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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 05/01/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 22/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
CA SE IC, Presidente SALVUCCI DAVID, Relatore FAILLA CARMELO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1782/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 212/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 14 e pubblicata il 13/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03LS00511 2023 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 RL (dora innanzi Ric._1), esercente “Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi”, ha impugnato la sentenza n. 212/14/2025 del 13.12.2024, depositata il 13.1.2025, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania ha rigettato il ricorso proposto dalla predetta società avverso l'avviso di accertamento n. TYS03LS00511/2023 col quale in relazione all'anno di imposta 2017 veniva recuperata l'IVA indebitamente detratta sugli acquisti, relativamente alle 81 operazioni soggettivamente inesistenti intercorse nel predetto anno con la “cartiera” Società_1 RL, per il complessivo importo di 269.036,24 € e venivano irrogate le relative sanzioni per complessivi 453.998,25 €. Con la stessa sentenza, Ric._1 veniva condannata alla refusione delle spese di giudizio sostenute dall'Agenzia delle Entrate (d'ora innanzi AdE), liquidate in complessivi 28.000,00 €.
Si costituiva in giudizio, controdeducendo, AdE.
Rigettata la richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata con ordinanza resa all'udienza dell'8.7.2025, la causa veniva trattata e decisa, nel merito, all'udienza del 10.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, Ric._1 si duole del fatto che il giudice di prime cure non ha dichiarato la illegittimità e/o nullità dell'avviso di accertamento impugnato in ragione della mancata allegazione, allo stesso, benché richiamatovi, del verbale della verifica condotta il 10.5.2018 dall'Ufficio delle Dogane e dei Monopoli di Catania nei confronti della Società_1 RL, società esercente attività principale di “Commercio al dettaglio di carburanti per autotrazione”.
Al riguardo, senza necessità di troppo immolarsi sulla esatta qualificazione della doglianza – se
“eccezione in senso stretto”, come sostiene AdE, con conseguente improponibilità della stessa per la prima volta in sede di gravame, come nella specie risulta essere avvenuto da parte di Ric._1, ovvero se
“mera difesa”, quindi scevra da preclusioni processuali –, deve evidenziarsi come nell'avviso di accertamento impugnato risultino trasfusi i contenuti essenziali degli esiti della verifica condotta il 10.5.2018 nei riguardi della Società_1, così da consentire a Ric._1 di spiegare con efficacia le proprie difese. Si intende fare riferimento, nello specifico, al tratto della motivazione dell'avviso di accertamento che di seguito si riporta: “In data 10.05.2018, veniva iniziata nei confronti della società Società_1 RL , una verifica ai fini del controllo della regolare applicazione del Plafond Iva, ai sensi della Legge 28 del 18/02/1997 e dell'esatto adempimento delle formalità connesse e disciplinate dal PRD 633/72. La verifica in questione ha evidenziato sin dall'inizio una serie di elementi da cui è emerso, con evidenza, che la Società_1 RL rappresentata dal sig. Nominativo_1 non ha mai effettivamente operato come soggetto giuridico, in particolare si evidenziavano i seguenti elementi:
1. Assenza di struttura organizzativa: la società non ha una propria struttura organizzativa. Nello specifico, i vari sopralluoghi effettuati nella sede o nei luoghi indicati presso la Camera di Commercio e presso il Comune di Belpasso dai funzionari, sono risultati infruttuosi.
2. Assenza di scritture contabili: il sig. Nominativo_1, n.q. di rappresentante legale della società, ha dichiarato di non essere in possesso della documentazione contabile richiesta dai funzionari in sede di accesso, evidenziando la sua posizione di soggetto di comodo.
3. Assenza di dichiarazioni fiscali: non risultano dichiarazioni Iva dal 2016, ma solo comunicazioni Iva relative a lettere d'intento per gli anni 2016/2018 presentate tramite l'intermediario sig. Nominativo_2, soggetto che, anche sulla base delle dichiarazioni del Sig. Nom._1, risulterebbe parte attiva nel meccanismo fraudolento.
Tali evidenti indizi hanno fanno ritenere che la società in questione ha svolto unicamente il ruolo di cosiddetta “cartiera”, utilizzata cioè come schermo giuridico per acquistare merci in esenzione Iva, mediante dichiarazioni d'intento illegittime (che a tutti gli effetti autocertificano uno status giuridico/economico di esportatore agevolato), allo scopo di sottrarre la merce al pagamento dell'effettiva pretesa tributaria.
Infine, dai tabulati estratti dal Portale “F&C – dati relativi Iva” consultato dai verificatori, risultava, in particolare e limitatamente all'anno 2017, che la società fornitrice Società_2 RL, Partita Iva P.IVA_2, con sede Indirizzo_1 , 89122, Reggio Calabria (RC), ha comunicato per l'anno 2017 un volume di fatturazione di vendita di €. 11.339.772,00 verso la Società_1 RL, in esenzione d'Iva, a seguito di lettere di intento illecitamente emesse da quest'ultima.
Tale dato trova, altresì riscontro nella Banca dati Serpico/Aida – lettere d'intento, da cui si evince la presentazione telematica di nr. 118 lettere di intento, con l'apposito modello per la comunicazione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento che nella fattispecie sono state presentate per conto della Società_1 RL, dall'intermediario per la presentazione fiscali (partita iva cessata), Sig. Nominativo_2.
Con la dichiarazione di intento, il soggetto Iva che opera abitualmente con l'estero è autorizzato ad importare merce e servizi senza pagamento dell'Iva, nei limiti del Plafond. Lo scopo principale è quello di evitare di trovarsi costantemente a credito di Iva.
L'attività di verificatori ha evidenziato l'irregolare status di Esportatore Abituale in quanto non sono state riscontrate operazioni che concorrono alla sua formazione per l'anno 2016 oltre l'indebito utilizzo di un Plafond mediante lettere d'intento per acquisti all'interno dello Stato per l'anno 2017. A seguito della notifica del Pvc, la Società_1 RL con invito n. TYSI1LS00302/2021, notificato al sig. Nominativo_3 , in qualità di rappresentante giudiziario, veniva invitato in data 09.07.2021 ad instaurare il contraddittorio con questo Ufficio. La Società non si presentava né nella data indicata né in date successive. Pertanto, il procedimento di adesione veniva esitato negativamente”.
Il primo motivo di gravame, pertanto, non può trovare accoglimento.
Con il secondo motivo di gravame, si contesta l'avviso di accertamento in origine impugnato, quindi la sentenza con la quale è stato rigettato il ricorso avverso lo stesso, laddove è stata ritenuta la consapevole o conoscibile partecipazione, da parte di Ric._1, alla frode caratterizzata dalla totale evasione dell'IVA ordita da Società_1.
Sostiene l'appellante, infatti, come gli elementi indiziari valorizzati al riguardo da AdE non siano affatto gravi, precisi e concordanti e come sussistano, piuttosto, in capo a Ric._1, tutte le condizioni formali e materiali per detrarre l'IVA versata a monte al soggetto emittente la fattura, la Società_1.
Più nello specifico, Ric._1 assume che “anche usando una diligenza maggiore rispetto a quella che si richiede in ragione della qualità professionale ricoperta, non avrebbe, mai e poi mai, potuto cogliere la effettiva natura dell'altro contraente in quanto quest'ultimo, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificate le transazioni, si è presentato come un normale soggetto passivo, provvisto di partita Iva ed esercente l'attività di fornitore di prodotti carbolubrificanti con una propria organizzazione aziendale”, quindi lamenta che AdE “non ha provato né la natura fittizia delle operazioni commerciali né la sussistenza, in capo alla ricorrente, dell'elemento soggettivo della conoscenza o conoscibilità”.
Strettamente connesso a quello appena esposto è il terzo motivo di gravame, col quale si lamenta l'incongruenza della motivazione della sentenza impugnata, in ultima analisi apparente, secondo l'appellante, nello specifico:
a) nella parte in cui afferma che “In sintesi, la Ricorrente_1, effettuava i pagamenti dell'acquisto di carburante in anticipo rispetto alla consegna della merce, al momento di emissione da parte di
“Società_1 RL” di fatture pro-forma, fornendo in tal modo a quest'ultima i mezzi finanziari di cui di fatto il fornitore era sprovvisto. Società_1 procedeva successivamente alla consegna della merce e all'emissione delle fatture di vendita (circostanze tutte non contestate dalla ricorrente)”;
b) nella parte in cui afferma “è evidente il vantaggio che Ricorrente_1 RL ha ottenuto e sono acclarate le circostanze secondo cui Ricorrente_1 RL “non poteva non sapere”, in quanto: a) “Ricorrente_1 RL acquista ad un prezzo grosso modo corrispondente a quello che avrebbe scontato qualora avesse acquistato direttamente da “Società_3”;
c) nella parte in cui afferma che “Ricorrente_1 RL dunque acquista ad un prezzo inferiore di quello che un altro operatore, nelle sue stesse condizioni, avrebbe scontato sul mercato e ciò si verifica proprio in conseguenza dell'emissione, da parte di Società_1, di lettere d'intento false nei confronti di Società_2 RL”.”
Ebbene, anche a volere ritenere che risponda alla prassi commerciale vigente nel settore dei carburanti quella di ottenere la consegna della merce soltanto previo pagamento, deve evidenziarsi che l'avere Ric._1 acquistato carburante ad un prezzo grosso modo corrispondente a quello che avrebbe dovuto pagare qualora si fosse rifornita direttamente da Società_3, nonostante gli acquisti fossero avvenuti al termine di una filiera che vedeva l'intervento di altre due società intermediarie, la Società_2 e la Società_1, costituisce un indizio che certamente depone per la consapevolezza, da parte di Ric._1, di rapportarsi con una società “cartiera”.
E' del tutto irragionevole, infatti, che i soggetti commerciali che nella filiera testé descritta hanno operato quali intermediari (la Società_2 e la Società_1), di fatto non abbiano realizzano alcun margine di profitto, visto che Società_1 in qualche occasione ha addirittura venduto ad un prezzo inferiore rispetto al suo prezzo di acquisto e che comunque Ric._1 ha quasi sempre acquistato ad un prezzo inferiore rispetto a quello praticato da Società_3 ad Società_2. Ebbene, tali circostanze, in un operatore accorto e certamente consapevole dei prezzi di mercato – è la stessa Ric._1 a sostenere, infatti, di avere operato cercando di reperire sul mercato chi le praticava il prezzo più basso, onde poter poi mantenere altrettanto vantaggioso il prezzo di vendita e, quindi, aumentare la propria clientela –, avrebbe dovuto destare qualche remora sull'affidabilità dell'operazione commerciale. Proprio come ricostruito dal primo giudice, Ric._1 è riuscita ad acquistare ad un prezzo inferiore di quello che un altro operatore, nella sua stessa condizione, avrebbe sostenuto sul mercato solo in conseguenza dell'emissione, da parte di Società_1, di lettere d'intento false nei confronti di Società_2, a nulla rilevando che di tale falsità Ric._1 non potesse essere a conoscenza, potendo infatti certamente intuirlo, proprio in ragione del prezzo - oltremodo vantaggioso - che le veniva praticato da Società_1. Quest'ultima società, infatti, spacciandosi per l'esportatore abituale che non era, acquistava senza IVA e, a sua volta, pur emettendo fatture con operazioni imponibili IVA nei confronti dei suoi clienti, non versava mai l'imposta – ed in assoluta coerenza non presentava mai le relative dichiarazioni fiscali – che invece Ric._1 ha inteso detrarre.
Oltre a quanto esposto si consideri, quali ulteriori elementi che depongono per la consapevolezza, da parte di Ric._1, della natura di “cartiera” della Società_1 e, quindi, della inesistenza soggettiva delle operazioni formalmente intercorse con la stessa la cui IVA la società accertata ha poi portato in detrazione, non solo il fatto che dall'accertamento condotto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nei confronti della predetta società è emersa l'assenza di qualsivoglia struttura organizzativa che Ric._1 ha invece affermato di avere potuto constatare (“[..] si è presentato - il riferimento è alla Società_1, n.d.r. - come un normale soggetto passivo, provvisto di partita Iva ed esercente l'attività di fornitore di prodotti carbolubrificanti con una propria organizzazione aziendale”), ma anche la circostanza – non affatto secondaria – che Ric._1 appare adusa a rapportarsi commercialmente con società il cui operato è tutt'altro in linea con la normativa fiscale italiana. Il riferimento è alla Società_4 RLs (che, al pari della Società_1, ha omesso di presentare tutte le dichiarazioni fiscali relativamente all'anno 2017, è stata messa in liquidazione in data 15.11.2018 e poi dichiarata fallita), alla Società_4 RL ed alla Società_5 RL, società tutte interessate da verifiche e da attività di accertamento che hanno messo in luce il loro diretto coinvolgimento - proprio al pari di Società_1 - in un articolato sistema fraudolento nel commercio di carburanti finalizzato a garantire a soggetti terzi l'evasione delle imposte.
E, proprio a tale ultimo riguardo, alcuna incidenza assume la circostanza, valorizzata da Ric._1 nelle memorie illustrative presentate per l'udienza di trattazione del 10.12.2025, rappresentata dal fatto che l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania - Ufficio controlli, con provvedimento prot. n. 291791 del 7.11.2025 ha disposto, in autotutela, l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TYS03LS01952/2024 emesso sempre nei riguardi della Ric._1 “a seguito degli esiti dell'attività di controllo svolta dall'Ufficio delle Dogane e dei Monopoli di Catania e dalla Guardia di Finanza Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Catania nei confronti della società Società_6 Srl [..] anno di imposta 2018 e successivamente dall'accertamento emesso da Codesto Ufficio n. TYS03MD012441/2022, notificato in data 31.10.2022 e definito il 31.12.2022 per mancata opposizione, dal quale è emerso che la società, esercente attività principale di “Commercio al dettaglio di carburanti” è una così detta “cartiera” utilizzata per acquistare merci in esenzione Iva mediante dichiarazioni d'intento illegittime (che a tutti gli effetti autocertificano uno status giuridico/economico di esportazione agevolato), allo scopo di sottrarre la merce al pagamento dell'effettiva pretesa tributaria”.
Infatti, a prescindere dai rilievi di AdE sulla inammissibilità della produzione del predetto provvedimento in quanto tardivamente effettuata rispetto al momento in cui Ric._1 ne sarebbe venuta in possesso – superabili in ragione del fatto che AdE comunque non contesta la circostanza che il provvedimento di annullamento in autotutela sia stato emesso quanto, piuttosto, l'inconferenza dello stesso ai fatti per cui è processo –, deve evidenziarsi che la motivazione dell'annullamento in autotutela – “Per i motivi sopra esposti, si accoglie la richiesta di Parte di annullamento dell'invito ad adempiere n. TYS1LS011146/2024 avendo la stessa fornito la prova contraria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 bis comma 3 del DPR N. 633/1972, in particolare è stato dimostrato che il prezzo inferiore dei beni (rispetto agli acquisti di Società_6 RL dalla Società_2 spa) è stato determinato in ragione di eventi
o situazioni di fatto oggettivamente ricevute nello stesso periodo da altro operatore commerciale, i quali risultano persino inferiori al prezzo di vendita praticato dalla Società_4 RL, o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell'imposta. Pertanto, non sussistono i presupposti per ritenere che il prezzo inferiore praticato e di cui ha usufruito la società Ricorrente_1 RL sia riconducibile ad un suo comportamento fraudolento o a una partecipazione consapevole a un meccanismo evasivo, considerata anche la quantità irrisoria di carburante acquistato dalla Società_6 RL rispetto al totale del volume d'affari.” – non consente affatto di apprezzare quali siano stati gli “eventi o situazioni di fatto oggettivamente ricevute nello stesso periodo da altro operatore commerciale, i quali risultano persino inferiori al prezzo di vendita praticato dalla Società_6 RL” e, soprattutto, quale sia stato l'altro operatore commerciale che ha praticato alla Ric._1 un prezzo di vendita dei carburanti addirittura più basso rispetto a quello per il quale la Società_6 l'aveva acquistato da Società_2, non potendo affatto escludersi che fosse la Società_1 o la Società_4 e la Società_5, società tutte coinvolte, come sopra evidenziato, in frodi correlate a transazioni afferenti a carburanti in fittizia esenzione di imposta. E comunque, deve rilevarsi come l'annullamento dell'avviso di accertamento emesso con riferimento alla detrazione dell'IVA correlata agli acquisti di Ric._1 da Società_6 sia essenzialmente dipeso dalla “quantità irrisoria” di carburante acquistato da quest'ultima società, come tale poco conciliabile con una operazione che si assumeva essere di tipo frodatorio. Nella specie, invece, gli acquisti hanno ben altra consistenza.
Anche il secondo ed il terzo motivo di gravame, pertanto, non possono trovare accoglimento.
Va accolto, invece, il quarto motivo di gravame, con il quale Ric._1 censura la regolamentazione delle spese operata dal primo giudice, anche sotto il profilo della entità della liquidazione (complessivi 28.000,00 €). Infatti, anche a volere applicare i valori massimi previsti per le fasi studio, introduttiva e decisionale – le uniche che nel primo grado di giudizio vi sono state, posto che all'udienza cautelare le parti hanno consentito la definizione della controversia con sentenza semplificata e che la trattazione si è sostanzialmente risolta con la discussione – i valori liquidabili non avrebbero potuto superare i 9.566,00 €, ridotti del 20 % in ragione del fatto che AdE è stata in giudizio con un proprio funzionario, quindi i 7.653,00 €. Proprio nei termini appena indicati vanno riliquidate, pertanto, le spese del primo grado di giudizio.
Il parziale accoglimento del gravame legittima la compensazione, tra le parti, delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di II^ grado della Sicilia, Sezione 17 staccata di Catania, così provvede:
in parziale accoglimento del gravame ed in parziale riforma della sentenza impugnata, riliquida in complessivi 7.653,00 € le spese del primo grado di giudizio che Ricorrente_1 RL è stata condannata a rifondere all'Agenzia delle Entrate;
conferma, nel resto, l'impugnata sentenza;
compensa, tra le parti, le spese del presente grado di giudizio.
Catania, 10 dicembre 2025
Il giudice relatore ed estensore David SALVUCCI Il Presidente
US IC CA
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
CA SE IC, Presidente SALVUCCI DAVID, Relatore FAILLA CARMELO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1782/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 212/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 14 e pubblicata il 13/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03LS00511 2023 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 RL (dora innanzi Ric._1), esercente “Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi”, ha impugnato la sentenza n. 212/14/2025 del 13.12.2024, depositata il 13.1.2025, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania ha rigettato il ricorso proposto dalla predetta società avverso l'avviso di accertamento n. TYS03LS00511/2023 col quale in relazione all'anno di imposta 2017 veniva recuperata l'IVA indebitamente detratta sugli acquisti, relativamente alle 81 operazioni soggettivamente inesistenti intercorse nel predetto anno con la “cartiera” Società_1 RL, per il complessivo importo di 269.036,24 € e venivano irrogate le relative sanzioni per complessivi 453.998,25 €. Con la stessa sentenza, Ric._1 veniva condannata alla refusione delle spese di giudizio sostenute dall'Agenzia delle Entrate (d'ora innanzi AdE), liquidate in complessivi 28.000,00 €.
Si costituiva in giudizio, controdeducendo, AdE.
Rigettata la richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata con ordinanza resa all'udienza dell'8.7.2025, la causa veniva trattata e decisa, nel merito, all'udienza del 10.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, Ric._1 si duole del fatto che il giudice di prime cure non ha dichiarato la illegittimità e/o nullità dell'avviso di accertamento impugnato in ragione della mancata allegazione, allo stesso, benché richiamatovi, del verbale della verifica condotta il 10.5.2018 dall'Ufficio delle Dogane e dei Monopoli di Catania nei confronti della Società_1 RL, società esercente attività principale di “Commercio al dettaglio di carburanti per autotrazione”.
Al riguardo, senza necessità di troppo immolarsi sulla esatta qualificazione della doglianza – se
“eccezione in senso stretto”, come sostiene AdE, con conseguente improponibilità della stessa per la prima volta in sede di gravame, come nella specie risulta essere avvenuto da parte di Ric._1, ovvero se
“mera difesa”, quindi scevra da preclusioni processuali –, deve evidenziarsi come nell'avviso di accertamento impugnato risultino trasfusi i contenuti essenziali degli esiti della verifica condotta il 10.5.2018 nei riguardi della Società_1, così da consentire a Ric._1 di spiegare con efficacia le proprie difese. Si intende fare riferimento, nello specifico, al tratto della motivazione dell'avviso di accertamento che di seguito si riporta: “In data 10.05.2018, veniva iniziata nei confronti della società Società_1 RL , una verifica ai fini del controllo della regolare applicazione del Plafond Iva, ai sensi della Legge 28 del 18/02/1997 e dell'esatto adempimento delle formalità connesse e disciplinate dal PRD 633/72. La verifica in questione ha evidenziato sin dall'inizio una serie di elementi da cui è emerso, con evidenza, che la Società_1 RL rappresentata dal sig. Nominativo_1 non ha mai effettivamente operato come soggetto giuridico, in particolare si evidenziavano i seguenti elementi:
1. Assenza di struttura organizzativa: la società non ha una propria struttura organizzativa. Nello specifico, i vari sopralluoghi effettuati nella sede o nei luoghi indicati presso la Camera di Commercio e presso il Comune di Belpasso dai funzionari, sono risultati infruttuosi.
2. Assenza di scritture contabili: il sig. Nominativo_1, n.q. di rappresentante legale della società, ha dichiarato di non essere in possesso della documentazione contabile richiesta dai funzionari in sede di accesso, evidenziando la sua posizione di soggetto di comodo.
3. Assenza di dichiarazioni fiscali: non risultano dichiarazioni Iva dal 2016, ma solo comunicazioni Iva relative a lettere d'intento per gli anni 2016/2018 presentate tramite l'intermediario sig. Nominativo_2, soggetto che, anche sulla base delle dichiarazioni del Sig. Nom._1, risulterebbe parte attiva nel meccanismo fraudolento.
Tali evidenti indizi hanno fanno ritenere che la società in questione ha svolto unicamente il ruolo di cosiddetta “cartiera”, utilizzata cioè come schermo giuridico per acquistare merci in esenzione Iva, mediante dichiarazioni d'intento illegittime (che a tutti gli effetti autocertificano uno status giuridico/economico di esportatore agevolato), allo scopo di sottrarre la merce al pagamento dell'effettiva pretesa tributaria.
Infine, dai tabulati estratti dal Portale “F&C – dati relativi Iva” consultato dai verificatori, risultava, in particolare e limitatamente all'anno 2017, che la società fornitrice Società_2 RL, Partita Iva P.IVA_2, con sede Indirizzo_1 , 89122, Reggio Calabria (RC), ha comunicato per l'anno 2017 un volume di fatturazione di vendita di €. 11.339.772,00 verso la Società_1 RL, in esenzione d'Iva, a seguito di lettere di intento illecitamente emesse da quest'ultima.
Tale dato trova, altresì riscontro nella Banca dati Serpico/Aida – lettere d'intento, da cui si evince la presentazione telematica di nr. 118 lettere di intento, con l'apposito modello per la comunicazione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento che nella fattispecie sono state presentate per conto della Società_1 RL, dall'intermediario per la presentazione fiscali (partita iva cessata), Sig. Nominativo_2.
Con la dichiarazione di intento, il soggetto Iva che opera abitualmente con l'estero è autorizzato ad importare merce e servizi senza pagamento dell'Iva, nei limiti del Plafond. Lo scopo principale è quello di evitare di trovarsi costantemente a credito di Iva.
L'attività di verificatori ha evidenziato l'irregolare status di Esportatore Abituale in quanto non sono state riscontrate operazioni che concorrono alla sua formazione per l'anno 2016 oltre l'indebito utilizzo di un Plafond mediante lettere d'intento per acquisti all'interno dello Stato per l'anno 2017. A seguito della notifica del Pvc, la Società_1 RL con invito n. TYSI1LS00302/2021, notificato al sig. Nominativo_3 , in qualità di rappresentante giudiziario, veniva invitato in data 09.07.2021 ad instaurare il contraddittorio con questo Ufficio. La Società non si presentava né nella data indicata né in date successive. Pertanto, il procedimento di adesione veniva esitato negativamente”.
Il primo motivo di gravame, pertanto, non può trovare accoglimento.
Con il secondo motivo di gravame, si contesta l'avviso di accertamento in origine impugnato, quindi la sentenza con la quale è stato rigettato il ricorso avverso lo stesso, laddove è stata ritenuta la consapevole o conoscibile partecipazione, da parte di Ric._1, alla frode caratterizzata dalla totale evasione dell'IVA ordita da Società_1.
Sostiene l'appellante, infatti, come gli elementi indiziari valorizzati al riguardo da AdE non siano affatto gravi, precisi e concordanti e come sussistano, piuttosto, in capo a Ric._1, tutte le condizioni formali e materiali per detrarre l'IVA versata a monte al soggetto emittente la fattura, la Società_1.
Più nello specifico, Ric._1 assume che “anche usando una diligenza maggiore rispetto a quella che si richiede in ragione della qualità professionale ricoperta, non avrebbe, mai e poi mai, potuto cogliere la effettiva natura dell'altro contraente in quanto quest'ultimo, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificate le transazioni, si è presentato come un normale soggetto passivo, provvisto di partita Iva ed esercente l'attività di fornitore di prodotti carbolubrificanti con una propria organizzazione aziendale”, quindi lamenta che AdE “non ha provato né la natura fittizia delle operazioni commerciali né la sussistenza, in capo alla ricorrente, dell'elemento soggettivo della conoscenza o conoscibilità”.
Strettamente connesso a quello appena esposto è il terzo motivo di gravame, col quale si lamenta l'incongruenza della motivazione della sentenza impugnata, in ultima analisi apparente, secondo l'appellante, nello specifico:
a) nella parte in cui afferma che “In sintesi, la Ricorrente_1, effettuava i pagamenti dell'acquisto di carburante in anticipo rispetto alla consegna della merce, al momento di emissione da parte di
“Società_1 RL” di fatture pro-forma, fornendo in tal modo a quest'ultima i mezzi finanziari di cui di fatto il fornitore era sprovvisto. Società_1 procedeva successivamente alla consegna della merce e all'emissione delle fatture di vendita (circostanze tutte non contestate dalla ricorrente)”;
b) nella parte in cui afferma “è evidente il vantaggio che Ricorrente_1 RL ha ottenuto e sono acclarate le circostanze secondo cui Ricorrente_1 RL “non poteva non sapere”, in quanto: a) “Ricorrente_1 RL acquista ad un prezzo grosso modo corrispondente a quello che avrebbe scontato qualora avesse acquistato direttamente da “Società_3”;
c) nella parte in cui afferma che “Ricorrente_1 RL dunque acquista ad un prezzo inferiore di quello che un altro operatore, nelle sue stesse condizioni, avrebbe scontato sul mercato e ciò si verifica proprio in conseguenza dell'emissione, da parte di Società_1, di lettere d'intento false nei confronti di Società_2 RL”.”
Ebbene, anche a volere ritenere che risponda alla prassi commerciale vigente nel settore dei carburanti quella di ottenere la consegna della merce soltanto previo pagamento, deve evidenziarsi che l'avere Ric._1 acquistato carburante ad un prezzo grosso modo corrispondente a quello che avrebbe dovuto pagare qualora si fosse rifornita direttamente da Società_3, nonostante gli acquisti fossero avvenuti al termine di una filiera che vedeva l'intervento di altre due società intermediarie, la Società_2 e la Società_1, costituisce un indizio che certamente depone per la consapevolezza, da parte di Ric._1, di rapportarsi con una società “cartiera”.
E' del tutto irragionevole, infatti, che i soggetti commerciali che nella filiera testé descritta hanno operato quali intermediari (la Società_2 e la Società_1), di fatto non abbiano realizzano alcun margine di profitto, visto che Società_1 in qualche occasione ha addirittura venduto ad un prezzo inferiore rispetto al suo prezzo di acquisto e che comunque Ric._1 ha quasi sempre acquistato ad un prezzo inferiore rispetto a quello praticato da Società_3 ad Società_2. Ebbene, tali circostanze, in un operatore accorto e certamente consapevole dei prezzi di mercato – è la stessa Ric._1 a sostenere, infatti, di avere operato cercando di reperire sul mercato chi le praticava il prezzo più basso, onde poter poi mantenere altrettanto vantaggioso il prezzo di vendita e, quindi, aumentare la propria clientela –, avrebbe dovuto destare qualche remora sull'affidabilità dell'operazione commerciale. Proprio come ricostruito dal primo giudice, Ric._1 è riuscita ad acquistare ad un prezzo inferiore di quello che un altro operatore, nella sua stessa condizione, avrebbe sostenuto sul mercato solo in conseguenza dell'emissione, da parte di Società_1, di lettere d'intento false nei confronti di Società_2, a nulla rilevando che di tale falsità Ric._1 non potesse essere a conoscenza, potendo infatti certamente intuirlo, proprio in ragione del prezzo - oltremodo vantaggioso - che le veniva praticato da Società_1. Quest'ultima società, infatti, spacciandosi per l'esportatore abituale che non era, acquistava senza IVA e, a sua volta, pur emettendo fatture con operazioni imponibili IVA nei confronti dei suoi clienti, non versava mai l'imposta – ed in assoluta coerenza non presentava mai le relative dichiarazioni fiscali – che invece Ric._1 ha inteso detrarre.
Oltre a quanto esposto si consideri, quali ulteriori elementi che depongono per la consapevolezza, da parte di Ric._1, della natura di “cartiera” della Società_1 e, quindi, della inesistenza soggettiva delle operazioni formalmente intercorse con la stessa la cui IVA la società accertata ha poi portato in detrazione, non solo il fatto che dall'accertamento condotto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nei confronti della predetta società è emersa l'assenza di qualsivoglia struttura organizzativa che Ric._1 ha invece affermato di avere potuto constatare (“[..] si è presentato - il riferimento è alla Società_1, n.d.r. - come un normale soggetto passivo, provvisto di partita Iva ed esercente l'attività di fornitore di prodotti carbolubrificanti con una propria organizzazione aziendale”), ma anche la circostanza – non affatto secondaria – che Ric._1 appare adusa a rapportarsi commercialmente con società il cui operato è tutt'altro in linea con la normativa fiscale italiana. Il riferimento è alla Società_4 RLs (che, al pari della Società_1, ha omesso di presentare tutte le dichiarazioni fiscali relativamente all'anno 2017, è stata messa in liquidazione in data 15.11.2018 e poi dichiarata fallita), alla Società_4 RL ed alla Società_5 RL, società tutte interessate da verifiche e da attività di accertamento che hanno messo in luce il loro diretto coinvolgimento - proprio al pari di Società_1 - in un articolato sistema fraudolento nel commercio di carburanti finalizzato a garantire a soggetti terzi l'evasione delle imposte.
E, proprio a tale ultimo riguardo, alcuna incidenza assume la circostanza, valorizzata da Ric._1 nelle memorie illustrative presentate per l'udienza di trattazione del 10.12.2025, rappresentata dal fatto che l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania - Ufficio controlli, con provvedimento prot. n. 291791 del 7.11.2025 ha disposto, in autotutela, l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TYS03LS01952/2024 emesso sempre nei riguardi della Ric._1 “a seguito degli esiti dell'attività di controllo svolta dall'Ufficio delle Dogane e dei Monopoli di Catania e dalla Guardia di Finanza Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Catania nei confronti della società Società_6 Srl [..] anno di imposta 2018 e successivamente dall'accertamento emesso da Codesto Ufficio n. TYS03MD012441/2022, notificato in data 31.10.2022 e definito il 31.12.2022 per mancata opposizione, dal quale è emerso che la società, esercente attività principale di “Commercio al dettaglio di carburanti” è una così detta “cartiera” utilizzata per acquistare merci in esenzione Iva mediante dichiarazioni d'intento illegittime (che a tutti gli effetti autocertificano uno status giuridico/economico di esportazione agevolato), allo scopo di sottrarre la merce al pagamento dell'effettiva pretesa tributaria”.
Infatti, a prescindere dai rilievi di AdE sulla inammissibilità della produzione del predetto provvedimento in quanto tardivamente effettuata rispetto al momento in cui Ric._1 ne sarebbe venuta in possesso – superabili in ragione del fatto che AdE comunque non contesta la circostanza che il provvedimento di annullamento in autotutela sia stato emesso quanto, piuttosto, l'inconferenza dello stesso ai fatti per cui è processo –, deve evidenziarsi che la motivazione dell'annullamento in autotutela – “Per i motivi sopra esposti, si accoglie la richiesta di Parte di annullamento dell'invito ad adempiere n. TYS1LS011146/2024 avendo la stessa fornito la prova contraria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 bis comma 3 del DPR N. 633/1972, in particolare è stato dimostrato che il prezzo inferiore dei beni (rispetto agli acquisti di Società_6 RL dalla Società_2 spa) è stato determinato in ragione di eventi
o situazioni di fatto oggettivamente ricevute nello stesso periodo da altro operatore commerciale, i quali risultano persino inferiori al prezzo di vendita praticato dalla Società_4 RL, o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell'imposta. Pertanto, non sussistono i presupposti per ritenere che il prezzo inferiore praticato e di cui ha usufruito la società Ricorrente_1 RL sia riconducibile ad un suo comportamento fraudolento o a una partecipazione consapevole a un meccanismo evasivo, considerata anche la quantità irrisoria di carburante acquistato dalla Società_6 RL rispetto al totale del volume d'affari.” – non consente affatto di apprezzare quali siano stati gli “eventi o situazioni di fatto oggettivamente ricevute nello stesso periodo da altro operatore commerciale, i quali risultano persino inferiori al prezzo di vendita praticato dalla Società_6 RL” e, soprattutto, quale sia stato l'altro operatore commerciale che ha praticato alla Ric._1 un prezzo di vendita dei carburanti addirittura più basso rispetto a quello per il quale la Società_6 l'aveva acquistato da Società_2, non potendo affatto escludersi che fosse la Società_1 o la Società_4 e la Società_5, società tutte coinvolte, come sopra evidenziato, in frodi correlate a transazioni afferenti a carburanti in fittizia esenzione di imposta. E comunque, deve rilevarsi come l'annullamento dell'avviso di accertamento emesso con riferimento alla detrazione dell'IVA correlata agli acquisti di Ric._1 da Società_6 sia essenzialmente dipeso dalla “quantità irrisoria” di carburante acquistato da quest'ultima società, come tale poco conciliabile con una operazione che si assumeva essere di tipo frodatorio. Nella specie, invece, gli acquisti hanno ben altra consistenza.
Anche il secondo ed il terzo motivo di gravame, pertanto, non possono trovare accoglimento.
Va accolto, invece, il quarto motivo di gravame, con il quale Ric._1 censura la regolamentazione delle spese operata dal primo giudice, anche sotto il profilo della entità della liquidazione (complessivi 28.000,00 €). Infatti, anche a volere applicare i valori massimi previsti per le fasi studio, introduttiva e decisionale – le uniche che nel primo grado di giudizio vi sono state, posto che all'udienza cautelare le parti hanno consentito la definizione della controversia con sentenza semplificata e che la trattazione si è sostanzialmente risolta con la discussione – i valori liquidabili non avrebbero potuto superare i 9.566,00 €, ridotti del 20 % in ragione del fatto che AdE è stata in giudizio con un proprio funzionario, quindi i 7.653,00 €. Proprio nei termini appena indicati vanno riliquidate, pertanto, le spese del primo grado di giudizio.
Il parziale accoglimento del gravame legittima la compensazione, tra le parti, delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di II^ grado della Sicilia, Sezione 17 staccata di Catania, così provvede:
in parziale accoglimento del gravame ed in parziale riforma della sentenza impugnata, riliquida in complessivi 7.653,00 € le spese del primo grado di giudizio che Ricorrente_1 RL è stata condannata a rifondere all'Agenzia delle Entrate;
conferma, nel resto, l'impugnata sentenza;
compensa, tra le parti, le spese del presente grado di giudizio.
Catania, 10 dicembre 2025
Il giudice relatore ed estensore David SALVUCCI Il Presidente
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