Sentenza 18 novembre 2009
Massime • 2
La circostanza aggravante del nesso teleologico può essere affermata se risulta che la volontà dell'agente, al momento della consumazione del reato-mezzo, fosse effettivamente diretta alla commissione del reato-scopo e che quest'ultimo sia stato oggetto di rappresentazione da parte dello stesso agente con chiarezza tale da consentire almeno l'identificazione della sua fisionomia giuridica.
È configurabile l'esimente della reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale qualora il privato opponga resistenza ad un pubblico ufficiale che pretende di eseguire presso il suo domicilio una perquisizione finalizzata alla ricerca di armi e munizioni, fondandosi su meri sospetti e non sulla base di un dato oggettivo certo, anche solo a livello indiziario, circa la presenza delle suddette cose nel luogo in cui viene eseguito l'atto.
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IL REATO DI TRUFFA NEL TIMBRARE IL CARTELLINO MARCATEMPO. Problematiche connesse e sindacato del giudice penale, con particolare riferimento all'assoluzione, in sede di processo penale, del pubblico impiegato “dissenziente”. Giulio La Barbiera* Il tema in oggetto esige un'ampia prospettazione circa gli elementi essenziali del reato di truffa, previsto e sanzionato all'articolo 640 c.p., alla luce della giurisprudenza “varata” dalla Suprema Corte di Cassazione. Ciò premesso, va, subito, evidenziato che:”L'elemento soggettivo del delitto di truffa è costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, avente ad oggetto gli elementi costitutivi del reato(quali l'inganno, il profitto, il …
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La facoltà di procedere a perquisizione domiciliare per indizio di detenzione di armi non può essere esercitata sulla base di un mero sospetto, che può trarre origine anche da un personale convincimento; essa presuppone l'esistenza di un dato indiziante, teso a rappresentare la presenza dell'arma in un determinato luogo, ma non richiede che tale dato sia stato raccolto conformemente ai modelli procedimentali del codice di rito, sicché è pacifica in giurisprudenza la considerazione del possibile utilizzo, a tal fine, di informazioni fornite da fonti confidenziali. L'attività di perquisizione diretta alla ricerca delle armi, rientrando anche, e principalmente, in un'attività di carattere …
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Una perquisizione, che incide sull'inviolabilità del domicilio, presidiata da garanzia costituzionale, ove sia eseguita pretestuosamente, e quindi consapevolmente, effettuata ai sensi dell'art. 41 T.U.L.P.S., in mancanza di oggettivo indizio di esistenza di armi, costituisce, oggettivamente per offensività e soggettivamente per vessatorietà, atto arbitrario del pubblico ufficiale. La norma d'epoca fascista che tuttora autorizza la perquisizione domiciliare da parte delle forze di polizia in assenza di un mandato dell'autorità giudiziaria non ha mai conferito alla polizia giudiziaria un potere senza limiti e, tanto meno, un potere arbitrario dell'agente che procede, bensì il dovere di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/11/2009, n. 48552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48552 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2009 |
Testo completo
M
N S 48552 /09 Sentenza n.1990
Registro generale n. 32178/2007
Udienza pubblica 18.11.2009
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sesta sezione penale composta dai signori
Nicola MILO presidente
Arturo CORTESE consigliere Francesco IPPOLITO 66 (rel.)
Giovanni *CONTI 66
Giacomo PAOLONI 66
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da
CI EG, n. a Vercelli il 19.12.1959
avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Milano, emessa in data 17.1.2007;
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
udita in pubblica la relazione del cons. F. Ippolito;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale, F. M. Iacoviello, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata essendo l'imputato non punibile per reazione ad atto arbitrario del pubblico ufficiale;
- udito il difensore dell'imputato, avv. F. Rocchi, che si è associato alla richiesta del
Procuratore generale;
Ritenuto in fatto
1. La Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza 18.10.2005, con cui il Tribunale di Como aveva condannato il CI alla pena di otto mesi di reclusione per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale e per quello (aggravato ex art. 61 n. 2 cod. pen. e, perciò,
2. Risulta dalla sentenza impugnata che l'ufficiale giudiziario
Alfonso RI, recatosi presso l'indirizzo di EG CI per notificargli una citazione per convalida di sfratto, aveva, tramite citofono, comunicato lo scopo della visita, ricevendone il rifiuto di aprire il portone d'ingresso e l'invito ad andare via, con espressioni anche volgari. Intervenuto a seguito di telefonata del RI, il maresciallo dei CC. Giovanni Battista IO (in borghese, accompagnato da altri due carabinieri in divisa) saliva al piano d'abitazione del CI, bussava, si qualificava e invitava ad aprire la porta, ottenendo dalle persone che erano in casa un rifiuto e la dichiarazione che la porta sarebbe stata aperta su mandato di un magistrato.
Alla fine, il m.llo IO, che nel frattempo aveva chiesto rinforzi, aveva intimato, ai sensi dell'art. 41 t.u.l.p.s., di aprire la porta entro un certo tempo, altrimenti l'avrebbe sfondata per la ricerca di armi. La porta era restata chiusa, ma, dopo poche spallate, aveva ceduto ed i Carabinieri si erano trovati di fronte un uomo [...], con le braccia in alto, che gridava come un forsennato: andate via, non potete far questo, lei chi è, come si permette di accedere nel mio appartamento, lei non sa chi sono io, la faccio trasferire, le faccio perdere la Tenenza del comando”, o qualcosa del genere;
poi vicino all'altro Carabiniere, che era in divisa, "Lei si metta sugli attenti, mi saluti, perché io sono un suo superiore">>.
Escusso a dibattimento ex art. 210 cod. proc. pen. (essendo intervenuta archiviazione della denuncia penale proposta dal CI), il maresciallo Giordano secondo quanto scrivono i giudici d'appello aveva precisato di avere sospettato la perpetrazione di qualche reato e si era assunta la responsabilità di vedere che vi fosse in casa, anche sfondandone la porta d'ingresso [...]; aveva comunicato che intendeva procedere alla perquisizione per la ricerca di armi e aveva avvisato il CI della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, ma lui “si era puntellato tra noi e il resto dell'appartamento e, non appena qualcuno aveva cercato di entrare in contatto con lui, aveva cominciato a sferrare gomitate ed anche calci [...] su di noi">>,
Il teste aggiunse che "la confusione era tale che a fatica l'uomo era stato ammanettato". гра 3. Avverso la sentenza ricorre il difensore dell'imputato,
2 A
deducendo, ex art. 606.1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., vizio di motivazione e inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 4 D. L. Lgt. n. 288/1944, per avere i giudici di merito escluso la sussistenza della causa di non punibilità della reazione ad atto arbitrario del pubblico ufficiale.
Considerato in diritto
4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
5. L'art. 41 del R.D. n. 773/1931, richiamato dall'art. 225 delle norme di coordinamento cod. proc. pen., attribuisce agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria il potere di perquisizione “in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione” soltanto allorché "abbiano notizia, anche se per indizio, dell'esistenza di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunziate o non consegnate o comunque abusivamente detenute".
Osserva il Collegio che tale norma, al di là delle intenzioni del legislatore che l'introdusse nell'ordinamento giuridico, non ha mai conferito alla polizia giudiziaria un potere senza limiti e, tanto meno, un potere ad libitum dell'agente che procede, bensì il dovere di immediata attivazione in presenza di un determinato presupposto: la notizia, anche se per indizio, dell'esistenza di armi.
Tale avvertenza va sottolineata, a maggior ragione nello Stato costituzionale di diritto, introdotto dalla Costituzione repubblicana, in cui l'inviolabilità del domicilio privato è presidiata da garanzia costituzionale come diritto fondamentale della persona, con espresso divieto di eseguire perquisizione domiciliare “se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale” (art. 14, co. 2, Cost.). Pur considerando che la tutela accordata alla libertà di domicilio non è assoluta, ma trova dei limiti stabiliti dalla legge ai fini della tutela di preminenti interessi costituzionalmente protetti, come emerge dalle stesse disposizioni dell'art. 14 Cost. e tenendo in conto l'innegabile esigenza di porre gli organi di polizia giudiziaria in grado di provvedere con prontezza ed efficacia in ordine a situazioni (quali la detenzione clandestina o comunque abusiva di armi, munizioni o materie esplodenti) idonee, per loro stessa natura, a esporre a grave pericolo la sicurezza e l'ordine sociale, va evidenziato che la previsione costituzionale, nell'introdurre la riserva di legge per derogare alla regola dell'inviolabilità del domicilio, in stretto collegamento con la libertà
3 … ༑ ༑ ། --་“་་་་་་ !"TYTY"rwt4%-]l personale, impone all'interprete un'interpretazione rigorosa dell'art. 41
R.D. cit., da cui sia bandita qualsiasi libera iniziativa e valutazione discrezionale degli organi di polizia giudiziaria e negata la possibilità che la perquisizione possa essere effettuata sulla base di un mero sospetto (che può trarre origine anche da un semplice personale convincimento), essendo sempre necessaria l'esistenza di un dato oggettivo che costituisca
"notizia, anche per indizio", il quale, per sua natura, deve ricollegarsi ad un fatto obbiettivamente certo o a più fatti certi e concordanti tra loro (v. Corte cost., in particolare le sentenze nn. 173/1974 e 261/83 e l'ordinanza n. 332/2001).
Al di fuori di tale presupposto, la perquisizione domiciliare è non soltanto illegittima, ma anche oggettivamente arbitraria, sconfinando nell'indebita incisione della libertà domiciliare, tutelata per Costituzione nei confronti di chiunque, anche e innanzitutto nei confronti del potere pubblico.
6. Nel caso in esame, non soltanto mancava qualsiasi oggettivo indizio di notizia che, in casa del CI, esistessero abusivamente armi, come chiaramente emerge dalla narrazione della vicenda contenuta nella sentenza impugnata, in cui si riferisce dei "sospetti" del pubblico ufficiale, ma l'evocazione dell'art. 41 t.u.l.p.s. si appalesa, all'evidenza, come un mero pretesto, utilizzato dal maresciallo IO, per sfondare la porta senza che esistessero i presupposti di legalità per esercitare, per di più con modalità violente, il potere di perquisizione, conferito dall'ordinamento a tutela dell'incolumità pubblica, e non certo allo scopo di riaffermare una primazia di potere di fronte al legittimo, per quanto pervicace e testardo, diniego opposto dal CI non soltanto all'ufficiale giudiziario, ma anche al maresciallo del Carabinieri. Mette conto, peraltro, sottolineare che già prima dello sfondamento della porta l'azione dell'ufficiale giudiziario e dei carabinieri intervenuti in suo ausilio appare eccessiva e sproporzionata rispetto alla condotta del CI.
La reiterata insistenza dell'ufficiale giudiziario nel pretendere di consegnare materialmente la citazione per convalida di sfratto nelle mani proprie del destinatario, nonostante il rifiuto da lui opposto, non trova fondamento giuridico (e tanto meno legittimava in alcun modo l'intervento della polizia giudiziaria), essendo espressamente previsto, in tema di notificazione di atti, che “se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne da atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie” (art. 138, co. 2, c.p.c.).
st 2
7. Ritiene, pertanto, il Collegio che la condotta del CI, contestata come resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), fu causata dal comportamento arbitrario tenuto dell'ufficiale di polizia giudiziaria, eccedente dai limiti delle attribuzioni istituzionali, perché caratterizzato da un macroscopico sviamento rispetto allo scopo di pubblico interesse per il quale è dall'ordinamento previsto l'esercizio di poteri autoritativi, sicché deve trovare applicazione la causa di non punibilità prevista dall'art. 1, co. 9, della L. 15 giugno 2009, n. 94, che ha reintrodotto, sotto l'art. 393-bis c.p., la causa di non punibilità già prevista dall'art. 4 del Decreto Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944,
n. 288.
In linea con quanto questa Corte ha avuto modo di affermare, infatti, una perquisizione, che incide sull'inviolabilità del domicilio, presidiata da garanzia costituzionale, ove sia eseguita pretestuosamente, e quindi consapevolmente, effettuata ai sensi dell'art. 41 T.u.l.p.s., in mancanza di oggettivo indizio di esistenza di armi, costituisce, oggettivamente per offensività e soggettivamente per vessatorietà, atto arbitrario del pubblico ufficiale (v. Cass. n. 5564/1996, Perrone).
8. Per il delitto di lesioni personali le parti offese non hanno presentato querela e si proceduto d'ufficio in forza della previsione di cui all'art. 582, co.2, 585, co. 1, e 576, co. 1 n. 1, cod. pen., essendo stata contestata l'aggravante del nesso teleologico (art. 61 n. 2 c..p.).
Trattasi di aggravante di natura soggettiva, che si fonda sulla maggiore pericolosità di chi, pur di attuare il suo intento criminoso, non esita a compiere un reato mezzo per eseguirne un altro. Detta circostanza deve essere conosciuta dall'agente e deve rientrare nella rappresentazione dell'evento. Per la sua sussistenza è necessaria la prova che la volontà dell'agente, al momento della commissione del reato-mezzo (nella specie lesioni personali) era diretta al fine di commettere il reato-scopo (resistenza a pubblico ufficiale), scopo che deve essere già presente nella mente dell'agente con chiarezza tale da consentire l'identificazione della sua fisionomia giuridica (cfr. Cass. n. 4751/1989, Costa). Rileva il Collegio che nel caso di specie tale prova manca del tutto, apparendo invece che nel CI mancava sia la volontà sia la rappresentazione dell'aggravante, mirando il suo intento e la sua condotta unicamente a reagire a quello che, soggettivamente, egli considerava un intollerabile sopruso e, oggettivamente, costituì un atto arbitrario.
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5 Esclusa, perciò, la contestata aggravante, va constatata
l'improcedibilità dell'azione per difetto di querela.
P.Q.M.
SENZA RINVIO
La Corte annulla la sentenza impugnata, con riferimento al delitto di resistenza a pubblico ufficiale, trattandosi di persona non punibile ai sensi dell'art. 393-bis cod. pen. e, con riferimento al delitto di lesioni personali, esclusa la contestata aggravante, per difetto di querela. Roma, 18 novembre 2009
F. Ipo Б Il presidente Il consigliere est. N. Milo
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 18 DIC 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalla
معموی