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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/02/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2286/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Luca Angioi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2286 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024,
promossa da:
(P. IVA n. ), quale rappresentante di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(P. IVA ), procuratrice speciale di (P. IVA n. Controparte_2 P.IVA_2 Parte_1
n. ), elettivamente domiciliata in Roma, in via della Camilluccia n. 19, rappresentata, P.IVA_3 assistita e difesa, giusta procura speciale allegata all'atto di precetto notificato alla debitrice in data
10.03.2023, dall'Avv. Antonina Accardi (c.f. , C.F._1
opposta contro
(C.F. ), in qualità di titolare della Ditta “Le Parroquet di Preta CP_3 C.F._2
Cinzia”, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Cella (C.F. ) ed elettivamente C.F._3
domiciliata presso il suo studio sito in Cagliari, via E. Pessina n. 10, opponente – contumace
Azione di merito nel giudizio di opposizione ex art. 615, co. 2 c.p.c., introdotto nell'esecuzione mobiliare presso terzi r.g.e. 835/2023
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte opposta (rassegnate nell'atto di citazione):
“- in via preliminare e nel merito, accertare e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la presente opposizione promossa dalla Sig.ra per assenza di intervenuta prescrizione del credito, CP_3
conseguentemente rigettarla. - accertare e dichiarare la legittimità del procedimento esecutivo RG n. 835/2023 introdotto da
[...]
e per essa la sub-delegata contro la sig.ra Parte_2 Controparte_1 CP_3
n.q., conseguentemente disporre per la prosecuzione dello stesso affinché si pervenga
[...] all'emissione dell'ordinanza di assegnazione.
- con vittoria di spese e compensi di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, ha Controparte_1 tempestivamente proposto l'azione di merito (entro il termine perentorio del 18 aprile 2024) nel giudizio di opposizione ex art. 615, co. 2 c.p.c., introdotto nell'esecuzione mobiliare presso terzi r.g.e. 835/2023, esponendo quanto segue:
a. con ricorso in opposizione all'esecuzione ex artt. 615 comma secondo e 624 c.p.c. (doc. 4), la sig.ra ha adito questo Tribunale al fine di richiedere: 1) in via preliminare e CP_3
pregiudiziale la sospensione inaudita altera parte dell'esecuzione mobiliare (introdotta da 4
, con contestuale fissazione dell'udienza di comparizione parti;
2) nel merito, Parte_1
accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla opponente in forza del decreto ingiuntivo n.
1210/2006, emesso in favore del (originaria titolare il credito) per euro Controparte_4
62.763,47, oltre interessi dal 18.01.2006, in quanto il credito ivi portato sarebbe da ritenersi estinto per prescrizione e, conseguentemente, dichiarare l'inefficacia dell'atto di pignoramento presso terzi;
b. la controparte, a sostegno dell'opposizione, ha dedotto di opporsi all'esecuzione presso terzi
R.G. n. 835/2023 introdotta il 19.04.2023, su istanza di 4 per Parte_1
complessivi euro 99.031,95, poiché il diritto di credito (che aveva visto apporre il vincolo sulle somme ad essa dovute a titolo di retribuzioni dal Terzo, Soc. , Controparte_5
oggetto del decreto ingiuntivo n. 1210/2006 (RG 4609/2006), sarebbe da ritenersi prescritto per non aver l'opponente ricevuto alcun valido atto interruttivo della prescrizione dal settembre 2006 (data di notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo);
c. l'opposizione, iscritta al R.G. n. 835-1/2023 di questo Tribunale, è stata assegnata al Giudice dell'Esecuzione (nella persona della Dr.ssa Paola Maria Grazia Mameli) il quale, con ordinanza emessa in data 7.08.2023 (doc. 5) resa inaudita altera parte, ha disposto per la sospensione dell'esecuzione, ravvisando i c.d. “gravi motivi” e fissava contestualmente l'udienza del 31 ottobre 2023 per la comparizione delle parti;
d. in vista dell'udienza sopra indicata si è costituita la 4 (quale cessionaria Parte_1
dei crediti del e per essa la sub mandataria Controparte_6 Controparte_1 la quale, contestando integralmente l'assunto di parte opponente (doc.
6 - comparsa
[...] di costituzione e risposta), ha documentato l'intervenuta interruzione dei termini di prescrizione dei crediti, come portati nell'atto di pignoramento e prima ancora nell'atto di precetto e nel decreto ingiuntivo n. 1210/2006 (RG 4609/2006), rilevando come il
[...]
(già fosse già intervenuta nell'esecuzione Controparte_6 Controparte_7
immobiliare RGE 121/2006 del Tribunale di Cagliari contro la sig.ra , procedura CP_3
definitasi nel 2018, e conseguentemente ha concluso chiedendo: a) in via preliminare, la revoca dell'ordinanza del 7.08.2023, con cui il GE aveva sospeso cautelativamente l'esecuzione mobiliare per assenza del fumus boni juris e dei c.d. gravi motivi;
b) nel merito, accertare e dichiarare infondata in fatto ed in diritto l'opposizione ex art 615 c.p.c. per assenza di intervenuta prescrizione del credito, conseguentemente rigettarla;
c) disporre per la prosecuzione del procedimento esecutivo mobiliare;
e. all'udienza del 14.02.2024 il Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza pedissequa al verbale di causa (doc. 7), ha accolto l'istanza di sospensione dell'esecuzione, confermando il precedente provvedimento, sul presupposto dell'esistenza del fumus derivante dalla fondatezza dell'eccezione di prescrizione relativa al credito portato dal decreto ingiuntivo n.
1210/2006.
Effettuate tali precisazioni preliminari, la parte opposta deduce in questa sede che:
− la società 4 è pacificamente l'attuale titolare del credito oggetto del decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1210/2006, acquistato in data 7.06.2018 dal (già Banco di Controparte_6
Sassari S.p.A., acquisita dalla prima nel maggio 2018) per tramite dell'operazione di cartolarizzazione dei crediti, che ha avuto ad oggetto l'intera posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la BA ED ( alla data del 31 dicembre 2017 (doc.
9-a). A Controparte_4
conferma di ciò, delle linee di credito portate nel decreto ingiuntivo n. 1210/2006 è stata prodotta la dichiarazione di cessione, rilasciata dal in favore di 4 (doc. Controparte_4 Parte_1
9-b);
− l'opponente non ha sollevato alcuna contestazione in ordine all'attuale esistenza del credito oggetto dell'ingiunzione, il cui ammontare ad oggi è aumentato in ragione degli interessi applicati
(doc. 17 e 18 – estratti ex art 50 TUB);
− deve ritenersi pretestuosa l'eccezione di prescrizione del credito sollevata da controparte, in quanto il (e prima di questa la nel corso degli anni – dal Controparte_4 Controparte_7
2006 al 2018 − ha posto in essere una serie di attività giudiziali che hanno interrotto il relativo decorso, e segnatamente:
1) a séguito dell'ottenimento del decreto ingiuntivo n. 1210/2006, munito di formula esecutiva il 23.06.2006, la (e poi , con atto di intervento, ex Controparte_7 Controparte_6
art. 499 c.p.c. depositato in data 15.03.2007 (doc. 10), era intervenuta nella procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Cagliari al RGE 121/2006 - introdotta dal BA
San Paolo IMI s.p.a. contro i sigg.ri e – e aveva chiesto di CP_3 Controparte_8 partecipare alla distribuzione del ricavato. Il ha partecipato all'intero Controparte_6
procedimento esecutivo, ricevendo le relative comunicazioni ad esso riferite (doc. 11, 12, 13,
14, 15 e 16). Il procedimento esecutivo in questione è stato definito con l'udienza di approvazione del progetto di riparto all'udienza del 22.03.2018 (doc. 16), all'esito del quale il
(già non ha ottenuto soddisfazione alcuna. Controparte_6 Controparte_7
Pertanto, secondo la parte opposta, l'intervento ai sensi dell'art. 499 c.p.c. operato dal CP_4
nel procedimento esecutivo, ha di fatto determinato, per tutta la durata della detta
[...] procedura (dal 2006 e conclusasi nel 2018), l'interruzione del decorso del termine prescrizionale;
2) , in qualità di esecutata, era pienamente consapevole della pendenza della procedura CP_3
espropriativa RGE 1210/2006 del Tribunale di Cagliari, come anche dei creditori ivi intervenuti, per aver ricevuto gli atti, subìto l'espropriazione e ricevuto le notifiche della procedura da parte della Cancelleria del Tribunale.
Alla luce di quanto sopra, la parte opposta ha quindi rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.
2. Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. il giudice, dopo aver dichiarato la contumacia della parte opponente
– non costituitasi nel termine di legge pur essendo stata regolarmente citata −, ha CP_3
differito la prima udienza di comparizione al 20 novembre 2024.
3. All'udienza sopra detta il giudice, dopo aver dato atto che la parte costituita non ha avanzato richieste istruttorie, ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
4. All'udienza del 5 febbraio 2025 il difensore della parte opposta ha confermato le conclusioni rassegnate con atto di citazione, rinunciando al termine per il deposito delle comparse conclusionali.
A quel punto, il giudice ha tenuto la causa a decisione, riservandosi il deposito della sentenza nei termini di legge.
****
5. La domanda formulata dalla parte opposta è fondata e merita accoglimento, con il conseguente rigetto dell'opposizione all'esecuzione presentata da . CP_3
Preliminarmente occorre rilevare come dalla documentazione in atti risulti sufficientemente provata la titolarità del credito 4 quale cessionaria del credito già di Parte_1 Controparte_6 nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione dei crediti ex art 58 TUB che avuto ad
[...] oggetto l'intera posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la BA cedente alla data del 31 dicembre 2017 (v. pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale e dichiarazione di cessione da parte del cfr. doc.9a e 9b). Controparte_4
Come evidenziato a più riprese dalla Suprema Corte, l'onere di dimostrare l'inclusione del credito nella operazione di cessione in blocco, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, sussiste in capo al creditore unicamente allorché insorga contestazione ed a meno che il resistente non ne abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuto la legittimazione (Cass.
24798/2020).
Ebbene, dalla lettura del ricorso in opposizione emerge che l'opponente ha di fatto ammesso l'attuale titolarità del credito in capo a controparte, astenendosi dal contestare la relativa legittimazione attiva (“Orbene, solo in data 10 Marzo 2023 l'attuale titolare del credito, tale divenuta a seguito della cartolarizzazione di tale credito, ha proceduto alla notificazione di atto di precetto”: v. doc. 4).
Come risulta dal contenuto dell'atto di opposizione in atti, i motivi a sostegno del ricorso consistono unicamente nell'eccezione dell'intervenuta prescrizione del credito, riconosciuto con il decreto
Ingiuntivo del Tribunale di Cagliari n° 1210 del 2006.
Orbene, non può essere condivisa la tesi sostenuta dall'opponente, secondo la quale, a séguito della notifica del suddetto decreto ingiuntivo, non sarebbe ravvisabile alcun valido atto interruttivo della prescrizione del credito vantato da controparte.
Ed infatti, la parte opposta ha dimostrato che il società che ha ceduto il Controparte_6 credito alla 4 era intervenuta ai sensi dell'art. 499 c.p.c. nel procedimento di Parte_1
esecuzione immobiliare, pendente dinanzi al Tribunale di Cagliari, iscritto al RGE 121/2006 promossa contro i sigg.ri e ed aveva chiesto di partecipare alla CP_3 Controparte_8
distribuzione del ricavato.
La procedura esecutiva è stata definita con approvazione del progetto di distribuzione all'udienza del 22.03.2018.
Al riguardo, è indubitabile che la partecipazione attiva al giudizio esecutivo, con richiesta di partecipazione alla distribuzione del ricavato, interrompe il decorso dei termini prescrizionali per tutta la durata del giudizio medesimo sino alla definizione che avviene con la distribuzione delle somme. Sul punto, la Suprema Corte ha infatti precisato a più riprese che “nell'espropriazione forzata il ricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata è equiparabile alla domanda proposta nel corso di un giudizio, ed è idoneo, ex art 2943
c.c., ad interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso ed a sospenderne il decorso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita”, (v. Sez. 3 - , Sentenza
n. 14602 del 09/07/2020; sentenza n. 26929 del 19.12.2014). Come correttamente osservato dal Suprema Corte, il cui orientamento è stato correttamente richiamato dalla parte opposta in materia di prescrizione, “la ratio nella logica della disciplina della prescrizione, è evidente: quando penda il processo, anche esecutivo, la condotta del creditore che non si individui come inerziale e quindi significativa ai fini dei riflessi sulla persistenza del diritto
(…), l'effetto interruttivo permanente determinato dall'introduzione del processo esecutivo si conserva, agli effetti dell'art. 2945, secondo comma, cod. proc. civ., quando la chiusura della procedura coattiva consista nel raggiungimento dello scopo della stessa ovvero, alternativamente, il suddetto scopo non sia raggiunto ma la chiusura del procedimento sia determinata da una condotta non ascrivibile al creditore procedente, mentre, in ipotesi opposta a quest'ultima, a norma dell'art. 2945, terzo comma, cod. proc. civ., l'effetto stesso resterà istantaneo” – (cfr. sentenza n.
12239 del 09/05/2019; conf. Ordinanza n.8217 del 24/03/2021).
Nel caso di specie, il ricorso per intervento avvenuto nell'ambito dell'espropriazione forzata, che conteneva l'istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è senz'altro equiparabile alla c.d. "domanda proposta nel corso di un giudizio" idonea, a mente dell'art. 2943, comma 2, c.c., ad interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso ed a sospenderne il corso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita (avvenuta, come detto, all'udienza del 22.03.2018).
Pertanto, l'intervento depositato dal ha determinato per tutta la durata dello Controparte_4 stesso (ovverosia dal 2007 al 2018) l'interruzione del decorso del termine di prescrizione del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 1210/2006.
In definitiva, non vi sono dubbi in merito alla persistenza del suddetto credito in capo alla 4
[...]
e alla sua esatta quantificazione - così come risultante dai documenti bancari prodotti in Pt_1
giudizio (docc. 17 e 18) -, rispetto alla quale l'opponente non ha sollevato alcuna contestazione.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'opposizione all'esecuzione presentata da CP_3 dev'essere rigettata, con la conseguente legittimità del procedimento esecutivo R.G. n. 835/2023, introdotto da e per essa la sub-delegata Parte_2 [...] di cui si autorizza la prosecuzione ai fini dell'emissione dell'ordinanza di Controparte_1
assegnazione.
6. Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt.
91 e seguenti c.p.c. e quindi poste interamente a carico della opponente contumace, non ravvisandosi ragioni che possano giustificare la compensazione neppure parziale tra le parti.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori minimi tabellari previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione sino a 260.000,00 euro (determinato in base all'importo oggetto della pretesa creditoria avanzata nella succitata procedura esecutiva immobiliare), con le riduzioni del 50% dei compensi in relazione a tutte le fasi qui liquidate (con la precisazione che non può farsi luogo alla liquidazione della fase di trattazione, non essendosi svolta attività istruttoria e non avendo la parte avanzato alcuna richiesta di prova), atteso il livello modesto di complessità della controversia in fatto e in diritto e il valore esclusivamente documentale del giudizio, nell'ambito del quale la parte opponente è rimasta contumace.
PER QUESTI MOTIVI
7. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. rigetta l'opposizione all'esecuzione immobiliare presso terzi presentata da CP_3 nell'ambito del procedimento R.G.E. n. 835/2023 pendente dinanzi al Tribunale di Cagliari;
b. dichiara la legittimità del procedimento esecutivo mobiliare R.G.E. n. 835/2023, introdotto da 4 e per essa la sub-delegata Parte_1 Controparte_1
contro e autorizza la prosecuzione del relativo giudizio;
[...] CP_3
c. condanna l'opponente a rimborsare a CP_3 Controparte_1
quale sub-delegata di 4 le spese processuali sostenute nel Controparte_9 presente giudizio, che si liquidano nell'importo pari a complessivi euro 2.108,50 per compenso al difensore, oltre a spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Cagliari, 13 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Luca Angioi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Luca Angioi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2286 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024,
promossa da:
(P. IVA n. ), quale rappresentante di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(P. IVA ), procuratrice speciale di (P. IVA n. Controparte_2 P.IVA_2 Parte_1
n. ), elettivamente domiciliata in Roma, in via della Camilluccia n. 19, rappresentata, P.IVA_3 assistita e difesa, giusta procura speciale allegata all'atto di precetto notificato alla debitrice in data
10.03.2023, dall'Avv. Antonina Accardi (c.f. , C.F._1
opposta contro
(C.F. ), in qualità di titolare della Ditta “Le Parroquet di Preta CP_3 C.F._2
Cinzia”, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Cella (C.F. ) ed elettivamente C.F._3
domiciliata presso il suo studio sito in Cagliari, via E. Pessina n. 10, opponente – contumace
Azione di merito nel giudizio di opposizione ex art. 615, co. 2 c.p.c., introdotto nell'esecuzione mobiliare presso terzi r.g.e. 835/2023
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte opposta (rassegnate nell'atto di citazione):
“- in via preliminare e nel merito, accertare e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la presente opposizione promossa dalla Sig.ra per assenza di intervenuta prescrizione del credito, CP_3
conseguentemente rigettarla. - accertare e dichiarare la legittimità del procedimento esecutivo RG n. 835/2023 introdotto da
[...]
e per essa la sub-delegata contro la sig.ra Parte_2 Controparte_1 CP_3
n.q., conseguentemente disporre per la prosecuzione dello stesso affinché si pervenga
[...] all'emissione dell'ordinanza di assegnazione.
- con vittoria di spese e compensi di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, ha Controparte_1 tempestivamente proposto l'azione di merito (entro il termine perentorio del 18 aprile 2024) nel giudizio di opposizione ex art. 615, co. 2 c.p.c., introdotto nell'esecuzione mobiliare presso terzi r.g.e. 835/2023, esponendo quanto segue:
a. con ricorso in opposizione all'esecuzione ex artt. 615 comma secondo e 624 c.p.c. (doc. 4), la sig.ra ha adito questo Tribunale al fine di richiedere: 1) in via preliminare e CP_3
pregiudiziale la sospensione inaudita altera parte dell'esecuzione mobiliare (introdotta da 4
, con contestuale fissazione dell'udienza di comparizione parti;
2) nel merito, Parte_1
accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla opponente in forza del decreto ingiuntivo n.
1210/2006, emesso in favore del (originaria titolare il credito) per euro Controparte_4
62.763,47, oltre interessi dal 18.01.2006, in quanto il credito ivi portato sarebbe da ritenersi estinto per prescrizione e, conseguentemente, dichiarare l'inefficacia dell'atto di pignoramento presso terzi;
b. la controparte, a sostegno dell'opposizione, ha dedotto di opporsi all'esecuzione presso terzi
R.G. n. 835/2023 introdotta il 19.04.2023, su istanza di 4 per Parte_1
complessivi euro 99.031,95, poiché il diritto di credito (che aveva visto apporre il vincolo sulle somme ad essa dovute a titolo di retribuzioni dal Terzo, Soc. , Controparte_5
oggetto del decreto ingiuntivo n. 1210/2006 (RG 4609/2006), sarebbe da ritenersi prescritto per non aver l'opponente ricevuto alcun valido atto interruttivo della prescrizione dal settembre 2006 (data di notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo);
c. l'opposizione, iscritta al R.G. n. 835-1/2023 di questo Tribunale, è stata assegnata al Giudice dell'Esecuzione (nella persona della Dr.ssa Paola Maria Grazia Mameli) il quale, con ordinanza emessa in data 7.08.2023 (doc. 5) resa inaudita altera parte, ha disposto per la sospensione dell'esecuzione, ravvisando i c.d. “gravi motivi” e fissava contestualmente l'udienza del 31 ottobre 2023 per la comparizione delle parti;
d. in vista dell'udienza sopra indicata si è costituita la 4 (quale cessionaria Parte_1
dei crediti del e per essa la sub mandataria Controparte_6 Controparte_1 la quale, contestando integralmente l'assunto di parte opponente (doc.
6 - comparsa
[...] di costituzione e risposta), ha documentato l'intervenuta interruzione dei termini di prescrizione dei crediti, come portati nell'atto di pignoramento e prima ancora nell'atto di precetto e nel decreto ingiuntivo n. 1210/2006 (RG 4609/2006), rilevando come il
[...]
(già fosse già intervenuta nell'esecuzione Controparte_6 Controparte_7
immobiliare RGE 121/2006 del Tribunale di Cagliari contro la sig.ra , procedura CP_3
definitasi nel 2018, e conseguentemente ha concluso chiedendo: a) in via preliminare, la revoca dell'ordinanza del 7.08.2023, con cui il GE aveva sospeso cautelativamente l'esecuzione mobiliare per assenza del fumus boni juris e dei c.d. gravi motivi;
b) nel merito, accertare e dichiarare infondata in fatto ed in diritto l'opposizione ex art 615 c.p.c. per assenza di intervenuta prescrizione del credito, conseguentemente rigettarla;
c) disporre per la prosecuzione del procedimento esecutivo mobiliare;
e. all'udienza del 14.02.2024 il Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza pedissequa al verbale di causa (doc. 7), ha accolto l'istanza di sospensione dell'esecuzione, confermando il precedente provvedimento, sul presupposto dell'esistenza del fumus derivante dalla fondatezza dell'eccezione di prescrizione relativa al credito portato dal decreto ingiuntivo n.
1210/2006.
Effettuate tali precisazioni preliminari, la parte opposta deduce in questa sede che:
− la società 4 è pacificamente l'attuale titolare del credito oggetto del decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1210/2006, acquistato in data 7.06.2018 dal (già Banco di Controparte_6
Sassari S.p.A., acquisita dalla prima nel maggio 2018) per tramite dell'operazione di cartolarizzazione dei crediti, che ha avuto ad oggetto l'intera posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la BA ED ( alla data del 31 dicembre 2017 (doc.
9-a). A Controparte_4
conferma di ciò, delle linee di credito portate nel decreto ingiuntivo n. 1210/2006 è stata prodotta la dichiarazione di cessione, rilasciata dal in favore di 4 (doc. Controparte_4 Parte_1
9-b);
− l'opponente non ha sollevato alcuna contestazione in ordine all'attuale esistenza del credito oggetto dell'ingiunzione, il cui ammontare ad oggi è aumentato in ragione degli interessi applicati
(doc. 17 e 18 – estratti ex art 50 TUB);
− deve ritenersi pretestuosa l'eccezione di prescrizione del credito sollevata da controparte, in quanto il (e prima di questa la nel corso degli anni – dal Controparte_4 Controparte_7
2006 al 2018 − ha posto in essere una serie di attività giudiziali che hanno interrotto il relativo decorso, e segnatamente:
1) a séguito dell'ottenimento del decreto ingiuntivo n. 1210/2006, munito di formula esecutiva il 23.06.2006, la (e poi , con atto di intervento, ex Controparte_7 Controparte_6
art. 499 c.p.c. depositato in data 15.03.2007 (doc. 10), era intervenuta nella procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Cagliari al RGE 121/2006 - introdotta dal BA
San Paolo IMI s.p.a. contro i sigg.ri e – e aveva chiesto di CP_3 Controparte_8 partecipare alla distribuzione del ricavato. Il ha partecipato all'intero Controparte_6
procedimento esecutivo, ricevendo le relative comunicazioni ad esso riferite (doc. 11, 12, 13,
14, 15 e 16). Il procedimento esecutivo in questione è stato definito con l'udienza di approvazione del progetto di riparto all'udienza del 22.03.2018 (doc. 16), all'esito del quale il
(già non ha ottenuto soddisfazione alcuna. Controparte_6 Controparte_7
Pertanto, secondo la parte opposta, l'intervento ai sensi dell'art. 499 c.p.c. operato dal CP_4
nel procedimento esecutivo, ha di fatto determinato, per tutta la durata della detta
[...] procedura (dal 2006 e conclusasi nel 2018), l'interruzione del decorso del termine prescrizionale;
2) , in qualità di esecutata, era pienamente consapevole della pendenza della procedura CP_3
espropriativa RGE 1210/2006 del Tribunale di Cagliari, come anche dei creditori ivi intervenuti, per aver ricevuto gli atti, subìto l'espropriazione e ricevuto le notifiche della procedura da parte della Cancelleria del Tribunale.
Alla luce di quanto sopra, la parte opposta ha quindi rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.
2. Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. il giudice, dopo aver dichiarato la contumacia della parte opponente
– non costituitasi nel termine di legge pur essendo stata regolarmente citata −, ha CP_3
differito la prima udienza di comparizione al 20 novembre 2024.
3. All'udienza sopra detta il giudice, dopo aver dato atto che la parte costituita non ha avanzato richieste istruttorie, ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
4. All'udienza del 5 febbraio 2025 il difensore della parte opposta ha confermato le conclusioni rassegnate con atto di citazione, rinunciando al termine per il deposito delle comparse conclusionali.
A quel punto, il giudice ha tenuto la causa a decisione, riservandosi il deposito della sentenza nei termini di legge.
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5. La domanda formulata dalla parte opposta è fondata e merita accoglimento, con il conseguente rigetto dell'opposizione all'esecuzione presentata da . CP_3
Preliminarmente occorre rilevare come dalla documentazione in atti risulti sufficientemente provata la titolarità del credito 4 quale cessionaria del credito già di Parte_1 Controparte_6 nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione dei crediti ex art 58 TUB che avuto ad
[...] oggetto l'intera posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la BA cedente alla data del 31 dicembre 2017 (v. pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale e dichiarazione di cessione da parte del cfr. doc.9a e 9b). Controparte_4
Come evidenziato a più riprese dalla Suprema Corte, l'onere di dimostrare l'inclusione del credito nella operazione di cessione in blocco, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, sussiste in capo al creditore unicamente allorché insorga contestazione ed a meno che il resistente non ne abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuto la legittimazione (Cass.
24798/2020).
Ebbene, dalla lettura del ricorso in opposizione emerge che l'opponente ha di fatto ammesso l'attuale titolarità del credito in capo a controparte, astenendosi dal contestare la relativa legittimazione attiva (“Orbene, solo in data 10 Marzo 2023 l'attuale titolare del credito, tale divenuta a seguito della cartolarizzazione di tale credito, ha proceduto alla notificazione di atto di precetto”: v. doc. 4).
Come risulta dal contenuto dell'atto di opposizione in atti, i motivi a sostegno del ricorso consistono unicamente nell'eccezione dell'intervenuta prescrizione del credito, riconosciuto con il decreto
Ingiuntivo del Tribunale di Cagliari n° 1210 del 2006.
Orbene, non può essere condivisa la tesi sostenuta dall'opponente, secondo la quale, a séguito della notifica del suddetto decreto ingiuntivo, non sarebbe ravvisabile alcun valido atto interruttivo della prescrizione del credito vantato da controparte.
Ed infatti, la parte opposta ha dimostrato che il società che ha ceduto il Controparte_6 credito alla 4 era intervenuta ai sensi dell'art. 499 c.p.c. nel procedimento di Parte_1
esecuzione immobiliare, pendente dinanzi al Tribunale di Cagliari, iscritto al RGE 121/2006 promossa contro i sigg.ri e ed aveva chiesto di partecipare alla CP_3 Controparte_8
distribuzione del ricavato.
La procedura esecutiva è stata definita con approvazione del progetto di distribuzione all'udienza del 22.03.2018.
Al riguardo, è indubitabile che la partecipazione attiva al giudizio esecutivo, con richiesta di partecipazione alla distribuzione del ricavato, interrompe il decorso dei termini prescrizionali per tutta la durata del giudizio medesimo sino alla definizione che avviene con la distribuzione delle somme. Sul punto, la Suprema Corte ha infatti precisato a più riprese che “nell'espropriazione forzata il ricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata è equiparabile alla domanda proposta nel corso di un giudizio, ed è idoneo, ex art 2943
c.c., ad interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso ed a sospenderne il decorso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita”, (v. Sez. 3 - , Sentenza
n. 14602 del 09/07/2020; sentenza n. 26929 del 19.12.2014). Come correttamente osservato dal Suprema Corte, il cui orientamento è stato correttamente richiamato dalla parte opposta in materia di prescrizione, “la ratio nella logica della disciplina della prescrizione, è evidente: quando penda il processo, anche esecutivo, la condotta del creditore che non si individui come inerziale e quindi significativa ai fini dei riflessi sulla persistenza del diritto
(…), l'effetto interruttivo permanente determinato dall'introduzione del processo esecutivo si conserva, agli effetti dell'art. 2945, secondo comma, cod. proc. civ., quando la chiusura della procedura coattiva consista nel raggiungimento dello scopo della stessa ovvero, alternativamente, il suddetto scopo non sia raggiunto ma la chiusura del procedimento sia determinata da una condotta non ascrivibile al creditore procedente, mentre, in ipotesi opposta a quest'ultima, a norma dell'art. 2945, terzo comma, cod. proc. civ., l'effetto stesso resterà istantaneo” – (cfr. sentenza n.
12239 del 09/05/2019; conf. Ordinanza n.8217 del 24/03/2021).
Nel caso di specie, il ricorso per intervento avvenuto nell'ambito dell'espropriazione forzata, che conteneva l'istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è senz'altro equiparabile alla c.d. "domanda proposta nel corso di un giudizio" idonea, a mente dell'art. 2943, comma 2, c.c., ad interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso ed a sospenderne il corso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita (avvenuta, come detto, all'udienza del 22.03.2018).
Pertanto, l'intervento depositato dal ha determinato per tutta la durata dello Controparte_4 stesso (ovverosia dal 2007 al 2018) l'interruzione del decorso del termine di prescrizione del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 1210/2006.
In definitiva, non vi sono dubbi in merito alla persistenza del suddetto credito in capo alla 4
[...]
e alla sua esatta quantificazione - così come risultante dai documenti bancari prodotti in Pt_1
giudizio (docc. 17 e 18) -, rispetto alla quale l'opponente non ha sollevato alcuna contestazione.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'opposizione all'esecuzione presentata da CP_3 dev'essere rigettata, con la conseguente legittimità del procedimento esecutivo R.G. n. 835/2023, introdotto da e per essa la sub-delegata Parte_2 [...] di cui si autorizza la prosecuzione ai fini dell'emissione dell'ordinanza di Controparte_1
assegnazione.
6. Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt.
91 e seguenti c.p.c. e quindi poste interamente a carico della opponente contumace, non ravvisandosi ragioni che possano giustificare la compensazione neppure parziale tra le parti.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori minimi tabellari previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione sino a 260.000,00 euro (determinato in base all'importo oggetto della pretesa creditoria avanzata nella succitata procedura esecutiva immobiliare), con le riduzioni del 50% dei compensi in relazione a tutte le fasi qui liquidate (con la precisazione che non può farsi luogo alla liquidazione della fase di trattazione, non essendosi svolta attività istruttoria e non avendo la parte avanzato alcuna richiesta di prova), atteso il livello modesto di complessità della controversia in fatto e in diritto e il valore esclusivamente documentale del giudizio, nell'ambito del quale la parte opponente è rimasta contumace.
PER QUESTI MOTIVI
7. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. rigetta l'opposizione all'esecuzione immobiliare presso terzi presentata da CP_3 nell'ambito del procedimento R.G.E. n. 835/2023 pendente dinanzi al Tribunale di Cagliari;
b. dichiara la legittimità del procedimento esecutivo mobiliare R.G.E. n. 835/2023, introdotto da 4 e per essa la sub-delegata Parte_1 Controparte_1
contro e autorizza la prosecuzione del relativo giudizio;
[...] CP_3
c. condanna l'opponente a rimborsare a CP_3 Controparte_1
quale sub-delegata di 4 le spese processuali sostenute nel Controparte_9 presente giudizio, che si liquidano nell'importo pari a complessivi euro 2.108,50 per compenso al difensore, oltre a spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Cagliari, 13 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Luca Angioi