Sentenza 30 maggio 2014
Massime • 1
Presupposto necessario per l'applicazione della causa di giustificazione prevista dall'art. 4 del D.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288, è un'attività ingiustamente persecutoria del pubblico ufficiale, il cui comportamento fuoriesca del tutto dalle ordinarie modalità di esplicazione dell'azione di controllo e prevenzione demandatagli nei confronti del privato destinatario. (Nella fattispecie la Corte ha escluso la scriminante in relazione ad un caso di ingiuria e minaccia ai danni di un pubblico ufficiale, il quale si era limitato a non condividere le giustificazioni addotte dall'imputato e ad elevare la contravvenzione prevista dalla legge)
Commentari • 7
- 1. Quando non possono farti l’alcol test?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 6 ottobre 2022
- 2. Sobrio, ma costretto all'alcoltest: reazione scriminata (Cass. 31365/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 settembre 2022
L'esimente della reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale è integrata ogni qual volta la condotta dello stesso pubblico ufficiale, per lo sviamento dell'esercizio di autorità rispetto allo scopo per cui la stessa è conferita o per le modalità di attuazione, risulta oggettivamente illegittima, non essendo di contro necessario che il soggetto abbia consapevolezza dell'illiceità della propria condotta diretta a commettere un arbitrio in danno del privato: la reazione può quindi dirsi giustificata a fronte di un atto oggettivamente illegittimo, in quanto compiuto, anche solo per modalità di attuazione, in maniera disfunzionale rispetto al fine per cui il potere è conferito, cioè …
Leggi di più… - 3. Resistenza a pubblico ufficiale: quando non è punibile?Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 25 agosto 2022
- 4. Atto arbitrario del pubblico funzionarioRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 13 settembre 2021
La Cassazione, sezione 6, con la sentenza numero 31365 depositata il 22 agosto 2022 ha esaminato la questione relativa all'applicabilità dell'esimente dell'articolo 393 bis c.p. nel caso sussistente la causa di giustificazione nella forma putativa. Atto arbitrario del pubblico funzionario: norma in esame: Art. 393-bis - Causa di non punibilità (1) 1. Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341-bis, 342 e 343 quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni. (1) Articolo aggiunto dal comma 9 …
Leggi di più… - 5. Oltraggio a pubblico ufficiale: cos’è e cosa si rischiaCarlos Arija Garcia · https://www.laleggepertutti.it/ · 10 giugno 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/05/2014, n. 35686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35686 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 30/05/2014
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 1757
Dott. SETTEMBRE Antonio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 33356/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL BR N. IL 20/09/1935;
avverso la sentenza n. 35/2012 TRIBUNALE di TERAMO, del 08/02/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
- Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Gianluigi Pratola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
- Udito, per la parte civile De IS RE, l'avv. Tondi Massimo, che si è associato alle conclusioni del Pubblico Ministero. RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice d'appello avverso i provvedimenti del giudice di pace, con sentenza dell'8/2/2013, a conferma di quella emessa dal Giudice di Giulianova, ha condannato RI AB per ingiuria e minaccia in danno di De IS RE, oltre al risarcimento del danno patito da quest'ultimo. Il comportamento illecito dell'RI è stato originato, secondo l'accusa, dalla contestazione dell'esercizio illecito della pesca, elevata dal De IS nella qualità di Comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Tortoreto.
2. Ha presentato ricorso per Cassazione, nell'interesse dell'imputato, l'avv. Florindo Tribotti per violazione di legge e vizio di motivazione, non essendo stati correttamente applicati - a suo giudizio - agli artt. 593 bis e 599 cod. pen. e perché non è stato motivata, dal giudice d'appello, la inoperatività della causa di non punibilità prevista dalle norme suddette.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Secondo il ricorrente, l'RI non è punibile perché ha reagito ad un atto arbitrario del pubblico ufficiale, costituito dalla contestazione di una contravvenzione - per l'imputato non commessa - alla disciplina della pesca. Nell'occasione, il De IS si sarebbe mostrato sordo alle rimostranze dell'imputato, che argomentava sulla insussistenza del fatto, poiché solo intento a tagliare, sulla battigia, una rete che non era di sua proprietà. Il ricorrente richiama l'art. 393 bis cod. pen., che ha introdotto una causa di non punibilità già prevista nel codice AR (artt. 192 e 199) e non riprodotta nel codice del 1930, ma reintrodotta nell'ordinamento penale con il D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288, art.
4. Sulla falsariga della giurisprudenza affermatasi sotto la vigenza della norma da ultimo richiamata, tranquillamente utilizzabile in considerazione della continuità della normazione, la ragione di fondo della inapplicabilità degli articoli richiamati dall'art. 393-bis consiste nel fatto che l'Ordinamento non intende apprestare tutela all'esercizio arbitrario della pubblica autorità. Secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte, l'arbitrarietà dell'atto non si esaurisce nella sua illegittimità, occorrendo altresì la consapevolezza dell'agente di realizzare e tenere un comportamento che esorbiti dai limiti delle proprie attribuzioni: l'atto arbitrario sussiste allorquando l'agente, con esso, abbia inteso espressamente perseguire scopi assolutamente estranei alle finalità dei poteri riconosciutigli, strumentalizzando il proprio potere (C, Sez. 2, 21.9.2004; C, Sez. 6, 22.10.2002; C, Sez. 6, 3.5.2000). E anche quando è stato affermato (sulla scia di C. Cost. 23.4.1998, n. 140), in alcune pronunce, che anche la scorrettezza, la sconvenienza, l'inurbanità, la inutile offensività delle modalità di svolgimento di una attività astrattamente legittima possa giustificare la reazione del privato, è stato sempre precisato che occorre comunque il consapevole travalicamento da parte del pubblico ufficiale dei limiti e delle modalità entro cui le pubbliche funzioni devono essere esercitate (Cass., n. 36009 del 21/6/2006; nonché C. 4.5.1998; C. 24.11.1998); e che occorre comunque proporzione nella reazione.
L'applicazione di tali criteri al caso di specie rende evidente che l'arbitrarietà lamentata dal ricorrente è del tutto insussistente. L'accusa rivolta al De IS è, infatti, quella di non aver condiviso le giustificazioni dell'imputato e di non aver creduto che questi stesse tagliando una rete altrui;
anzi, di essere rimasto "sordo" alle sue spiegazioni. Anche rimanendo alla prospettazione difensiva, non è dato comprendere dove sia non già l'arbitrarietà o la illegittimità dell'atto, ma anche dove risieda l'offensività o l'inurbanità del comportamento, posto che la diversa opinione formatasi, sul momento, dall'accertatore lo portava, necessariamente, a disattendere la spiegazione fornita dall'imputato e ad elevare la contravvenzione prevista dalla legge. E se l'imputato insisteva nella sua tesi, era giocoforza per De IS chiudere la discussione e portare a termine l'attività accertativa, rispetto a cui RI avrebbe potuto esercitare, a tempo debito, i rimedi apprestati dall'ordinamento. Logica e conforme a diritto è, pertanto, la conclusione del giudicante, il quale, di fronte alla perorazione di principi esatti ma irrilevanti in concreto, non ha potuto fare altro che rilevare di non essere "stato investito di alcuna circostanza di fatto idonea a far insorgere censura sull'operato del De IS". Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. L'imputato va anche condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 a favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di parte civile, liquidate in complessivi Euro 1.200, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2014