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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/08/2025, n. 3213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3213 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa FR AI, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3111/2025 R.G., promossa con ricorso ritualmente notificato da
Parte_1 Parte_2 [...]
Parte_3 Parte_4
rappresentati e difesi dagli avv.ti Annalisa Ciaffi e Giuseppe Sottile,
domicilio eletto presso lo studio in Roma, via Galilei n. 45,
ricorrenti
contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dai prof. avv.ti Roberto Pessi, Giuseppe Sigillò
AS e FF OZ, domicilio eletto in Milano, corso
Monforte n. 15,
resistenti
OGGETTO: retribuzione;
assorbimento superminimo.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio lamentando Controparte_1 l'illegittima riduzione, da parte delle società medesime, del superminimo individuale assorbibile, a decorrere dal febbraio 2018,
per effetto dell'introduzione di nuovi minimi stipendiali.
I ricorrenti hanno quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti domande:
“Accertare e dichiarare, in via principale per la cause indicata al paragrafo
a) e in via subordinata per la causale indicata al paragrafo b), la illegittimità
della condotta aziendale e, quindi, degli assorbimenti e/o riduzioni della voce
in busta paga “ operati da in Controparte_2 CP_3
danno dei ricorrenti dal febbraio 2018 e in conseguenza e per l'effetto,
condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3
alla ricostituzione della predetta voce “AP/Superminimo individuale” nella
misura in godimento a gennaio 2018, nonché alla pagamento di tutte le
somme indebitamente assorbite/trattenute dal febbraio 2018 nelle seguenti
misure: euro 6.067,6 in favore di euro 4.000,00 in favore di Parte_1
euro 4.920,00 in favore di Parte_3 Parte_4
euro 4.000,00 in favore di o nelle diverse misure maggiori o Parte_2
minori ritenute di giustizia. Disporre, occorrendo, CTU sugli importi
spettanti ai ricorrenti. Con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Il tutto con vittoria delle spese di lite”
Si è costituita ritualmente la società convenuta, contrastando, con ampie difese, le pretese avversarie di cui hanno chiesto il rigetto.
Fallita la conciliazione, la causa, di natura documentale e vertente su questione di diritto, è stata discussa e decisa con modalità da remoto.
Ciò posto, si afferma in ricorso che:
2 1) lavora presso la dal 3 gennaio 1994 ed Parte_1 CP_3
attualmente svolge mansioni di impiegato con la qualifica di quadro,
inquadrato al livello VII del CCNL Telecomunicazioni.
L'inquadramento al livello VII gli veniva riconosciuto a decorrere dal
1° giugno 2006 (all.1 variazione di livello inquadramentale).
In occasione della variazione di livello il superminimo ad personam individuale dallo stesso già percepito non veniva assorbito da nuovi minimi di stipendio, come del resto era specificato nella relativa comunicazione.
La qualifica di quadro gli veniva invece assegnata a decorrere dal 1°
dicembre 2023 (all.2 assegnazione qualifica di quadro).
A decorrere dal 1° giugno 2001, la società resistente assegnava al sig.
un incremento retributivo mensile di lire 500.000, pari ad Pt_1
euro 258,23, a titolo di sovraminimo ad personam individuale (all. 3
comunicazione incremento retributivo a decorrere dal giugno 2001).
A decorrere dal 1° dicembre 2008 al ricorrente veniva riconosciuto un superminimo ad personam individuale pari ad euro 200,00 mensili
(all.4 comunicazione attribuzione incremento retributivo del dicembre 2008).
A partire dal dicembre 2008, di conseguenza, il superminimo ad personam individuale goduto dal ricorrente ammontava ad euro
458,23.
Sebbene detti superminimi fossero stati concessi al ricorrente dalla
Con
con espressa previsione della loro assorbibilità, di fatto la società, in occasione degli aumenti dei minimi contrattuali che si sono verificati dal 2001 sino al febbraio 2018, non ha mai provveduto,
3 per ben 17 anni, all'assorbimento della voce superminimo (buste paga all.5) Pt_1
In particolare, la convenuta non ha provveduto ad alcun assorbimento in occasione dei rinnovi contrattuali e dei conseguenti aumenti dei minimi contrattuali che si sono registrati in data 1°
gennaio 2002, 1° settembre 2003, 1° luglio 2004, in data 1° febbraio
2006, in data 1° ottobre 2006, in data 1° ottobre 2007, in data 1°
giugno 2008, in data 1 ° gennaio 2010, in data 1° giugno 2010, in data
1° giugno 2011, in data 1° aprile 2013, in data 1° ottobre 2013, in data
1° aprile 2014 e in data 1° ottobre 2014.
Nel mese di febbraio 2018, diversamente da quanto accaduto in passato, la società resistente ha iniziato ad assorbire il superminimo di cui godeva il sig. (superminimo di partenza euro 458,23). Pt_1
In data 1° febbraio 2018 il minimo tabellare per gli impiegati inquadrati al livello VII è aumentato di Euro 27,58 (da Euro 1665,44
del periodo fino al 31 gennaio 2018 ad Euro 1693,02 del febbraio
2018): il superminimo del sig. è stato assorbito in misura Pt_1
corrispondente all'aumento contrattuale facendo, di fatto, venir meno qualsiasi incremento retributivo per lo stesso.
Il suo superminimo, infatti, è passato da euro 458,23 ad euro 430,65.
In data 1° luglio 2018, il minimo tabellare per gli impiegati inquadrati al livello VII è aumentato di Euro 27,58 (da Euro 1693,02 del periodo fino al 30 giugno 2018 ad Euro 1720,60 del luglio 2018 ): il superminimo del sig. è stato assorbito per tale importo Pt_1
(Euro 27,58) ed è stato assorbito anche l'importo dell'ERS (Euro
13,79) facendo, di fatto, venir meno qualsiasi incremento retributivo per il ricorrente.
4 Il suo superminimo, infatti, è passato da euro 430,65 ad euro 389,28.
Al ricorrente, conseguentemente, sono state assorbite le seguenti somme: euro 27,58*5 (5 mensilità fino a giugno 2018 compreso) euro
137,9 euro 68,95*86 (86 mensilità fino a gennaio 2025) euro 5.929,7
TOTALE ASSORBITO = euro 6.067,6 14) 2) Parte_3
Con ha lavorato presso la dal 27/03/1992 al 30 giugno 2024 con mansioni di impiegato, inquadrato al V livello del CCNL
Telecomunicazioni dal 1° giugno 2007 (all.6 variazione di livello inquadramentale e di mansioni).
A decorrere dal 1° dicembre 2009, al ricorrente veniva conferito un incremento retributivo mensile di euro 120,00 a titolo di sovraminimo ad personam individuale (all. 7 incremento retributivo).
A decorrere dal 1° dicembre 2013 il superminimo ad personam individuale mensile del sig. veniva incrementato di ulteriori Pt_3
euro 110,00 (all.8 incremento retributivo dicembre 2013).
Dal dicembre 2013, di conseguenza, il superminimo ad personam individuale conferito al ricorrente ammontava ad euro 230,00
mensili.
Sebbene detto superminimo fosse stato concesso al ricorrente dalla società resistente con espressa previsione della sua assorbibilità, di fatto la in occasione degli aumenti dei minimi contrattuali CP_3
che si sono verificati dal 2009 sino al febbraio 2018, non ha mai provveduto, per 9 anni, all'assorbimento della voce superminimo.
In particolare, la convenuta non ha provveduto ad alcun assorbimento in occasione dei rinnovi contrattuali e dei conseguenti aumenti dei minimi contrattuali che si sono registrati in data 1 °
5 gennaio 2010, in data 1° giugno 2010, in data 1° giugno 2011, in data
1° aprile 2013, in data 1° ottobre 2013, in data 1° aprile 2014 e in data
1° ottobre 2014 (all. 9 buste paga . Pt_3
Nel mese di febbraio 2018, diversamente da quanto accaduto in passato, la società resistente ha iniziato ad assorbire il superminimo di cui godeva il sig. Pt_3
In data 1° febbraio 2018, il minimo tabellare per gli impiegati inquadrati al livello V è aumentato di Euro 20,00 (da Euro 1207,32 del periodo fino al 31 gennaio 2018 ad Euro 1227,32 del febbraio 2018): il superminimo del sig. è stato assorbito in misura Pt_3
corrispondente all'aumento contrattuale facendo, di fatto, venir meno qualsiasi incremento retributivo per lo stesso.
Il suo superminimo, infatti, è passato da Euro 230,00 ad euro 210,00.
In data 1° luglio 2018, il minimo tabellare per gli impiegati inquadrati al livello V è aumentato di Euro 20,00 (da Euro 1227,32 del periodo fino al 30 giugno 2018 ad Euro 1247,32 del luglio 2018): il superminimo del sig. è stato assorbito per tale importo (Euro Pt_3
20,00) ed è stato assorbito anche l'importo dell'ERS (Euro 10,00)
facendo, di fatto, venir meno qualsiasi incremento retributivo per il ricorrente.
Il suo superminimo, infatti, è passato da Euro 210,00 ad euro 180,00.
Al ricorrente, conseguentemente, sono state assorbite le seguenti somme: Euro 20,00 * 5 (5 mensilità fino a giugno 2018 compreso)
euro 100,00 Euro 50,00 * 78 (78 mensilità fino a giugno 2024
compreso) euro 3.900,00
TOTALE ASSORBITO EURO 4.000,00
6 Con 3) ha lavorato presso la dal 24/01/1995 al 30 Parte_4
giugno 2024 con mansioni di impiegato.
A decorrere dal settembre 2005, al ricorrente veniva conferito un incremento retributivo mensile di euro 120,00 a titolo di sovraminimo ad personam individuale. Detto superminimo, nel dicembre 2006, veniva incrementato di euro 110, arrivando alla somma di euro 230,00 (all.10 buste paga . Pt_4
A decorrere dal dicembre 2009 il ricorrente veniva inquadrato dalla società resistente al livello VI del CCNL Telecomunicazioni.
In occasione della variazione di livello, il superminimo ad personam individuale dallo stesso già percepito, pari ad euro 230,00, non veniva assorbito dai nuovi minimi di stipendio.
Sebbene detto superminimo fosse stato concesso al ricorrente dalla società resistente con espressa previsione della sua assorbibilità, di fatto la in occasione degli aumenti dei minimi contrattuali CP_3
che si sono verificati dal 2005 sino al febbraio 2018, non ha mai provveduto, per 13 anni, all'assorbimento della voce superminimo.
In particolare, la convenuta non ha provveduto ad alcun assorbimento in occasione dei rinnovi contrattuali e dei conseguenti aumenti dei minimi contrattuali che si sono registrati in data 1°
febbraio 2006, in data 1° ottobre 2006, in data 1° ottobre 2007, in data
1° giugno 2008, in data 1 ° gennaio 2010, in data 1° giugno 2010, in data 1° giugno 2011, in data 1° aprile 2013, in data 1° ottobre 2013, in data 1° aprile 2014 e in data 1° ottobre 2014 ( all. 10 paga Pt_5
. Pt_4
7 Nel mese di febbraio 2018, diversamente da quanto accaduto in passato, la società resistente ha iniziato ad assorbire il superminimo di cui godeva il sig. Pt_4
In data 1° febbraio 2018 il minimo tabellare per gli impiegati inquadrati al livello VI è aumentato di euro 24,60 (da Euro 1482,81
del periodo fino al 31 gennaio 2018 ad Euro 1.507,41 del febbraio
2018).
Il superminimo del sig. è stato assorbito in misura Pt_4
corrispondente al predetto aumento contrattuale facendo, di fatto,
venir meno qualsiasi incremento retributivo per lo stesso. Il suo superminimo, infatti, è passato da euro 230 ad euro 205,4.
In data 1° luglio 2018 il minimo tabellare per gli impiegati inquadrati al VI livello è aumentato di Euro 24,60 (da Euro 1.507,41 del periodo fino al 30 giugno 2018 ad Euro 1532,01 del luglio 2018).
Il superminimo del Sig. è stato assorbito per tale importo Pt_4
(euro 24,60) ed è stato assorbito anche l'importo dell'ERS (euro 12.30)
facendo di fatto venire meno qualsiasi incremento retributivo per il ricorrente.
Il suo superminimo, infatti, è passato da euro 205,40 ad euro 168,50.
Al ricorrente, conseguentemente, sono state assorbite le seguenti somme: Euro 24,60*5 (fino a giugno 2018) = euro 123,00; Euro 61,50 *
78 (78 mensilità fino a giugno 2024) = euro 4.797 TOTALE
ASSORBITO EURO 4.920,00.
Nel dicembre 2019, il ricorrente veniva inquadrato al livello VII del
CCN telecomunicazioni.
In occasione della variazione di livello il superminimo ad personam individuale dallo stesso già percepito non veniva assorbito dai nuovi
8 minimi di stipendio. 39) Dal gennaio 2024 al ricorrente veniva attribuita dalla società resistente la qualifica di quadro.
4) ha lavorato presso la dal 26/04/1989 al Parte_2 CP_3
30 giugno 2024 con mansioni di impiegato, inquadrato dapprima al
V livello del CCNL Telecomunicazioni, dal luglio 2018 inquadrato al livello VI del CCNL Telecomunicazioni.
A decorrere dal settembre 2002 al ricorrente veniva riconosciuto un incremento retributivo mensile di euro 100,00 a titolo di sovraminimo ad personam individuale (all. 11 comunicazione incremento retributivo).
A decorrere dal dicembre 2008 detto superminimo veniva incrementato di 120 euro, arrivando quindi ad ammontare ad euro
220,00 (all. 12 buste paga . Pt_2
A decorrere dal dicembre 2010 detto superminimo veniva incrementato di ulteriori euro 120,00, arrivando così il superminimo totale alla somma di euro 340,00.
Sebbene detto superminimo fosse stato concesso al ricorrente dalla società resistente con espressa previsione della sua assorbibilità, di fatto la in occasione degli aumenti dei minimi contrattuali CP_3
che si sono verificati dal 2002 sino al febbraio 2018, non ha mai provveduto, per 16 anni, all'assorbimento della voce superminimo.
In particolare, la convenuta non ha provveduto ad alcun assorbimento in occasione dei rinnovi contrattuali e dei conseguenti aumenti dei minimi contrattuali che si sono registrati in data 1°
settembre 2003, in data 1° luglio 2004, in data 1° febbraio 2006, in data 1° ottobre 2006, in data 1° ottobre 2007, in data 1° giugno 2008,
in data 1 ° gennaio 2010, in data 1° giugno 2010, in data 1° giugno
9 2011, in data 1° aprile 2013, in data 1° ottobre 2013, in data 1° aprile
2014 e in data 1° ottobre 2014 ( all. 11 buste paga Lozzi).
Nel mese di febbraio 2018, diversamente da quanto accaduto in passato, la società resistente ha iniziato ad assorbire il superminimo di cui godeva il sig. Pt_2
In data 1° febbraio 2018 il minimo tabellare per gli impiegati inquadrati al livello V è aumentato di Euro 20,00 (da Euro 1207,32 del periodo fino al 31 gennaio 2018 ad Euro 1227,32 del febbraio 2018): il superminimo del sig. è stato assorbito in misura Pt_2
corrispondente all'aumento contrattuale facendo, di fatto, venir meno qualsiasi incremento retributivo per lo stesso.
Il suo superminimo, infatti, è passato da Euro 340,00 ad euro 320,00.
In data 1° luglio 2018, il minimo tabellare per gli impiegati inquadrati al livello V è aumentato di Euro 20,00 (da Euro 1227,32 del periodo fino al 30 giugno 2018 ad Euro 1247,32 del luglio 2018): il superminimo del sig. è stato assorbito per tale importo (Euro Pt_2
20,00) ed è stato assorbito anche l'importo dell'ERS (Euro 10,00)
facendo, di fatto, venir meno qualsiasi incremento retributivo per il ricorrente.
Il suo superminimo, infatti, è passato da Euro 320,00 ad euro 290,00.
Al ricorrente, conseguentemente, sono state assorbite le seguenti somme: Euro 20,00 * 5 (5 mensilità fino a giugno 2018 compreso)
euro 100,00 Euro 50,00 * 78 (78 mensilità fino a giugno 2024
compreso) euro 3.900,00.
TOTALE ASSORBITO EURO 4.000,00.
A partire dal luglio 2018 il ricorrente veniva inquadrato al VI livello del CCNL Telecomunicazioni.
10 In data 23 novembre 2017 le OO.SS., maggiormente rappresentative e
Con l'Assotelecomunicazioni, associazione datoriale cui aderisce ,
concludevano un accordo titolato “Ipotesi di programma per il rinnovo del CCNL TLC”.
In tale accordo era previsto, da un lato, che, a far data dal mese di luglio 2018, sarebbero scattati degli aumenti della retribuzione base;
dall'altro lato, che sarebbe stato riconosciuto a ciascun dipendente un nuovo elemento retributivo mensile, denominato E.R.S. (Elemento
Retributivo Separato) di importo variabile in base al livello di inquadramento. Inoltre, nello stesso accordo, si prevedeva espressamente che l'E.R.S. doveva ritenersi “escluso dalla base di calcolo del TFR ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi, comprensivo degli stessi”. Inoltre,
il mancato assorbimento, sino al febbraio 2018, dei superminimi riconosciuti dalla convenuta e attribuiti come assorbibili, non ha riguardato, come noto, solo i ricorrenti, bensì tutti i dipendenti di
; condotta questa che ha comunque integrato l'esistenza di CP_1
un uso aziendale.
La prova di tale comportamento generalizzato e ripetuto è fornita dall'esistente ed ampio contenzioso giudiziario che si sta sviluppando presso il Tribunale e la Corte D'Appello di Milano ed avente ad oggetto proprio la ricostituzione dei superminimi illegittimamente assorbiti dalla convenuta alla generalità dei propri dipendenti a partire dal febbraio 2018.
Così delineata la fattispecie, si rammenta che, in data 23 novembre
2017, le OO.SS., maggiormente rappresentative e
11 Con l'Assotelecomunicazioni, associazione datoriale cui aderisce ,
concludevano un accordo titolato “Ipotesi di programma per il rinnovo del CCNL TLC”.
In tale accordo era previsto, da un lato, che a far data dal mese di luglio 2018 sarebbero scattati degli aumenti della retribuzione base;
dall'altro lato, che sarebbe stato riconosciuto a ciascun dipendente un nuovo elemento retributivo mensile, denominato E.R.S. (Elemento
Retributivo Separato) di importo variabile in base al livello di inquadramento.
Inoltre, nello stesso accordo, si prevedeva espressamente che l'E.R.S.
doveva ritenersi “escluso dalla base di calcolo del TFR ed è stato
quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di
retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi,
comprensivo degli stessi”.
, d'altronde, non ha mai assorbito i superminimi in CP_1
occasione degli aumenti contrattuali anche quando era CP_4
I primi ed unici assorbimenti dei superminimi si erano dunque registrati in corrispondenza del pagamento degli aumenti dei minimi tabellari e dell'ERS previsti dall'accordo di rinnovo del 23.11.2017.
A seguito del rinnovo contrattuale del 2018, e dell'erogazione dei
Con relativi aumenti, ha, per la prima volta dopo molti anni di mancato assorbimento, ridotto parzialmente gli importi corrisposti ai ricorrenti a titolo di superminimo.
Inoltre, sempre nel 2018 è stato introdotto, con accordo sindacale, un nuovo “elemento retributivo separato” (ERS), a fronte della cui erogazione la società ha parimenti ridotto il superminimo dei
12 ricorrenti, e ciò malgrado si trattasse di un emolumento di natura non omogenea.
Con la busta paga di febbraio 2018, è stato riconosciuto ai dipendenti della convenuta l'aumento contrattuale previsto dall'accordo del novembre 2017; in tale occasione, i ricorrenti (al pari di tutti i loro colleghi che godevano di superminimi contrattuali) hanno riscontrato una decurtazione del loro superminimo, di entità
corrispondente all'incremento dei minimi contrattuali.
A seguito del rinnovo del CCNL del 2020 non vi erano stati ulteriori assorbimenti, così come espressamente previsto in sede di stipulazione dello stesso.
Avverso gli assorbimenti operati nel 2018 avevano infatti preso posizione le OO.SS., contestando fermamente il comportamento aziendale. Ciò in quanto la società convenuta non aveva mai anticipato, anche in sede di contrattazione, l'intenzione di procedere all'assorbimento dei superminimi.
Le OO.SS. non avevano quindi motivo di ritenere che la convenuta avrebbe modificato il proprio comportamento, reiterato per decenni,
e ciò malgrado già in passato la società avesse conosciuto momenti di crisi e di difficoltà economiche, e proceduto per questo anche a significative riduzioni del personale.
Reputano i ricorrenti che l'assorbimento applicato sia da ritenersi illegittimo, con conseguente loro diritto alla ricostituzione dell'importo percepito fino al mese di gennaio 2018 e condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive non erogate.
Così delineata la fattispecie, sulla nota vicenda, la Sezione Lavoro di
Milano, compreso chi scrive, ha già avuto modo di pronunciarsi con
13 frequenza, ottenendo anche conferma avanti al giudice di secondo grado.
Si valuta, dunque, che non vi sia motivo per non dare continuità al consolidato indirizzo giurisprudenziale, qui richiamato anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “…i ricorrenti sono
dipendenti di , nota società operante nel settore della telefonia CP_1
con circa 50.000 dipendenti in Italia cui applica il CCNL
Telecomunicazioni.
Il 23 novembre 2017 le OO.SS., maggiormente rappresentative e
Con l'Assotelecomunicazioni, associazione datoriale cui aderisce ,
concludevano un accordo titolato “Ipotesi di programma per il rinnovo del
CCNL TLC”. In tale accordo era previsto, da un lato, che a far data dal mese
di luglio 2018 sarebbero scattati degli aumenti della retribuzione base;
dall'altro, che sarebbe stato riconosciuto a ciascun dipendente un nuovo
elemento retributivo mensile, denominato E.R.S. (Elemento Retributivo
Separato) di importo variabile in base al livello di inquadramento.
Inoltre, nello stesso accordo, si prevedeva espressamente che l'E.R.S. doveva
ritenersi “escluso dalla base di calcolo del TFR ed è stato quantificato
considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed
indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi, comprensivo degli
stessi”.
Quindi, gli importi in questione non incidevano sugli istituti contrattuali e
sul TFR.
Tuttavia, a far data da luglio 2018, nulla veniva riconosciuto ai ricorrenti,
in quanto, a fronte dell'aumento della retribuzione base, veniva effettuato
l'assorbimento del superminimo individuale;
lo stesso avveniva con l'
[...]
[...] Controp
[...]
[...]
[...]
, costituitasi ritualmente in giudizio, ha eccepito
[...]
l'inammissibilità della domanda rispetto all'ERS
Ciò in quanto, nel caso di specie, con l'Accordo sindacale 23 novembre 2017,
le parti avevano legittimamente concordato di “espungere” dalla
retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR detto Elemento Retributivo
Separato e di quantificare il medesimo già considerando in esso anche i
riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta di origine legale e
collettiva, risultando comprensivo degli stessi.
Di conseguenza i ricorrenti non avevano subìto alcuna riduzione del
trattamento economico complessivo erogato, ma solo una diversa
quantificazione delle voci che compongono la loro retribuzione, la cui
sommatoria, complessivamente, restituisce il medesimo valore percepito
prima dell'assorbimento del superminimo.
ha altresì eccepito il mancato assolvimento dell'onere di CP_1
allegazione e dell'onere probatorio a carico dei ricorrenti.
La società ha affermato di riconoscere unilateralmente a ciascun lavoratore
degli incrementi retributivi di importi diversificati a titolo di superminimo
ad personam individuale, assorbibile in occasione di eventuali aumenti
collettivi e/o passaggi di livello.
I suddetti incrementi retributivi non venivano riconosciuti in quanto
connessi alle “mansioni svolte” ed alle “capacità dimostrate” dai lavoratori,
essendo pacifica la facoltà della stessa società di assorbire tali voci
economiche.
Mai era intervenuto alcun accordo tra le parti volto ad attribuire natura
“non assorbibile” ai superminimi in questione.
In data 23 novembre 2017, e le OO.SS. maggiormente CP_6
rappresentative sul piano nazionale, avevano sottoscritto un apposito
15 accordo, stabilendo, a decorrere dal 1° luglio 2018, alcuni incrementi
retributivi.
Con decorrenza dal 1° febbraio 2018, la società aveva quindi proceduto al
parziale assorbimento del superminimo erogato a ciascun ricorrente a fronte
dell'aumento della retribuzione di base.
A decorrere dal 1° luglio 2018, veniva riconosciuto a ciascun dipendente,
l'E.R.S.
Tale importo, differenziato per livello di inquadramento, aveva le seguenti
caratteristiche: veniva proporzionato alla percentuale part – time;
era
corrisposto per 13 mensilità, era escluso dalla base del calcolo del TFR, era
comprensivo dei riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, era
considerato ai fini del computo di tutte le indennità a carico di enti di legge
quali INPS, INAIL, ecc.; era utile alla determinazione dell'indennità
sostitutiva di preavviso;
in caso di assenze non retribuite sarebbe stato
ridotto per quote orarie, con le medesime metodologie della retribuzione
lorda mese;
che quindi, per tali ragioni, il superminimo individuale
corrisposto ai ricorrenti veniva assorbito legittimamente e parzialmente in
misura pari alla somma corrisposta.
Nelle prime udienze di trattazione, veniva dato atto che i signori
[...]
e avevano proceduto a conciliare la lite, con Pt_6 Parte_7
conseguente estinzione del procedimento nei loro confronti.
Quanto alle restanti parti ricorrenti, fallita la conciliazione e previa
acquisizione dell'esito di procedimento pendente in materia avanti la Corte
d'Appelli di Milano, la causa veniva discussa e decisa da remoto, con
termine alle parti per il deposito di note difensive.
Ciò posto, non è contestato in causa che tutti i ricorrenti fruiscano del
trattamento economico denominato superminimo.
16 Come risultante dalle dettagliate tabelle inserite nel ricorso, ognuno di loro,
fin dalla assegnazione del medesimo superminimo, mai ha subito alcuna
decurtazione in occasione degli aumenti tabellari o per il passaggio a un
livello superiore di inquadramento.
Anzi, alcuni dei ricorrenti, nel corso degli anni, hanno visto crescere
l'importo del proprio superminimo grazie a nuove assegnazioni, da parte
della convenuta, di ulteriori somme a detto titolo.
Tale situazione è proseguita fino a febbraio 2018, quando ogni ricorrente, in
corrispondenza di un aumento della retribuzione tabellare, si è visto
decurtare il superminimo di un importo uguale all'aumento ricevuto.
Non solo.
A luglio 2018, quando ha erogato per la prima volta in busta CP_1
l'ERS, sulla base di un accordo sindacale firmato in data 23.11.2017, i
ricorrenti si sono visti decurtare dal superminimo un importo esattamente
uguale alla somma derivante dall'aumento retributivo e dall'importo
dell'ERS.
Così delineata la fattispecie, previo rilievo della pacifica infondatezza
dell'eccezione di inammissibilità del ricorso con riferimento all'E.R.S, si
osserva che, per quanto attiene alla censura di mancato assolvimento
dell'onere di allegazione e prova da parte dei ricorrenti, risultano invece
prodotte in causa, per tutti loro, le lettere di assegnazione del superminimo
e/o i contratti di assunzione e/o le sole buste paga, documenti da cui si
evince, per ciascuno la titolarità del superminimo.
Con specifico riferimento alle buste paga, va richiamata la recente pronuncia
di legittimità n. 13781/2020 la quale, confermando il solco interpretativo già
tracciato da Cass. n. 18169/2019, ha ribadito che le tali documenti, emessi e
rilasciati dal datore di lavoro, hanno piena efficacia probatoria.
17 Si rammenta che il superminimo costituisce una parte accessoria della
retribuzione erogata a favore del lavoratore quale aumento retributivo che va
ad aggiungersi ai minimi tabellari individuati dal contratto collettivo.
Si tratta di un elemento che può essere stabilito dai contratti collettivi
aziendali oppure erogato ad personam, ovvero stabilito dai contratti
individuali, in considerazione di particolari meriti o capacità del singolo
lavoratore, o per effetto della trattativa sulla retribuzione da ritenersi
congrua a prescindere dai minimi tabellari, od anche per ragioni di
opportunità aziendale.
Le somme corrisposte a titolo di superminimo costituiscono elemento base
della retribuzione.
Nel caso di specie è pacifico in causa che il superminimo è stato riconosciuto
unilateralmente dal datore di lavoro, non risultando individuato e
riconosciuto dal contratto collettivo, e tacitamente accettato dai lavoratori.
In presenza di superminimo individuale, le parti possono, con successivo
accordo, prevederne la riduzione o l'eliminazione, non rientrando tra le
disposizioni inderogabili di legge o dei contratti collettivi;
peraltro, ferma
restando la diversa questione dell'assorbimento, di cui si dirà oltre, il
superminimo individuale non può essere ridotto da un successivo accordo
collettivo, di qualunque livello, né tanto meno dal datore di lavoro con atto
unilaterale; viceversa, il superminimo collettivo può essere modificato in
senso peggiorativo dalla successiva contrattazione collettiva applicata al
rapporto di lavoro (cfr. art. 2077 c.c.).
Si concorda con l'assunto per cui può considerarsi esistente
nell'ordinamento un generale principio di assorbimento del superminimo
nel trattamento migliorativo derivante da un aumento dei minimi
retributivi disposti da un nuovo contratto collettivo o determinato dal
18 passaggio del lavoratore ad una categoria superiore, salvo che vi sia una
contraria previsione espressa da parte della contrattazione collettiva o che le
parti dell'accordo abbiano attribuito a quella voce retributiva la natura di
superminimo “non assorbibile”, o comunque di compenso strettamente
connesso a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità
delle mansioni svolte.
Non viene inoltre assorbito dal superminimo lo scatto di anzianità di
servizio e quei compensi aggiuntivi fondati su un titolo proprio di
erogazione (in tal senso: Cass. 16 agosto 1993, n. 8711; Cass. 9 luglio 2004,
n. 12788; Cass. 18 luglio 2008, n. 2008, Cass. 3 dicembre 2015, n. 24643;
Cass. 27 marzo 2013, n. 7685; Cass. 29 agosto 2012, n. 14689).
Grava sui ricorrenti la dimostrazione della natura particolare del compenso
o comunque delle ragioni che determinano il mantenimento del
superminimo (ex multis: Cass. 8 agosto 2012, n. 14689; Cass. 3 dicembre
2015, n. 24643).
Sotto tale profilo, si reputa che la documentazione attorea versata in causa
sia idonea a provare non solo l'assegnazione del superminimo ai ricorrenti
ma anche il mancato assorbimento dello stesso in un ampio arco di tempo
(in taluni casi, anche per 18 anni), a partire dalla prima assegnazione.
Tale pacifica circostanza, a parere di chi scrive, dimostra la volontà della
società, sino all'Accordo del 2017, di non voler procedere – nonostante i vari
rinnovi contrattuali e i relativi incrementi retributivi - ad alcuna
decurtazione di tale voce e di volere sottrarre il superminimo al principio
dell'assorbimento.
Trattasi di un comportamento più che concludente, come riconosciuto anche
da svariate pronunce e recenti della Corte d'Appello di Milano (n.
1986/2018; n, 1610/2018; n. 966/2018).
19 Venendo ora all'E.R.S., per effetto dell'accordo ponte del novembre 2017, ne
è stata riconosciuta l'erogazione con decorrenza dal luglio 2018 e con valore
parametrato al livello di inquadramento di ciascun ricorrente.
Sempre dalla stessa data, l'accordo in questione ha previsto altresì
l'erogazione di un nuovo aumento retributivo del minimo tabellare,
anch'esso riparametrato, nel suo ammontare, al livello di inquadramento
contrattuale del lavoratore.
Come si evince dalle buste paga e dai prospetti di ogni ricorrente, con la
busta paga di luglio la convenuta ha apportato una decurtazione del
superminimo di importo pari alla somma tra l'aumento contrattuale e
l'ERS. Sul punto, l'accordo del 23 novembre 2017 così prevede: «ERS Con
decorrenza 11 luglio 2018 è riconosciuto un Elemento Retributivo Separato
riparametrato nella misura di cui alla tabella che segue (…) Tale importo è
escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato
quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di
retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi,
comprensivo degli stessi».
L'E.R.S., quindi, non incide, a differenza del superminimo individuale, sul
calcolo del TFR, sebbene quantificato comprendendovi tutti i riflessi sugli
istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale e/o contrattuale.
Tale differente incidenza dell'ERS, rispetto al superminimo, sul TFR rende i
due emolumenti non comparabili e non equivalenti. Di conseguenza il
superminimo, oltre che per le ragioni anzidette relative alla sua natura “non
assorbibile” non può essere vanificato per effetto della corresponsione
dell'ERS proprio per la incomparabilità dei due emolumenti.
Invero, l'assorbimento del superminimo in misura esattamente pari alla
somma corrisposta a titolo di E.R.S. finisce per causare una riduzione del
20 complessivo trattamento economico percepito dai lavoratori, stante la
diversa incidenza del superminimo rispetto all'E.R.S. che già include gli
istituti diretti ed indiretti ed è escluso dalla base di calcolo del TFR, con la
conseguenza che i lavoratori subiscono, in tal modo, un pregiudizio nel
computo e nel riconoscimento degli istituti diretti ed indiretti nonché nella
determinazione del TFR.
Nel caso di specie, a fronte di un superminimo assorbibile individuale, le
parti sociali hanno introdotto, con l'accordo ponte del 23 novembre 2017, un
elemento aggiuntivo della retribuzione, avente carattere speciale e separato
dagli aumenti dei minimi contrattuali riconosciuti dal gennaio 2018 (a
fronte di un CCNL scaduto nel 2014) e fatte salve le successive
determinazioni da parte del nuovo CCNL in fase di rinnovo.
Il ricorso può quindi trovare accoglimento, dovendo il superminimo goduto
dai ricorrenti essere dichiarato non assorbibile, con condanna della società al
pagamento, in favore dei lavoratori, delle somme illegittimamente detratte
dal febbraio 2018…Il tutto oltre a interessi e rivalutazione monetaria dal
dovuto al saldo effettivo” (sent. n. 1098/2021, conf. n. 1668/2022; Corte
d'Appello Milano n. 411/2024).
Ancora più recentemente, in relazione a controversie identiche,
appartenenti al medesimo “filone”, si riscontrano le pronunce n.
4782/2024 dott.ssa e n. 5407/2024 dott. . Per_1 Per_2
Applicando i citati principi al caso concreto, che perfettamente si attaglia agli stessi, deve essere dichiarato non assorbibile il superminimo riconosciuto ai ricorrenti, con conseguente condanna delle società convenute – in solido sino al 30 giugno 2024 - al pagamento, in favore dei singoli lavoratori, delle somme loro
21 illegittimamente detratte dal febbraio 2018, secondo la seguente quantificazione:
euro 5.501,10 a favore di;
Controparte_7
euro 4.920,00 a favore di;
Parte_8
euro 4.000,00 a favore di , Persona_3
oltre a interessi e rivalutazione monetaria
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara l'illegittimità della condotta aziendale e, quindi,
degli assorbimenti della voce in busta paga “ CP_2
individuale” operati dalla società convenuta in danno dei ricorrenti dal febbraio 2018;
2) per l'effetto, condanna la società convenuta alla ricostituzione della predetta voce “AP/Superminimo individuale” nella misura in godimento a gennaio 2018, nonché al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite dal febbraio 2018 nelle seguenti misure:
- euro 6.067,6 in favore di Parte_1
- euro 4.000,00 in favore di Parte_3
- euro 4.920,00 in favore di Parte_4
- euro 4.000,00 in favore di Parte_2
il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
3) condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dalle parti ricorrenti, liquidate in complessivi euro 4.618,50
di cui euro 118,50 per esborsi ed euro 4.500,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
22 4) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 08/07/2025
Il giudice
FR AI
23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa FR AI, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3111/2025 R.G., promossa con ricorso ritualmente notificato da
Parte_1 Parte_2 [...]
Parte_3 Parte_4
rappresentati e difesi dagli avv.ti Annalisa Ciaffi e Giuseppe Sottile,
domicilio eletto presso lo studio in Roma, via Galilei n. 45,
ricorrenti
contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dai prof. avv.ti Roberto Pessi, Giuseppe Sigillò
AS e FF OZ, domicilio eletto in Milano, corso
Monforte n. 15,
resistenti
OGGETTO: retribuzione;
assorbimento superminimo.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio lamentando Controparte_1 l'illegittima riduzione, da parte delle società medesime, del superminimo individuale assorbibile, a decorrere dal febbraio 2018,
per effetto dell'introduzione di nuovi minimi stipendiali.
I ricorrenti hanno quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti domande:
“Accertare e dichiarare, in via principale per la cause indicata al paragrafo
a) e in via subordinata per la causale indicata al paragrafo b), la illegittimità
della condotta aziendale e, quindi, degli assorbimenti e/o riduzioni della voce
in busta paga “ operati da in Controparte_2 CP_3
danno dei ricorrenti dal febbraio 2018 e in conseguenza e per l'effetto,
condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3
alla ricostituzione della predetta voce “AP/Superminimo individuale” nella
misura in godimento a gennaio 2018, nonché alla pagamento di tutte le
somme indebitamente assorbite/trattenute dal febbraio 2018 nelle seguenti
misure: euro 6.067,6 in favore di euro 4.000,00 in favore di Parte_1
euro 4.920,00 in favore di Parte_3 Parte_4
euro 4.000,00 in favore di o nelle diverse misure maggiori o Parte_2
minori ritenute di giustizia. Disporre, occorrendo, CTU sugli importi
spettanti ai ricorrenti. Con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Il tutto con vittoria delle spese di lite”
Si è costituita ritualmente la società convenuta, contrastando, con ampie difese, le pretese avversarie di cui hanno chiesto il rigetto.
Fallita la conciliazione, la causa, di natura documentale e vertente su questione di diritto, è stata discussa e decisa con modalità da remoto.
Ciò posto, si afferma in ricorso che:
2 1) lavora presso la dal 3 gennaio 1994 ed Parte_1 CP_3
attualmente svolge mansioni di impiegato con la qualifica di quadro,
inquadrato al livello VII del CCNL Telecomunicazioni.
L'inquadramento al livello VII gli veniva riconosciuto a decorrere dal
1° giugno 2006 (all.1 variazione di livello inquadramentale).
In occasione della variazione di livello il superminimo ad personam individuale dallo stesso già percepito non veniva assorbito da nuovi minimi di stipendio, come del resto era specificato nella relativa comunicazione.
La qualifica di quadro gli veniva invece assegnata a decorrere dal 1°
dicembre 2023 (all.2 assegnazione qualifica di quadro).
A decorrere dal 1° giugno 2001, la società resistente assegnava al sig.
un incremento retributivo mensile di lire 500.000, pari ad Pt_1
euro 258,23, a titolo di sovraminimo ad personam individuale (all. 3
comunicazione incremento retributivo a decorrere dal giugno 2001).
A decorrere dal 1° dicembre 2008 al ricorrente veniva riconosciuto un superminimo ad personam individuale pari ad euro 200,00 mensili
(all.4 comunicazione attribuzione incremento retributivo del dicembre 2008).
A partire dal dicembre 2008, di conseguenza, il superminimo ad personam individuale goduto dal ricorrente ammontava ad euro
458,23.
Sebbene detti superminimi fossero stati concessi al ricorrente dalla
Con
con espressa previsione della loro assorbibilità, di fatto la società, in occasione degli aumenti dei minimi contrattuali che si sono verificati dal 2001 sino al febbraio 2018, non ha mai provveduto,
3 per ben 17 anni, all'assorbimento della voce superminimo (buste paga all.5) Pt_1
In particolare, la convenuta non ha provveduto ad alcun assorbimento in occasione dei rinnovi contrattuali e dei conseguenti aumenti dei minimi contrattuali che si sono registrati in data 1°
gennaio 2002, 1° settembre 2003, 1° luglio 2004, in data 1° febbraio
2006, in data 1° ottobre 2006, in data 1° ottobre 2007, in data 1°
giugno 2008, in data 1 ° gennaio 2010, in data 1° giugno 2010, in data
1° giugno 2011, in data 1° aprile 2013, in data 1° ottobre 2013, in data
1° aprile 2014 e in data 1° ottobre 2014.
Nel mese di febbraio 2018, diversamente da quanto accaduto in passato, la società resistente ha iniziato ad assorbire il superminimo di cui godeva il sig. (superminimo di partenza euro 458,23). Pt_1
In data 1° febbraio 2018 il minimo tabellare per gli impiegati inquadrati al livello VII è aumentato di Euro 27,58 (da Euro 1665,44
del periodo fino al 31 gennaio 2018 ad Euro 1693,02 del febbraio
2018): il superminimo del sig. è stato assorbito in misura Pt_1
corrispondente all'aumento contrattuale facendo, di fatto, venir meno qualsiasi incremento retributivo per lo stesso.
Il suo superminimo, infatti, è passato da euro 458,23 ad euro 430,65.
In data 1° luglio 2018, il minimo tabellare per gli impiegati inquadrati al livello VII è aumentato di Euro 27,58 (da Euro 1693,02 del periodo fino al 30 giugno 2018 ad Euro 1720,60 del luglio 2018 ): il superminimo del sig. è stato assorbito per tale importo Pt_1
(Euro 27,58) ed è stato assorbito anche l'importo dell'ERS (Euro
13,79) facendo, di fatto, venir meno qualsiasi incremento retributivo per il ricorrente.
4 Il suo superminimo, infatti, è passato da euro 430,65 ad euro 389,28.
Al ricorrente, conseguentemente, sono state assorbite le seguenti somme: euro 27,58*5 (5 mensilità fino a giugno 2018 compreso) euro
137,9 euro 68,95*86 (86 mensilità fino a gennaio 2025) euro 5.929,7
TOTALE ASSORBITO = euro 6.067,6 14) 2) Parte_3
Con ha lavorato presso la dal 27/03/1992 al 30 giugno 2024 con mansioni di impiegato, inquadrato al V livello del CCNL
Telecomunicazioni dal 1° giugno 2007 (all.6 variazione di livello inquadramentale e di mansioni).
A decorrere dal 1° dicembre 2009, al ricorrente veniva conferito un incremento retributivo mensile di euro 120,00 a titolo di sovraminimo ad personam individuale (all. 7 incremento retributivo).
A decorrere dal 1° dicembre 2013 il superminimo ad personam individuale mensile del sig. veniva incrementato di ulteriori Pt_3
euro 110,00 (all.8 incremento retributivo dicembre 2013).
Dal dicembre 2013, di conseguenza, il superminimo ad personam individuale conferito al ricorrente ammontava ad euro 230,00
mensili.
Sebbene detto superminimo fosse stato concesso al ricorrente dalla società resistente con espressa previsione della sua assorbibilità, di fatto la in occasione degli aumenti dei minimi contrattuali CP_3
che si sono verificati dal 2009 sino al febbraio 2018, non ha mai provveduto, per 9 anni, all'assorbimento della voce superminimo.
In particolare, la convenuta non ha provveduto ad alcun assorbimento in occasione dei rinnovi contrattuali e dei conseguenti aumenti dei minimi contrattuali che si sono registrati in data 1 °
5 gennaio 2010, in data 1° giugno 2010, in data 1° giugno 2011, in data
1° aprile 2013, in data 1° ottobre 2013, in data 1° aprile 2014 e in data
1° ottobre 2014 (all. 9 buste paga . Pt_3
Nel mese di febbraio 2018, diversamente da quanto accaduto in passato, la società resistente ha iniziato ad assorbire il superminimo di cui godeva il sig. Pt_3
In data 1° febbraio 2018, il minimo tabellare per gli impiegati inquadrati al livello V è aumentato di Euro 20,00 (da Euro 1207,32 del periodo fino al 31 gennaio 2018 ad Euro 1227,32 del febbraio 2018): il superminimo del sig. è stato assorbito in misura Pt_3
corrispondente all'aumento contrattuale facendo, di fatto, venir meno qualsiasi incremento retributivo per lo stesso.
Il suo superminimo, infatti, è passato da Euro 230,00 ad euro 210,00.
In data 1° luglio 2018, il minimo tabellare per gli impiegati inquadrati al livello V è aumentato di Euro 20,00 (da Euro 1227,32 del periodo fino al 30 giugno 2018 ad Euro 1247,32 del luglio 2018): il superminimo del sig. è stato assorbito per tale importo (Euro Pt_3
20,00) ed è stato assorbito anche l'importo dell'ERS (Euro 10,00)
facendo, di fatto, venir meno qualsiasi incremento retributivo per il ricorrente.
Il suo superminimo, infatti, è passato da Euro 210,00 ad euro 180,00.
Al ricorrente, conseguentemente, sono state assorbite le seguenti somme: Euro 20,00 * 5 (5 mensilità fino a giugno 2018 compreso)
euro 100,00 Euro 50,00 * 78 (78 mensilità fino a giugno 2024
compreso) euro 3.900,00
TOTALE ASSORBITO EURO 4.000,00
6 Con 3) ha lavorato presso la dal 24/01/1995 al 30 Parte_4
giugno 2024 con mansioni di impiegato.
A decorrere dal settembre 2005, al ricorrente veniva conferito un incremento retributivo mensile di euro 120,00 a titolo di sovraminimo ad personam individuale. Detto superminimo, nel dicembre 2006, veniva incrementato di euro 110, arrivando alla somma di euro 230,00 (all.10 buste paga . Pt_4
A decorrere dal dicembre 2009 il ricorrente veniva inquadrato dalla società resistente al livello VI del CCNL Telecomunicazioni.
In occasione della variazione di livello, il superminimo ad personam individuale dallo stesso già percepito, pari ad euro 230,00, non veniva assorbito dai nuovi minimi di stipendio.
Sebbene detto superminimo fosse stato concesso al ricorrente dalla società resistente con espressa previsione della sua assorbibilità, di fatto la in occasione degli aumenti dei minimi contrattuali CP_3
che si sono verificati dal 2005 sino al febbraio 2018, non ha mai provveduto, per 13 anni, all'assorbimento della voce superminimo.
In particolare, la convenuta non ha provveduto ad alcun assorbimento in occasione dei rinnovi contrattuali e dei conseguenti aumenti dei minimi contrattuali che si sono registrati in data 1°
febbraio 2006, in data 1° ottobre 2006, in data 1° ottobre 2007, in data
1° giugno 2008, in data 1 ° gennaio 2010, in data 1° giugno 2010, in data 1° giugno 2011, in data 1° aprile 2013, in data 1° ottobre 2013, in data 1° aprile 2014 e in data 1° ottobre 2014 ( all. 10 paga Pt_5
. Pt_4
7 Nel mese di febbraio 2018, diversamente da quanto accaduto in passato, la società resistente ha iniziato ad assorbire il superminimo di cui godeva il sig. Pt_4
In data 1° febbraio 2018 il minimo tabellare per gli impiegati inquadrati al livello VI è aumentato di euro 24,60 (da Euro 1482,81
del periodo fino al 31 gennaio 2018 ad Euro 1.507,41 del febbraio
2018).
Il superminimo del sig. è stato assorbito in misura Pt_4
corrispondente al predetto aumento contrattuale facendo, di fatto,
venir meno qualsiasi incremento retributivo per lo stesso. Il suo superminimo, infatti, è passato da euro 230 ad euro 205,4.
In data 1° luglio 2018 il minimo tabellare per gli impiegati inquadrati al VI livello è aumentato di Euro 24,60 (da Euro 1.507,41 del periodo fino al 30 giugno 2018 ad Euro 1532,01 del luglio 2018).
Il superminimo del Sig. è stato assorbito per tale importo Pt_4
(euro 24,60) ed è stato assorbito anche l'importo dell'ERS (euro 12.30)
facendo di fatto venire meno qualsiasi incremento retributivo per il ricorrente.
Il suo superminimo, infatti, è passato da euro 205,40 ad euro 168,50.
Al ricorrente, conseguentemente, sono state assorbite le seguenti somme: Euro 24,60*5 (fino a giugno 2018) = euro 123,00; Euro 61,50 *
78 (78 mensilità fino a giugno 2024) = euro 4.797 TOTALE
ASSORBITO EURO 4.920,00.
Nel dicembre 2019, il ricorrente veniva inquadrato al livello VII del
CCN telecomunicazioni.
In occasione della variazione di livello il superminimo ad personam individuale dallo stesso già percepito non veniva assorbito dai nuovi
8 minimi di stipendio. 39) Dal gennaio 2024 al ricorrente veniva attribuita dalla società resistente la qualifica di quadro.
4) ha lavorato presso la dal 26/04/1989 al Parte_2 CP_3
30 giugno 2024 con mansioni di impiegato, inquadrato dapprima al
V livello del CCNL Telecomunicazioni, dal luglio 2018 inquadrato al livello VI del CCNL Telecomunicazioni.
A decorrere dal settembre 2002 al ricorrente veniva riconosciuto un incremento retributivo mensile di euro 100,00 a titolo di sovraminimo ad personam individuale (all. 11 comunicazione incremento retributivo).
A decorrere dal dicembre 2008 detto superminimo veniva incrementato di 120 euro, arrivando quindi ad ammontare ad euro
220,00 (all. 12 buste paga . Pt_2
A decorrere dal dicembre 2010 detto superminimo veniva incrementato di ulteriori euro 120,00, arrivando così il superminimo totale alla somma di euro 340,00.
Sebbene detto superminimo fosse stato concesso al ricorrente dalla società resistente con espressa previsione della sua assorbibilità, di fatto la in occasione degli aumenti dei minimi contrattuali CP_3
che si sono verificati dal 2002 sino al febbraio 2018, non ha mai provveduto, per 16 anni, all'assorbimento della voce superminimo.
In particolare, la convenuta non ha provveduto ad alcun assorbimento in occasione dei rinnovi contrattuali e dei conseguenti aumenti dei minimi contrattuali che si sono registrati in data 1°
settembre 2003, in data 1° luglio 2004, in data 1° febbraio 2006, in data 1° ottobre 2006, in data 1° ottobre 2007, in data 1° giugno 2008,
in data 1 ° gennaio 2010, in data 1° giugno 2010, in data 1° giugno
9 2011, in data 1° aprile 2013, in data 1° ottobre 2013, in data 1° aprile
2014 e in data 1° ottobre 2014 ( all. 11 buste paga Lozzi).
Nel mese di febbraio 2018, diversamente da quanto accaduto in passato, la società resistente ha iniziato ad assorbire il superminimo di cui godeva il sig. Pt_2
In data 1° febbraio 2018 il minimo tabellare per gli impiegati inquadrati al livello V è aumentato di Euro 20,00 (da Euro 1207,32 del periodo fino al 31 gennaio 2018 ad Euro 1227,32 del febbraio 2018): il superminimo del sig. è stato assorbito in misura Pt_2
corrispondente all'aumento contrattuale facendo, di fatto, venir meno qualsiasi incremento retributivo per lo stesso.
Il suo superminimo, infatti, è passato da Euro 340,00 ad euro 320,00.
In data 1° luglio 2018, il minimo tabellare per gli impiegati inquadrati al livello V è aumentato di Euro 20,00 (da Euro 1227,32 del periodo fino al 30 giugno 2018 ad Euro 1247,32 del luglio 2018): il superminimo del sig. è stato assorbito per tale importo (Euro Pt_2
20,00) ed è stato assorbito anche l'importo dell'ERS (Euro 10,00)
facendo, di fatto, venir meno qualsiasi incremento retributivo per il ricorrente.
Il suo superminimo, infatti, è passato da Euro 320,00 ad euro 290,00.
Al ricorrente, conseguentemente, sono state assorbite le seguenti somme: Euro 20,00 * 5 (5 mensilità fino a giugno 2018 compreso)
euro 100,00 Euro 50,00 * 78 (78 mensilità fino a giugno 2024
compreso) euro 3.900,00.
TOTALE ASSORBITO EURO 4.000,00.
A partire dal luglio 2018 il ricorrente veniva inquadrato al VI livello del CCNL Telecomunicazioni.
10 In data 23 novembre 2017 le OO.SS., maggiormente rappresentative e
Con l'Assotelecomunicazioni, associazione datoriale cui aderisce ,
concludevano un accordo titolato “Ipotesi di programma per il rinnovo del CCNL TLC”.
In tale accordo era previsto, da un lato, che, a far data dal mese di luglio 2018, sarebbero scattati degli aumenti della retribuzione base;
dall'altro lato, che sarebbe stato riconosciuto a ciascun dipendente un nuovo elemento retributivo mensile, denominato E.R.S. (Elemento
Retributivo Separato) di importo variabile in base al livello di inquadramento. Inoltre, nello stesso accordo, si prevedeva espressamente che l'E.R.S. doveva ritenersi “escluso dalla base di calcolo del TFR ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi, comprensivo degli stessi”. Inoltre,
il mancato assorbimento, sino al febbraio 2018, dei superminimi riconosciuti dalla convenuta e attribuiti come assorbibili, non ha riguardato, come noto, solo i ricorrenti, bensì tutti i dipendenti di
; condotta questa che ha comunque integrato l'esistenza di CP_1
un uso aziendale.
La prova di tale comportamento generalizzato e ripetuto è fornita dall'esistente ed ampio contenzioso giudiziario che si sta sviluppando presso il Tribunale e la Corte D'Appello di Milano ed avente ad oggetto proprio la ricostituzione dei superminimi illegittimamente assorbiti dalla convenuta alla generalità dei propri dipendenti a partire dal febbraio 2018.
Così delineata la fattispecie, si rammenta che, in data 23 novembre
2017, le OO.SS., maggiormente rappresentative e
11 Con l'Assotelecomunicazioni, associazione datoriale cui aderisce ,
concludevano un accordo titolato “Ipotesi di programma per il rinnovo del CCNL TLC”.
In tale accordo era previsto, da un lato, che a far data dal mese di luglio 2018 sarebbero scattati degli aumenti della retribuzione base;
dall'altro lato, che sarebbe stato riconosciuto a ciascun dipendente un nuovo elemento retributivo mensile, denominato E.R.S. (Elemento
Retributivo Separato) di importo variabile in base al livello di inquadramento.
Inoltre, nello stesso accordo, si prevedeva espressamente che l'E.R.S.
doveva ritenersi “escluso dalla base di calcolo del TFR ed è stato
quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di
retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi,
comprensivo degli stessi”.
, d'altronde, non ha mai assorbito i superminimi in CP_1
occasione degli aumenti contrattuali anche quando era CP_4
I primi ed unici assorbimenti dei superminimi si erano dunque registrati in corrispondenza del pagamento degli aumenti dei minimi tabellari e dell'ERS previsti dall'accordo di rinnovo del 23.11.2017.
A seguito del rinnovo contrattuale del 2018, e dell'erogazione dei
Con relativi aumenti, ha, per la prima volta dopo molti anni di mancato assorbimento, ridotto parzialmente gli importi corrisposti ai ricorrenti a titolo di superminimo.
Inoltre, sempre nel 2018 è stato introdotto, con accordo sindacale, un nuovo “elemento retributivo separato” (ERS), a fronte della cui erogazione la società ha parimenti ridotto il superminimo dei
12 ricorrenti, e ciò malgrado si trattasse di un emolumento di natura non omogenea.
Con la busta paga di febbraio 2018, è stato riconosciuto ai dipendenti della convenuta l'aumento contrattuale previsto dall'accordo del novembre 2017; in tale occasione, i ricorrenti (al pari di tutti i loro colleghi che godevano di superminimi contrattuali) hanno riscontrato una decurtazione del loro superminimo, di entità
corrispondente all'incremento dei minimi contrattuali.
A seguito del rinnovo del CCNL del 2020 non vi erano stati ulteriori assorbimenti, così come espressamente previsto in sede di stipulazione dello stesso.
Avverso gli assorbimenti operati nel 2018 avevano infatti preso posizione le OO.SS., contestando fermamente il comportamento aziendale. Ciò in quanto la società convenuta non aveva mai anticipato, anche in sede di contrattazione, l'intenzione di procedere all'assorbimento dei superminimi.
Le OO.SS. non avevano quindi motivo di ritenere che la convenuta avrebbe modificato il proprio comportamento, reiterato per decenni,
e ciò malgrado già in passato la società avesse conosciuto momenti di crisi e di difficoltà economiche, e proceduto per questo anche a significative riduzioni del personale.
Reputano i ricorrenti che l'assorbimento applicato sia da ritenersi illegittimo, con conseguente loro diritto alla ricostituzione dell'importo percepito fino al mese di gennaio 2018 e condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive non erogate.
Così delineata la fattispecie, sulla nota vicenda, la Sezione Lavoro di
Milano, compreso chi scrive, ha già avuto modo di pronunciarsi con
13 frequenza, ottenendo anche conferma avanti al giudice di secondo grado.
Si valuta, dunque, che non vi sia motivo per non dare continuità al consolidato indirizzo giurisprudenziale, qui richiamato anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “…i ricorrenti sono
dipendenti di , nota società operante nel settore della telefonia CP_1
con circa 50.000 dipendenti in Italia cui applica il CCNL
Telecomunicazioni.
Il 23 novembre 2017 le OO.SS., maggiormente rappresentative e
Con l'Assotelecomunicazioni, associazione datoriale cui aderisce ,
concludevano un accordo titolato “Ipotesi di programma per il rinnovo del
CCNL TLC”. In tale accordo era previsto, da un lato, che a far data dal mese
di luglio 2018 sarebbero scattati degli aumenti della retribuzione base;
dall'altro, che sarebbe stato riconosciuto a ciascun dipendente un nuovo
elemento retributivo mensile, denominato E.R.S. (Elemento Retributivo
Separato) di importo variabile in base al livello di inquadramento.
Inoltre, nello stesso accordo, si prevedeva espressamente che l'E.R.S. doveva
ritenersi “escluso dalla base di calcolo del TFR ed è stato quantificato
considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed
indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi, comprensivo degli
stessi”.
Quindi, gli importi in questione non incidevano sugli istituti contrattuali e
sul TFR.
Tuttavia, a far data da luglio 2018, nulla veniva riconosciuto ai ricorrenti,
in quanto, a fronte dell'aumento della retribuzione base, veniva effettuato
l'assorbimento del superminimo individuale;
lo stesso avveniva con l'
[...]
[...] Controp
[...]
[...]
[...]
, costituitasi ritualmente in giudizio, ha eccepito
[...]
l'inammissibilità della domanda rispetto all'ERS
Ciò in quanto, nel caso di specie, con l'Accordo sindacale 23 novembre 2017,
le parti avevano legittimamente concordato di “espungere” dalla
retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR detto Elemento Retributivo
Separato e di quantificare il medesimo già considerando in esso anche i
riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta di origine legale e
collettiva, risultando comprensivo degli stessi.
Di conseguenza i ricorrenti non avevano subìto alcuna riduzione del
trattamento economico complessivo erogato, ma solo una diversa
quantificazione delle voci che compongono la loro retribuzione, la cui
sommatoria, complessivamente, restituisce il medesimo valore percepito
prima dell'assorbimento del superminimo.
ha altresì eccepito il mancato assolvimento dell'onere di CP_1
allegazione e dell'onere probatorio a carico dei ricorrenti.
La società ha affermato di riconoscere unilateralmente a ciascun lavoratore
degli incrementi retributivi di importi diversificati a titolo di superminimo
ad personam individuale, assorbibile in occasione di eventuali aumenti
collettivi e/o passaggi di livello.
I suddetti incrementi retributivi non venivano riconosciuti in quanto
connessi alle “mansioni svolte” ed alle “capacità dimostrate” dai lavoratori,
essendo pacifica la facoltà della stessa società di assorbire tali voci
economiche.
Mai era intervenuto alcun accordo tra le parti volto ad attribuire natura
“non assorbibile” ai superminimi in questione.
In data 23 novembre 2017, e le OO.SS. maggiormente CP_6
rappresentative sul piano nazionale, avevano sottoscritto un apposito
15 accordo, stabilendo, a decorrere dal 1° luglio 2018, alcuni incrementi
retributivi.
Con decorrenza dal 1° febbraio 2018, la società aveva quindi proceduto al
parziale assorbimento del superminimo erogato a ciascun ricorrente a fronte
dell'aumento della retribuzione di base.
A decorrere dal 1° luglio 2018, veniva riconosciuto a ciascun dipendente,
l'E.R.S.
Tale importo, differenziato per livello di inquadramento, aveva le seguenti
caratteristiche: veniva proporzionato alla percentuale part – time;
era
corrisposto per 13 mensilità, era escluso dalla base del calcolo del TFR, era
comprensivo dei riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, era
considerato ai fini del computo di tutte le indennità a carico di enti di legge
quali INPS, INAIL, ecc.; era utile alla determinazione dell'indennità
sostitutiva di preavviso;
in caso di assenze non retribuite sarebbe stato
ridotto per quote orarie, con le medesime metodologie della retribuzione
lorda mese;
che quindi, per tali ragioni, il superminimo individuale
corrisposto ai ricorrenti veniva assorbito legittimamente e parzialmente in
misura pari alla somma corrisposta.
Nelle prime udienze di trattazione, veniva dato atto che i signori
[...]
e avevano proceduto a conciliare la lite, con Pt_6 Parte_7
conseguente estinzione del procedimento nei loro confronti.
Quanto alle restanti parti ricorrenti, fallita la conciliazione e previa
acquisizione dell'esito di procedimento pendente in materia avanti la Corte
d'Appelli di Milano, la causa veniva discussa e decisa da remoto, con
termine alle parti per il deposito di note difensive.
Ciò posto, non è contestato in causa che tutti i ricorrenti fruiscano del
trattamento economico denominato superminimo.
16 Come risultante dalle dettagliate tabelle inserite nel ricorso, ognuno di loro,
fin dalla assegnazione del medesimo superminimo, mai ha subito alcuna
decurtazione in occasione degli aumenti tabellari o per il passaggio a un
livello superiore di inquadramento.
Anzi, alcuni dei ricorrenti, nel corso degli anni, hanno visto crescere
l'importo del proprio superminimo grazie a nuove assegnazioni, da parte
della convenuta, di ulteriori somme a detto titolo.
Tale situazione è proseguita fino a febbraio 2018, quando ogni ricorrente, in
corrispondenza di un aumento della retribuzione tabellare, si è visto
decurtare il superminimo di un importo uguale all'aumento ricevuto.
Non solo.
A luglio 2018, quando ha erogato per la prima volta in busta CP_1
l'ERS, sulla base di un accordo sindacale firmato in data 23.11.2017, i
ricorrenti si sono visti decurtare dal superminimo un importo esattamente
uguale alla somma derivante dall'aumento retributivo e dall'importo
dell'ERS.
Così delineata la fattispecie, previo rilievo della pacifica infondatezza
dell'eccezione di inammissibilità del ricorso con riferimento all'E.R.S, si
osserva che, per quanto attiene alla censura di mancato assolvimento
dell'onere di allegazione e prova da parte dei ricorrenti, risultano invece
prodotte in causa, per tutti loro, le lettere di assegnazione del superminimo
e/o i contratti di assunzione e/o le sole buste paga, documenti da cui si
evince, per ciascuno la titolarità del superminimo.
Con specifico riferimento alle buste paga, va richiamata la recente pronuncia
di legittimità n. 13781/2020 la quale, confermando il solco interpretativo già
tracciato da Cass. n. 18169/2019, ha ribadito che le tali documenti, emessi e
rilasciati dal datore di lavoro, hanno piena efficacia probatoria.
17 Si rammenta che il superminimo costituisce una parte accessoria della
retribuzione erogata a favore del lavoratore quale aumento retributivo che va
ad aggiungersi ai minimi tabellari individuati dal contratto collettivo.
Si tratta di un elemento che può essere stabilito dai contratti collettivi
aziendali oppure erogato ad personam, ovvero stabilito dai contratti
individuali, in considerazione di particolari meriti o capacità del singolo
lavoratore, o per effetto della trattativa sulla retribuzione da ritenersi
congrua a prescindere dai minimi tabellari, od anche per ragioni di
opportunità aziendale.
Le somme corrisposte a titolo di superminimo costituiscono elemento base
della retribuzione.
Nel caso di specie è pacifico in causa che il superminimo è stato riconosciuto
unilateralmente dal datore di lavoro, non risultando individuato e
riconosciuto dal contratto collettivo, e tacitamente accettato dai lavoratori.
In presenza di superminimo individuale, le parti possono, con successivo
accordo, prevederne la riduzione o l'eliminazione, non rientrando tra le
disposizioni inderogabili di legge o dei contratti collettivi;
peraltro, ferma
restando la diversa questione dell'assorbimento, di cui si dirà oltre, il
superminimo individuale non può essere ridotto da un successivo accordo
collettivo, di qualunque livello, né tanto meno dal datore di lavoro con atto
unilaterale; viceversa, il superminimo collettivo può essere modificato in
senso peggiorativo dalla successiva contrattazione collettiva applicata al
rapporto di lavoro (cfr. art. 2077 c.c.).
Si concorda con l'assunto per cui può considerarsi esistente
nell'ordinamento un generale principio di assorbimento del superminimo
nel trattamento migliorativo derivante da un aumento dei minimi
retributivi disposti da un nuovo contratto collettivo o determinato dal
18 passaggio del lavoratore ad una categoria superiore, salvo che vi sia una
contraria previsione espressa da parte della contrattazione collettiva o che le
parti dell'accordo abbiano attribuito a quella voce retributiva la natura di
superminimo “non assorbibile”, o comunque di compenso strettamente
connesso a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità
delle mansioni svolte.
Non viene inoltre assorbito dal superminimo lo scatto di anzianità di
servizio e quei compensi aggiuntivi fondati su un titolo proprio di
erogazione (in tal senso: Cass. 16 agosto 1993, n. 8711; Cass. 9 luglio 2004,
n. 12788; Cass. 18 luglio 2008, n. 2008, Cass. 3 dicembre 2015, n. 24643;
Cass. 27 marzo 2013, n. 7685; Cass. 29 agosto 2012, n. 14689).
Grava sui ricorrenti la dimostrazione della natura particolare del compenso
o comunque delle ragioni che determinano il mantenimento del
superminimo (ex multis: Cass. 8 agosto 2012, n. 14689; Cass. 3 dicembre
2015, n. 24643).
Sotto tale profilo, si reputa che la documentazione attorea versata in causa
sia idonea a provare non solo l'assegnazione del superminimo ai ricorrenti
ma anche il mancato assorbimento dello stesso in un ampio arco di tempo
(in taluni casi, anche per 18 anni), a partire dalla prima assegnazione.
Tale pacifica circostanza, a parere di chi scrive, dimostra la volontà della
società, sino all'Accordo del 2017, di non voler procedere – nonostante i vari
rinnovi contrattuali e i relativi incrementi retributivi - ad alcuna
decurtazione di tale voce e di volere sottrarre il superminimo al principio
dell'assorbimento.
Trattasi di un comportamento più che concludente, come riconosciuto anche
da svariate pronunce e recenti della Corte d'Appello di Milano (n.
1986/2018; n, 1610/2018; n. 966/2018).
19 Venendo ora all'E.R.S., per effetto dell'accordo ponte del novembre 2017, ne
è stata riconosciuta l'erogazione con decorrenza dal luglio 2018 e con valore
parametrato al livello di inquadramento di ciascun ricorrente.
Sempre dalla stessa data, l'accordo in questione ha previsto altresì
l'erogazione di un nuovo aumento retributivo del minimo tabellare,
anch'esso riparametrato, nel suo ammontare, al livello di inquadramento
contrattuale del lavoratore.
Come si evince dalle buste paga e dai prospetti di ogni ricorrente, con la
busta paga di luglio la convenuta ha apportato una decurtazione del
superminimo di importo pari alla somma tra l'aumento contrattuale e
l'ERS. Sul punto, l'accordo del 23 novembre 2017 così prevede: «ERS Con
decorrenza 11 luglio 2018 è riconosciuto un Elemento Retributivo Separato
riparametrato nella misura di cui alla tabella che segue (…) Tale importo è
escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato
quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di
retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi,
comprensivo degli stessi».
L'E.R.S., quindi, non incide, a differenza del superminimo individuale, sul
calcolo del TFR, sebbene quantificato comprendendovi tutti i riflessi sugli
istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale e/o contrattuale.
Tale differente incidenza dell'ERS, rispetto al superminimo, sul TFR rende i
due emolumenti non comparabili e non equivalenti. Di conseguenza il
superminimo, oltre che per le ragioni anzidette relative alla sua natura “non
assorbibile” non può essere vanificato per effetto della corresponsione
dell'ERS proprio per la incomparabilità dei due emolumenti.
Invero, l'assorbimento del superminimo in misura esattamente pari alla
somma corrisposta a titolo di E.R.S. finisce per causare una riduzione del
20 complessivo trattamento economico percepito dai lavoratori, stante la
diversa incidenza del superminimo rispetto all'E.R.S. che già include gli
istituti diretti ed indiretti ed è escluso dalla base di calcolo del TFR, con la
conseguenza che i lavoratori subiscono, in tal modo, un pregiudizio nel
computo e nel riconoscimento degli istituti diretti ed indiretti nonché nella
determinazione del TFR.
Nel caso di specie, a fronte di un superminimo assorbibile individuale, le
parti sociali hanno introdotto, con l'accordo ponte del 23 novembre 2017, un
elemento aggiuntivo della retribuzione, avente carattere speciale e separato
dagli aumenti dei minimi contrattuali riconosciuti dal gennaio 2018 (a
fronte di un CCNL scaduto nel 2014) e fatte salve le successive
determinazioni da parte del nuovo CCNL in fase di rinnovo.
Il ricorso può quindi trovare accoglimento, dovendo il superminimo goduto
dai ricorrenti essere dichiarato non assorbibile, con condanna della società al
pagamento, in favore dei lavoratori, delle somme illegittimamente detratte
dal febbraio 2018…Il tutto oltre a interessi e rivalutazione monetaria dal
dovuto al saldo effettivo” (sent. n. 1098/2021, conf. n. 1668/2022; Corte
d'Appello Milano n. 411/2024).
Ancora più recentemente, in relazione a controversie identiche,
appartenenti al medesimo “filone”, si riscontrano le pronunce n.
4782/2024 dott.ssa e n. 5407/2024 dott. . Per_1 Per_2
Applicando i citati principi al caso concreto, che perfettamente si attaglia agli stessi, deve essere dichiarato non assorbibile il superminimo riconosciuto ai ricorrenti, con conseguente condanna delle società convenute – in solido sino al 30 giugno 2024 - al pagamento, in favore dei singoli lavoratori, delle somme loro
21 illegittimamente detratte dal febbraio 2018, secondo la seguente quantificazione:
euro 5.501,10 a favore di;
Controparte_7
euro 4.920,00 a favore di;
Parte_8
euro 4.000,00 a favore di , Persona_3
oltre a interessi e rivalutazione monetaria
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara l'illegittimità della condotta aziendale e, quindi,
degli assorbimenti della voce in busta paga “ CP_2
individuale” operati dalla società convenuta in danno dei ricorrenti dal febbraio 2018;
2) per l'effetto, condanna la società convenuta alla ricostituzione della predetta voce “AP/Superminimo individuale” nella misura in godimento a gennaio 2018, nonché al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite dal febbraio 2018 nelle seguenti misure:
- euro 6.067,6 in favore di Parte_1
- euro 4.000,00 in favore di Parte_3
- euro 4.920,00 in favore di Parte_4
- euro 4.000,00 in favore di Parte_2
il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
3) condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dalle parti ricorrenti, liquidate in complessivi euro 4.618,50
di cui euro 118,50 per esborsi ed euro 4.500,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
22 4) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 08/07/2025
Il giudice
FR AI
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