Articolo 38 della Legge 25 maggio 1970, n. 352
Articolo 37Articolo 39
Versione
30 giugno 1970
Art. 38.
Nel caso che il risultato del referendum sia contrario all'abrogazione di una legge, o di un atto avente forza di legge, o di singole disposizioni di essi, ne e' data notizia e non puo' proporsi richiesta di referendum per l'abrogazione della medesima legge, o atto avente forza di legge, o delle disposizioni suddette, fermo il disposto dell'articolo 31, prima che siano trascorsi cinque anni.
Entrata in vigore il 30 giugno 1970
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