Articolo 5 della Legge 15 ottobre 1964, n. 959
Articolo 4
Versione
6 novembre 1964
Art. 5.
All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, si fara' fronte mediante riduzione del fondo speciale inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo stesso, relativo al finanziamento di oneri recati da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 6 novembre 1964