Sentenza 15 maggio 2012
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione della causa di giustificazione prevista dall'art. 4 del D.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288, è necessaria un'attività ingiustamente persecutoria del pubblico ufficiale, il cui comportamento fuoriesca del tutto dalle ordinarie modalità di esplicazione dell'azione di controllo e prevenzione demandatagli nei confronti del privato destinatario. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso la scriminante in relazione ad un caso di resistenza a pubblico ufficiale)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/05/2012, n. 23255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23255 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SERPICO ES - Presidente - del 15/05/2012
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 808
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 19537/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. GR ES, nato a [...] l'[...];
2. GR AN, nato a [...] il [...];
3. RT IG nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 14/12/2010 della Corte d'appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MONTAGNA Alfredo, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Milano con sentenza del 14 dicembre 2010, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la sentenza di condanna nei confronti di ES GR per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, assolvendo CU IG ed AN GR dal delitto di resistenza e quindi rideterminando la pena nei loro confronti in relazione al residuo delitto di danneggiamento.
La difesa di CU e GR ha proposto ricorso lamentando contraddittorietà della motivazione in relazione all'accertamento del delitto di danneggiamento, in ragione dell'omessa individuazione dei danni prodotti dall'azione dei due interessati, in quanto le forze dell'ordine, intervenute su sollecitazione telefonica di un passante che aveva visto compiere atti vandalici, erano sopraggiunte all'accadimento, mentre il teste che ha rilevato la presenza del danno su un automezzo non aveva assistito al compimento dell'atto vandalico, di talché l'individuazione degli elementi di responsabilità si fondava su argomentazioni astratte. In particolare, non si era valutato che uno degli ipotetici danneggiati, pur essendo stato avvistato dalle forze dell'ordine, non aveva ritenuto di proporre denuncia. Tale comportamento è stato valutato inidoneo ad escludere il danneggiamelo, sulla base di massime di esperienza di non indubbia verificazione, quale la circostanza che il cittadino non avesse voluto spendere il suo tempo per un danno di minima entità non coperto da assicurazione, permanendo il dubbio che tale incattivita fosse riconducibile alla mancanza di concreti danni.
2. Ha proposto ricorso il difensore di ES GR che lamenta violazione di legge in relazione alla contestata resistenza. Ricostruendo i fatti attribuiti al proprio assistito, si assume che la condotta tenuta, costituita dall'aver tentato la fuga dinanzi agli agenti che lo volevano condurre in questura per i rilievi dattiloscopici, non fosse che una reazione alla violenta operazione di placcaggio realizzata dalle forze dell'ordine ai suoi danni. La condotta tenuta si è sostanziata nel tentativo di divincolarsi, mentre risulta egli stesso ingiustificatamente percosso, tanto da aver riportato lesioni. Solo in conseguenza del comportamento patito egli si era espresso con frasi offensive ed ostili, condotta che non poteva qualificarsi ai sensi dell'art. 337 cod. pen. in quanto non correlata ad una volontà offensiva, ma volta a dar sfogo alla personale frustrazione, per la convinzione di subire un atto prepotente.
Paradossalmente il giudice d'appello ha tratto conferma della resistenza dalle lesioni riscontrate sulla persona del GR, ricostruzione per converso smentita dall'assenza di qualsiasi lesione ai danni dei verbalizzanti.
Si contesta inoltre che non sia stato ravvisato l'atto arbitrario nell'intervento dei verbalizzanti che cercavano di provocare un ventenne incensurato in maniera così invasiva, la cui realizzazione esclude la ricorrenza del delitto di resistenza, come riconosciuto dagli stessi giudici di merito, che avevano parlato di comportamenti rudi tenuti dai verbalizzanti nei confronti del ricorrente.
2. Con il secondo motivo si lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al danneggiamento, proponendo i medesimi rilievi formulati nell'interesse dei coimputati. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
In particolare, con riferimento ai motivi comuni proposi da tutti i ricorrenti in relazione al reato di danneggiamento, il rilievo risulta squisitamente di merito, e volto a sollecitare una diversa valutazione di fatto in questa fase, preclusa dalle funzioni di legittimità. Infatti nessuna incongruenza è dato desumere dalla motivazione, svolta con riferimento all'accertamento dei danni prodotti dall'azione vandalica svolta dagli agenti e chiaramente percepita da un testimone, che riferì di calci sferrati dai tre ragazzi sull'auto in sosta, poiché è dato ricavare che in quello stesso lasso temporale il teste indicò lo specchietto rotto di un'auto in sosta.
La sua percezione diretta dei fatti, in uno con la mancanza di volontà calunniosa da parte del teste, posta in luce nella pronuncia e non contraddetta negli atti di impugnazione, costituisce elemento coerente ed idoneo a consentire l'affermazione di responsabilità, mentre l'argomentazione svolta dal giudice d'appello nel negare valenza al silenzio serbato dal proprietario del mezzo al fine di desumere la preesistenza dei danni, costituisce argomentazione non illogica, comunque ulteriore rispetto a quella ricavabile dall'osservazione diretta, non idonea quindi ad inficiare la ricostruzione logica posta a base della decisione.
4. Analogamente inammissibili risultano i rilievi mossi nell'interesse di GR in relazione al reato di resistenza contestato poiché non si confronta con quanto espressamente evocato nel provvedimento riguardo al comportamento gravemente minaccioso tenuto dal ricorrente, attività che da sola è idonea ad integrare il reato contestato. Ai di là dei rilievi formulati riguardo all'opposta resistenza fisica, riguardo alla minaccia si contesta genericamente la concretezza dell'azione, a fronte della superiorità numerica degli agenti, laddove la costante evocazione di contatti con persone dotate di influenza, che potevano creare problemi agli operanti risulta, in senso contrario, condotta del tutto idonea ad ingenerare il timore negli operanti e finalizzata a farli desistere dall'atto di ufficio, sufficiente, quindi,a permettere di ritenere integrato il reato contestato.
Del tutto priva di concretezza è la prospettazione dell'azione descritta nell'ambito dello schema normativo dell'oltraggio, sussistendoci contrario, il quid pluris dell'esporre la possibile sottoposizione a male ingiusto, formulata in concomitanza all'espressione di opposizione da parte dell'agente ad atti di ufficio del pubblico ufficiale, che confermano il concreto inquadramento della fattispecie nel delitto di resistenza contestato. Del tutto sganciata dalla corretta identificazione dei criteri legittimanti la ricorrenza della scriminate di cui al D.Lgs.lgt. 14 settembre 1944, n. 288, art. 4, è la ricostruzione offerta nel ricorso, ove si invoca l'applicazione della disposizione indicata nel presupposto dell'eccessiva forza fisica utilizzata dagli agenti per fermare l'interessato e condurlo negli uffici, poiché pacificamente (sul punto per tutte Sez. 6, Sentenza n. 5414 del 23/01/2009, dep. 06/02/2009, Amara, Rv. 242917) l'integrazione della scriminante richiede un'attività ingiustamente persecutoria e del tutto sganciata dalle ordinarie modalità di esplicazione dell'azione di controllo e prevenzione demandata agi agenti, escludendo anche eventuali eccessi nell'azione, modalità nelle quale non risulta inquadrabile neppure in via astratta quanto prospettato dal ricorrente, come già esplicitato nella pronuncia, con motivazione logica ed insuscettibile di censura, con la quale il ricorso non si confronta.
3. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del grado, e ciascuno della somma equamente indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2012