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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 16768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16768 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25669/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott.ssa Antonella Di Tullio, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 25669/25 del Ruolo Generale e promossa da
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in a Padova, in via Guizza, 84, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Barbariol, dal quale è rappresentato e difeso;
- ricorrente –
nei confronti di
Controparte_1
( ), in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso ex lege P.IVA_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente –
Fatto e diritto
propone ricorso per l'accertamento del diritto all'unità familiare con la Parte_1 moglie, , nata il [...] in [...] Parte_2
Nel ricorso introduttivo, il ricorrente allega che in data 28.11.23 presentava la domanda di nulla osta al ricongiungimento con la moglie, che in data 30.05.24 otteneva dalla Prefettura di Rovigo il nulla osta, pagina 1 di 7 che la moglie si attivava tempestivamente per ottenere il visto rivolgendosi ai canali di prenotazione indicati sul sito dell'Ambasciata di Italia ad Accra, che a seguito dell'impossibilità di ottenere l'appuntamento chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Roma un provvedimento favorevole che ne ordinava la fissazione.
Infine, il ricorrente deduce che, in adempimento della sentenza, l'Ambasciata fissava l'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto (in data 10.03.25) ma, nonostante i numerosi solleciti via p.e.c del difensore (all. 13-14-15-18-19 al ricorso), non veniva emesso un provvedimento conclusivo.
Il ricorrente, dunque, evidenzia la sussistenza dei presupposti per l'accertamento del diritto al ricongiungimento familiare con la coniuge e, al contempo, lamenta la lesione del proprio diritto all'unità familiare in virtù del comportamento tenuto dall'Amministrazione.
Pertanto, questi chiede “in via principale, …accertare e dichiarare in via il diritto all'unità familiare del sig. con la moglie sig.ra nata il [...] Parte_1 Parte_2 in RG (Benin) in forza del nulla osta RO1408995123 rilasciato il CodiceFiscale_2
30/05/2024 e della domanda di visto ITA/ACC/100325/0021/01 protocollata in data 10/3/2025, ai sensi degli artt. 29 bis e ss. d.lgs. 286/1998, con ordine alla Ambasciata d'Italia a Accra di rilasciare il visto di ingresso di tipo D per ricongiungimento familiare in favore della sig.ra Controparte_2
” nonché “condannare parte convenuta al risarcimento del danno morale, valutato e
[...] quantificato in via equitativa”.
È prodotta la seguente documentazione: passaporto della moglie, nulla osta, permesso di soggiorno ghanese della moglie, pec del 25.7.24, pec del 26.08.24, screenshot portale VFS 9.9.24, pec del
27.09.24, pec del 13.11.24, screenshot portale VFS lista d'attesa, Pec portale VFS 22.11.25, sentenza del Tribunale di Roma, appuntamento per formalizzazione domanda di visto, richiesta di appuntamento
Pec 16.04.25, pec risposta Ambasciata 16.04.25 e del 28004.25, pec del difensore (del 16.04.25, del
18.04.25, del 12.05.25), diffida del 22.05.25, atto di nascita e di matrimonio tradotto e legalizzato, permesso di soggiorno del ricorrente.
Si costituisce in giudizio il che, Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, eccepisce la mancata produzione in fase amministrativa del certificato di matrimonio legalizzato. Inoltre, alla luce dell'emanazione di un provvedimento espresso di rigetto, intervenuto nelle more del giudizio, l'Amministrazione chiede la dichiarazione della cessata materia del contendere tenuto conto che “non sussiste più dunque l'inerzia lamentata nell'atto pagina 2 di 7 introduttivo”. Da ultimo, parte resistente chiede il rigetto della domanda risarcitoria del ricorrente in difetto di prova dell'esistenza del danno.
Viene depositata la nota dell'Ambasciata di Italia ad Accra.
Con note in sostituzione dell'udienza del 25.11.25, parte ricorrente si oppone alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere considerato che “l'oggetto del presente giudizio… è
l'accertamento del diritto soggettivo del ricorrente all'unità familiare, ai sensi dell'art. 30 co. 6 d.lgs.
286/98)” e che “il provvedimento di diniego, tardivamente notificato dopo l'instaurazione del giudizio, non determina il soddisfacimento dell'interesse del ricorrente”. Quanto al merito, il ricorrente deduce che l'atto di matrimonio “tradotto e legalizzato era stato già depositato dalla signora all'ambasciata ed ulteriormente inviato all'ambasciata con istanza di riesame”. Inoltre, per quanto riguarda gli ulteriori motivi di diniego, contenuti nella nota interna prodotta da parte resistente, il ricorrente evidenzia che “ la celebrazione del matrimonio tradizionale in moschea, che attesta il vincolo effettivo tra i coniugi, ha preceduto la successiva redazione dell'atto pubblico” e che “al momento della presentazione della domanda di visto (10.03.2025), la sig.ra era titolare di un permesso di soggiorno ghanese e Pt_2 regolarmente residente in [...], radicando in modo incontrovertibile la competenza dell'Ambasciata di Accra”.
Viene prodotta la seguente documentazione: corrispondenza con l'Ambasciata, pec del 12.09.25, risposta del 14.10.25, pec del 15.10.25, atto di matrimonio tradotto e legalizzato, pec del 21.10.25 e del
31.10.25.
Deve anzi tutto premettersi, ai fini della corretta individuazione del thema decidendum, come la corrente azione, con la quale si chiede l'accertamento del diritto all'unità familiare con la moglie del ricorrente, debba essere ricondotta alla fattispecie di cui al sesto comma dell'art. 30 del d.lgs. 25 luglio
1998 n. 286.
Ciò posto, deve essere rigettata l'eccezione di cessata materia del contendere, sollevata dall'Amministrazione in ragione dell'intervenuta adozione -nelle more del giudizio- di un provvedimento espresso di rigetto. Come dedotto dal ricorrente, l'oggetto del presente giudizio non è
l'accertamento della sussistenza del diritto soggettivo all'unità familiare, costituzionalmente tutelato e garantito dall'art.8 CEDU.
Difatti, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata soltanto quando l'interesse azionato in giudizio risulti integralmente soddisfatto e presuppone, peraltro, che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e pagina 3 di 7 sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice. ( Cass. n. 1043/24). In tale sede, pertanto, deve procedersi all'accertamento del diritto sostanziale vantato e alla verifica della sussistenza dei presupposti per il ricongiungimento familiare.
Quanto al merito, il ricorso deve essere accolto.
L'art. 29 del d.lgs. n.286/98 evidenzia che “…la domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare
[…] è inviata, con modalità informatiche, allo Sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse modalità, ne rilascia ricevuta;
[che] l'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'articolo
4, comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso [mentre] il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute”. Invero, il rilascio del visto è subordinato all'accertamento dell'autenticità della documentazione attestate il rapporto di parentela o coniugio.
A tal riguardo, affinché un atto estero possa sostituirsi ad un atto pubblico o ad una scrittura privata autenticata italiana non è sufficiente che porti il relativo nomen iuris ma occorre che sia sostanzialmente tale secondo la nozione intesa nel nostro ordinamento, ovvero corrisponda nelle sue caratteristiche intrinseche ad un atto italiano (c.d. principio di equivalenza) e che sia regolare sul piano formale, ovvero che il soggetto straniero che lo ha sottoscritto rivesta effettivamente la qualità di pubblico ufficiale e che l'atto sia posto in essere da tale soggetto.
La surrogazione dell'atto estero a quello italiano richiede in particolare dal punto di vista formale un elemento di raccordo che accerti per l'appunto che il documento straniero provenga effettivamente dal pubblico ufficiale che ne appare l'autore. L'ordinamento italiano realizza tale raccordo, e fatta salva la ricorrenza di trattati che prevedano l'esenzione da formalità ovvero adempimenti semplificati, attraverso l'istituto della legalizzazione ovvero mediante una certificazione della veridicità della firma del sottoscrittore, della qualità in cui il firmatario dell'atto ha agito e dell'autenticità del sigillo o timbro apposto sull'atto.
Quest'ultimo istituto è in particolare codificato nei commi 2 e 3 dell'art. 33 del d.p.r. 28 dicembre 2000
n. 445, ai sensi dei quali '…le firme sugli atti e documenti formati da autorità estere e da valere nello
Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane [ed] agli atti e documenti
pagina 4 di 7 [in questione], redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale'.
Le modalità per procedere alla legalizzazione degli atti stranieri sono poi allo stato indicate dall'art. 63 del d.lgs 3 febbraio 2011 n. 71, secondo cui '…a fini di legalizzazione, presso ciascun ufficio consolare
è istituita e mantenuta aggiornata, per quanto possibile, una raccolta degli esemplari delle firme dei magistrati e funzionari locali preposti al rilascio di atti e documenti;
se la firma è compresa nella raccolta, l'ufficio consolare provvede direttamente alla sua legalizzazione;
in caso contrario, fa uso di altri opportuni mezzi di accertamento'.
La legalizzazione, dunque, è la certificazione della qualifica del firmatario dell'atto e della sua identità come titolare dell'ufficio che ha emesso l'atto.
Nel caso di specie, la resistente, nella comparsa di costituzione, ha dato atto che “non è stata presentata la documentazione indispensabile per la trattazione della domanda di visto (i.e. il certificato di matrimonio legalizzato)”.
Nel corso del giudizio, il ricorrente ha prodotto l'atto di matrimonio tradotto e legalizzato (all.5 note) dall'Ambasciata d'Italia a Lagos.
A tal riguardo, l'Ambasciata nella nota allegata alla comparsa eccepisce che “tale circostanza costituisce da sola causa di diniego immediato del visto, anche in presenza di certificato di matrimonio regolarmente legalizzato, non potendo in ogni caso la richiesta di Nulla Osta essere precedente alla celebrazione del matrimonio”. Invero, il matrimonio risulta celebrato il 29.04.2024 mentre il nulla osta
è stato richiesto in data 6.12.23.
Ebbene, il nulla osta risulta rilasciato il 30.05.24 quando il matrimonio risultava già celebrato;
in ogni caso allo stato risulta accertato il diritto del ricorrente al ricongiungimento familiare, in forza del certificato di matrimonio legalizzato ed in assenza di contestazioni da parte della resistente di eventuale strumentalità, tenuto anche conto che ai sensi del comma 3 dell'art. 20 d.lgs. 150/2011, la sentenza che accerta il diritto al ricongiungimento può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta. L'accertamento del diritto al ricongiungimento riguarda un diritto soggettivo , non a caso rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario , il cui compito è verificare la sussistenza del diritto piuttosto che la regolarità del provvedimento dell'Amministrazione. E tale verifica va eseguita sulla scorta di tutte le prove che, secondo, le regole generali , le parti hanno diritto di produrre in giudizio.
pagina 5 di 7 Deve essere, invece, rigettata la domanda risarcitoria del ricorrente fondata sulla condotta dilatoria dell'Amministrazione. Il ricorrente lamenta “la lesione del diritto all'unità familiare e l'ingiustizia dell'atto lesivo” senza tuttavia fornire alcuna prova di una effettiva lesione della sfera patrimoniale o non patrimoniale verificatasi in conseguenza dell'inerzia dell'amministrazione. Invero, la mera condotta dell'amministrazione, senza la prova di un danno diretto e concreto arrecato al ricorrente, non integra la fattispecie prevista dall'art.2043 cc.
È lo stesso ricorrente ad affermare che l'accertamento del danno evento non è da solo sufficiente a giustificare la tutela risarcitoria, dovendo provare la sussistenza del danno conseguenza. Tuttavia, questi si limita ad allegare genericamente che “la coppia, da tempo sposata, desidera finalmente ricongiungersi anche per poter avere e crescere dei figli e chiaramente questo ritardo impedisce la realizzazione di un'aspettativa legittima”.
Per effetto della lettura evolutiva dell'art. 2059 cod. civ., fornita dalla più recente giurisprudenza, il danno non patrimoniale ben può ritenersi risarcibile anche in caso di lesione dei valori fondamentali della persona tutelati dalle disposizioni immediatamente precettive della Costituzione. E tuttavia, tale possibilità soggiace ad un limite ontologico ed esige l'assolvimento di uno specifico onere probatorio.
Quanto al primo requisito, occorre invero che la lesione del diritto costituzionale sia qualificata dalla serietà dell'offesa e dalla gravità delle conseguenze nella sfera personale. Quanto al secondo aspetto, occorre che il danneggiato alleghi compiutamente e fornisca la relativa prova oltre che dell'evento dato dalla sussistenza della lesione del diritto costituzionalmente garantito che superi la soglia della tollerabilità, anche della ricorrenza di significative ripercussioni pregiudizievoli sotto il profilo del danno conseguenza, sì da permetterne una liquidazione non già in forza di valutazioni astratte ma sulla base del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato (tra le altre, Cassazione Civile, Sezione III, 6 dicembre 2018 n. 31537).
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha assolto l'onere probatorio in questione circa le conseguenze pregiudizievoli concretamente patite in ragione del ritardo della p.a.
Spese di lite compensate in ragione del parziale accoglimento della domanda e tenuto conto che il riconoscimento del diritto alla protezione speciale è stato accertato in forza di documentazione depositata in corso di causa.
p.q.m.
pagina 6 di 7 - dichiara il diritto del ricorrente al rilascio del visto per ricongiungimento familiare in favore della moglie, , nata il [...] in [...]; Parte_2
- rigetta la domanda risarcitoria;
- compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Roma, 28 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Antonella Di Tullio
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott.ssa Antonella Di Tullio, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 25669/25 del Ruolo Generale e promossa da
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in a Padova, in via Guizza, 84, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Barbariol, dal quale è rappresentato e difeso;
- ricorrente –
nei confronti di
Controparte_1
( ), in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso ex lege P.IVA_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente –
Fatto e diritto
propone ricorso per l'accertamento del diritto all'unità familiare con la Parte_1 moglie, , nata il [...] in [...] Parte_2
Nel ricorso introduttivo, il ricorrente allega che in data 28.11.23 presentava la domanda di nulla osta al ricongiungimento con la moglie, che in data 30.05.24 otteneva dalla Prefettura di Rovigo il nulla osta, pagina 1 di 7 che la moglie si attivava tempestivamente per ottenere il visto rivolgendosi ai canali di prenotazione indicati sul sito dell'Ambasciata di Italia ad Accra, che a seguito dell'impossibilità di ottenere l'appuntamento chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Roma un provvedimento favorevole che ne ordinava la fissazione.
Infine, il ricorrente deduce che, in adempimento della sentenza, l'Ambasciata fissava l'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto (in data 10.03.25) ma, nonostante i numerosi solleciti via p.e.c del difensore (all. 13-14-15-18-19 al ricorso), non veniva emesso un provvedimento conclusivo.
Il ricorrente, dunque, evidenzia la sussistenza dei presupposti per l'accertamento del diritto al ricongiungimento familiare con la coniuge e, al contempo, lamenta la lesione del proprio diritto all'unità familiare in virtù del comportamento tenuto dall'Amministrazione.
Pertanto, questi chiede “in via principale, …accertare e dichiarare in via il diritto all'unità familiare del sig. con la moglie sig.ra nata il [...] Parte_1 Parte_2 in RG (Benin) in forza del nulla osta RO1408995123 rilasciato il CodiceFiscale_2
30/05/2024 e della domanda di visto ITA/ACC/100325/0021/01 protocollata in data 10/3/2025, ai sensi degli artt. 29 bis e ss. d.lgs. 286/1998, con ordine alla Ambasciata d'Italia a Accra di rilasciare il visto di ingresso di tipo D per ricongiungimento familiare in favore della sig.ra Controparte_2
” nonché “condannare parte convenuta al risarcimento del danno morale, valutato e
[...] quantificato in via equitativa”.
È prodotta la seguente documentazione: passaporto della moglie, nulla osta, permesso di soggiorno ghanese della moglie, pec del 25.7.24, pec del 26.08.24, screenshot portale VFS 9.9.24, pec del
27.09.24, pec del 13.11.24, screenshot portale VFS lista d'attesa, Pec portale VFS 22.11.25, sentenza del Tribunale di Roma, appuntamento per formalizzazione domanda di visto, richiesta di appuntamento
Pec 16.04.25, pec risposta Ambasciata 16.04.25 e del 28004.25, pec del difensore (del 16.04.25, del
18.04.25, del 12.05.25), diffida del 22.05.25, atto di nascita e di matrimonio tradotto e legalizzato, permesso di soggiorno del ricorrente.
Si costituisce in giudizio il che, Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, eccepisce la mancata produzione in fase amministrativa del certificato di matrimonio legalizzato. Inoltre, alla luce dell'emanazione di un provvedimento espresso di rigetto, intervenuto nelle more del giudizio, l'Amministrazione chiede la dichiarazione della cessata materia del contendere tenuto conto che “non sussiste più dunque l'inerzia lamentata nell'atto pagina 2 di 7 introduttivo”. Da ultimo, parte resistente chiede il rigetto della domanda risarcitoria del ricorrente in difetto di prova dell'esistenza del danno.
Viene depositata la nota dell'Ambasciata di Italia ad Accra.
Con note in sostituzione dell'udienza del 25.11.25, parte ricorrente si oppone alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere considerato che “l'oggetto del presente giudizio… è
l'accertamento del diritto soggettivo del ricorrente all'unità familiare, ai sensi dell'art. 30 co. 6 d.lgs.
286/98)” e che “il provvedimento di diniego, tardivamente notificato dopo l'instaurazione del giudizio, non determina il soddisfacimento dell'interesse del ricorrente”. Quanto al merito, il ricorrente deduce che l'atto di matrimonio “tradotto e legalizzato era stato già depositato dalla signora all'ambasciata ed ulteriormente inviato all'ambasciata con istanza di riesame”. Inoltre, per quanto riguarda gli ulteriori motivi di diniego, contenuti nella nota interna prodotta da parte resistente, il ricorrente evidenzia che “ la celebrazione del matrimonio tradizionale in moschea, che attesta il vincolo effettivo tra i coniugi, ha preceduto la successiva redazione dell'atto pubblico” e che “al momento della presentazione della domanda di visto (10.03.2025), la sig.ra era titolare di un permesso di soggiorno ghanese e Pt_2 regolarmente residente in [...], radicando in modo incontrovertibile la competenza dell'Ambasciata di Accra”.
Viene prodotta la seguente documentazione: corrispondenza con l'Ambasciata, pec del 12.09.25, risposta del 14.10.25, pec del 15.10.25, atto di matrimonio tradotto e legalizzato, pec del 21.10.25 e del
31.10.25.
Deve anzi tutto premettersi, ai fini della corretta individuazione del thema decidendum, come la corrente azione, con la quale si chiede l'accertamento del diritto all'unità familiare con la moglie del ricorrente, debba essere ricondotta alla fattispecie di cui al sesto comma dell'art. 30 del d.lgs. 25 luglio
1998 n. 286.
Ciò posto, deve essere rigettata l'eccezione di cessata materia del contendere, sollevata dall'Amministrazione in ragione dell'intervenuta adozione -nelle more del giudizio- di un provvedimento espresso di rigetto. Come dedotto dal ricorrente, l'oggetto del presente giudizio non è
l'accertamento della sussistenza del diritto soggettivo all'unità familiare, costituzionalmente tutelato e garantito dall'art.8 CEDU.
Difatti, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata soltanto quando l'interesse azionato in giudizio risulti integralmente soddisfatto e presuppone, peraltro, che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e pagina 3 di 7 sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice. ( Cass. n. 1043/24). In tale sede, pertanto, deve procedersi all'accertamento del diritto sostanziale vantato e alla verifica della sussistenza dei presupposti per il ricongiungimento familiare.
Quanto al merito, il ricorso deve essere accolto.
L'art. 29 del d.lgs. n.286/98 evidenzia che “…la domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare
[…] è inviata, con modalità informatiche, allo Sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse modalità, ne rilascia ricevuta;
[che] l'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'articolo
4, comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso [mentre] il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute”. Invero, il rilascio del visto è subordinato all'accertamento dell'autenticità della documentazione attestate il rapporto di parentela o coniugio.
A tal riguardo, affinché un atto estero possa sostituirsi ad un atto pubblico o ad una scrittura privata autenticata italiana non è sufficiente che porti il relativo nomen iuris ma occorre che sia sostanzialmente tale secondo la nozione intesa nel nostro ordinamento, ovvero corrisponda nelle sue caratteristiche intrinseche ad un atto italiano (c.d. principio di equivalenza) e che sia regolare sul piano formale, ovvero che il soggetto straniero che lo ha sottoscritto rivesta effettivamente la qualità di pubblico ufficiale e che l'atto sia posto in essere da tale soggetto.
La surrogazione dell'atto estero a quello italiano richiede in particolare dal punto di vista formale un elemento di raccordo che accerti per l'appunto che il documento straniero provenga effettivamente dal pubblico ufficiale che ne appare l'autore. L'ordinamento italiano realizza tale raccordo, e fatta salva la ricorrenza di trattati che prevedano l'esenzione da formalità ovvero adempimenti semplificati, attraverso l'istituto della legalizzazione ovvero mediante una certificazione della veridicità della firma del sottoscrittore, della qualità in cui il firmatario dell'atto ha agito e dell'autenticità del sigillo o timbro apposto sull'atto.
Quest'ultimo istituto è in particolare codificato nei commi 2 e 3 dell'art. 33 del d.p.r. 28 dicembre 2000
n. 445, ai sensi dei quali '…le firme sugli atti e documenti formati da autorità estere e da valere nello
Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane [ed] agli atti e documenti
pagina 4 di 7 [in questione], redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale'.
Le modalità per procedere alla legalizzazione degli atti stranieri sono poi allo stato indicate dall'art. 63 del d.lgs 3 febbraio 2011 n. 71, secondo cui '…a fini di legalizzazione, presso ciascun ufficio consolare
è istituita e mantenuta aggiornata, per quanto possibile, una raccolta degli esemplari delle firme dei magistrati e funzionari locali preposti al rilascio di atti e documenti;
se la firma è compresa nella raccolta, l'ufficio consolare provvede direttamente alla sua legalizzazione;
in caso contrario, fa uso di altri opportuni mezzi di accertamento'.
La legalizzazione, dunque, è la certificazione della qualifica del firmatario dell'atto e della sua identità come titolare dell'ufficio che ha emesso l'atto.
Nel caso di specie, la resistente, nella comparsa di costituzione, ha dato atto che “non è stata presentata la documentazione indispensabile per la trattazione della domanda di visto (i.e. il certificato di matrimonio legalizzato)”.
Nel corso del giudizio, il ricorrente ha prodotto l'atto di matrimonio tradotto e legalizzato (all.5 note) dall'Ambasciata d'Italia a Lagos.
A tal riguardo, l'Ambasciata nella nota allegata alla comparsa eccepisce che “tale circostanza costituisce da sola causa di diniego immediato del visto, anche in presenza di certificato di matrimonio regolarmente legalizzato, non potendo in ogni caso la richiesta di Nulla Osta essere precedente alla celebrazione del matrimonio”. Invero, il matrimonio risulta celebrato il 29.04.2024 mentre il nulla osta
è stato richiesto in data 6.12.23.
Ebbene, il nulla osta risulta rilasciato il 30.05.24 quando il matrimonio risultava già celebrato;
in ogni caso allo stato risulta accertato il diritto del ricorrente al ricongiungimento familiare, in forza del certificato di matrimonio legalizzato ed in assenza di contestazioni da parte della resistente di eventuale strumentalità, tenuto anche conto che ai sensi del comma 3 dell'art. 20 d.lgs. 150/2011, la sentenza che accerta il diritto al ricongiungimento può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta. L'accertamento del diritto al ricongiungimento riguarda un diritto soggettivo , non a caso rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario , il cui compito è verificare la sussistenza del diritto piuttosto che la regolarità del provvedimento dell'Amministrazione. E tale verifica va eseguita sulla scorta di tutte le prove che, secondo, le regole generali , le parti hanno diritto di produrre in giudizio.
pagina 5 di 7 Deve essere, invece, rigettata la domanda risarcitoria del ricorrente fondata sulla condotta dilatoria dell'Amministrazione. Il ricorrente lamenta “la lesione del diritto all'unità familiare e l'ingiustizia dell'atto lesivo” senza tuttavia fornire alcuna prova di una effettiva lesione della sfera patrimoniale o non patrimoniale verificatasi in conseguenza dell'inerzia dell'amministrazione. Invero, la mera condotta dell'amministrazione, senza la prova di un danno diretto e concreto arrecato al ricorrente, non integra la fattispecie prevista dall'art.2043 cc.
È lo stesso ricorrente ad affermare che l'accertamento del danno evento non è da solo sufficiente a giustificare la tutela risarcitoria, dovendo provare la sussistenza del danno conseguenza. Tuttavia, questi si limita ad allegare genericamente che “la coppia, da tempo sposata, desidera finalmente ricongiungersi anche per poter avere e crescere dei figli e chiaramente questo ritardo impedisce la realizzazione di un'aspettativa legittima”.
Per effetto della lettura evolutiva dell'art. 2059 cod. civ., fornita dalla più recente giurisprudenza, il danno non patrimoniale ben può ritenersi risarcibile anche in caso di lesione dei valori fondamentali della persona tutelati dalle disposizioni immediatamente precettive della Costituzione. E tuttavia, tale possibilità soggiace ad un limite ontologico ed esige l'assolvimento di uno specifico onere probatorio.
Quanto al primo requisito, occorre invero che la lesione del diritto costituzionale sia qualificata dalla serietà dell'offesa e dalla gravità delle conseguenze nella sfera personale. Quanto al secondo aspetto, occorre che il danneggiato alleghi compiutamente e fornisca la relativa prova oltre che dell'evento dato dalla sussistenza della lesione del diritto costituzionalmente garantito che superi la soglia della tollerabilità, anche della ricorrenza di significative ripercussioni pregiudizievoli sotto il profilo del danno conseguenza, sì da permetterne una liquidazione non già in forza di valutazioni astratte ma sulla base del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato (tra le altre, Cassazione Civile, Sezione III, 6 dicembre 2018 n. 31537).
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha assolto l'onere probatorio in questione circa le conseguenze pregiudizievoli concretamente patite in ragione del ritardo della p.a.
Spese di lite compensate in ragione del parziale accoglimento della domanda e tenuto conto che il riconoscimento del diritto alla protezione speciale è stato accertato in forza di documentazione depositata in corso di causa.
p.q.m.
pagina 6 di 7 - dichiara il diritto del ricorrente al rilascio del visto per ricongiungimento familiare in favore della moglie, , nata il [...] in [...]; Parte_2
- rigetta la domanda risarcitoria;
- compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Roma, 28 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Antonella Di Tullio
pagina 7 di 7