Sentenza 4 giugno 2009
Massime • 1
È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione proposto dal P.M. avverso la decisione del Tribunale che, sia pure erroneamente, abbia annullato il provvedimento di sequestro probatorio conseguente al decreto di perquisizione, qualora i beni sequestrati - nelle more della trattazione del ricorso - siano stati restituiti poichè un eventuale accoglimento sarebbe inidoneo a determinare un risultato pratico più favorevole per l'impugnante, comportando solo un'astratta affermazione sull'esattezza teorica del provvedimento impugnato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/06/2009, n. 26191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26191 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2009 |
Testo completo
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SENTENZA n.1755 REGISTRO GENERALE n. 13465/09
CAMERA DI CONSIGLIO DEL 4 GIUGNO 2009
RE P U B B LIC A I TALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale
Composta dai Signori:
Dott. Giorgio Lattanzi - Presidente 1. Dott. Nicola Milo - Consigliere
2. Dott. Francesco Ippolito - Consigliere 3. Dott. Lina Matera - Consigliere
4. Dott. Giorgio Fidelbo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli contro l'ordinanza del 10 marzo 2009 emessa dal Tribunale di Napoli nel procedimento a carico di AN TI;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione fatta dal consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
udito il Sostituto Procuratore generale, dott. Oscar Cedrangolo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata;
udito l'avvocato Alberto De Vita, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli, in accoglimento della richiesta di riesame presentata dall'indagato, annullava il provvedimento di sequestro probatorio, seguito a decreto di perquisizione disposto, in data 19 febbraio 2009, dal pubblico ministero nei confronti di AN TI, indagato in ordine al reato di cui all'art. 317 c.p., per carenza assoluta di motivazione sul fumus del reato contestato e sulle esigenze probatorie del sequestro stesso.
Contro l'ordinanza del giudice del riesame ha proposto ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli deducendo tre distinti profili di illegittimità del provvedimento impugnato.
In primo luogo, ha rilevato che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità del ricorso presentato dal TI per carenza di interesse, dal momento che con provvedimenti del 24 febbraio 2009 e del 2 marzo 2009 si era provveduto a restituire quanto in sequestro all'indagato, previa acquisizione di copia del materiale sequestrato.
Inoltre, ha contestato il provvedimento impugnato là dove ha ritenuto la carenza motivazionale, sostenendo che il provvedimento di perquisizione in quanto diretto alla ricerca della prova non deve contenere la precisa contestazione in fatto del reato per il quale si procede, né deve evidenziare gli indizi che determinano la necessità dell'atto investigativo a sorpresa.
Infine, ha denunciato la mancanza di motivazione della stessa ordinanza impugnata.
In data 25 maggio 2009 ha depositato una memoria difensiva l'avvocato
Alberto De Vita, nell'interesse di AN TI, con cui ha chiesto, preliminarmente, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad impugnare del pubblico ministero, dal momento che, a prescindere dalla pronuncia del Tribunale, il vincolo di indisponibilità sulle cose sequestrate è
2 venuto meno con la restituzione delle stesse e con l'avvenuta estrazione delle copie.
In ogni caso, ha concluso per il rigetto del ricorso perché infondato e ha chiesto la conferma dell'ordinanza del Tribunale, rilevando l'abnormità funzionale del provvedimento di perquisizione e sequestro, in quanto utilizzato impropriamente come strumento di ricerca della notitia criminis, nonché la nullità del decreto per carenza assoluta di motivazione.
Il ricorso del pubblico ministero è inammissibile.
Sia il ricorrente, sia la parte resistente, a sostegno delle rispettive e contrapposte tesi, hanno utilizzato la sentenza delle Sezioni unite n. 18253 del 24 aprile 2008, Tchmil. Con questa decisione si è stabilito che "una volta restituita la cosa sequestrata, la richiesta di riesame del sequestro, o l'eventuale ricorso per cassazione contro la decisione del tribunale del riesame, è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, che non è configurabile neanche qualora l'autorità giudiziaria disponga, all'atto della restituzione, l'estrazione di copia degli atti o documenti sequestrati, dal momento che il relativo provvedimento è autonomo rispetto al decreto di sequestro, né è soggetto ad alcuna forma di gravame, stante il principio di tassatività delle impugnazioni”.
Sulla base del principio affermato nella sentenza citata deve riconoscersi che il
Tribunale del riesame di Napoli avrebbe dovuto dichiarare la carenza di interesse del ricorrente, dal momento che i beni sequestrati erano stati, nelle more del ricorso, restituiti all'avente diritto;
ma, allo stesso modo e per le medesime ragioni, si deve ritenere che il pubblico ministero oggi non abbia più alcun concreto interesse al ricorso contro la decisione del Tribunale che, seppure erroneamente, ha annullato il provvedimento di sequestro conseguente al decreto di perquisizione.
L'art. 568 comma 4 c.p.p. - disposizione generale applicabile anche in questa materia richiede, come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, la sussistenza di un interesse che abbia i caratteri della concretezza e dell'attualità,
sia diretto cioè a rimuovere un effettivo pregiudizio che la parte asserisce di avere
3 subito con il provvedimento impugnato, interesse che deve persistere sino al momento della decisione. In sostanza, solo un interesse pratico, concreto ed attuale del soggetto impugnante è idoneo a legittimare l'impugnazione, dovendo escludersi che l'interesse possa risolversi in "una mera ed astratta pretesa alla esattezza teorica del provvedimento impugnato, priva cioè di incidenza pratica sull'economia del procedimento" (Sez. un., 12 ottobre 1993, n. 20, Durante).
Nel caso in esame il pubblico ministero da un eventuale accoglimento del suo ricorso otterrebbe, appunto, soltanto una astratta affermazione sulla "esattezza teorica del provvedimento impugnato" davanti al Tribunale del riesame, senza alcuna conseguenza pratica e concreta, dal momento che lo stesso pubblico ministero ha provveduto a restituire le cose in sequestro, previa estrazione di copia. Né può dirsi che sussista un interesse alla affermazione della legittimità dei provvedimenti di perquisizione e sequestro, in quanto spetterà solo al giudice dell'eventuale dibattimento la valutazione probatoria sul materiale acquisito attraverso l'estrazione di copie: i profili di legittimità e di utilizzabilità di tale materiale non saranno in alcun modo pregiudicati dalle pronunzie assunte in sede incidentale, rispetto alle decisioni che si potranno adottare nel giudizio.
Riconosciuta la carenza di interesse al ricorso in capo al pubblico ministero deve, conseguentemente, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2009
Il Consigliere estensore Il Presidente Giorgio Fidelbo
Videlle. Giorgio Lattanzi
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 23 GIU 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
DI AL
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