Sentenza 8 novembre 2011
Massime • 1
Ai fini della produzione degli effetti giuridici di un provvedimento del giudice, fuori dai casi di lettura o comunicazione in udienza, è necessario e sufficiente che l'atto, già in sé valido e perfetto, esca dalla disponibilità interna dell'ufficio, il che si verifica anche nel caso di "passaggi" certificati del provvedimento da un ufficio all'altro.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/11/2011, n. 5968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5968 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO NT - Presidente - del 08/11/2011
Dott. GALLO EN - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO NT - Consigliere - N. 2525
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ARRIGO MO - Consigliere - N. 16763/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. EL MB;
2. GA EN;
3. ER GI;
4. IN MO DA;
5. RA CE;
6. GA NT;
avverso la SENTENZA della Corre di Appello di Reggio Calabria del 18.11.2010;
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere dr. NT Prestipino;
Udito il Procuratore Generale in persona del dr. Giovanni Salvi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio nei confronti del RA limitatamente ai motivi concernenti la qualifica di promotore e la mancata riduzione della pena per effetto delle attenuanti generiche, e per il rigetto, nel resto, del ricorso del RA e di tutti gli altri ricorsi;
uditi gli avvocati Contestabile Guido e NT Speziale, che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 15.12.2006, il gup del Tribunale di Palmi, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava EL MB, ER GI, IN MO DA, RA CE GA EN e GA NT colpevoli del delitto di associazione per delinquere finalizzata alla sistematica commissione di rapine in danno di istituti di credito e autotrasportatori (capo B); e inoltre, il EL e il GA NT colpevoli della rapina in danno dell'autotrasportatore NE RG del 31.3.2004 (capo D); il RA e GA EN della rapina in danno della banca Credem di LA del 17.8.2004 di cui al capo 1; il RA, il ER e l'IN della rapina in danno della Banca Carime di Tropea del 24.8.2004 (capo L); il EL, il GA e il RA, infine, colpevoli, in concorso con altri imputati, rispettivamente, il primo della rapina in danno degli autotrasportatori ZU OR, IZ DR e SO GI del 27.10.2004 e dei connessi reati in materia di armi di cui al capo M); il GA NT della rapina in danno dell'autotrasportatore GE CE del 16.3.2004, e dei connessi reati in materia di armi, cumulativamente contestati al capo C), nonché della tentata rapina in danno dell' autotrasportatore NO NT di cui al capo H); e li condannava alle pene per ciascuno di essi specificate in dispositivo.
2. Sul gravame dei predetti imputati, la Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza del 18.11.2010, in riforma della pronuncia del Tribunale, assolveva il EL dal reato di cui al capo M) e il GA NT dal reato di cui al capo H) per non avere commesso il fatto e dichiarava non doversi procedere nei confronti del ER e dell'IN, in ordine al reato di cui al capo L), per precedente giudicato sullo stesso fatto, con la conseguente riduzione delle pene inflitte agli stessi imputati. Confermava nel resto la sentenza di primo grado, condannando il RA e GA EN, totalmente soccombenti, al pagamento delle ulteriori spese processuali.
3. I giudici di appello, superata la questione dell'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche acquisite agli atti dopo che il gip aveva revocato l'ordinanza dichiarativa della loro inutilizzabilità sulla base dei documenti prodotti dal PM per dimostrare la tempestività della convalida del decreto di urgenza emesso dallo stesso PM, procedevano dall'analisi dei singoli reati fine per dedurne poi le ritenute inferenze probatorie sull'ipotesi associativa.
In particolare, in ordine al capo C) sottolineavano i ripetuti contatti telefonici intercorsi il giorno della rapina tra GA NT e EL IE (quest'ultimo giudicato separatamente), nelle ore immediatamente precedenti e successive l'esecuzione del delitto;
relativamente alla rapina in danno di NE RG, valorizzavano, del pari, i contatti telefonici di GA NT con altri complici, in quanto tra l'altro ritenuti rivelatori del possesso del camion rapinato;
e ricordavano, analogamente, i contatti telefonici tra il RA e il GA nella notte del 17.8.2004, coincidente con il giorno della rapina di LA, e tra il ER, l'IN, il RA e EL IE nei giorni precedenti e successivi alla rapina di PP sono alla base della conferma del giudizio di responsabilità nei confronti degli stessi ricorrenti per i reati di cui ai capi I ed L.
4. Quanto al reato associativo di cui al capo b) della rubrica, la Corte territoriale riteneva sufficientemente provata l'esistenza di uno strutturato patto criminale tra gli imputati eccedente la concertazione delle singole rapine, sulla base delle indicazioni desumibili dalle circostanze emerse in occasione delle singole rapine, dal contenuto delle intercettazioni telefoniche, dalla disponibilità di veicoli da impiegare nelle singole imprese criminose, dal persistente rapporto personale degli imputati caratterizzato in termini solidarietà criminale ecc. (vedi amplius, pagg. 32 e ss. della sentenza).
5. Hanno proposto ricorso tutti gli imputati, GA NT personalmente, gli altri per mezzo dei rispettivi difensori.
5.1. Un motivo comune a tutti i ricorsi fa riferimento al vizio di violazione di legge e al difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta utilizzabilità delle attività intercettative, che costituiscono un fondamentale caposaldo probatorio dell'accusa. Le intercettazioni erano state disposte con decreto d'urgenza del PM, successivamente convalidato dal Gip, ma, secondo i difensori, con un provvedimento privo di data certa in quanto carente dell'attestazione del funzionario di cancelleria, adempimento formale ritenuto non surrogabile da alcun altro atto ai fini dell'individuazione della data della convalida. Il gip, successivamente all'accoglimento delle richieste di rito abbreviato, dopo avere dichiarato l'inutilizzabilità delle intercettazioni, aveva invece ammesso la produzione del PM diretta a provare la data (e la tempestività) della convalida sulla base delle annotazioni contenute nei registri di passaggio tra il suo ufficio e quello del Procuratore della Repubblica, ritenendo quindi utilizzabile l'attività captativa. Sotto altro profilo viene sottolineato (vedi il ricorso personale del GA) che la decisione del gip di ammettere la produzione, eccederebbe i poteri di integrazione probatoria riconosciuti al gip a seguito dell'instaurazione del rito speciale, e supplirebbe indebitamente ad una carente attività istruttoria del Pm. Si rileva ancora, subordinatamente, (vedi ricorso a firma dell'avv. Contestabile, nell'interesse di RA CE), che il radicale mutamento del quadro probatorio determinato dall'introduzione nel fascicolo processuale, delle attività di intercettazione, avrebbe dato diritto agli imputati di optare per il rito ordinario, revocando il precedente consenso al rito speciale, "così come richiesto dalle difese" (nel ricorso si fa riferimento ad un inciso contenuto a pag. 2 della sentenza di appello).
5.2. Nell'interesse di EL MB e GA EN (ricorso a firma dell'avv. Cacciola) la difesa deduce inoltre il vizio di violazione di L. ex art. 606 c.p.p., lett. b), in riferimento all'art. 192, comma 2 e art. 533, comma 1, e la mancanza e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, in ordine alla valutazione, da parte dei giudici di appello, degli elementi indiziari a carico dei due imputati, che non sarebbero dotati dei requisiti della gravità, precisione e concordanza. In particolare, con riferimento al EL, sarebbe arbitraria la sua identificazione come il soggetto che gli autori della rapina di cui al capo D) avevano più volte cercato di contattare telefonicamente, non potendosi escludere che si trattasse di altro soggetto con lo stesso nome di battesimo. Sarebbe oltretutto inverosimile che l'imputato si potesse disinteressare dei tentativi dei complici di contattarlo, e non risulterebbero tra l'altro pervenuti sms all'utenza dell'imputato. Quanto al reato associativo, la Corte di merito avrebbe ritenuto la partecipazione dell'imputato all'organizzazione criminale di cui al capo b) sulla base del suo coinvolgimento in un unico reato fine e dei suoi rapporti con il cugino EL IE, questi ultimi agevolmente spiegabili con il legame di parentela.
5.3 Circa la posizione di GA EN, la difesa rileva il carattere assolutamente neutro e inconferente della conversazioni intercettate che lo riguardano, rispetto all'asserito contributo "morale" che egli avrebbe apportato alla rapina di cui al capo I. Anzi, dalla stessa motivazione della sentenza risulterebbe che il ricorrente, durante la consumazione della rapina, si trovava assai distante dall'istituto Credem. Del pari illogica sarebbe la valutazione della partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso di cui al capo B) che i giudici territoriale avrebbero affermato sulla base della partecipazione dell'imputato ad un solo reato fine e della generica considerazione delle sue relazioni criminali, peraltro in un caso incompatibili con la sua adesione al gruppo, in quanto riguardanti un soggetto che aveva rapporti conflittuali con gli altri associati.
5.4 Nell'interesse del solo EL le censure del vizio di violazione di legge e dell'insufficienza, illogicità ed apoditticità della motivazione in relazione al giudizio di responsabilità del ricorrente per l'ipotesi associativa di cui al capo B), e per il reato di rapina di cui al capo D), vengono ulteriormente sviluppate nel ricorso a firma congiunta degli avv.ti Cacciola e Speziale. L'approfondimento difensivo investe, in particolare, i criteri di valutatone del significato probatorio del contenuto delle intercettazioni, la cui dedotta ambiguità la Corte territoriale avrebbe colmato con affermazioni di trasparente carattere congetturale, contravvenendo al principio secondo cui il giudice è tenuto ad indicare, nell'analisi di conversazioni intercettate, quali elementi di certezza consentano di disvelare con ragionevole, elevata probabilità, il senso nascosto di esse con ilo rimando ad attività delittuose (in ricorso è citata Cass. Pen. Sez. 1, 10.1.2010, Stanganelli). La Corte di merito avrebbe inoltre omesso di motivare adeguatamente sulle ragioni che dovrebbero nella specie consentire di ravvisare nei fatti la sussistenza di un programma criminoso eccedente la concertazione criminale relativa a singoli reati e tale da dar vita ad una struttura associativa autonoma. I risultati dell'attività intercettativa sono analizzati anche con riferimento al reato di cui al capo D), ancora una volta la difesa lamentando l'evidente pochezza dei dati sui quali si fonderebbero le valutazioni dei giudici di appello.
5.5. Anche nel ricorso personalmente proposto da GA NT vengono sviluppate a sostegno delle analoghe censure di legittimità mosse alla motivazione della sentenza impugnata le tematiche relative al reato associativo e alla valenza probatoria delle intercettazioni in ordine alla implicazione dello stesso ricorrente nei reati di cui ai capi C) e D).
5.6 Il difensore di RA CE, rileva il difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla conferma del giudizio di responsabilità del ricorrente per i reati di cui ai capi B) (art. 416 c.p.), I (rapina in danno della banca Credem di LA del 17.8.2004), L (rapina in danno della Banca Carime di Tropea del 24.8.2004). La Corte territoriale non avrebbe dato conto, anzitutto, della ritenuta certezza del riconoscimento vocale del ricorrente come uno degli interlocutori delle conversazioni intercettate;
avrebbe indebitamente fatto ricorso, nei confronti del RA, in ordine ad entrambe le rapine di Tropea e di LA, alla categoria del concorso morale, senza il doveroso approfondimento del problema della reale partecipazione del ricorrente alla fase ideativa o preparatoria dei reati, e delle forme in cui essa si sarebbe manifestata (in ricorso sono ricordati, al riguardo, i principi fissati da Cass. Sez. un. N. 45276 del 30.10.2003); nel caso della rapina di LA operando inferenze probatorie manifestamente sproporzionate dalla richiesta di incontro che il ricorrente aveva rivolto ad uno dei complici, l'IN, nel corso della notte. Quanto al reato associativo, la difesa propone la questione del discrimine tra concorso nel reato continuato e identificazione di una struttura associativa autonoma, e lamenta l'illogicità dell'attribuzione al ricorrente della qualifica di capo o promotore dell'associazione, che la Corte territoriale avrebbe oltretutto operato contraddicendosi rispetto alla valutazione dell'analoga posizione associativa del EL. Gli ultimi motivi riguardano il trattamento sanzionatorio. Sotto un primo profilo, La Corte di merito, nel rilevare il contrasto tra la motivazione e il dispositivo della sentenza di primo grado in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, pur affermando la prevalenza del dispositivo non avrebbe poi operato la conseguente diminuzione di pena;
più in generale, non avrebbe fatto buon governo dei parametri direttivi fissati dall'art. 133 c.p.. 5.7 ER GI, per mezzo del proprio difensore, deduce, subordinatamente alla questione dell'utilizzabilità delle intercettazioni, il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione della sentenza ai sensi dell'art. 606, lett. b) e c), in ordine alla sua identificazione come l'interlocutore dell'IN nella conversazione in cui quest'ultimo si lamentava dell'operato del EL, che il ricorrente avrebbe invece difeso. Non vi sarebbero infatti prove dell'identificazione del ricorrente con il GI impegnato in questa o in altre conversazioni, e la sua identificazione vocale da parte degli inquirenti sarebbe inaffidabile e non ancorata a dati oggettivi certi. In ogni caso, dalle conversazioni si desumerebbe l'estraneità del ricorrente all'associazione, posto che nel corso di un colloquio con l'IN egli avrebbe manifestato al suo interlocutore, che lo invitata a raggiungerlo al Nord, l'intento di agire da solo. Con l'ultimo motivo, la difesa denuncia sotto gli stessi profili di legittimità la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla quale non osterebbero i precedenti penali del ricorrente, rilevante solo ai fini della contestazione della recidiva, e comunque la concreta determinazione della pena, che sarebbe eccessiva.
5.7. Nell'interesse di IN MO DA la difesa contesta l'impianto motivazionale della sentenza in ordine alla contestazione associativa, indugiando sugli aspetti dogmatici della figura criminosa delineata nell'art. 416 c.p., e sulla differenza tra il reato associativo e il concorso di persone nel reato continuato. Lamenta, poi, il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione della sentenza in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla valutazione dei criteri direttivi fissati dall'art. 133 c.p. con riferimento all'obbligo di motivazione che compete al giudice nella determinazione della pena quando ritenga di discostarsi dal minimo edittale, e alla "sproporzione inerente il quantum della pena base". CONSIDERATO IN DIRITTO
A) Sulle questioni relative all'utilizzabilità delle intercettazioni sollevate da tutti i ricorrenti:
1. Conviene premettere che le eventuali carenze argomentative dei giudici territoriali sul punto, andrebbero comunque valutate in modo appropriato alla natura processuale delle questioni in esame, dovendosi ribadire in proposito, l'orientamento già espresso da questa Corte Suprema, secondo il quale, nel caso in cui sia stata eccepita, nel giudizio di merito, una pretesa violazione di norme processuali, il giudice non deve far luogo ad alcuna motivazione se la violazione denunciata non sussiste. Ne consegue che non può invocarsi in sede di legittimità il difetto di motivazione se, stante la infondatezza dell'eccezione, il giudice a quo non si sia soffermato sulla stessa nel discorso argomentativo a supporto della decisione adottata (Sez. 3, Sentenza n. 10504 del 30.6.1999, Cola;
vedi, anche, Cass., Sez. 5, 24.10.1991, n. 10646). Sotto altro profilo, detti principi sono la conseguenza coerente dell'attribuzione alla Corte di cassazione di autonomi poteri di accertamento delle nullità processuali, anche con l'esame diretto degli atti;
il giudice di legittimità è quindi svincolato, in questo caso, nella sua decisione, dalla motivazione della sentenza impugnata, e può prescindervi del tutto (Cass. 19.3.2002, Ranieri). Questa Corte resta libera quindi di interloquire "direttamente" sulla regolarità del processo sotto il profilo della legittimità dell'acquisizione del materiale probatorio, se del caso con interventi correttivi, suppletivi o sostitutivi.
2. La valutazione della legittimità delle determinazioni del gip è stata contestata a monte, con riferimento alla stessa "legittimazione" in termini di poteri processuali, ad accogliere la richiesta di produzione del PM diretta provare la tempestività del decreto di convalida delle intercettazioni supplendo alle carenti indicazioni formali del provvedimento, ma anche con riferimento alla natura dello specifico mezzo di prova, che non sarebbe incluso tra quelli oggetto dei poteri integrativi del gip.
2.1 Le deduzioni difensive sono però infondate sotto entrambi i profili. L'art. 441 c.p.p., comma 5, attribuisce infatti al giudice dell'udienza preliminare, quando ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, il potere di assumere "gli elementi necessari ai fini della decisione" espressione generica e onnicomprensiva, che non consente di limitare l'intervento integrativo a questa o quella fonte di prova, non, in particolare, alle fonti dichiarative, come pretende la difesa del RA. D'altra parte è del tutto inesatto il rilievo difensivo (vedi, ancora, il ricorso RA) secondo cui le intercettazioni sfuggirebbero ad una tipica catalogazione tra i mezzi di prova, e non potrebbero quindi essere acquisite con il meccanismo previsto dall'art. 441 c.p.p., comma 5, perché in realtà esse producono documenti fonografici ascrivibili alla corrispondente categoria probatoria prevista dell'art. 234 c.p.p., comma 1, con la specifica inclusione della "fonografia". Ciò, senza dire della evidente incompatibilità delle deduzioni difensive sul punto con il principio della libertà della prova sancito dall'art. 189 c.p.p., che non risulta in nessun modo derogato con riferimento al campo di applicazione dell'art. 441 c.p.p., comma 5. 2.2. L'iniziativa integrativa del gip può articolarsi poi, secondo la previsione dell'art. 441 c.p.p., secondo schemi processuali non predeterminati, che implicano "anche" l'esercizio di poteri d'ufficio, laddove l'espressione "anche" comporta la concorrente possibilità di iniziative ad impulso di parte, come è avvenuto nella specie, a nulla rilevando che il Pm abbia potuto così rimediare a precedenti carenze personali di iniziativa istruttoria. Può osservarsi, del resto, in generale, che il presupposto dell'incompletezza delle indagini svolte dal Pm rientra nella fisiologia dell'istituto dell'integrazione probatoria e che i poteri concessi al riguardo al gip si inscrivono nella normale dialettica processuale gip - PM (cfr. ad. es., l'art. 421 bis c.p.p.).
3. Non si presta a censure la valutazione, da parte della corte territoriale, dell'utilizzabilità delle intercettazioni sotto il profilo della prova della tempestività del relativo decreto di convalida. La più recente e condivisibile giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nel senso che, in generale, un provvedimento emesso fuori dell'udienza non è nullo o addirittura inesistente, se privo della data di deposito, perché la data è elemento estrinseco al provvedimento, previsto ai fini dell'efficacia, e serve a fissare il momento di inizio della sua rilevanza esterna. Ne consegue che alla omessa indicazione della data di deposito si può sopperire in presenza di altre formalità del pari fidefacienti, contenute anche in atti connessi, e che vi è pertanto difetto essenziale della data solo se essa non possa desumersi "aliunde" in termini di certezza (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 42318 del 18/10/2005 Imputato: Prati). Il principio ha poi trovato precipua applicazione proprio ai fini dell'individuazione della data certa del provvedimento di convalida del decreto intercettativo d'urgenza del PM. Si è così ritenuto, in perfetta aderenza al caso oggi in esame, che in mancanza dell'attestazione di deposito in cancelleria del decreto di convalida la tempestività del provvedimento possa essere attestata dalle annotazioni nei registri di passaggio tra l'ufficio del procuratore della Repubblica e quello del Gip ed in particolare dall'annotazione della data di ricezione del decreto d'urgenza all'ufficio del Gip e dall'annotazione della data di trasmissione del provvedimento di convalida all'ufficio del procuratore della Repubblica (cfr. Cass. 42318/2005 cit;
. Cass. Sez. 2, n. 41603 del 13/10/2005, D'Arpa). In sostanza, ai fini della produzione degli effetti giuridici di un provvedimento del giudice, fuori dai casi di lettura o comunicazione in udienza, è necessario e sufficiente che l'atto, già in sè valido e perfetto, esca dalla disponibilità interna dell'ufficio, il che si verifica ( e si è verificato nel caso in esame) anche nel caso di passaggi "certificati" del provvedimento da un ufficio all'altro.
4. Il problema - nella specie connesso all'introduzione nel fascicolo processuale del materiale intercettativi - della revocabilità del consenso dell'imputato alla celebrazione del rito abbreviato in presenza di un significativo mutamento del quadro probatorio considerato al momento dell'istanza, per effetto dell'attività di integrazione istruttoria del gip, va affrontato anzitutto in punto di interesse alla proposizione difensiva della questione. Occorrerebbe, cioè, nella specie, che l'istanza di revoca del giudizio abbreviato fosse stata effettivamente presentata dagli interessati davanti al gip, e rigettata dal giudice. È ovvio, infatti, che gli imputati sarebbero comunque rimasti liberi di valutare la persistenza del proprio interesse agli effetti premiali del rito speciale pur in presenza di un'attività di integrazione istruttoria che comportava indubbiamente l'aggravamento della loro posizione sotto il profilo probatorio, essendo anzi di massima evidente il rafforzamento dell'interesse ad uno sconto di pena in corrispondenza del rafforzamento della prospettiva della condanna. Sotto questo profilo, però, si registra una rapida notazione solo nel ricorso RA, dove si accenna, invero troppo genericamente, a richieste difensive di revoca dell'istanza di rito abbreviato non meglio identificate nella cronologia processuale e che dovrebbero trovare un punto di riferimento esclusivamente in un inciso della sentenza impugnata. Ma nell'accenno, contenuto a pag. 2 della motivazione del provvedimento, alla censura difensiva sull'operato del gip che "aveva disposto la prosecuzione del procedimento nelle forme del giudizio abbreviato senza consentire agli imputati di optare per il rito ordinario", non vi è alcun riferimento a formali richieste di revoca, che peraltro non si vede come il gip potesse preventivamente (e autoritariamente) impedire, non essendo d'altra parte tenuto ad interpellare di sua iniziativa gli imputati prima di proseguire nelle forme del giudizio abbreviato.
5. In ogni caso, la deduzione difensiva della revocabilità del consenso alla definizione del giudizio con il rito abbreviato deve ritenersi infondata in diritto. Ed invero, il giudice, dopo aver ammesso il giudizio abbreviato condizionato, non ha il potere di revocare l'ordinanza di ammissione, indipendentemente da una qualsiasi manifestazione di volontà dell'imputato, Sez. 2, Sentenza n. 15117 del 02/04/2007) e deve anzi considerarsi abnorme la revoca dell'ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato, al di fuori dei casi previsti dall'art. 441 bis cod. proc. pen. Cass. Sez 2, nr. 21168 del 28/03/2007 - RIC. Argese e altri). Tali principi sono peraltro del tutto coerenti con l'evoluzione del modello normativo del giudizio abbreviato, che ha finito con il privilegiare l'aspetto premiale del rito speciale sulle ragioni di semplificazione probatoria che avevano originariamente giustificato l'introduzione dell'istituto nell'ordinamento processuale. L'imputato ha oggi il diritto di perseguire uno sconto di pena anche se in concreto il procedimento non sia definibile allo stato degli atti, ma deve affrontare il rischio che il quadro probatorio muti per effetto delle attività integrative del gip previste dall'art. 441 c.p.p., comma 5. La normale irrevocabilità dell'istanza di rito abbreviato, una volta che la stessa sia stata accolta dal gip, è confermata poi dalla disposizione dell'art. 441 bis c.p.p., comma 1, che prevede espressamente un'unica eccezione al principio, consentendo all'imputato di chiedere la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie solo quando, a seguito dell'attività di integrazione probatoria regolata dal precedente art 441, o della richiesta di integrazione probatoria formulata dallo stesso imputato ex art. 438 c.p.p., comma 5, il pubblico ministero modifichi l'imputazione o proceda a contestazioni suppletive ai sensi dell'art. 423 c.p.p., comma 1. B) Sulla contestazione associativa.
Le censure di legittimità riguardanti l'imputazione ex art. 416 c.p. proposte dalle difese, peccano in generale di eccessiva astrattezza, puntando alla ricostruzione dogmatica della fattispecie normativa e ai criteri di distinzione tra il reato associativo e il concorso nel reato continuato. Manca invece una critica davvero puntuale alla valutatone degli elementi sintomatici dell'esistenza del gruppo criminale di cui al capo b) da parte dei giudici di appello, che prendono soprattutto in considerazione, secondo uno dei possibili approcci al tema associativo, i dati rilevabili in margine all'esecuzione dei singoli reati (cfr. Corte di Cassazione, 08/06/2010 sez. 5 Procopio, secondo cui gli elementi certi relativi alla partecipazione di determinati soggetti ai reati fine effettivamente realizzati possono essere influenti nel giudizio relativo all'esistenza del vincolo associativo e all'inserimento dei soggetti nell'organizzazione, specie quando ricorrano elementi dimostrativi del tipo di criminalità, della struttura e delle caratteristiche dei singoli reati, nonché delle modalità della loro esecuzione). E così, nella fase preparatoria relativa alla rapina di Tropea del 24.8.2004, si registrano i ripetuti interventi di EL IE sull'IN per indurlo a prendervi parte (vedi, ad es., la conversazione delle ore 12,17, durante la quale il EL invita il suo incerto interlocutore e "a non lasciare solo" il ER); ed è significativo il tono della risposta dell'IN, che prevede pessimisticamente che quella sarebbe stata l'ultima rapina, perché sarebbero stati tutti arrestati. E di rincalzo al EL interviene anche il RA, nei confronti del quale l'IN, come sottolineano opportunamente i giudici territoriali, mostra grande devozione;
tra le conversazioni riferibili alla rapina di LA del 17.8.2004, la Corte di merito segnala quella delle ore 00,53 del 17.8.2004, nel corso della quale l'IN, che parteciperà anche a questo delitto, di fronte alle pressioni di GA EN afferma di "avere sempre avuto fegato";
essendo in effetti desumibile da tali conversazioni, l'esistenza di un patto criminale sottostante all'esecuzione dei singoli delitti, in virtù del quale gli interlocutori dell'IN possono richiamarlo alla disciplina di gruppo, ed essendo rilevabili, inoltre, dinamiche relazionali tipiche di consorterie criminali, come nell'atteggiamento di dichiarata devozione dell'IN nei confronti del RA, ma anche nello stesso rapporto conflittuale tra l'IN e il EL IE, sul quale le difese hanno insistito per rilevare elementi di "disunione" che non sono però affatto incompatibili con l'esistenza di uno stabile rapporto criminale. Ma la Corte di merito sottolinea ancora la continuità di rapporti tra gli imputati dopo l'esecuzione delle rapine, e l'esistenza di forme di solidarietà consuete nei contesti di criminalità organizzata, come a proposito della visita effettuata in carcere a GA EN da parte di EL IE, presentatosi sotto falso nome, e rivelatosi interessato alla ricerca di un difensore per il GA. E solo la preesistenza di un vincolo associativo rispetto al quale misurare la "fedeltà" dei singoli accoliti può in effetti giustificare gli aspri contrasti tra l'IN e il EL ai quali i giudici di merito accennano nel commentare la telefonata delle ore 16.53 dell'11.9.2011, nel corso della quale il EL rimprovera fra l'altro all'IN di "essersi comportato male". Non si presta quindi a censure logico- giuridiche la conclusione dei giudici territoriali (pag. 34 della sentenza), secondo cui "la fitta rete di contatti personali e telefonici intercorsi tra i sodali, la comunanza di interessi criminali, la pianificazione di comuni strategie criminose, la gerarchizzazione dei rapporti tra gli affiliati", rilevabili nel caso di specie, costituiscono chiaro indice dell'esistenza dell'associazione criminosa in questione. C) Sui singoli ricorsi:
1. EL MB.
a. La difesa, per contestare la logicità dell'affermazione del coinvolgimento del ricorrente nella rapina in danno di NE RG di cui al capo D), ipotizza che in realtà il VA e il GA NT avessero formulato il numero dell'utenza del EL per errore, magari perché nelle rubriche dei cellulari erano inseriti altri soggetti di nome MB. Questo spiegherebbe perché il EL non avesse mai risposto alle chiamate della notte del 31.3.2004. Si tratta di un argomento di cui è evidente il carattere congetturale, e che non spiega come mai l'errore di digitazione si sarebbe allora ripetuto per ben 11 volte, senza che mai affiorasse negli interessati il sospetto di avere chiamato l'MB sbagliato. I motivi della mancata risposta del EL alle chiamate possono poi essere i più vari, ma la motivazione di condanna della Corte territoriale appare comunque condivisibile sul piano logico, considerato anche il collegamento con la figura di MB risultante dalla conversazione delle ore 5,28 del 31.3.2004, cioè pochi minuti dopo l'esecuzione della rapina. Certo è, infatti, che dalla conversazione, giustamente sottolineata in sentenza, risulta che gli interlocutori si aspettavano che in quella fase della rapina "MB" fosse dietro di loro, per quanto fossero falliti i tentativi di contattarlo telefonicamente. La circostanza implica Inattualità" del coinvolgimento nel fatto del ricorrente in coincidenza con la fase terminale dell'episodio criminoso, in coerenza con la precedente concertazione criminale, dovendosi quindi disattendere la tesi difensiva della desistenza volontaria, peraltro alquanto problematica in presenza di un reato consumato.
b) L'identificazione del ricorrente come il soggetto di riferimento delle telefonate, è poi resa più sicura dal rilievo della sua appartenenza all'associazione per delinquere di cui al capo b), anche su questa imputazione dovendosi escludere qualunque vizio logico giuridico nelle valutazioni dei giudici di appello. Nella sentenza impugnata si rileva infatti adeguatamente il coinvolgimento indiretto del ricorrente in numerose altre rapine, per quanto allo stesso non ascrivibili a titolo di concorso nei reati, in un contesto di continui rapporti personali con altri soggetti, la connotazione criminale dei quali implica la scarsa congruenza del generico rilievo difensivo secondo cui il ricorrente sarebbe stato in definitiva legato soltanto al cugino MB IE per ovvie ragioni di familiarità.
2. GA EN.
a. Le deduzioni difensive in ordine all'imputazione di rapina di cui al capo I) muovono dall'asserzione, generica e apodittica, del contenuto "neutro e inconferente" delle conversazioni telefoniche intercettate nei confronti del ricorrente il 16 e il 17.8.2004, cioè il giorno precedente la rapina e quello coincidente con l'esecuzione dell'impresa criminosa, molte in orari. Ma la Corte territoriale ricorda puntualmente che il GA EN si incaricò di vincere le resistenze dell'IN, riluttante alla prospettiva del proprio coinvolgimento personale, con un'azione di persuasione rivelatasi poi efficace, considerata la condanna definitiva riportata dallo stesso IN in separato procedimento. L'opera di determinazione di un terzo all'esecuzione di un delitto integra poi certamente gli estremi del concorso morale, essendo quindi pressoché ridondante la valutazione della diretta implicazione del GA nella fase esecutiva della rapina, che la difesa ritiene comunque di contestare soprattutto sulla base della considerazione del mancato accertamento della distanza tra il luogo in cui il GA si trovava al momento della conversazione delle ore 10,26 del 17.8.2004 con EL IE, e quello di consumazione della rapina. Dal contenuto della conversazione analizzata dai giudici di appello, non si evince però in alcun modo che la "localizzazione" del ricorrente costituisse ostacolo al suo collegamento operativo con il EL IE, non prestandosi quindi a censura alcuna neanche la valorizzazione probatoria del colloquio in questione.
b) Quanto all'imputazione associativa, i giudici di appello sottolineano anzitutto opportunamente gli elementi di valutazione desumibili dalle circostanze della rapina, che in effetti rimandano ad un contesto di rapporti criminali del ricorrente consolidati nel tempo, se è vero che nell'opera di convincimento dell'IN il ricorrente affiancò EL IE che, come ricorda la sentenza, "non voleva accettare scuse", e che l'IN, di fronte alle contestazioni dei suoi interlocutori, protestò "di avere sempre avuto fegato", il contenuto delle conversazioni evidenziando chiaramente precedenti vincoli di natura criminale tra gli interlocutori, e la comune partecipazione ad altre imprese delittuose (a quest'ultimo riguardo in giudici di appello ricordano che il GA e l'IN sono stati condannati entrambi per una rapina commessa in concorso nel 2004). La Corte di merito sottolinea anche la solidarietà offerta al GA da EL IE in occasione dell'arresto del primo, con la ricerca di un difensore di fiducia, e una serie di altri contatti riferibili ad interessi criminali tra il GA, EL IE e il RA. Rispetto a questo quadro di valutazioni le censure difensive si rivelano per lo più parziali e generiche, e soltanto assertive nell'affermazione dell'"autonomia" delle attività criminali del GA, ma sono scarsamente apprezzabili anche con riferimento alla sottolineatura del rapporto del ricorrente con un soggetto che sarebbe stato "in rotta di collisione con l'asserito gruppo criminale e con i suoi capi" (il riferimento è evidentemente all'IN), perché l'insorgere di contrasti tra i componenti di una consorteria criminale non esclude certo il precedente vincolo associativo, un certo tasso di conflittualità interna essendo oltretutto normale nell'ambito di gruppi delinquenziali, e d'altra parte il GA agì in sintonia con il EL nelle sue interlocuzioni con l'IN.
3. IN MO DA.
a. Nei confronti dello stesso ricorrente, giudicato separatamente con esito definitivo di condanna per la rapina di cui al capo I, residua soltanto l'imputazione associativa. Al riguardo le censure difensive non vanno oltre l'enunciazione di astratte e scontate affermazioni di principio sui criteri di identificazione degli elementi costitutivi tipici della fattispecie di cui all'art. 416 c.p., accompagnate dall'altrettanto vaga censura rivolta alla corte territoriale di non essersi impegnata, come il caso concreto avrebbe richiesto, "in una più completa trattazione del fenomeno associativo e in suo più dettagliato scrutinino". Per il resto, può rimandarsi a quanto illustrato a proposito della posizione di GA EN in ordine alla corretta rilevazione, da parte dei giudici di appello, di un sostrato associativo nell'analisi di tutte le circostanze della rapina di cui al capo I, e ai precedenti rapporti criminali dello stesso ricorrente con altri sodali in occasione di altre rapine. b. Ancora più generiche sono le censure difensive sul trattamento sanzionatorio, peraltro convenientemente giustificato dalla Corte territoriale con riferimento ai precedenti penali del ricorrente e alla sua spiccata tendenza a delinquere.
4. ER GI.
Riguardo al reato di cui al capo L), il ER è stato già giudicato separatamente con sentenza definitiva di condanna. Del tutto corrette sono poi, sul piano logico giuridico, le valutazione della Corte territoriale in ordine alla conferma del giudizio di responsabilità nei confronti dello stesso ricorrente in ordine all'imputazione associativa. I giudici di appello procedono dalla rilevazione dell'orinai indiscutibile coinvolgimento del ER non solo nella rapina di Tropea del 24.8.2004, ma anche in altro analogo fatto delittuoso del 13.7.2004 commesso in concorso con l'IN, per dedurne una prima indicazione del suo stabile inserimento nel gruppo criminale come esecutore materiale di rapine. Ricordano ancora, il contenuto di alcune conversazioni intercettate che è in effetti logicamente interpretabile nel senso della conferma della stabilità dei legami criminali del ricorrente con gli altri componenti del gruppo. La difesa, oltre ad impegnarsi in astratte questioni dogmatiche sulla fattispecie associativa, contesta la stessa identificazione del ER come il soggetto a cui si riferiscono gli interlocutori di alcune telefonate, ma a parte che la questione non è menzionata nella sentenza di appello come compresa nell'ambito del devolutimi, è evidente che l'identificazione è pregiudicata dalla condanna definitiva del ricorrente per il reato di cui al capo L, che peraltro è basata non solo sui riferimenti a "Peppe" ma anche dai filmati del sistema di video-sorveglianza della banca rapinata, che riprendono l'immagine del ER durante esecuzione della rapina. Il coinvolgimento indiretto del ER nella telefonata delle 20,48 del 12.9.2004 è poi di tutta evidenza, considerando che nell'occasione il EL aveva utilizzato l'utenza dello stesso ER, circostanza non contestata dalla difesa. Considerato il collegamento logico-temporale di questa telefonata con quella, di pochi minuti precedenti, in cui il ER viene indicato come interlocutore diretto (si trattava dei contrasti insorti tra EL IE e l'IN), l'identificazione del ricorrente è stata del tutto congruamente ritenuta dalla Corte di Appello in termini di certezza, e altrettanto logicamente la Corte di merito ne ha tratto la conclusione dell'inserimento del ricorrente in una stabile trama di rapporti criminali, che sola poteva spiegare i problemi di "fedeltà" al gruppo di questo o di quel componente, o gli stessi contrasti interni.
5. GA NT.
a). Riguardo alla censura relativa alla mancata risposta dei giudici di appello alle deduzioni difensive consacrate in una memoria scritta depositata nel corso del giudizio di primo grado, può rilevarsi, intanto, in linea di principio, che in sede di legittimità' non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame quando la stessa è disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata. Pertanto, per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Sicché, ove il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, si da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione. In ogni caso, la motivazione della sentenza di appello è del tutto congrua se il giudice abbia confutato gli argomenti che costituiscono l'ossatura" dello schema difensivo dell'imputato, e non una per una tutte le deduzioni difensive della parte, ben potendo, in tale opera, richiamare alcuni passaggi dell'iter argomentativo della decisione di primo grado, quando appaia evidente che tali motivazioni corrispondano anche alla propria soluzione alle questioni prospettate dalla parte (Corte di Cassazione N. 0 1307 del 26/09/2002 RIC. Delvai). Peraltro, nel caso di specie, la memoria difensiva è richiamata soltanto per relationem, senza alcun puntuale riferimento a specifiche argomentazioni, talché non è nemmeno possibile apprezzare l'eventuale decisività delle deduzioni trascurate dalla sentenza di appello, risolvendosi in definitiva la doglianza nell'inammissibile postulato dell'automaticità del vizio di legittimità della sentenza di merito in caso di mancata corrispondenza "aritmetica" della motivazione con tutte le deduzioni difensive (sul principio che l'omessa motivazione della sentenza di appello in ordine ad alcuni motivi non comporta l'automatica nullità della sentenza, dovendo il giudice di legittimità valutare se non si tratti di motivi manifestamente infondati o altrimenti inammissibili o comunque non concernenti un punto decisivo, oppure se la motivazione della sentenza impugnata non contenga argomentazioni e accertamenti che risultino incompatibili con tali motivi o siano tali da consentire alla Corte stessa di procedere ad una integrazione della motivazione sulla base degli argomenti posti a fondamento delle sentenze di primo e di secondo grado, cfr. ad es. Corte di Cassazione n. 10156 dell'1/02/2002 - sez. 3 Poggi). Come subito si vedrà, poi, la Corte di merito, nella valutazione della posizione del ricorrente, ha seguito un percorso argomentativo completo ed esaustivo, nel quale dovrebbe comunque ritenersi assorbita ogni contraria deduzione difensiva.
b). Le censure difensive relative all'imputazione di rapina sub C) poggiano in sostanza su una ricostruzione cronologica dei fatti che risulterebbe incompatibile con l'ipotesi della partecipazione del ricorrente all'episodio criminoso, dal momento che nella fase esecutiva il GA aveva intrattenuto contatti telefonici con EL IE, e non avrebbe potuto quindi affiancarlo "fisicamente". La telefonata è quella delle ore 16,24 del 16.3.2004, mentre, secondo il ricorrente, lo GE era stato bloccato a bordo del suo autocarro alle ore 16,20, come si ricaverebbe dalla comunicazione di notizia di reato del Commissariato di Polizia di Gioia Tauro del 29.3.2004, che riportava le dichiarazioni della persona offesa. La ricostruzione dei fatti contenuta in ricorso contrasta però con le concordi valutazioni dei giudici di merito, alla stregua delle quali l'ora della rapina si sposta in avanti di quei pochi minuti compatibili con il coinvolgimento del ricorrente, senza che la difesa deduca esplicitamente il travisamento della prova, limitandosi a richiamare per relationem un passaggio delle dichiarazioni dello GE a sua volta tratto non dalla fonte diretta (la denuncia del 16.3.2004), ma dalla successiva comunicazione della notizia di reato del 29.3.2004. Resta quindi immutata la correttezza della valutazione da parte dei giudici di appello, del significato probatorio del contatto telefonico tra il EL IE e GA NT pochi minuti prima della rapina, tanto più che il EL esortava il ricorrente a "muoversi, perché era tardi", espressione che in effetti è logicamente interpretabile come allusiva all'ormai imminente esecuzione del delitto, non alla sua già avvenuta consumazione.
c). Alquanto generiche ed astratte sono le deduzioni difensive sull'imputazione associativa, peraltro già a monte in qualche misura contraddette dal riconoscimento che il ricorrente "è stato condannato per aver commesso una serie di reati fine" (tra i quali, nel presente procedimento, quello di cui al capo D), non particolarmente investito dalle censure difensive, fatto per il quale la Corte di merito ha comunque sottolineato più che significative risultanze istruttorie a carico del ricorrente, risultato a bordo del camion rapinato subito dopo il fatto). In realtà la difesa finisce per non prendere specifica posizione sulle puntuali argomentazioni della sentenza impugnata che sottolineano una trama di rapporti criminali dell'imputato perdurante dopo l'esecuzione delle rapine, a conferma dell'esistenza di un patto criminale sottostante ai singoli delitti. Non è censurabile, poi, sotto il profilo logico, l'affermazione della Corte di merito secondo cui le risultanze istruttorie indicherebbero il GA NT come punto di riferimento degli altri associati, perché tale ruolo non implicherebbe affatto, come sostiene la difesa, la valutazione della responsabilità del ricorrente per tutti i reati fine riferibili all'associazione, non tutti essendogli stati invece contestati. È vidente, infatti, che all'interno di un organismo associativo possono registrarsi forme di "partecipazione" alle attività criminali del sodalizio non riconducibili necessariamente al concorso nei singoli reati fine, ma anche ad es. ai suggerimenti operativi successivi ai delitti commessi da altri associati, ai regolamenti di rapporti economici ecc..
6. RA CE.
a) Sulla questione dell'identificazione "vocale" del ricorrente nelle conversazioni intercettate ritenute dalla Corte di merito probatoriamente significative, si deve anzitutto rilevare che è pacifico in giurisprudenza che in tema di intercettazioni telefoniche, qualora sia contestata l'identificazione delle persone colloquianti, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica, ma può trarre il proprio convincimento da altre circostanze che consentano di risalire con certezza all'identità degli interlocutori, e tale valutazione si sottrae al sindacato di legittimità, se correttamente motivata (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 17619 del 08/01/2008 Imputato: TA e altri, proprio con riguardo ad una fattispecie in cui l'individuazione era avvenuta tra l'altro sulla base del riconoscimento delle voci da parte del personale di polizia giudiziaria, che le aveva ascoltate e individuate nel corso di precedenti intercettazioni;
sull'ammissibilità come mezzo di prova, del riconoscimento vocale dell'identità degli interlocutori delle conversazioni intercettate, da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria, non essendo all'uopo previste le formalità della perizia, vedi anche Cass. SENT. 22722 06/03/2007 SEZ. 1, Imputati Grande AC e altri;
Cass. Sez. 2, 19.11.2010, Aloia e altri). Nel caso di specie il riconoscimento della voce del ricorrente è stato effettuato dai verbalizzanti, come ricorda la Corte territoriale, sulla base di un'attività di indagine che aveva direttamente interessato il ricorrente per parecchi mesi, e che aveva evidentemente consentito nella fase di ascolto delle conversazioni, di riconoscere chiaramente la voce del RA, che peraltro utilizzava un'utenza intestata non a lui personalmente ma a GA NT, il che implica sul piano logico l'ovvia conseguenza che i verbalizzanti fossero in grado di effettuare i necessari confronti sulla paternità delle voci. Ma la Corte di merito non manca di sottolineare che l'IN era conosciuto anche "fisicamente" dalle forze dell'ordine, essendo stato più volte controllato in compagnia di GA NT, con il quale era stato anzi in una occasione tratto in arresto per il reato di riciclaggio, talché, contrariamente a quanto sostiene la difesa, è consegnato agli atti del processo il dato oggettivo di riferimento per la verifica dell'attendibilità dell'identificazione vocale del ricorrente.
b) Il contenuto delle intercettazioni è stato poi logicamente interpretato dai giudici di appello in chiave accusatoria. La difesa si impegna nell'analisi dogmatica della figura del concorso morale, ma la Corte territoriale ricorda puntualmente che il RA, tanto in occasione della rapina di LA del 17.8.2004 (capo I), che in occasione della rapina di PP, si incaricò di vincere le resistenze dell'IN, riluttante alla prospettiva del proprio coinvolgimento personale, con un'azione di persuasione rivelatasi poi efficace, considerata la condanna definitiva riportata dallo stesso IN in separato procedimento. Non può quindi che ribadirsi quanto già affermato nell'esame della posizione di GA EN che in occasione della rapina di LA svolse lo stesso ruolo del RA, affiancandolo nelle pressioni sull'IN, e cioè che l'opera di determinazione di un terzo all'esecuzione di un delitto integra certamente gli estremi del concorso morale, quando l'istigazione venga accolta.
e). Il contenuto delle conversazioni in cui è coinvolto il RA, giustifica sul piano logico anche le valutazioni della Corte territoriale in ordine alla sussistenza di un sostrato associativo identificabile sullo sfondo delle singole azioni criminose. La stessa opera di persuasione nei confronti dell'IN affinché prendesse parte alle rapine di cui ai capi I) ed L), risponde ad una logica di disciplina di gruppo, così come a dinamiche di tipo associativo sono riconducigli i rapporti tra EL IE, l'IN e il RA, caratterizzati da una certa conflittualità tra il primo e il secondo, e all'opposto da un atteggiamento di devozione dell'IN nei confronti del RA, come la Corte di merito sottolinea nell'analisi delle conversazioni.
d). Alquanto riduttive rispetto al più ampio costrutto argomentativo della sentenza impugnata sono le censure di legittimità concernenti la qualifica di capo, che la Corte territoriale ha ribadito nei confronti del RA, avendola invece esclusa nei confronti del EL. La Corte considera adeguatamente come sintomo della preminente influenza del RA all'interno della consorteria criminale, l'autorevolezza che il ricorrente dimostra nei confronti dell'IN, che gli rivolge enfaticamente espressioni di incondizionata subordinazione, e sottolinea la pretesa del ricorrente di ricevere una parte del bottino di una rapina alla quale non aveva partecipato (quella oggetto del capo M), e il suo interessamento successivo alla consumazione di un'altra rapina (capo O), per "piazzare" una parte della refurtiva. Quanto all'argomento comparativo, volto a denunciare la contraddittorietà della confermata attribuzione al RA della qualifica di capo dell'associazione, rispetto alla contraria soluzione adottata nei confronti del EL, nonostante l'analogia delle due posizioni, esso è del tutto irrilevante, perché la congruità delle valutazioni della Corte di merito deve essere apprezzata autonomamente nei confronti del RA e di ciascun altro imputato;
in ogni caso, se si prende a misura della presunta contraddittorietà delle valutazioni della Corte, la triangolazione di rapporti EL IE - IN - RA, non c'è dubbio che sia proprio il RA il personaggio più autorevole, in quanto punto di riferimento "assoluto" dell'IN all'interno del gruppo. e) In punto di trattamento sanzionatorio, va anzitutto rilevato che i motivi di appello in favore del RA non denunciavano la mancata formulazione del giudizio di comparazione tra attenuanti generiche e aggravanti, ma piuttosto la mancata concessione delle attenuanti innominate, deduzione manifestamente infondata, come bene rileva la Corte territoriale, perché nel dispositivo della sentenza del gip esse risultano concesse al ricorrente. La Corte di merito, dopo avere puntualizzato questo non secondario aspetto della questione, risolvendola con riferimento al principio della prevalenza del dispositivo sulla motivazione (il gip, in sentenza, aveva contraddittoriamente escluso la concedibilità al RA, come anche al EL, delle attenuanti generiche, riconosciute in dispositivo), distingue poi chiaramente tra la posizione dei due ricorrenti, formulando solo nei confronti di EL MB un giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e le aggravanti, sia per la ritenuta esclusione della qualifica di promotore dell'associazione allo stesso contestata, che per il ridimensionamento del quadro accusatorio conseguente all'assoluzione dal reato di cui al capo M); mentre ritiene congrua la pena già determinata dal gip nei confronti del RA per il suo ruolo preminente e per i numerosi precedenti penali, con un'implicita ma sufficientemente chiara formulazione di un giudizio di sub-valenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti. Alla stregua delle precedenti considerazioni i ricorsi vanno pertanto rigettati, con le conseguenti statuizioni sulle spese.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2012