Art. 26.
Il Ministero dei lavori pubblici d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia, per il completamento del piano di ammodernamento degli edifici penitenziari, e' autorizzato ad approntare procedure di appalto concorso per la costruzione di nuovi istituti di prevenzione e pena.
Si applicano le norme di cui all' articolo 2 del regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1396 , convertito nella legge 27 maggio 1926, n. 1013 . Il parere della commissione, di cui allo stesso articolo, e' sostitutivo di ogni altro parere.
Gli istituti nonche' l'onere finanziario saranno indicati dal Ministero di grazia e giustizia di concerto con quelli dei lavori pubblici e del tesoro.
Il Ministero dei lavori pubblici d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia, per il completamento del piano di ammodernamento degli edifici penitenziari, e' autorizzato ad approntare procedure di appalto concorso per la costruzione di nuovi istituti di prevenzione e pena.
Si applicano le norme di cui all' articolo 2 del regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1396 , convertito nella legge 27 maggio 1926, n. 1013 . Il parere della commissione, di cui allo stesso articolo, e' sostitutivo di ogni altro parere.
Gli istituti nonche' l'onere finanziario saranno indicati dal Ministero di grazia e giustizia di concerto con quelli dei lavori pubblici e del tesoro.