Sentenza 4 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2001, n. 5009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5009 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'A' : REPUBBLICA ITALIANA 1 5 009 / 0 1 RT: 5:00.9% 0 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORT D CASSAZIO E Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele ANNUNZIATA - Presidente R.G.N. 21221/98 - Rel. Consigliere Dott. Vincenzo MILEO 1874/99 10705 Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Cron. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere Ud. 13/12/00 ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: IO ER, elettivamente domiciliato in ROMA Unile VIA ALBERICO II 33 presso lo studio dell'avvocato BOER PAOLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO; intimato e sul 2° ricorso n° 01874/99 proposto da: t MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,2000 5391 presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 -1- rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
IO ER;
intimato avverso la sentenza n. 181/98 del Tribunale di L'AQUILA, depositata il 25/06/98 R.G.N. 570/97 ; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo MILEO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per • l'accoglimento del ricorso principale e assorbito quello incidentale. minces -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza resa il 6 giugno 1997 il Pretore di AS rigettava la domanda di corresponsione della indennità di accompagnamento formulata da ZI AN nei confronti del Ministero adeguandosi al responso del C.T.U. dell'Interno, aveva escluso la ricorrenza dei presupposti che ne di legge. Proposto appello dal soccombente, il Tribunale di L'Aquila, acquisita nuova C.T.U., con pronuncia del 25 giugno 1998 confermava la decisione pretorile, osservando che la relazione del proprio ausiliare aveva ribadito le conclusioni peritali di primo grado circa la insussistenza, nella specie, Miles dei requisiti, in favore del ZI, della necessità di una continuativa assistenza ai fini della deambulazione O del compimento dei normali atti della vita quotidiana, e che le argomentazioni addotte a sostegno del parere espresso andavano siccome fondato sull'esito di precisicondivise, accertamenti clinici e strumentali, nonché immuni da vizi logici e corrette sul piano scientifico. Avverso tale sentenza l'assicurato ha proposto ricorso per cassazione, ancorandolo ad un solo motivo;
resiste con controricorso il Ministero, il 3 quale ha proposto anche ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente i ricorsi vanno riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.. Con l'unico mezzo della impugnazione principale il ZI deduce violazione degli artt. 1 legge 11 febbraio 1980, n.18; 132, n.4, 441 e 424 cod. proc. civile, con riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5, stesso codice di rito, nonché insufficiente, inadeguata e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, con conseguente violazione e falsa applicazione della medesima norma procedurale. Unile Deduce che, per mero errore, il Tribunale ha negato il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento, adeguandosi ad analogo responso del proprio consulente, laddove le conclusioni erano inequivoche circa la dell'ausiliare presupposti di legge per la ricorrenza dei concessione del beneficio. La censura è fondata. Dagli atti emerge che, contrariamente a quanto evidenziato in sentenza, il C.T.U. di secondo hagrado, dopo approfondite indagini medico-legali, concluso in difformità del parere espresso dal consulente nominato dal Pretore, asserendo che le riscontrate patologie rendevano il ZI meritevole del beneficio invocato, in quanto comportanti, tra l'altro, anche la impossibilità deambulatoria, accompagnata dalla incapacità al mantenimento della stazione eretta ed assisa, e dunque la ricorrenza dei presupposti di legge per la attribuzione della indennità di accompagnamento. Laddove i giudici di merito hanno negato tale diritto sull'assunto erroneo e non rispondente alla realtà processuale di un responso peritale negativo confermante quello del C.T.U. di primo grado. Ne consegue un vistoso ed insanabile difetto di Unileo motivazione, atteso che quella posta a base della decisione va qualificata come del tutto disancorata dagli elementi processuali acquisiti e pertanto meramente apparente, sicchè sotto tale profilo il motivo di ricorso merita accoglimento attesa la evidenziata. Inconsistenti, invece, discrasia appaiono le censure prospettate dal controricorrente in via incidentale, in quanto entrambe correlate ad una asserita, totale incapacità di intendere e di volere conseguente violazione degli dell'assicurato, con artt. 75, 83, 34 e 295 c.p.c., in tema di accertamento pregiudiziale della capacità processuale del predetto, di valida procura alla lite da parte dello stesso e di sospensione necessaria del processo, nonché pedissequo difetto un punto decisivo delladi motivazione su controversia, nullità del procedimento e nullità della sentenza, a norma dell'art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.; laddove l'accertamento medico-legale demenza delconcerne unicamente una "grave" ZI, e non dunque uno status di assoluta incapacità di intendere e di volere del soggetto, come invece ritenuto a base delle proprie doglianze dal controricorrente, rispetto alle quali quindi Vriles non si profila alcun supporto processuale, con conseguente infondatezza delle stesse. Per l'effetto, va accolto il ricorso principale e rigettato quello incidentale. Va, quindi, cassata la sentenza impugnata, in quanto inficiata dalle violazioni di legge e dai vizi di motivazione dedotti nel ricorso principale, con rinvio, per il nuovo esame ed anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità, ad altro giudice, designato come da dispositivo.
P.Q.M.
6 La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, per il nuovo esame ed anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di L'Aquila. Roma 13 dicembre 2000. معهنيلا11 Presidente: M. Au ch יִן N| Cons. estensore: Six IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 4 APR. 2001 Oggi, IL COLLABORATORE MACA DI CANCELLERIA E T R O C I 3 0 D A 3 1 S , 5 . S O T A . L R T L N , A O ' A P L 3 L 7 - E 8 D - I I 1 A S N 1 T G N S E O E O S P A G I M D G A I E E O , A L T O D T R I A E T R L T S I I L N D G E E E S D O R E