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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 29/07/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Riccardo Mele presidente
2) Dott. Maurizio Petrelli consigliere
3) Dott.ssa Patrizia Ingravallo giudice onorario ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 49 del ruolo generale delle cause dell'anno 2022, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 19.06.2024
TRA
(c.f. ), in persona del Presidente della Giunta regionale e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessio Mattera dell'Avvocatura regionale, come da procura apposta in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliata in Bari presso la sede dell'Avvocatura regionale, al Lungomare Nazario Sauro n. 33;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. e (c.f. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), elettivamente domiciliati in Muro Leccese, alla via Leonardo da Vinci C.F._2
n.135, presso lo studio dell'avv. Oronzo Valentino Maggiulli da cui sono rappresentati e difesi come da procure speciali in atti;
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti atti di citazione in opposizione ad ingiunzione ex art.3 del R.D. n.639/1910, ritualmente notificati, (causa iscritta al n. 8574/20 r.g.) e (causa iscritta al n. Controparte_1 Controparte_2
8576/20 r.g.) adivano il tribunale di Lecce chiedendo sostanzialmente di accertare l'inidoneità della c.d. “ingiunzione fiscale” quale strumento mediante il quale mettere in esecuzione le sentenze pronunciate dalla Corte dei Conti in giudizi di responsabilità e di conseguenza, previa sospensione
1 cautelare del titolo esecutivo, dichiarare la nullità ovvero annullare ovvero revocare il provvedimento censurato e cioè l'ingiunzione amministrativa di pagamento n. AOO -
149/PROT./28/10//2020/0020639 notificata a mezzo posta il 2/11/2020 recante l'intimazione di pagamento del complessivo importo di € 1.179.935,85 rinveniente dalla sentenza n.631/18 della
Sezione Giurisdizionale Regionale per la della Corte dei Conti la quale aveva disposto la Pt_1
condanna “al pagamento in favore della della somma complessiva di €. Parte_1
1.014.997,28, di cui l'intero importo a carico di e fino a concorrenza della somma Controparte_1 di: a) €.419.724,41 a carico di e della , in via Controparte_2 Controparte_3 solidale;
b) €.118.727,44 (pari al 40% di €.296.818,60), a carico di , in via Controparte_4 sussidiaria;
c) €.119.381,71 (pari al 40% di €.298.454,27) a carico di , pure Parte_2
sussidiariamente. Il tutto con rivalutazione monetaria come in parte motiva e interessi legali dalla data di pubblicazione della presente decisione e fino all'effettivo soddisfo”.
Inoltre, in ipotesi di legittimo utilizzo della citata ingiunzione fiscale, gli attori eccepivano l'omessa notifica del titolo presupposto (sentenza della Corte dei Conti), munito della prescritta formula esecutiva, prima di procedere al recupero delle somme a loro carico.
Si costituiva la che evidenziava preliminarmente la mancata contestazione del credito Parte_1 vantato dall'amministrazione nei confronti degli attori. Nel merito, deducevano che l'ingiunzione fiscale emessa in virtù dell'esistenza di un diritto certo, liquido ed esigibile, aveva valore di titolo esecutivo stragiudiziale e atto di precetto e costituiva il primo atto, non processuale, del procedimento di coazione che l'ente pubblico poteva adottare in via generale ed in alternativa al ruolo per la riscossione delle entrate patrimoniali. Pertanto, l'ente portava in esecuzione il titolo esecutivo, rappresentato dall'ingiunzione fiscale, che trovava fondamento in un credito certo, liquido ed esigibile derivante dalla sentenza n.631/2018 della Corte dei Conti.
La causa veniva istruita con produzione documentale.
All'udienza del 17 giugno 2021, previa precisazione delle conclusioni e riunione alla causa n.8574/20 r.g. del fascicolo n. 8576/20 r.g. il giudice disponeva come da separata sentenza n.
1867/2021 con la quale accoglieva l'opposizione, annullava l'ingiunzione amministrativa di pagamento opposta e condannava la al pagamento delle spese di lite in favore dello Parte_1
Stato.
In estrema sintesi il tribunale di Lecce riteneva che il recupero del credito vantato dalla Pt_1
, riconosciuto dalla sentenza n. 631/2018 della Corte dei Conti, non poteva effettuarsi mediante
[...]
l'utilizzo dello strumento della c.d. “ingiunzione fiscale” in quanto l'entrata in vigore del codice di giustizia contabile precludeva il ricorso a tale strumento.
2 Avverso la predetta sentenza proponeva appello la con atto notificato a mezzo pec il Parte_1
14 gennaio 2019 per il motivo che sarà di seguito esaminato.
Resisteva al gravame la . Parte_1
All'udienza del 19.06.2024, previa precisazione delle conclusioni mediante trattazione scritta, la causa veniva introitata per la decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di gravame rubricato testualmente “Illegittimità/Infondatezza/Erroneità della sentenza impugnata in relazione alla violazione e/o falsa applicazione dell'articolato normativo che legittima e fonda l'utilizzo dello strumento della ingiunzione fiscale della Parte_1 CP_5
n.8/1973) – Alternatività /Equiparazione dell'ingiunzione fiscale e del ruolo” la Parte_1
censura la sentenza di primo grado sostenendo che il tribunale avrebbe asetticamente aderito all'interpretazione letterale dell'art.214, comma 5, lettera c, del nuovo codice di giustizia contabile mentre la sezione contenzioso amministrativo della aveva agito in base alla legge Parte_1
regionale n.8/73 che legittimava la al recupero dei crediti regionali mediante Pt_1 Parte_1
ingiunzione fiscale, strumento alternativo ed equipollente rispetto alla procedura a mezzo ruolo.
Il motivo è infondato.
Alla fattispecie si applica la disciplina di cui agli art.212 -214 e ss. del vigente codice di giustizia contabile.
Gli articoli 212 e 214 del Codice della Giustizia Contabile riguardano rispettivamente il titolo esecutivo e la riscossione dei crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti, come nella fattispecie de qua.
In sintesi, l'articolo 212 stabilisce che le decisioni definitive di condanna, ordinanze esecutive e provvedimenti emessi dalla Corte dei conti, in copia conforme, costituiscono titolo per l'esecuzione forzata. L'articolo 214, invece, disciplina le modalità di riscossione di tali crediti, attribuendo tale compito all'amministrazione o ente titolare del credito, che deve avviare la procedura di recupero secondo le modalità previste.
Tale articolo recita al V° comma: La riscossione del credito erariale è effettuata: a) mediante recupero in via amministrativa;
b) mediante esecuzione forzata di cui al Libro III del codice di procedura civile;
c) mediante iscrizione a ruolo ai sensi della normativa concernente, rispettivamente, la riscossione dei crediti dello Stato e degli enti locali e territoriali.
Osserva la Corte che la scelta del metodo per riscuotere un credito erariale resta in capo all'amministrazione procedente nell'ambito però di modalità “tipizzate” ovvero il recupero in via amministrativa, l'iscrizione nei ruoli coattivi e l'esecuzione forzata.
3 Ne consegue che corretta è la sentenza di primo grado allorquando afferma che “il recupero del credito da parte della , riconosciuto con la sentenza n. 631/2018, pronunciata dalla Parte_1
Corte dei Conti, non può effettuarsi mediante l'utilizzo dello strumento della c.d. “ingiunzione fiscale”, in quanto l'entrata in vigore del codice di giustizia contabile preclude il ricorso a tale strumento, se sol si considera che l'anzidetta ingiunzione fiscale non è stata recepita dal citato codice”.
In effetti la cd. ingiunzione fiscale di cui al R.D. n.639/1910 non ricade nelle ipotesi tipizzate dall'art. 214, comma 5, del c.d. “Codice di Giustizia contabile” che disciplina specificamente le modalità per eseguire le sentenze della magistratura contabile.
Ne deriva che, il provvedimento opposto non consente di dare esecuzione alla sentenza di condanna n.631/18 della Sezione giurisdizionale Regionale per la Puglia della Corte dei Conti, pronunciata a carico di e di , alla luce della specialità che caratterizza il codice Controparte_1 Controparte_2
di giustizia contabile, in materia del recupero delle somme liquidate da una pronuncia di condanna della magistratura contabile, rispetto alle disposizioni generali dettate dal R.D. n.639/1910 per la riscossione delle entrate degli enti locali e che costituisce il substrato normativo della legge regionale n.8/73 citata dall'appellante.
D'altro canto la non ha dedotto e neppure allegato elementi idonei ad indurre questa Parte_1
corte ad un convincimento diverso da quello espresso dal tribunale di prime cure.
In tale contesto l'appello proposto dalla va rigettato e la sentenza impugnata Parte_1
confermata.
Le spese di giudizio vengono poste an carico della in quanto soccombente. Parte_1
Si dà atto, altresì, che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1-bis d.p.r. 115/2002 a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, nella composizione di cui al verbale di udienza, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe avverso la sentenza n. 1867/2021 del tribunale di Lecce, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione Parte_1 delle spese processuali del presente grado di giudizio, in favore dell'Erario che liquida in complessivi € 15.00 0,00 per compensi professionali oltre accessori se dovuti.
4 Si dà atto, che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1- quater, d.p.r. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma
1-bis d.p.r. 115/2002 a carico dell'appellante.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 10 luglio 2025.
Il Giudice ausiliario il Presidente
Avv. Patrizia Ingravallo Dott. Riccardo Mele
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Riccardo Mele presidente
2) Dott. Maurizio Petrelli consigliere
3) Dott.ssa Patrizia Ingravallo giudice onorario ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 49 del ruolo generale delle cause dell'anno 2022, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 19.06.2024
TRA
(c.f. ), in persona del Presidente della Giunta regionale e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessio Mattera dell'Avvocatura regionale, come da procura apposta in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliata in Bari presso la sede dell'Avvocatura regionale, al Lungomare Nazario Sauro n. 33;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. e (c.f. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), elettivamente domiciliati in Muro Leccese, alla via Leonardo da Vinci C.F._2
n.135, presso lo studio dell'avv. Oronzo Valentino Maggiulli da cui sono rappresentati e difesi come da procure speciali in atti;
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti atti di citazione in opposizione ad ingiunzione ex art.3 del R.D. n.639/1910, ritualmente notificati, (causa iscritta al n. 8574/20 r.g.) e (causa iscritta al n. Controparte_1 Controparte_2
8576/20 r.g.) adivano il tribunale di Lecce chiedendo sostanzialmente di accertare l'inidoneità della c.d. “ingiunzione fiscale” quale strumento mediante il quale mettere in esecuzione le sentenze pronunciate dalla Corte dei Conti in giudizi di responsabilità e di conseguenza, previa sospensione
1 cautelare del titolo esecutivo, dichiarare la nullità ovvero annullare ovvero revocare il provvedimento censurato e cioè l'ingiunzione amministrativa di pagamento n. AOO -
149/PROT./28/10//2020/0020639 notificata a mezzo posta il 2/11/2020 recante l'intimazione di pagamento del complessivo importo di € 1.179.935,85 rinveniente dalla sentenza n.631/18 della
Sezione Giurisdizionale Regionale per la della Corte dei Conti la quale aveva disposto la Pt_1
condanna “al pagamento in favore della della somma complessiva di €. Parte_1
1.014.997,28, di cui l'intero importo a carico di e fino a concorrenza della somma Controparte_1 di: a) €.419.724,41 a carico di e della , in via Controparte_2 Controparte_3 solidale;
b) €.118.727,44 (pari al 40% di €.296.818,60), a carico di , in via Controparte_4 sussidiaria;
c) €.119.381,71 (pari al 40% di €.298.454,27) a carico di , pure Parte_2
sussidiariamente. Il tutto con rivalutazione monetaria come in parte motiva e interessi legali dalla data di pubblicazione della presente decisione e fino all'effettivo soddisfo”.
Inoltre, in ipotesi di legittimo utilizzo della citata ingiunzione fiscale, gli attori eccepivano l'omessa notifica del titolo presupposto (sentenza della Corte dei Conti), munito della prescritta formula esecutiva, prima di procedere al recupero delle somme a loro carico.
Si costituiva la che evidenziava preliminarmente la mancata contestazione del credito Parte_1 vantato dall'amministrazione nei confronti degli attori. Nel merito, deducevano che l'ingiunzione fiscale emessa in virtù dell'esistenza di un diritto certo, liquido ed esigibile, aveva valore di titolo esecutivo stragiudiziale e atto di precetto e costituiva il primo atto, non processuale, del procedimento di coazione che l'ente pubblico poteva adottare in via generale ed in alternativa al ruolo per la riscossione delle entrate patrimoniali. Pertanto, l'ente portava in esecuzione il titolo esecutivo, rappresentato dall'ingiunzione fiscale, che trovava fondamento in un credito certo, liquido ed esigibile derivante dalla sentenza n.631/2018 della Corte dei Conti.
La causa veniva istruita con produzione documentale.
All'udienza del 17 giugno 2021, previa precisazione delle conclusioni e riunione alla causa n.8574/20 r.g. del fascicolo n. 8576/20 r.g. il giudice disponeva come da separata sentenza n.
1867/2021 con la quale accoglieva l'opposizione, annullava l'ingiunzione amministrativa di pagamento opposta e condannava la al pagamento delle spese di lite in favore dello Parte_1
Stato.
In estrema sintesi il tribunale di Lecce riteneva che il recupero del credito vantato dalla Pt_1
, riconosciuto dalla sentenza n. 631/2018 della Corte dei Conti, non poteva effettuarsi mediante
[...]
l'utilizzo dello strumento della c.d. “ingiunzione fiscale” in quanto l'entrata in vigore del codice di giustizia contabile precludeva il ricorso a tale strumento.
2 Avverso la predetta sentenza proponeva appello la con atto notificato a mezzo pec il Parte_1
14 gennaio 2019 per il motivo che sarà di seguito esaminato.
Resisteva al gravame la . Parte_1
All'udienza del 19.06.2024, previa precisazione delle conclusioni mediante trattazione scritta, la causa veniva introitata per la decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di gravame rubricato testualmente “Illegittimità/Infondatezza/Erroneità della sentenza impugnata in relazione alla violazione e/o falsa applicazione dell'articolato normativo che legittima e fonda l'utilizzo dello strumento della ingiunzione fiscale della Parte_1 CP_5
n.8/1973) – Alternatività /Equiparazione dell'ingiunzione fiscale e del ruolo” la Parte_1
censura la sentenza di primo grado sostenendo che il tribunale avrebbe asetticamente aderito all'interpretazione letterale dell'art.214, comma 5, lettera c, del nuovo codice di giustizia contabile mentre la sezione contenzioso amministrativo della aveva agito in base alla legge Parte_1
regionale n.8/73 che legittimava la al recupero dei crediti regionali mediante Pt_1 Parte_1
ingiunzione fiscale, strumento alternativo ed equipollente rispetto alla procedura a mezzo ruolo.
Il motivo è infondato.
Alla fattispecie si applica la disciplina di cui agli art.212 -214 e ss. del vigente codice di giustizia contabile.
Gli articoli 212 e 214 del Codice della Giustizia Contabile riguardano rispettivamente il titolo esecutivo e la riscossione dei crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti, come nella fattispecie de qua.
In sintesi, l'articolo 212 stabilisce che le decisioni definitive di condanna, ordinanze esecutive e provvedimenti emessi dalla Corte dei conti, in copia conforme, costituiscono titolo per l'esecuzione forzata. L'articolo 214, invece, disciplina le modalità di riscossione di tali crediti, attribuendo tale compito all'amministrazione o ente titolare del credito, che deve avviare la procedura di recupero secondo le modalità previste.
Tale articolo recita al V° comma: La riscossione del credito erariale è effettuata: a) mediante recupero in via amministrativa;
b) mediante esecuzione forzata di cui al Libro III del codice di procedura civile;
c) mediante iscrizione a ruolo ai sensi della normativa concernente, rispettivamente, la riscossione dei crediti dello Stato e degli enti locali e territoriali.
Osserva la Corte che la scelta del metodo per riscuotere un credito erariale resta in capo all'amministrazione procedente nell'ambito però di modalità “tipizzate” ovvero il recupero in via amministrativa, l'iscrizione nei ruoli coattivi e l'esecuzione forzata.
3 Ne consegue che corretta è la sentenza di primo grado allorquando afferma che “il recupero del credito da parte della , riconosciuto con la sentenza n. 631/2018, pronunciata dalla Parte_1
Corte dei Conti, non può effettuarsi mediante l'utilizzo dello strumento della c.d. “ingiunzione fiscale”, in quanto l'entrata in vigore del codice di giustizia contabile preclude il ricorso a tale strumento, se sol si considera che l'anzidetta ingiunzione fiscale non è stata recepita dal citato codice”.
In effetti la cd. ingiunzione fiscale di cui al R.D. n.639/1910 non ricade nelle ipotesi tipizzate dall'art. 214, comma 5, del c.d. “Codice di Giustizia contabile” che disciplina specificamente le modalità per eseguire le sentenze della magistratura contabile.
Ne deriva che, il provvedimento opposto non consente di dare esecuzione alla sentenza di condanna n.631/18 della Sezione giurisdizionale Regionale per la Puglia della Corte dei Conti, pronunciata a carico di e di , alla luce della specialità che caratterizza il codice Controparte_1 Controparte_2
di giustizia contabile, in materia del recupero delle somme liquidate da una pronuncia di condanna della magistratura contabile, rispetto alle disposizioni generali dettate dal R.D. n.639/1910 per la riscossione delle entrate degli enti locali e che costituisce il substrato normativo della legge regionale n.8/73 citata dall'appellante.
D'altro canto la non ha dedotto e neppure allegato elementi idonei ad indurre questa Parte_1
corte ad un convincimento diverso da quello espresso dal tribunale di prime cure.
In tale contesto l'appello proposto dalla va rigettato e la sentenza impugnata Parte_1
confermata.
Le spese di giudizio vengono poste an carico della in quanto soccombente. Parte_1
Si dà atto, altresì, che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1-bis d.p.r. 115/2002 a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, nella composizione di cui al verbale di udienza, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe avverso la sentenza n. 1867/2021 del tribunale di Lecce, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione Parte_1 delle spese processuali del presente grado di giudizio, in favore dell'Erario che liquida in complessivi € 15.00 0,00 per compensi professionali oltre accessori se dovuti.
4 Si dà atto, che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1- quater, d.p.r. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma
1-bis d.p.r. 115/2002 a carico dell'appellante.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 10 luglio 2025.
Il Giudice ausiliario il Presidente
Avv. Patrizia Ingravallo Dott. Riccardo Mele
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