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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 464/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 04/03/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente e Relatore
RIZZUTI ANTONIO, Giudice
SCALERA ANTONIO, Giudice
in data 04/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 630/2023 depositato il 07/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Soverato
elettivamente domiciliato presso Email_2
C&c Srl - Concessioni E Consulenze - 07057670726
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 018/609/2022 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 018/609/2022 IMU 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento n. T12A02018000001838320221029, datato 29.10.2022, notificato in data 20.12.2022, avente ad oggetto
IMU 2021 e 2022, emesso da “C&C s.r.l.” per conto del Comune di Soverato.
Premetteva che l'avviso di accertamento aveva ad oggetto l'IMU per gli anni 2020 e 2021 relativamente all'immobile sito in Soverato alla Indirizzo_1, di parziale proprietà di essa ricorrente, la cui iscrizione in catasto era stata annullata, nonché ad un immobile in Soverato, Indirizzo_2, non di sua proprietà.
Lamentava la ricorrente:
a) l'illegittimità dell'atto per carenza del potere della società “C&C s.r.l.” di emetterlo, sia perché il contratto con il Comune di Soverato, relativo alla concessione dell'attività di riscossione, era scaduto il
23.11.2018 ed era stato rinnovato illegittimamente, al di fuori dei casi di proroga previsti dalla legge, sia perché il legale rappresentante della società aveva superato il limite di età per l'iscrizione all'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di accertamento e di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, di cui all'art. 53 del decreto legislativo n. 446/1997;
b) l'illegittimità dell'avviso di accertamento perché emesso dalla società C&C e non dal Comune di
Soverato;
c) l'erronea identificazione catastale dell'immobile (Catasto_1, che non era quello della ricorrente, sito in Indirizzo_3) e, dunque, l'illegittimità dell'atto per difetto dei presupposti dell'imposizione e per difetto di motivazione;
d) il non avere tenuto conto che essa ricorrente aveva nell'immobile la propria residenza principale e quindi che lo stesso non doveva essere assoggettato ad IMU;
e) l'inagibilità dell'immobile di Indirizzo_3, che comportava la riduzione al 50% della pretesa tributaria.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato
“C&C s.r.l.” si costituiva in giudizio sostenendo l'infondatezza delle eccezioni di parte ricorrente.
Deduceva:
- che il Comune di Soverato ed essa società avevano stipulato, il 14.2.2019, una nuova convenzione, della durata di anni cinque, con cui le erano stati affidati i servizi di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune di Soverato;
- che il superamento dell'età del legale rappresentante della società per l'iscrizione all'albo dei concessionari privati non comportava il venir meno del potere di accertamento e di riscossione;
- che essa società era abilitata a emettere avvisi di accertamento;
- che difettavano i presupposti per godere dell'esenzione prevista per l'abitazione principale;
- che la riduzione della tassa per inagibilità degli immobili non poteva essere accolta in mancanza di apposita dichiarazione presentata dalla ricorrente.
Evidenziava, infine, che a seguito della ricezione del ricorso, preso atto che l'immobile identificato al Catasto_1, veniva soppresso per duplicazione dell'unità già esistente al Catasto_2, aveva proceduto alla rettifica dell'avviso di accertamento impugnato.
Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di giudizio.
Il Comune di Soverato, invece, non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 4 marzo 2025, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Consulenze s.r.l.”, agente della riscossione per conto del Comune di Soverato.
Osserva la Corte che destituito di fondamento è il motivo di ricorso concernente il difetto del potere di accertamento da parte della “C&C a svolgere l'attività sia di accertamento che di riscossione dei tributi, per conto del Comune di Soverato, poiché, ai sensi dell'articolo 52, comma 5°, lettera b), punto 1, del decreto legislativo n. 446/1997, la C&C aveva stipulato con il suddetto Comune, in data 14.2.2019, una nuova convenzione della durata di anni cinque, che affidava all'odierna resistente la concessione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie dell'Ente impositore.
Infondato è il motivo riferito al superamento del settantesimo anno di età del legale rappresentante della
Società concessionaria per la riscossione. Infatti, nel diritto societario italiano, non esiste un limite di età massimo generalizzato per ricoprire la carica di amministratore o legale rappresentante di una società di capitali, a meno che tale limite non sia espressamente previsto nello statuto della società stessa.
Invece del limite di età, i rappresentanti delle società che gestiscono l'accertamento e la riscossione dei tributi locali devono possedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità.
Il rappresentante legale di una società di riscossione privata, pertanto, può superare i 70 anni.
Quanto all'ececzione di illegittimità dell'atto impositivo perchè emesso dalla società C&C srl e non dal
Comune di Soverato, unico soggetto titolato ad effettuarlo, si rileva che quando l'Ente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997, affida il servizio non solo di riscossione delle imposte locali, ma anche di accertamento, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella norma suddetta, quest'ultimo potere spetta al soggetto concessionario e non al Comune.
Quanto,poi, alla titolarità dell'imposta in capo alla ricorrente, deve ritenersi che soggetto passivo dell'imposta è proprio essa ricorrente quale proprietaria dell'immobile, gravando l'imposta oggetto del presente giudizio sul proprietario ovvero sul titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sullo stesso.
Priva di pregio è anche l'ulteriore doglianza inerente all'infondatezza della pretesa tributaria ex lege
147/2013, bastando, in proposito, richiamare l'orientamento giurisprudenziale della S.C. secondo il quale, ai fini dell'invocata esenzione, per «abitazione principale» l'immobile deve essere l'unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Neanche la richiesta di riduzione della tassazione può trovare accoglimento: l'articolo 13, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 201/2011 e dell'articolo 1, comma 747, lettera b), della legge 160/2019, consente la riduzione dell'imposta per i fabbricati dichiari inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale, o, in alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva attestante l'inagibilità del fabbricato e l'inabitabilità.
La ricorrente, quindi, non può godere della riduzione d'imposta sia perchè la stessa vi abitava per come dichiarato in ricorso e sia perchè non aveva mai inviato al Comune la dichiarazione prevista dall' art. 13 d.
l.vo n. 201/2001.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 860,00, oltre accessori, se dovuti, in favore della società resistente costituita.
Catanzaro lì 4 marzo 2025
Il Presidente e Relatore
ER TO
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 04/03/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente e Relatore
RIZZUTI ANTONIO, Giudice
SCALERA ANTONIO, Giudice
in data 04/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 630/2023 depositato il 07/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Soverato
elettivamente domiciliato presso Email_2
C&c Srl - Concessioni E Consulenze - 07057670726
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 018/609/2022 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 018/609/2022 IMU 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento n. T12A02018000001838320221029, datato 29.10.2022, notificato in data 20.12.2022, avente ad oggetto
IMU 2021 e 2022, emesso da “C&C s.r.l.” per conto del Comune di Soverato.
Premetteva che l'avviso di accertamento aveva ad oggetto l'IMU per gli anni 2020 e 2021 relativamente all'immobile sito in Soverato alla Indirizzo_1, di parziale proprietà di essa ricorrente, la cui iscrizione in catasto era stata annullata, nonché ad un immobile in Soverato, Indirizzo_2, non di sua proprietà.
Lamentava la ricorrente:
a) l'illegittimità dell'atto per carenza del potere della società “C&C s.r.l.” di emetterlo, sia perché il contratto con il Comune di Soverato, relativo alla concessione dell'attività di riscossione, era scaduto il
23.11.2018 ed era stato rinnovato illegittimamente, al di fuori dei casi di proroga previsti dalla legge, sia perché il legale rappresentante della società aveva superato il limite di età per l'iscrizione all'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di accertamento e di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, di cui all'art. 53 del decreto legislativo n. 446/1997;
b) l'illegittimità dell'avviso di accertamento perché emesso dalla società C&C e non dal Comune di
Soverato;
c) l'erronea identificazione catastale dell'immobile (Catasto_1, che non era quello della ricorrente, sito in Indirizzo_3) e, dunque, l'illegittimità dell'atto per difetto dei presupposti dell'imposizione e per difetto di motivazione;
d) il non avere tenuto conto che essa ricorrente aveva nell'immobile la propria residenza principale e quindi che lo stesso non doveva essere assoggettato ad IMU;
e) l'inagibilità dell'immobile di Indirizzo_3, che comportava la riduzione al 50% della pretesa tributaria.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato
“C&C s.r.l.” si costituiva in giudizio sostenendo l'infondatezza delle eccezioni di parte ricorrente.
Deduceva:
- che il Comune di Soverato ed essa società avevano stipulato, il 14.2.2019, una nuova convenzione, della durata di anni cinque, con cui le erano stati affidati i servizi di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune di Soverato;
- che il superamento dell'età del legale rappresentante della società per l'iscrizione all'albo dei concessionari privati non comportava il venir meno del potere di accertamento e di riscossione;
- che essa società era abilitata a emettere avvisi di accertamento;
- che difettavano i presupposti per godere dell'esenzione prevista per l'abitazione principale;
- che la riduzione della tassa per inagibilità degli immobili non poteva essere accolta in mancanza di apposita dichiarazione presentata dalla ricorrente.
Evidenziava, infine, che a seguito della ricezione del ricorso, preso atto che l'immobile identificato al Catasto_1, veniva soppresso per duplicazione dell'unità già esistente al Catasto_2, aveva proceduto alla rettifica dell'avviso di accertamento impugnato.
Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di giudizio.
Il Comune di Soverato, invece, non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 4 marzo 2025, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Consulenze s.r.l.”, agente della riscossione per conto del Comune di Soverato.
Osserva la Corte che destituito di fondamento è il motivo di ricorso concernente il difetto del potere di accertamento da parte della “C&C a svolgere l'attività sia di accertamento che di riscossione dei tributi, per conto del Comune di Soverato, poiché, ai sensi dell'articolo 52, comma 5°, lettera b), punto 1, del decreto legislativo n. 446/1997, la C&C aveva stipulato con il suddetto Comune, in data 14.2.2019, una nuova convenzione della durata di anni cinque, che affidava all'odierna resistente la concessione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie dell'Ente impositore.
Infondato è il motivo riferito al superamento del settantesimo anno di età del legale rappresentante della
Società concessionaria per la riscossione. Infatti, nel diritto societario italiano, non esiste un limite di età massimo generalizzato per ricoprire la carica di amministratore o legale rappresentante di una società di capitali, a meno che tale limite non sia espressamente previsto nello statuto della società stessa.
Invece del limite di età, i rappresentanti delle società che gestiscono l'accertamento e la riscossione dei tributi locali devono possedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità.
Il rappresentante legale di una società di riscossione privata, pertanto, può superare i 70 anni.
Quanto all'ececzione di illegittimità dell'atto impositivo perchè emesso dalla società C&C srl e non dal
Comune di Soverato, unico soggetto titolato ad effettuarlo, si rileva che quando l'Ente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997, affida il servizio non solo di riscossione delle imposte locali, ma anche di accertamento, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella norma suddetta, quest'ultimo potere spetta al soggetto concessionario e non al Comune.
Quanto,poi, alla titolarità dell'imposta in capo alla ricorrente, deve ritenersi che soggetto passivo dell'imposta è proprio essa ricorrente quale proprietaria dell'immobile, gravando l'imposta oggetto del presente giudizio sul proprietario ovvero sul titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sullo stesso.
Priva di pregio è anche l'ulteriore doglianza inerente all'infondatezza della pretesa tributaria ex lege
147/2013, bastando, in proposito, richiamare l'orientamento giurisprudenziale della S.C. secondo il quale, ai fini dell'invocata esenzione, per «abitazione principale» l'immobile deve essere l'unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Neanche la richiesta di riduzione della tassazione può trovare accoglimento: l'articolo 13, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 201/2011 e dell'articolo 1, comma 747, lettera b), della legge 160/2019, consente la riduzione dell'imposta per i fabbricati dichiari inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale, o, in alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva attestante l'inagibilità del fabbricato e l'inabitabilità.
La ricorrente, quindi, non può godere della riduzione d'imposta sia perchè la stessa vi abitava per come dichiarato in ricorso e sia perchè non aveva mai inviato al Comune la dichiarazione prevista dall' art. 13 d.
l.vo n. 201/2001.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 860,00, oltre accessori, se dovuti, in favore della società resistente costituita.
Catanzaro lì 4 marzo 2025
Il Presidente e Relatore
ER TO