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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/02/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 2260/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c nella causa in materia di assistenza iscritta al n. 2260 del R.A.C.L. dell'anno
2022 promossa da:
, domiciliato elettivamente in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Rosella Parte_1
Lucente, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del Direttore Regionale in carica, elettivamente domiciliato in Cagliari,
[...]
presso l'avvocato dell'Istituto Daniela Cabiddu ,che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti come in atti;
CONVENUTO
Motivi in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 26 luglio 2022 , nato a [...] il 10 settembre Parte_1
1957, ha convenuto in giudizio l' onde ottenere il riconoscimento, già CP_2
infruttuosamente chiesto in via amministrativa, del proprio diritto all'indennizzo, in rendita o in capitale, per danno biologico siccome correlato ad una discopatia lombare di origine professionale.
2. L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha resistito ed ha concluso per il rigetto della CP_1
domanda.
1 3. Il Consulente tecnico d'ufficio, dott. all'esito delle opportune verifiche Persona_1
medico legali e previo debito studio dei documenti prodotti, è giunto alle conclusioni medico legali e diagnostiche di cui alla relazione di consulenza tecnica depositata l'1 febbraio 2025.
L'Ausiliare ha in particolare, all'esito di una compiuta e ragionata analisi degli elementi di conoscenza disponibili, concluso nei seguenti termini:
Analizzati tutti i fattori su indicati, la documentazione allegata ed il dato clinico si è ritenuto che il quadro clinico e documentato negli anni sia suggestivo per una patologia discoartrosica del rachide lombare con ernie discali secondario a fenomeni di natura degenerativa accentuati dall'attività lavorativa svolta.
Per tali motivi ritengo che il sig. sia affetto sin dall'epoca della domanda Parte_1
amministrativa da: Discopatia degenerativa lombare con focalità erniarie multiple”. riconducibile a malattia professionale.
Tale patologia può essere valutata secondo le tabelle vigenti con un danno biologico pari al
10 %. (dieci per cento)
3.1. Le argomentate conclusioni del consulente, per quanto consta nemmeno oggetto di specifiche ed argomentate osservazioni critiche da parte dei difensori, possono essere condivise perché congruamente motivate avuto riguardo alle emergenze probatorie acquisite in atti sia sotto il profilo documentale sia all'esito della prova testimoniale.
3.2. Va precisato che del DVR citato dal consulente tecnico d'ufficio (cfr. pag. 6 della relazione peritale) non è dato rinvenire copia agli atti di causa.
Tuttavia il richiamo che egli ha sul punto effettuato nella sua relazione, pur trattandosi di documento inutilizzabile siccome acquisito senza previa autorizzazione del giudice, costituisce circostanza non rilevante ai fini decisori posto che lo stesso c.t.u. ha inteso valorizzarne il contenuto al solo fine di confutare le contrastanti conclusioni del consulente dell'Istituto.
4. Sotto altro profilo può essere invece valorizzato il contributo conoscitivo offerto dai testi escussi in corso di istruttoria, e già colleghi del ricorrente Testimone_1 Testimone_2
presso C.T.M. s.p.a. ed adibiti come lui a mansioni di autista.
Difatti costoro hanno confermato che il era impegnato per circa 30 anni (dal 1989 al Pt_1
2019) quotidianamente per circa 6/7 ore, salva l'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario, alla guida dei mezzi aziendali.
Tali veicoli, hanno spiegato i testi, erano talora privi di servosterzo ovvero dotati di impianti di
2 assistenza idraulica alla guida non sempre perfettamente efficienti (migliorati solo negli anni
'90) e con sedili destinati al conducente non ergonomici.
Hanno poi concordemente riferito che detti mezzi erano privi di riscaldamento, esistente ma funzionante, con porte e finestrini non chiusi ermeticamente ed ancora che il conducente era esposto durante la guida a continue sollecitazioni provocate da rollio e vibrazioni provenienti dal veicolo.
5. Rileva il Tribunale, in adesione a quanto accertato dal c.t.u., che il durante la sua Pt_1
trentennale attività lavorativa quale conducente di bus risulta esser stato esposto ad un apprezzabile rischio tecnopatico.
Dunque le mansioni che egli ha svolto verosimilmente hanno rivestito un ruolo quantomeno concausale rispetto alla insorgenza della patologia lamentata dallo stesso ricorrente.
In definitiva egli ha maturato il diritto, in coerenza con le conclusioni alle quali è infine pervenuto il c.t.u., all'indennizzo in capitale siccome commisurato ad un danno biologico pari al 10 %.
6. L' deve perciò essere condannato a corrispondergli l'indennizzo in capitale CP_2
commisurato ad un danno biologico del 10 %, oltre interessi (o rivalutazione monetaria se superiore) con decorrenza dalla domanda amministrativa del 28 gennaio 2020.
7. Le spese del giudizio vanno poste a carico dell' liquidazione come da parte CP_3
dispositiva ex D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, con applicazione dello scaglione di valore fino a 26.000,00 euro (tenuto conto del valore effettivo del presente giudizio) con opportuna riduzione rispetto ai valori medi stante la non particolarmente complessa attività processuale profusa dalle parti.
8. Le spese di consulenza tecnica restano a carico dell' convenuto e sono liquidate come CP_1
da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo in capitale commisurato ad Parte_1
un danno biologico derivante da malattia professionale in misura del 10% con la decorrenza indicata in parte motiva cui si rinvia;
2. Condanna l' al pagamento dell'indennizzo in capitale come sopra quantificato con CP_2
gli interessi legali, o con la rivalutazione monetaria se maggiore, decorrenti nei termini di legge,
3 detratto quanto già corrisposto per le pregresse affezioni già precedentemente indennizzate;
3. Condanna l' alla rifusione della restante parte che liquida in € 2.900,00 oltre CP_2
rimborso forfetario in ragione del 15%, Iva e Cpa, ove dovute, nella misura di legge.
4. Dispone la distrazione delle spese di lite, come sopra liquidate, in favore del procuratore antistatario.
5. Pone definitivamente le spese di consulenza tecnica, come separatamente liquidate, a carico dell' CP_2
Così deciso in Cagliari il 20 febbraio 2025.
IL GIUDICE
Giorgio Murru
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c nella causa in materia di assistenza iscritta al n. 2260 del R.A.C.L. dell'anno
2022 promossa da:
, domiciliato elettivamente in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Rosella Parte_1
Lucente, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del Direttore Regionale in carica, elettivamente domiciliato in Cagliari,
[...]
presso l'avvocato dell'Istituto Daniela Cabiddu ,che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti come in atti;
CONVENUTO
Motivi in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 26 luglio 2022 , nato a [...] il 10 settembre Parte_1
1957, ha convenuto in giudizio l' onde ottenere il riconoscimento, già CP_2
infruttuosamente chiesto in via amministrativa, del proprio diritto all'indennizzo, in rendita o in capitale, per danno biologico siccome correlato ad una discopatia lombare di origine professionale.
2. L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha resistito ed ha concluso per il rigetto della CP_1
domanda.
1 3. Il Consulente tecnico d'ufficio, dott. all'esito delle opportune verifiche Persona_1
medico legali e previo debito studio dei documenti prodotti, è giunto alle conclusioni medico legali e diagnostiche di cui alla relazione di consulenza tecnica depositata l'1 febbraio 2025.
L'Ausiliare ha in particolare, all'esito di una compiuta e ragionata analisi degli elementi di conoscenza disponibili, concluso nei seguenti termini:
Analizzati tutti i fattori su indicati, la documentazione allegata ed il dato clinico si è ritenuto che il quadro clinico e documentato negli anni sia suggestivo per una patologia discoartrosica del rachide lombare con ernie discali secondario a fenomeni di natura degenerativa accentuati dall'attività lavorativa svolta.
Per tali motivi ritengo che il sig. sia affetto sin dall'epoca della domanda Parte_1
amministrativa da: Discopatia degenerativa lombare con focalità erniarie multiple”. riconducibile a malattia professionale.
Tale patologia può essere valutata secondo le tabelle vigenti con un danno biologico pari al
10 %. (dieci per cento)
3.1. Le argomentate conclusioni del consulente, per quanto consta nemmeno oggetto di specifiche ed argomentate osservazioni critiche da parte dei difensori, possono essere condivise perché congruamente motivate avuto riguardo alle emergenze probatorie acquisite in atti sia sotto il profilo documentale sia all'esito della prova testimoniale.
3.2. Va precisato che del DVR citato dal consulente tecnico d'ufficio (cfr. pag. 6 della relazione peritale) non è dato rinvenire copia agli atti di causa.
Tuttavia il richiamo che egli ha sul punto effettuato nella sua relazione, pur trattandosi di documento inutilizzabile siccome acquisito senza previa autorizzazione del giudice, costituisce circostanza non rilevante ai fini decisori posto che lo stesso c.t.u. ha inteso valorizzarne il contenuto al solo fine di confutare le contrastanti conclusioni del consulente dell'Istituto.
4. Sotto altro profilo può essere invece valorizzato il contributo conoscitivo offerto dai testi escussi in corso di istruttoria, e già colleghi del ricorrente Testimone_1 Testimone_2
presso C.T.M. s.p.a. ed adibiti come lui a mansioni di autista.
Difatti costoro hanno confermato che il era impegnato per circa 30 anni (dal 1989 al Pt_1
2019) quotidianamente per circa 6/7 ore, salva l'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario, alla guida dei mezzi aziendali.
Tali veicoli, hanno spiegato i testi, erano talora privi di servosterzo ovvero dotati di impianti di
2 assistenza idraulica alla guida non sempre perfettamente efficienti (migliorati solo negli anni
'90) e con sedili destinati al conducente non ergonomici.
Hanno poi concordemente riferito che detti mezzi erano privi di riscaldamento, esistente ma funzionante, con porte e finestrini non chiusi ermeticamente ed ancora che il conducente era esposto durante la guida a continue sollecitazioni provocate da rollio e vibrazioni provenienti dal veicolo.
5. Rileva il Tribunale, in adesione a quanto accertato dal c.t.u., che il durante la sua Pt_1
trentennale attività lavorativa quale conducente di bus risulta esser stato esposto ad un apprezzabile rischio tecnopatico.
Dunque le mansioni che egli ha svolto verosimilmente hanno rivestito un ruolo quantomeno concausale rispetto alla insorgenza della patologia lamentata dallo stesso ricorrente.
In definitiva egli ha maturato il diritto, in coerenza con le conclusioni alle quali è infine pervenuto il c.t.u., all'indennizzo in capitale siccome commisurato ad un danno biologico pari al 10 %.
6. L' deve perciò essere condannato a corrispondergli l'indennizzo in capitale CP_2
commisurato ad un danno biologico del 10 %, oltre interessi (o rivalutazione monetaria se superiore) con decorrenza dalla domanda amministrativa del 28 gennaio 2020.
7. Le spese del giudizio vanno poste a carico dell' liquidazione come da parte CP_3
dispositiva ex D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, con applicazione dello scaglione di valore fino a 26.000,00 euro (tenuto conto del valore effettivo del presente giudizio) con opportuna riduzione rispetto ai valori medi stante la non particolarmente complessa attività processuale profusa dalle parti.
8. Le spese di consulenza tecnica restano a carico dell' convenuto e sono liquidate come CP_1
da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo in capitale commisurato ad Parte_1
un danno biologico derivante da malattia professionale in misura del 10% con la decorrenza indicata in parte motiva cui si rinvia;
2. Condanna l' al pagamento dell'indennizzo in capitale come sopra quantificato con CP_2
gli interessi legali, o con la rivalutazione monetaria se maggiore, decorrenti nei termini di legge,
3 detratto quanto già corrisposto per le pregresse affezioni già precedentemente indennizzate;
3. Condanna l' alla rifusione della restante parte che liquida in € 2.900,00 oltre CP_2
rimborso forfetario in ragione del 15%, Iva e Cpa, ove dovute, nella misura di legge.
4. Dispone la distrazione delle spese di lite, come sopra liquidate, in favore del procuratore antistatario.
5. Pone definitivamente le spese di consulenza tecnica, come separatamente liquidate, a carico dell' CP_2
Così deciso in Cagliari il 20 febbraio 2025.
IL GIUDICE
Giorgio Murru
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