CGT2
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Bolzano, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di BOLZANO Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MARINARO ENRICO, Presidente e Relatore MARCHESINI DONATELLA, Giudice PALTRINIERI STEFANO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 42/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Bolzano - Piazza Tribunale 2 39100 Bolzano .bozen. BZ
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Comune Di Andriano .andrian. - 00406670216
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 58/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BOLZANO sez. 1 e pubblicata il 06/05/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 18-1T-002244-000-P001 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta alle proprie deduzioni e conclusioni scritte ed insiste per l'accoglimento dell'appello. Resistente/Appellato: si riporta a quanto agli atti, chiede il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento dell'appello incidentale.
I rappresentanti delle parti replicano.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La vertenza in oggetto concerne la corretta applicazione dell'imposta di registro in relazione alla fattispecie contemplata dall'art. 36-bis, l. p. n. 13/1997 – ai sensi del quale “zone
[residenziali] di completamento esistenti possono essere ampliate … tramite inclusione di aree contigue non o parzialmente edificate a condizione che il proprietario dei terreni si assuma … una prestazione a favore del comune dell'ammontare pari al 30 per cento del valore stimato per terreni edificabili” –, stante la ravvisata sussistenza da parte del Fisco, alla luce della sentenza delle SS.UU. n. 16080/2021, di una prestazione a contenuto patrimoniale, segnatamente una cessione di cubatura, con conseguente ricorrenza della misura proporzionale del 3%, così disattendendo la valenza di pianificazione territoriale sottesa alla fattispecie medesima, come invece vittoriosamente sostenuto in primo grado dai ricorrenti.
2. Premesso che il giudizio attiene alla medesima tematica di quello deciso recentissimamente da questa Corte con pronuncia n. 1/2026, altrettanto corrispondenti risultano le rispettive argomentazioni con le quali l'Ente impositore ha ribadito la legittimità del provvedimento in epigrafe, concludendo per l'integrale riforma della appellata decisione, e con le quali, di contro, è stato invocato il rigetto del gravame, proponendo altresì appello incidentale avverso la disposta compensazione delle spese, motivata con la non condivisa circostanza che “la giurisprudenza [territoriale] sulla questione giuridica trattata si è in parte formata in data successiva all'avviso di liquidazione impugnato”.
3. Con memorie illustrative ex art. 32, d.lgs. n. 546/1992 il Comune interessato ha segnatamente rappresentato quanto segue:
«In data 12 gennaio 2026 Codesta Onorevole Corte ha depositato la sentenza n. 1/2026, avente per oggetto una fattispecie identica alla presente, con cui è stata confermata nel merito la sentenza n. 56/2025 della CGT I° Grado a favore del contribuente ed in punto di spese processuali è stato accolto l'appello incidentale del Comune. In tal frangente merita citare un inciso contenuto nella parte motiva della cennata sentenza n.
1/2026, stante il quale Codesta Onorevole Corte condivide “pienamente” la motivazione della sentenza n. 58/2025 CGT I° Grado, appellata nel presente procedimento: “Ciò posto, le considerazioni del Comune ben illustrano come le argomentazioni dell'appellante Agenzia non siano idonee a porre in discussione il menzionato consolidato orientamento delle Corti territoriali bolzanine, che ha trovato ulteriore recente conferma con la sentenza di iniziale istanza n. 58/2025, della quale è d'uopo riferire la parte motiva, pienamente condivisa da questo Collegio: ...”»
4. All'odierna udienza le parti hanno ribadito le loro posizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Ciò posto, vieppiù alla luce delle richiamate memorie illustrative, reputa il Collegio che, in ossequio al principio di economia di scrittura, ben possa convintamente rinviarsi alle analitiche valutazioni e conclusioni di cui alla menzionata sentenza n. 1/2026. Un tanto anche con riguardo al proposto appello incidentale, atteso che la giurisprudenza territoriale in materia risulta essersi consolidata già nel 2019-2020 (con decisioni passate in giudicato) e che l'avviso in questione è stato notificato in data ampiamente posteriore (agosto
2022).
6. Il gravame del Fisco va dunque respinto, mentre deve trovare accoglimento la suddetta richiesta di integrale riconoscimento degli oneri di difesa. Di conseguenza sono da rifondere in favore dei soggetti appellati le spese di giudizio del primo e del secondo grado, che si liquidano rispettivamente in € 1.300,00 ed € 1.500,00 oltre 15% forfettario, IVA, CAP e CU, con attribuzione al Comune interessato della metà dei relativi importi.
P.Q.M.
la Corte respinge l'appello principale e accoglie quello incidentale, disponendo di conseguenza, nei termini di cui in motivazione, la rifusione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Bolzano, li 30 gennaio 2026. Il presidente estensore
(RI MA)
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di BOLZANO Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MARINARO ENRICO, Presidente e Relatore MARCHESINI DONATELLA, Giudice PALTRINIERI STEFANO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 42/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Bolzano - Piazza Tribunale 2 39100 Bolzano .bozen. BZ
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Comune Di Andriano .andrian. - 00406670216
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 58/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BOLZANO sez. 1 e pubblicata il 06/05/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 18-1T-002244-000-P001 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta alle proprie deduzioni e conclusioni scritte ed insiste per l'accoglimento dell'appello. Resistente/Appellato: si riporta a quanto agli atti, chiede il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento dell'appello incidentale.
I rappresentanti delle parti replicano.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La vertenza in oggetto concerne la corretta applicazione dell'imposta di registro in relazione alla fattispecie contemplata dall'art. 36-bis, l. p. n. 13/1997 – ai sensi del quale “zone
[residenziali] di completamento esistenti possono essere ampliate … tramite inclusione di aree contigue non o parzialmente edificate a condizione che il proprietario dei terreni si assuma … una prestazione a favore del comune dell'ammontare pari al 30 per cento del valore stimato per terreni edificabili” –, stante la ravvisata sussistenza da parte del Fisco, alla luce della sentenza delle SS.UU. n. 16080/2021, di una prestazione a contenuto patrimoniale, segnatamente una cessione di cubatura, con conseguente ricorrenza della misura proporzionale del 3%, così disattendendo la valenza di pianificazione territoriale sottesa alla fattispecie medesima, come invece vittoriosamente sostenuto in primo grado dai ricorrenti.
2. Premesso che il giudizio attiene alla medesima tematica di quello deciso recentissimamente da questa Corte con pronuncia n. 1/2026, altrettanto corrispondenti risultano le rispettive argomentazioni con le quali l'Ente impositore ha ribadito la legittimità del provvedimento in epigrafe, concludendo per l'integrale riforma della appellata decisione, e con le quali, di contro, è stato invocato il rigetto del gravame, proponendo altresì appello incidentale avverso la disposta compensazione delle spese, motivata con la non condivisa circostanza che “la giurisprudenza [territoriale] sulla questione giuridica trattata si è in parte formata in data successiva all'avviso di liquidazione impugnato”.
3. Con memorie illustrative ex art. 32, d.lgs. n. 546/1992 il Comune interessato ha segnatamente rappresentato quanto segue:
«In data 12 gennaio 2026 Codesta Onorevole Corte ha depositato la sentenza n. 1/2026, avente per oggetto una fattispecie identica alla presente, con cui è stata confermata nel merito la sentenza n. 56/2025 della CGT I° Grado a favore del contribuente ed in punto di spese processuali è stato accolto l'appello incidentale del Comune. In tal frangente merita citare un inciso contenuto nella parte motiva della cennata sentenza n.
1/2026, stante il quale Codesta Onorevole Corte condivide “pienamente” la motivazione della sentenza n. 58/2025 CGT I° Grado, appellata nel presente procedimento: “Ciò posto, le considerazioni del Comune ben illustrano come le argomentazioni dell'appellante Agenzia non siano idonee a porre in discussione il menzionato consolidato orientamento delle Corti territoriali bolzanine, che ha trovato ulteriore recente conferma con la sentenza di iniziale istanza n. 58/2025, della quale è d'uopo riferire la parte motiva, pienamente condivisa da questo Collegio: ...”»
4. All'odierna udienza le parti hanno ribadito le loro posizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Ciò posto, vieppiù alla luce delle richiamate memorie illustrative, reputa il Collegio che, in ossequio al principio di economia di scrittura, ben possa convintamente rinviarsi alle analitiche valutazioni e conclusioni di cui alla menzionata sentenza n. 1/2026. Un tanto anche con riguardo al proposto appello incidentale, atteso che la giurisprudenza territoriale in materia risulta essersi consolidata già nel 2019-2020 (con decisioni passate in giudicato) e che l'avviso in questione è stato notificato in data ampiamente posteriore (agosto
2022).
6. Il gravame del Fisco va dunque respinto, mentre deve trovare accoglimento la suddetta richiesta di integrale riconoscimento degli oneri di difesa. Di conseguenza sono da rifondere in favore dei soggetti appellati le spese di giudizio del primo e del secondo grado, che si liquidano rispettivamente in € 1.300,00 ed € 1.500,00 oltre 15% forfettario, IVA, CAP e CU, con attribuzione al Comune interessato della metà dei relativi importi.
P.Q.M.
la Corte respinge l'appello principale e accoglie quello incidentale, disponendo di conseguenza, nei termini di cui in motivazione, la rifusione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Bolzano, li 30 gennaio 2026. Il presidente estensore
(RI MA)