli stessi, restano assorbite nel reato di resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo A) della rubrica.
Con un secondo motivo il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale, in relazione al mancato riconoscimento della scriminante prevista dalla L. n. 288 del 1944, art. 4 e dello stato di necessità putativo di cui all'art. 59 c.p., comma 4. In via subordinata, il ricorrente si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti.
DIRITTO
1) Le censure mosse col primo motivo di ricorso sono infondate. Nell'impugnata sentenza la Corte di Appello, nel condividere il giudizio espresso dal Tribunale in ordine alla penale responsabilità del RA, ha precisato che il primo giudice, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa dell'appellante, non ha utilizzato, ai fini della decisione, le dichiarazioni rese dall'imputato, che non possono formare oggetto di testimonianza, ma ha basato il suo convincimento sulle dichiarazioni delle parti offese, corroborate dai referti sanitari in atti.
Non risponde al vero, pertanto, l'affermazione del ricorrente, secondo cui i giudici di merito avrebbero fondato il giudizio di responsabilità sulle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dal prevenuto, riferite nel corso del dibattimento di primo grado dalle parte offese.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, inoltre, la Corte di Appello ha proceduto a un positivo vaglio di attendibilità delle dichiarazioni rese in sede testimoniale dalle persone offese, rilevando, con motivazione esente da vizi logici, che le stesse, oltre a trovare elementi di riscontro nei referti in atti, sono credibili sia per la qualità rivestita dai soggetti che le hanno rese (agenti di Polizia Municipale), sia per la loro precisione, concordanza e assenza di elementi di contraddizione. L'impugnata sentenza risulta congruamente motivata anche nella parte in cui, sulla base dei dati desumibili dai referti medici acquisiti (attestanti lesioni personali con prognosi di guarigione di due giorni per gli agenti ER AT e CI ON e di sei giorni per l'agente NO EP), ha escluso che gli atti posti in essere dall'imputato non abbiano esorbitato dal minimo di violenza necessaria per resistere al pubblico ufficiale, ed ha conseguentemente disatteso la tesi difensiva, secondo cui i reati di lesioni personali contestati al RA al capo B) della rubrica dovrebbero considerarsi assorbiti nel delitto di cui al capo A). Nella specie, è stata fatta corretta applicazione del principio affermato dalla giurisprudenza, secondo cui il delitto di resistenza a pubblico ufficiale assorbe soltanto quel minimo di violenza che si concreta nelle percosse e non già quegli atti, che, esorbitando da tali limiti, siano causa di lesioni personali.
In questa ultima ipotesi, l'ulteriore delitto di lesione, stante il suo carattere autonomo, concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale, con l'effetto che, se l'atto di violenza, con il quale l'agente ha prodotto consapevolmente le lesioni, non sia fine a se stesso, ma venga posto in essere allo scopo di resistere al pubblico ufficiale, si realizza il presupposto per la sussistenza dell'aggravante della connessione ideologica (Cass. Sez. 1^, 4-1-1997 n. 167; Cass. Sez. 6^, 20-1-2004 n. 1272). 2) Anche il secondo motivo è infondato.
I giudici di merito hanno accertato, in punto di fatto, che il RA, al sopraggiungere dell'autombulanza chiamata dagli agenti per soccorrere un signore anziano rimasto ferito in un incidente stradale, facendosi spazio tra la gente si avvicinò al ferito, che sanguinava, dicendo che era il nipote e che lo avrebbe accompagnato lui a casa, ed esortando tutti i presenti, compresi i componenti dell'autombulanza, ad allontanarsi.
A questo punto, i vigili urbani NO, ER e CI si avvicinarono all'imputato e gli intimarono di allontanarsi al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso, ma il RA rimase fermo nel suo proposito e, oltre a profferire improperi nei riguardi dei tre agenti, reagì con pugni e calci al tentativo di questi ultimi di spostarlo con forza dal posto, cagionando loro le lesioni descritte nella certificazione sanitaria. Alla stregua di tale ricostruzione della vicenda, legittimamente la Corte di Appello, nel dare atto, con apprezzamento in fatto insindacabile in questa sede, dell'assenza di qualsiasi elemento di riscontro in ordine all'assunto difensivo secondo cui le parti offese avrebbero tenuto nei confronti del RA un comportamento arbitrario, ha escluso l'applicabilità, nella specie, della scriminante di cui alla L. n. 288 del 1944, art. 4 invocata dall'appellante. La causa di giustificazione prevista dalla menzionata norma di legge, infatti, postula il consapevole travalicamento, da parte del pubblico ufficiale, dei limiti e delle modalità entro cui le funzioni pubbliche devono essere esercitate;
ipotesi che, nel caso in esame, secondo quanto accertato dai giudici di merito, non ricorre.
Del pari corretta appare la decisione del giudice del gravame di escludere la sussistenza di un'ipotesi di stato di necessità putativo, rilevante ai sensi dell'art. 59 c.p., comma 4, non offrendo la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito - caratterizzata dalla resistenza opposta dall'imputato ai soccorsi che si intendeva prestare alla vittima del sinistro stradale - alcun appiglio alla tesi difensiva, secondo cui le condizioni in cui versava la persona ferita, incosciente e sanguinante, avrebbero ingenerato nel prevenuto l'erroneo convincimento di trovarsi in uno stato di necessità.
Risultano infondate, infine, le censure mosse dal ricorrente riguardo al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, avendo la Corte di Appello, nell'ambito dei poteri discrezionali affidati al giudice di merito in ordine al giudizio di comparazione previsto dall'art. 69 c.p., ritenuto corretta e adeguata al caso concreto la valutazione espressa dal Tribunale in termini di equivalenza.
3) Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2008