Sentenza 30 aprile 2014
Massime • 1
La verifica dell'arbitrarietà dell'atto del pubblico ufficiale, necessaria ai fini del riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 4 D.Lgs. 14 settembre 1944, n. 288, (attualmente, art. 393 bis, cod. pen.) è legata al rapporto di proporzione ed adeguatezza intercorrente tra l'iniziativa assunta e la situazione che la legittima, nel senso che quanto maggiore è la sproporzione dell'atto rispetto alla finalità legittimante, tanto maggiore è il sopruso utile a scriminare la reazione violenta. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, ai fini della verifica della eventuale arbitrarietà delle attività di identificazione compiute dalla polizia nei confronti di una persona, i presupposti fattuali che legittimano l'iniziativa sono diversi se il soggetto da identificare è sottoposto ad accertamento con immediatezza nel luogo in cui si trova, o, invece, è invitato a seguire gli agenti in caserma, o, ancora, è assoggettato ad accompagnamento coattivo ex art. 349 cod. proc. pen.).
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/04/2014, n. 18957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18957 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 30/04/2014
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 653
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - rel. Consigliere - N. 39059/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN LI N. IL 03/12/1975;
avverso la sentenza n. 5812/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del 14/05/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/04/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNÒ RADDUSA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cedrangolo, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. EL IO propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino con la quale è stata data conferma alla sentenza del Tribunale di Torino che ha ritenuto il ricorrente colpevole del reato ex art. 337 c.p.p., e di lesioni volontarie aggravate, fatti commessi in danno di alcuni operanti della Polizia Municipale di Torino, condannandolo alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile Coraggia Amedeo.
2. In fatto, secondo quanto emergente dalla sentenza impugnata, il ricorrente ha prima affrontato gli operanti (presenti presso i servizi sociali per garantire un servizio di vigilanza prestato in occasione dell'incontro assistito che il EL doveva effettuare ivi con la figlia minorenne, servizio predisposto per gli atteggiamenti pregressi, minacciosi e violenti nei confronti degli assistenti sociali tenuti dal EL stesso) con atteggiamento verbale, provocatorio, offensivo e minaccioso per poi, all'atto della identificazione, aggredito i detti operanti allorquando gli era stato chiesto di mostrare il contenuto della borsa che portava con se", cagionando loro, con spinte, calci e morsi, le lesioni descritte al capo B, arrecate anche dopo che gli agenti avevano provveduto ad ammanettarlo.
3. Due i motivi di ricorso.
3.1 Si adduce violazione di legge relativamente all'art. 393 bis c.p.. La Corte avrebbe escluso la esimente ex art. 393 bis c.p., sul presupposto della inscindibilità tra la condotta verbale e quella fisica posta in essere ai danni degli operanti, tali da aver giustificato questi ultimi a procedere alla identificazione del ricorrente, accompagnandolo in altro ufficio e distogliendolo dall'incontro settimanale con la figlia minore. Ma in realtà solo in presenza dei requisiti di cui all'art. 349 c.p.p., comma 4, gli agenti avrebbero potuto procedere alla identificazione con accompagnamento forzato e privazione della libertà personale del ricorrente;
e nel caso, a fronte di una condotta verbale definita anche in sentenza come meramente provocatoria, siffatti presupposti dovevano ritenersi insussistenti e l'azione degli operanti arbitraria.
3.2 Con il secondo motivo si lamenta travisamento probatorio avuto riguardo alle informazioni rese dalle persone informate sui fatti, UZ, CC e RE sempre in punto alla ritenuta insussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 393 bis c.p.. La Corte ha legato l'insussistenza dell'azione arbitraria alla richiesta di esibizione del contenuto della borsa che il ricorrente aveva con sè. Ma tale dato, evincibile solo dalla annotazione di PG, non dalle dichiarazioni rese dai soggetti sentiti a sit, diversi dal UZ, che nulla hanno riferito sul punto per non aver immediatamente assistito alla dinamica dei fatti. Per contro il UZ, che ha avuto modo di essere presente all'intero svolgimento della vicenda, nulla ha riferito in ordine a tale richiesta di esibizione, avendo affermato di non essere in grado di descrivere gli eventi con precisione per la estrema rapidità degli stessi avuto riguardo alla fase di colluttazione successiva, non a quella che ebbe a precederla. Il dato presupposto dunque destinato ad escludere l'arbitrarietà dell'azione degli agenti utilizzato dalla Corte per escludere l'applicabilità dell'art. 393 bis c.p.p., non troverebbe dunque alcun valido conforto probatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO
4. IL ricorso merita l'accoglimento per le ragioni precisate di seguito.
5. La motivazione adottata dalla Corte nell'escludere l'applicabilità alla specie del disposto di cui all'art. 393 bis c.p., non fornendo puntuale risposta a tutti i rilievi sollevati sul punto dalla difesa con l'appello, non consente di escludere la violazione di legge lamentata con il primo motivo di ricorso, risultando la relativa argomentazione assolutamente carente su un punto essenziale della dinamica in fatto sottesa al presente giudizio.
6. La sentenza impugnata, nel leggere e ricostruire l'intera vicenda in processo attribuisce, del tutto correttamente, assoluto rilievo alle ragioni che ebbero a giustificare, in occasione dell'incontro tra il ricorrente e la figlia presso i locali dei servizi sociali, la predisposizione del servizio di vigilanza reso dai componenti della polizia municipale poi aggrediti dal ricorrente. Ciò alla luce delle minacce in precedenza rivolte dal EL agli assistenti sociali tali da motivare una particolare attenzione alle modalità di svolgimento del detto incontro.
In questo quadro, altrettanto correttamente, vengono letti gli atteggiamenti non solo di provocazione ma anche di ingiuria rivolti dal ricorrente appena giunto presso i detti locali, una volta constatata la presenza dei detti componenti della Polizia Municipale;
il tutto nell'ottica diretta a ritenere non arbitrario ma pienamente legittimo l'atteggiamento di questi ultimi, diretto a favorire l'identificazione del EL in risposta al contegno tenuto dallo stesso.
6. E di tutta evidenza, tuttavia, che il pregresso atteggiamento del EL e la natura dei rapporti sottesi all'atto oggetto del predisposto servizio di vigilanza costituiscono, al contempo, chiavi di lettura, dotate di altrettanto rilievo logico e giuridico quanto alla particolare delicatezza della vicenda sul versante delle implicazioni familiari e personali involgenti l'imputato. Non può non rimarcarsi, infatti, che la verifica legata alla presenza o meno della arbitrarietà dell'azione del pubblico ufficiale passa anche dal rapporto di proporzione e adeguatezza che deve correre tra iniziativa assunta e situazione legittimante la stessa. Quanto più è sproporzionato l'atto rispetto alla finalità che lo legittima, quanto più la deviazione dalle regole destinate a sovraintendere l'iniziativa di ufficio finisce per confinare con l'abuso, con il sopruso utile a scriminare la reazione violenta D.Lgs. n. 288 del 1944, ex art.
4. Ed in questo quadro di riferimento non possono non assumere rilievo anche le contingenti situazioni soggettive sacrificate, anche indirettamente, dalla iniziativa pacificamente illegittima giacché le stesse, per forza di cose, finiscono per accrescere la distanza dell'atto con le ragioni che lo legittimano, favorendo il concretarsi di veri e propri abusi destinati a giustificare la reazione oppositiva.
7. Mantenuta nei termini della mera identificazione del ricorrente non altrimenti volta, nei fatti, ad ostacolare, nella immediatezza, le possibilità, per il EL, di incontro con la figlia, l'attività di identificazione, motivata dal contegno del ricorrente, non poteva porsi in discussione sul piano della relativa legittimità, attestandosi dunque in termini di palese estraneità ai profili di arbitrarietà utili a giustificare l'applicabilità dell'invocata esimente.
Ad altra soluzione dovrebbe invece pervenirsi laddove, a fronte di un mero comportamento provocatorio e ingiurioso, al EL sia stato chiesto di seguire i componenti della polizia municipale in caserma per ivi procedere alla identificazione, prospettando allo stesso una sostanziale ragione di impedimento dell'incontro con la figlia che si sarebbe svolto da li a poco.
In questa diversa cornice di fatto mutano i valori di riferimento utili per ritenere non arbitraria l'iniziativa di ufficio.
8. Giova ricordare come per il disposto di cui all'art. 349 c.p.p., comma 4 è corretto l'accompagnamento forzato e la privazione della libertà personale dell'indagato, ai fini della sua identificazione ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, solo nel caso in cui il soggetto richiesto o neghi ogni forma di collaborazione o fornisca generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistano sufficienti elementi per ritenerne la falsità. Insussistenti gli elementi di fatto utili per ritenere una delle due situazioni su descritte, resta preclusa la possibilità di accompagnare coattivamente il soggetto interessato in caserma per le operazioni di identificazione, privandolo illegittimamente della sua libertà personale.
Già tanto, nella giurisprudenza di questa Corte, è stato ritenuto sufficiente per integrare gli estremi dell'azione arbitraria utile a legittimare in siffatte ipotesi la reazione oppositiva scriminata D.Lgs. n. 288 del 1944, ex art. 4, (si veda l'arresto 18841/11 di questa stessa sezione;
ancora vedi la sentenza 36162/08). E nel caso la condotta finirebbe necessariamente per assumere i connotati tipici del sopruso ingiustificato dando il dovuto spazio ponderale anche alle conseguenze correlate all'azione illegittima in tal senso prospettata dai pubblici ufficiali, peraltro evidentemente consapevoli delle refluenze destinate a provocarsi in presenza dell'atto illegittimo quanto alla possibilità per il EL di procedere nell'occasione all'incontro con la figlia. 9. È di tutta evidenza, dunque, che tale situazione in fatto assume assoluta decisività nell'ottica volta a ritenere sussistente o per converso negare i presupposti di applicabilità della scriminante invocata. E sul punto, a fronte dei precipui rilievi in tal senso sollevati dalla difesa con l'appello, la Corte territoriale non ha risposto in alcun modo, omettendo di chiarire, pertanto, se in base alle emergenze probatorie, al ricorrente venne o meno prospettata una attività di identificazione destinata a dispiegarsi, nell'immediatezza, nelle forme di cui all'art. 349 c.p.p., comma 4, in termini pertanto concretamente ostativi al programmato, in quella determinata occasione, incontro con la figlia.
10. Ne viene l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Colmato siffatto vuoto argomentativo, la Corte territoriale potrà poi procedere, in sede di rinvio, alla luce dei rilievi in diritto sopra prospettati, a definire compiutamente il tema in diritto legato alla applicabilità al caso di specie della scriminante invocata dalla difesa ai sensi del citato D.Lgs. n. 288 del 1944, art. 4.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2014