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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 23/12/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 670/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 670/2024 promossa da:
(C.F. ), residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Napoleoni presso il cui studio sito in Piombino, via Roma n. 9, è elettivamente domiciliata;
attrice contro
(P.IVA ), in persona del legale rappre- Controparte_1 P.IVA_1 sentante pro-tempore convenuto contumace
Oggetto: risarcimento danni, art. 2051 cod. civ.
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate in data 27.11.2025 per mezzo di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza
Conclusioni: per parte attrice:
“- nel rito, per l'ammissione delle prove richieste con la seconda memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c. e non ammesse, nonché per l'acquisizione del fascicolo relativo all'A.T.P. RG 1678/2022 Trib. Livorno già chiesta in citazione e non ancora disposta;
1 - nel merito, affinché voglia l'ill.mo Tribunale adito, accertata la responsabilità della con- venuta nella causazione del sinistro subito dalla sig.ra Controparte_1 [...]
in data 03/08/2021, condannarla al risarcimento di tutti i danni patiti Parte_1 dall'attrice e, quindi, al pagamento in favore dell'attrice stessa della somma di €
84.980,86, o la diversa maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi, al saggio di cui all'art. 1284, comma IV°, c.c. (o in subordine a quello di cui al comma I° del medesimo articolo), e rivalutazione monetaria dal dì del fatto sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio anche relativamente al giudizio di accerta- mento tecnico preventivo e condanna della controparte alla refusione in favore della parte attrice delle spese di CTU e CTP anticipate sia nel giudizio di ATP che in quello di merito
e per le quali si depositano le relative fatture”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveni- Parte_1 va dinanzi all'intestato Tribunale, all'udienza del 18 luglio 2024, Controparte_2
(d'ora in avanti, breviter, anche solo “ ”) al fine di sentir accerta-
[...] CP_1 ta la responsabilità di quest'ultimo ai sensi dell'art. 2050 c.c. ovvero in qualità di custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. oppure ex art. 2043 c.c. per i danni subiti dall'attrice in conseguen- za del sinistro occorsole presso il parco acquatico Caneva, sul Lago di Garda in data
3.08.2021 e, per l'effetto, veder condannare al risarcimento dei danni subiti CP_1 quali diretta conseguenza del sinistro, per la somma, comprensiva di spese mediche fino a quel momento sostenute, di € 84.980,86 o quella diversamente riconosciuta congrua in cor- so di causa. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa anche relativa- mente al giudizio di accertamento tecnico preventivo, oltre I.V.A e C.P.A come per legge.
A fondamento della domanda deduceva in punto di fatto quanto segue:
- che in data 03/08/2021 si trovava con la propria famiglia (segnatamente, il padre, la madre e la sorella) presso il parco acquatico “Caneva”, ubicato sul Lago di Garda e gestito da
[...]
quando intorno alle ore 13.30 decideva di provare l'attrazione de- Controparte_3 nominata “Super Splash”, consistente in uno scivolo a pendenza molto ripida da percorrere sopra idoneo tappetino munito di maniglie, al fine di provocare una discesa che culmina in un volo con conseguente atterraggio sulla sottostante piscina (cfr. doc. 2);
2 - che, dopo aver ricevuto dal personale addetto le informazioni necessarie circa il protocollo da seguire durante la discesa sul predetto scivolo (in particolare, sul fatto di “tenere strette le impugnature presenti sul tappetino sino all'atterraggio sull'acqua”), procedeva nella di- scesa attenendosi alle indicazioni impartite, ma, al momento dell'atterraggio nella vasca, provava un immediato dolore alla mano sinistra con conseguente tumefazione, come emer- ge dal verbale di incidente (doc. 3);
- che, conseguentemente dopo l'accaduto, la si recava al locale nosocomio (“Ospe- Pt_1 dale P. , doc. 4), ove le venivano diagnosticate “fratture spiroidi II, III e IV me- Per_1 tacarpo mano sinistra” (doc. 5);
- che l'odierna attrice successivamente veniva sottoposta ad intervento chirurgico di ridu- zione delle fratture e stabilizzazione mediante osteosintesi con placche e viti tipo Aptus
Hand (doc. 6), affrontando successivamente un lungo periodo di riabilitazione oltre ad esse- re sottoposta, poi, ad intervento di rimozione di alcune placche;
- alla richiesta di risarcimento danni effettuata a mezzo del proprio difensore (doc. 9) se- guiva la risposta della Compagnia assicurativa per la responsabilità civile Controparte_4 che negava ogni addebito della struttura assicurata sostenendo la “assenza di CP_1 qualsivoglia anomalia della struttura” e quindi che il sinistro si sarebbe verificato “con modalità del tutto autonome e non dipendenti dall'attrazione in questione”; a niente porta- va la successiva notifica dell'invito alla negoziazione assistita rimasta senza riscontro;
- che l'odierna attrice instaurava dinnanzi all'intestato Tribunale procedimento di accerta- mento tecnico preventivo sub R.G. n. 1768/2022 al fine di accertare “se l'attrattiva deno- minata “Super Splash” presso il parco acquatico Caneva sul Lago di Garda sia costruita nel rispetto della normativa di settore a tutela della salute pubblica e sia munita delle ne- cessarie autorizzazioni amministrative;
2) se sia possibile la verificazione del sinistro de- scritto in narrativa ad una persona del peso (kg 73) e della struttura della ricorrente qua- lora la stessa si sia attenuta scrupolosamente alle istruzioni impartite (tenere strette le im- pugnature del tappetino sino all'atterraggio sull'acqua); 3) quali sono comunque le cause dell'infortunio subito”.
In punto di diritto, la affermava che la responsabilità dell'evento dannoso andas- Pt_1 se ascritta interamente a ai sensi dell'art. 2050 c.c. stante la riconducibilità di CP_1 tali attrattive, alla luce del criterio di prognosi postuma, nell'alveo delle attività pericolose
3 ovvero ex art. 2051 c.c. in quanto custode del parco acquatico de quo. In subordine (o in via concorrente), richiamava altresì le norme sulla responsabilità extracontrattuale ex art. 2043
c.c. tenuto conto della responsabilità anche soggettiva della società gestrice per “aver messo
a disposizione degli astanti una attrattiva e dei materiali evidentemente pericolosi” (cfr. pagg.
4-5 dell'atto introduttivo).
Con provvedimento del 13 maggio 2024 lo scrivente Giudicante, ritenuta la correttezza del- la notificazione della citazione in favore della parte convenuta, dichiarava la contumacia di parte convenuta e confermava l'udienza del 18 luglio 2024. Controparte_1
A tale udienza, ritenuta l'ammissibilità e rilevanza delle prove orali articolate da parte attri- ce, salvo alcuni capitoli considerati generici, documentali o de relato, veniva disposto rin- vio all'udienza del 6 novembre 2024 per l'escussione dei testimoni: , padre Testimone_1 dell'attrice; , madre dell'attrice; amica Controparte_5 Testimone_2 dell'attrice; amica dell'attrice; Testimone_3
A tale udienza veniva disposta CTU medico-legale e l'incarico affidato al Dott. Persona_2
All'udienza del 3 luglio 2025 lo scrivente, ritenuta la causa matura per la decisione, asse- gnava alle parti i termini ex art. 189 c.p.c. e fissava l'udienza del 27 novembre 2025 per la remissione della causa in decisione.
All'udienza del 27 novembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. In via preliminare, con riferimento alle istanze istruttorie avanzate da parte attrice, stante il richiamo generico ai precedenti scritti difensivi, devono intendersi parimenti rinunciate.
Ed invero, all'udienza di precisazione delle conclusioni, l'attrice ha così concluso in via istruttoria “nel rito, per l'ammissione delle prove richieste con la seconda memoria inte- grativa ex art. 171-ter c.p.c. e non ammesse”.
Ad avviso dello scrivente Giudicante si tratta di formule eccessivamente generiche per la individuazione dei mezzi effettivamente e realmente insistiti (cfr., in motivazione, Corte
d'Appello di Firenze, Terza Sezione Civile, n. 1578 del 22.7.2022).
Trova dunque applicazione, a sfavore di tutte le parti, il seguente principio: “La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in mo- do specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei prece-
4 denti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non po- tranno essere riproposte in sede di impugnazione” (cfr Cass. sez. 2^ civ. 27.2.2019 n. 5741 rv 652770; conf.: Cass. sez. 3^ civ. ord.
3.8.2017 n. 19352 rv 645492 – 01; Cass. sez. 3^ civ.
4.8.2016 n. 16290 rv 642097; Cass. sez. 3^ civ. 14.10.2008 n. 25157 rv 605482; Cass. sez. 1^ civ. 30.3.1995 n. 3773 rv 491534; da ultimo Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10767 del 04/04/2022).
Anche a voler ritenere in ipotesi puntualmente individuate le istanze istruttorie articolate dalle parti, le stesse sarebbero irrilevanti ai fini della presente decisione.
Per quanto concerne, invece, l'istanza di acquisizione del fascicolo del procedimento per accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. Tribunale di Livorno n. R.G.
1768/2022, anche questa reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, devesi eviden- ziare che lo stesso è stato acquisito agli atti già in data 19 luglio 2024.
2.2 Sempre in via preliminare, non sembra superfluo evidenziare che il nostro ordinamento processuale è improntato al principio del libero convincimento, sicché, salvo i casi tassativi previsti per le prove legali, il Giudice può fondare il proprio convincimento sulle risultanze probatorie legittimamente acquisite al processo, senza gerarchia tra prove orali e prove do- cumentali. La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei te- sti, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorregge- re la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, sen- za essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, an- che se allegati dalle parti (Cassazione civile, sez. vi, 04/07/2017, n. 16467; cass. civ., sez.
01, del 23/05/2014, n. 11511; cfr., altresì, in motivazione, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 2977 del 31/01/2019, Rv. 652433 - 01).
3. Ciò premesso, la domanda è fondata e va accolta sulla scorta della seguente motivazione.
3.1 Nel caso di specie parte attrice agisce in giudizio azionando in primis la responsabilità contrattuale ex art. 1218-1223 c.c. nonché la responsabilità extracontrattuale ex art. 2050
c.c. (responsabilità per l'esercizio di attività pericolosa), ex art. 2051 c.c. (danno cagionato da cosa in custodia) ed infine per la residuale responsabilità extracontrattuale ex art. 2043
c.c. in relazione al sinistro occorsole in data 3 agosto 2021 nel corso dell'utilizzazione dell'attrazione scivolo Supersplash nell'ambito della complessiva fruizione della struttura
5 ricreativa/parco acquatico “Caneva” ubicato sul Lago di Garda e gestito dalla convenuta contumace Controparte_1
3.2. Va affermata, in particolare e con valenza assorbente rispetto a tutte le altre ipotesi di responsabilità pur richiamate dall'attrice, la responsabilità contrattuale della convenuta.
In tema di responsabilità contrattuale non sembra superfluo richiamare il consolidato orien- tamento giurisprudenziale – che ha trovato cristallizzazione in un noto intervento delle Se- zioni Unite della Corte di Cassazione (Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n.
13533) che ha risolto un contrasto in materia di inadempimento di obbligazioni e relativo onere probatorio (si vedano, a favore dell'orientamento poi ripreso dalle Sezioni Unite,
Cassazione civile, sez. III, 23 maggio 2001, n. 7027; Cassazione civile, sez. I, 15 ottobre
1999, n. 11629; Cassazione civile, sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446) – in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione: il creditore che agisca per la risoluzione contrat- tuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento – salvo che si tratti di ob- bligazioni negative – deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Orbene, nella fattispecie che oggi ci occupa l'attrice ha Parte_1 puntualmente dimostrato l'esistenza del titolo (contratto atipico di gestione di attività di svago o ludico ricreative di un parco acquatico) tramite produzione in atti del biglietto di ingresso (all. 12 di cui alla produzione documentale di parte attrice), tramite escussione dei dichiaranti (padre e madre dell'attrice presenti al momento del sinistro) e tramite l'acquisizione del c.d. verbale di incidente redatto il giorno del sinistro (all. 3).
Ha quindi allegato l'inadempimento della struttura convenuta (id est, aver messo a disposi- zione dell'utente una struttura non idonea o comunque pericolosa) ed ha puntualmente di- mostrato l'esistenza dei danni patiti e la riconducibilità eziologica degli stessi rispetto all'evento ed alla condotta colposa della convenuta.
Per contro, la società convenuta non è riuscita ad assolvere all'onere sulla stessa gravante di aver correttamente adempiuto la propria prestazione ovvero a provare l'esistenza di altre cause estintive o modificative della propria obbligazione.
6 3.3 Ciò premesso, il sinistro per cui è causa si è verificato pacificamente all'interno del ci- tato parco acquatico in data 3 agosto 2021.
Il parco acquatico può essere definito, utilizzando l'espressione della dottrina che si è occu- pata dell'argomento, come il luogo in cui viene esercitata attività sportiva con finalità ludi- co-ricreative per il tramite di molteplici tipologie di piscine e di acquascivoli.
In particolare, questi ultimi si differenziano per la velocità, la spettacolarità e la tipologia del percorso.
La nozione di scivolo acquatico si rinviene nell'art. 2 del decreto del per i beni e CP_6 le attività culturali dell'11.05.2009 contenente l'aggiornamento dell'elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337., pubbli- cato in G.U. 25 giugno 2009, n. 145, che lo inserisce tra le “grandi attrazioni” testualmente così definendolo “ Attrazione composta da uno o più canali in resina, che partendo da una piattaforma sopraelevata, sfociano in vasche o piscine. Il percorso può essere lineare o si- nuoso e viene compiuto dagli utilizzatori scivolando”.
Lo scivolo utilizzato dall'attrice è caratterizzato dall'accentuata pendenza che determina notevole velocità nella discesa con rapida accelerazione e altrettanto rapido impatto con l'acqua.
7 Come si legge dal documento attestante la verifica annuale dello scivolo acquatico che oggi ci occupa, si tratta di una attrazione composta da più canali in resina che partendo da una piattaforma sopraelevata sfociano in una piscina. In particolare, lo scivolo in oggetto è co- stituito da una coppia di piste separate realizzate in vetroresina sostenute da una struttura formata da portali metallici posti in opera ogni due giunture dell'acquascivolo e dotati di opportune strutture di fondazione. Il collegamento dello scivolo alle strutture di sostegno verticali è realizzato per mezzo di opportune staffe metalliche su cui le parti in vetroresina sono ad esso bullonate.
La stazione di partenza è costituita da una costruzione in muratura avente forma di L con i lati maggiori della lunghezza di circa 10,00 m e larghezza di circa 4,00 m;
l'altezza della
8 costruzione è pari a circa 3,30 m, quota che rappresenta anche il livello di partenza dell'acquascivolo.
Dalla partenza lo scivolo si sviluppa secondo un percorso rettilineo che presenta nel primo tratto una inclinazione massima verso il basso di circa 40°, con andamento tipo “kamika- ze”, ed uno sviluppo di circa 23,00 metri per poi passare in un tratto piano della lunghezza di circa 2,60 metri per terminare con un tratto inclinato verso l'alto costituito da un elemen- to caratterizzato da raggio di curvatura pari a circa 15 metri, sviluppo di circa 5,50 metri e angolo sotteso di circa 21° e successivo tratto rettilineo, inclinato secondo l'angolo finale del tratto curvilineo e quindi verso l'alto, della lunghezza di circa 2,80 metri.
Lo scivolo presenta uno sviluppo totale pari a circa 34 metri ed il dislivello presente tra la partenza e la sezione di uscita è pari a circa 8 metri per cui la pendenza media è pari a circa
23,5 %.
Per la conformazione dello scivolo, l'utilizzatore, che scende con l'ausilio di un tappetino che copre il torace, lo percorre in posizione prona con la faccia in avanti e dopo aver per- corso il primo tratto in cui acquisisce velocità, attraversa il tratto orizzontale di rallentamen- to per infine percorrere l'ultimo tratto in salita ed arrivare in piscina attraverso un tuffo.
Le partenze vengono gestite da un bagnino alla partenza che assicura, anche attraverso co- municazione con il bagnino posto all'arrivo, di consentire il lancio successivo quando i fruitori del lancio precedente hanno abbandonato la piscina d'arrivo in modo da evitare col- lisioni.
Tali caratteristiche possono considerarsi ampiamente provate dalle fotografie allegate agli atti e non da ultimo dagli accertamenti effettuati dal CTU Ing. sullo Persona_3 stato dei luoghi nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo R.G. n. 1768/2022 svol- tosi dinanzi all'intestato Tribunale e sui quali si tornerà compiutamente in seguito.
Va detto che la convenuta – contumace nel presente Controparte_1 procedimento di merito – allorquando si costituiva nel procedimento di accertamento tecni- co preventivo recante R.G. 1768/2022 dichiarava espressamente di non contestare che il si- nistro sia avvenuto nell'attrazione indicata da parte attrice (cfr. pag. 2 della memoria di co- stituzione nel procedimento di ATP: “In secondo luogo, lo stesso mez- CP_1 zo richiesto appare inammissibile in quanto la prova dell'evento, cioè che il sinistro sia av- venuto e che sia avvenuto nell'attrazione indicata da parte attrice, non è contestata
9 dall'esponente e neppure dalla compagnia assicuratrice, a quanto sembra dal tenore della comunicazione inoltrata alla parte ricorrente quando
l'assicuratore ha respinto il sinistro”).
Orbene, è vero che il CTU Ing. nell'elaborato peritale di cui al più volte ri- Persona_3 chiamato accertamento tecnico preventivo, nel rispondere al seguente quesito “se
l'attrattiva denominata “Super Splash” presso il parco acquatico Caneva sul Lago di Gar- da sia costruita nel rispetto della normativa di settore a tutela della salute pubblica e sia munita delle necessarie autorizzazioni amministrative” ha potuto accertare che l'attrattiva che oggi ci occupa è stata costruita nel rispetto della normativa di settore a tutela della salute pubblica ed è munita della necessaria autorizzazione amministrativa di riferi- mento (affermando la presenza del fascicolo tecnico, del libretto dell'attività, del manuale d'uso e manutenzione, del parere favorevole della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, del codice identificativo attribuito dal e Controparte_7 della verifica annuale obbligatoria) nonostante il CTU avesse comunque riscontrato la pre- senza di un libretto dell'attività non aggiornato, non datato con esattezza, non firmato e non riportante le verifiche periodiche e le manutenzioni ordinarie/straordinarie.
E', tuttavia, altresì vero che il medesimo CTU, nel rispondere al quesito volto ad accertare se fosse possibile la verificazione del sinistro descritto in narrativa ad una persona del peso
(kg 73) e della struttura della FUCILE nell'ipotesi in cui la stessa si fosse scrupolosamente attenuta alle istruzioni impartite dai bagnini nel corso del briefing preliminare (istruzioni compendiate nel “tenere strette le impugnature del tappetino sino all'atterraggio sull'acqua”) ha offerto un dato particolarmente importante ai fini dell'ascrivibilità della re- sponsabilità del sinistro alla struttura convenuta.
In particolare, il CTU ha avuto modo di approfondire le prescrizioni collocate alla partenza dello scivolo: obbligo di utilizzo del tappetino fatto di materiale plastico semirigido realiz- zato in schiuma EVA (etilene vinil acetato) ad alta densità con maniglie in polipropilene e con funzione di ridurre l'attrito tra utente e struttura durante la discesa;
obbligo di afferrare il tappettino con le mani e ben aderente allo scivolo;
altezza minima dell'utente (120 cm).
10 Il CTU pur avendo affermato come improbabile la verificazione di un sinistro come quello che oggi ci occupa nel rispetto delle istruzioni impartite, non ha potuto escludere a priori che il contraccolpo generato dall'impatto dell'utente con l'acqua della piscina finale possa provocare una contusione sulle mani dell'utente impegnate nell'afferrare il tappetino.
L'ausiliario del Giudice, pur escludendo un difetto progettuale dello scivolo o una carenza delle manutenzioni dello stesso, ha precisato una serie di ipotetiche spiegazioni del sinistro occorso alla non mancando di riconoscere che rimanevano confinate “nel campo Pt_1 delle pure ipotesi”:
“una possibile spiegazione di quanto accaduto può essere ricercata nell'entità del contrac- colpo subito dalla SI.ra al momento dell'impatto con l'acqua, o meglio Pt_1 dell'impatto del tappetino semirigido con l'acqua e della conseguente azione del tappetino sulle articolazioni (le mani). Precisato che lo scivolo Supersplash è utilizzato da migliaia
11 di utenti durante la stagione di apertura, il contraccolpo che la SI.ra (al momento Pt_1 dell'infortunio diciassettenne) ha subito al momento dell'impatto con l'acqua della piscina
d'arrivo è stato eccessivo ed ha provocato la distorsione e la successiva frattura plurima: questo carico eccessivo può dipendere da una posizione non idonea della presa delle mani oppure dall'avere allontanato la mano destra dal tappetino e tutto il carico è andato a gra- vare sulla mano sinistra oppure di avere ruotato il tappetino al momento dell'impatto con
l'acqua oppure ancora una debolezza delle articolazioni della SI.ra : si tratta come Pt_1 precisato di semplici ipotesi che allo stato dei fatti non sono dimostrabili”.
Il CTU ha esposto mere ipotesi per spiegare a livello fenomenico il danno sicuramente oc- corso alla attrice all'esito dell'utilizzo dello scivolo acquatico. Tra queste l'ausiliario ha ipotizzato l'utilizzo scorretto del tappetino ed una debolezza delle articolazioni dell'utente
(avendo cura di precisare che la presenza di siffatta problematicità fisica non fosse contem- plata tra le cause impedienti all'utilizzo dello scivolo de quo).
In particolare, il CTU nel proprio elaborato ha espressamente individuato nel “contraccolpo ricevuto al momento dell'impatto con l'acqua la causa dell'infortunio, quindi è rilevante anche la “robustezza” delle articolazioni dell'utente”; lo scivolo è definito, si legge nel fa- scicolo tecnico, in categoria rossa (action), da utilizzare con attenzione maggiore rispetto alla categoria verde (family) oppure gialla (adventure); per questo motivo il CTU ritiene che limitare l'utilizzo dello scivolo solamente in base all'altezza dei 120 cm, che corri- sponde all'altezza media di un bambino e di conseguenza alla robustezza di un bambino, combinato con l'obbligo di impugnare il tappetino semirigido dall'inizio alla fine, con forza e determinazione, possa far sì che si verifichi l'evento avverso più probabilmente rispetto a limitare l'utilizzo in base alla (maggiore) età”.
Orbene, premesso che l'erroneo utilizzo del tappetino, oltre a non essere in alcun modo allegato ed eccepito dalla convenuta (che è rimasta contumace nel presente procedimento e che nel corso del procedimento di ATP nulla aveva eccepito sul punto), risulta smentito dal verbale di intervento (redatto su modulo intestato della convenuta e confezionato il giorno del sinistro stesso alle ore 13.30 ove nel riquadro rubricato “Causa e descrizione dell'incidente” vi è riportata la seguente frase “Scendendo la corsa e mantenendo fino alla fine la posizione di sicurezza all'arrivo in acqua con l'impatto storce il polso sx procu- randosi trauma”) nonché dalle dichiarazioni dei testimoni escussi nel presente procedimen-
12 to, il fatto che la frattura patita dalla FUCILE una volta utilizzato lo scivolo fosse in ipotesi dipesa dalla sua debolezza delle articolazioni è elemento che combinato alla mancata segnalazione nel regolamento dell'acquascivolo dell'ipotesi de qua tra i divie- ti di utilizzo dell'attrazione e combinato al doveroso utilizzo del tappetino semirigido dall'inizio alla fine della corsa tramite ferma e forte impugnatura delle maniglie sullo stesso apposte conduce, alla luce del vaglio giudiziale civilistico del “più probabile che non”, all'accertamento del nesso causale.
Il teste padre dell'attrice, escusso all'udienza del 6 novembre 2024 ha Testimone_1 potuto confermare con dovizia di particolari che la figlia prima di accedere alla attrazione in discorso era stata edotta dal personale del parco acquatico sul comportamento da tenere durante la discesa dello scivolo.
Il teste è risultato particolarmente attendibile attesa la sua presenza sia nel momento del di- scorso introduttivo (briefing) da parte del personale del parco acquatico collocato alla sta- zione di partenza dello scivolo sia nel momento successivo all'ammaraggio/tuffo nella pi- scina sottostante: “Ero pertanto presente al discorso introduttivo che ci ha fatto un addetto presente nella parte alta dello scivolo (...)L'addetto ci disse che dovevamo tenere strette le impugnature presenti sul tappetino fornito dal parco acquatico e di non lasciarle mai sino al momento dell'atterraggio nell'acqua della piscina sottostante (...) L'addetto più volte nel discorso introduttivo pose l'accento sulla necessità di non lasciare mai le impugnatu- re (...) Mia figlia, eseguendo alla lettera quanto esposto dall'addetto, ha tenuto strette le impugnature presenti sul tappetino senza lasciarle mai e questo sino all'impatto con
l'acqua. Preciso che mi sono tuffato prima io e subito dopo mia figlia. Quindi ho visto da giù, dalla piscina, mia figlia atterrare in acqua con le impugnature strette”.
La teste madre dell'attrice, escussa all'udienza del 6 no- Controparte_5 vembre 2024, pur non essendo presente al momento del briefing introduttivo, ha potuto fornire un contributo conoscitivo riscontrando quanto dichiarato dal di lei marito e preci- sando che allorquando la figlia riemergeva dall'acqua le diceva immediatamente “mamma mi sono rotta la mano” ed accusava un dolore fortissimo”.
Orbene, dalle risultanze probatorie in atti può ritenersi esaustivamente assolto l'onere pro- batorio gravante sull'attrice la quale, lo si ripete, ha provato l'esistenza di un rapporto ne- goziale con la ed ha allegato in giudizio l'inadempimento della propria CP_1
13 controparte contrattuale oltre a dimostrare congruamente il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale dalla stessa patito ed eziologicamente connesso al sinistro occorsole.
Va evidenziato, peraltro, che la parte convenuta, ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita palesando dunque mancanza di interesse e l'assenza di validi argomenti ad oppor- si alla domanda attorea e quindi alla fondatezza della stessa.
3.4 Come esposto, il Tribunale ha accertato la responsabilità contrattuale della convenuta con conseguente assorbimento di ogni altra ipotesi ricostruttiva attorea circa la configura- zione dei vari titoli di responsabilità extracontrattuale.
Di tali titoli, per incidens e per quanto superfluo (visto il pieno accoglimento della doman- da principale), si ravviserebbe comunque la sussistenza della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. la quale, come noto, ha natura oggettiva (come affermato dalla Terza Sezio- ne della Suprema Corte con le decisioni nn. 2477-2483 rese pubbliche in data 1/02/2018, alla luce delle origini storiche della disposizione codicistica, dell'affermazione di fattispe- cie di responsabilità emancipate dal principio nessuna responsabilità senza colpa, dei criteri di accertamento del nesso causale e della esigibilità da parte dei consociati di un'attività di adeguamento della condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali vengano a con- tatto con la cosa custodita da altri).
Tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite che, con la de- cisione n. 20943 del 30/06/2022, dopo aver diacronicamente ripercorso le tappe segnate
(talvolta in modo dissonante) dalla giurisprudenza questa sezione, hanno ribadito che «La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo suf- ficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di cau- salità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova li- beratoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode». Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha, dunque, carattere og- gettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della re- golarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno.
Chi agisce in forza dell'art. 2051 c.c. per chiedere il risarcimento del danno cagionato da una cosa in custodia non deve provare di aver tenuto un comportamento diligente e pruden-
14 te, spettandogli unicamente la prova del danno e del nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno occorsogli.
Così è quanto ribadito anche dalla costante e più recente giurisprudenza di legittimità. A tal proposito, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, vedasi Cass. Civ. Sez. Terza con
Ordinanza n. 18518 del 8.07.2024 che, nel sancire il principio di diritto secondo cui “in ma- teria di responsabilità ex art. 2051 cod. civ., a carico del soggetto danneggiato sussiste
l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa”, afferma: “sull'ormai indiscusso presupposto della natura oggettiva della respon- sabilità del custode e della ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato
o del terzo , salva l'omogeneità delle ricadute "funzionali" sul piano della responsabilità e del risarcimento (per tutte, Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152, e successive con- formi), è stato, ancora di recente, ribadito da questa Corte che il requisito legale "della ri- levanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con
l'ordinaria diligenza", e ciò perché , mentre "al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne com- porta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (così, in motivazione, Cass. Sez, 3, ord. 23 maggio 2023, n. 14228, Rv. 667836-
02)”.
Ribadisce inoltre la Corte che “incombe sul custode la prova (liberatoria) della sussistenza del «caso fortuito», quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la deri- vazione del danno dalla cosa custodita", da intendersi quale "fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res" (così, nuovamente,
Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.)” con la conseguenza che non ricade in capo al soggetto danneggiato ai sensi dell'art. 2051 c.c. dimostrare di aver agito diligentemente e prudentemente nella relazione con la "res" oggetto di custodia, in quanto l'assenza di colpa non è da ritenersi elemento costitutivo della fattispecie.
Nel caso di specie, l'attrice ha dimostrato pienamente il rapporto di custodia in capo alla convenuta, il danno occorsole ed il nesso eziologico tra la cosa in custodia (scivolo aquati-
15 co) e il danno occorsole. La convenuta avrebbe dovuto allegare e provare il caso fortuito ma, preferendo rimanere contumace nel presente giudizio, ha rinunciato a fornire la prova liberatoria sulla stessa gravante.
Ad ogni modo, lo si ripete, tutto quanto testé affermato può ritenersi del tutto superfluo at- teso che l'azione risarcitoria è stata accolta qualificando la responsabilità di
[...] sub specie di responsabilità contrattuale. CP_8
4. Appurata la sussistenza dell'an della pretesa attorea, si impone la disamina del quantum
e procedere alla quantificazione dei danni.
In particolare, venendo ai danni risarcibili, questo Tribunale condivide l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite n. 26972/2008 secondo cui il risarcimento del danno alla per- sona ha struttura bipolare, ossia di danno patrimoniale e non patrimoniale e che quest'ultimo comprende il danno biologico in senso stretto (inteso come lesione all'integrità psicofisica della persona), il danno morale come tradizionalmente inteso (inte- so come sofferenza morale, non necessariamente transeunte, turbamento dello stato d'animo del danneggiato), nonché tutti quei pregiudizi diversi e ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto ovvero di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
Danno biologico, morale, esistenziale integrano solo voci o profili di danno, con contenuto descrittivo, considerando che, attesa la natura e la funzione puramente risarcitoria della re- sponsabilità aquiliana, deve essere liquidato tutto il danno, evitando la duplicazione dello stesso (cfr. sul principio dell'integralità del risarcimento e, tuttavia, del carattere unitario della liquidazione anche Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2014, n. 1361; sez. III, 16 maggio
2013, n. 11950, sez. III, sent. 20 novembre 2012, n. 20292).
Facendo applicazione degli esposti principi al caso di specie, occorre valutare il danno non patrimoniale rispetto a quanto emerso dalla C.T.U. medico legale espletata in corso di giu- dizio, la quale a seguito di attenta valutazione dei dati anamnestici risulta solidamente ar- gomentata nella risposta ai quesiti posti dal Giudice e pertanto è tale da reputarla immune da vizi e censure di qualsiasi ordine e vi si deve rimandare integralmente al fine di motivare la decisione di questo Tribunale.
Si consideri, sul punto, quanto accertato dal CTU dott. nel proprio elaborato pe- Persona_2 ritale:
16 “In occasione dell'evento per cui oggi è causa la perizianda riportava un trauma all'arto superiore sinistro (arto non dominante) con frattura spiroide del secondo, terzo e quarto metacarpo. La lesione richiese trattamento chirurgico di riduzione e sintesi con placche e viti metalliche e successivo programma fisioterapico. I mezzi di sintesi furono successiva- mente rimossi.
In esito a tale lesione, residuano attualmente postumi caratterizzati da limitazione dolorosa ai massimi gradi della flessione delle metacarpo-falangee del secondo, terzo e quarto rag- gio con sfumata ipovalidità delle corrispondenti pinza con il pollice, inestetici esiti cicatri- ziali che possono essere definiti come “lievi” in considerazione della loro sede ed estensio- ne, attendibili parestesie pericicatriziali.
L'imbarazzo lamentato dalla paziente nel rapportarsi con gli altri a causa delle descritte cicatrici rientra nella valutazione del danno estetico e non può costituire – anche per la tardiva documentazione e l'assenza di una precisa diagnosi – un danno biologico di natura psichica degno di valutazione autonoma.
Tali esiti sono tali da incidere sfavorevolmente sul bene salute dell'infortunata nella misura del otto-nove per cento, valutazione che appare in linea con i barèmes comunemente rite- nuti validi in medicina legale (si veda a titolo di esempio: IN E. et AA, Guida alla va- lutazione mnedico-legale dell'invalidità permanente;
Giuffrè,2015).
La temporanea, intesa come danno biologico transitorio ed articolata in due distinti perio- di (il secondo in occasione della rimozione dei mezzi di sintesi) è valutabile in complessivi giorni centoundici, di cui sei (di ricovero) a totale, venticinque al tasso medio del settanta- cinque per cento, quaranta al tasso medio del cinquanta per cento ed ulteriori cinquanta al tasso medio del venticinque per cento. Trascorso tale periodo, è verosimile ammettere che le lesioni siano giunte a stabilizzazione.
Sono versate in atti spese mediche relative a certificazioni emesse dal medico di famiglia (€
100,00), acquisto di tutore (€ 109,80), ritiro cartelle cliniche e CD ( € 60,00), cicli di cure fisiche (€ 252,00 + 127,00) e redazione di parere valutativo di parte (€ 427,00) per com- plessivi € 1.075,80, spese da ritenere pertinenti e congrue. Non si renderanno necessarie spese mediche future per il trattamento degli esiti delle lesioni;
in ogni caso, il loro onere potrà essere sostenuto dal Servizio Sani- tario Nazionale”.
17 In ordine alla quantificazione del danno non patrimoniale non sembra superfluo rammenta- re che il calcolo tabellare eseguito con l'utilizzo delle più recenti Tabelle Milano, e nel ri- spetto dei criteri ivi indicati, considera l'intero danno non patrimoniale sofferto dal sogget- to, quale lesione della sua integrità psicofisica, negli aspetti che vanno oltre la mera capaci- tà specifica a produrre reddito. Sono in altre parole comprese, nella nuova accezione, tutte le voci in precedenza considerate: danno biologico nelle sue diverse sfaccettature (danno al- la capacità lavorativa generica, danno alla valenza estetica, danno alla vita di relazione, danno esistenziale, danno morale).
Sulla scorta delle risultanze, condivise e fatte proprie da questo Giudice, della relazione tecnica d'ufficio, tenuto conto sia dell'accertata invalidità in relazione all'età della danneg- giata al momento del fatto (17 anni), sia dell'entità delle lesioni e della sofferenza normal- mente conseguente a una simile lesione, e fatto ricorso alle tabelle di Milano (aggiornate al
2024) si ritengono liquidabili il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dell'integrità psico-fisica e il danno patrimoniale relativo alle spese mediche, sostenute dall'attrice in conseguenza del sinistro e provate a mezzo della documentazione versata in atti, che sono state sostenute dall'attrice in conseguenza del descritto sinistro, come segue determinati
Età della danneggiata alla data del sinistro: 17 anni
Percentuale di invalidità permanente 9%
Punto danno biologico € 2.438,24
Incremento per sofferenza soggettiva (+24%) € 609,56
Punto danno non patrimoniale € 3.047,80
Danno biologico risarcibile € 20.189,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 25.236,00
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale al 100%: 6
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75%: 25
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%: 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25%: 50
Invalidità temporanea totale € 690,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.156,25
18 Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.300,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.437,50
Totale danno biologico temporaneo € 6.583,75
Spese mediche riconosciute congrue dal CTU: € 1.075,80
Altre spese: € 663,00 (è necessario inoltre riconoscere a titolo di danno emergente la spesa
– da ritenersi congrua, non eccessiva e comunque spesa da ritenersi giustificata “in re ipsa” essendosi il sinistro verificato a cospicua distanza dalla residenza – per carburante, pedaggi autostradali e soste per i trasferimenti al nosocomio di cura dal luogo di residenza dell'attrice e dei genitori, cfr. all. 16).
Totale GENERALE: € 33.558,55 (=€ 25.189,00 + € 6.583,75 + € 1.075,80 + € 663)
Lo scrivente Giudicante ritiene non applicabile al caso di specie la richiesta personalizza- zione del danno non ritenendo dedotti o comunque provati in questa sede gli elementi utili
a effettuare la richiesta “personalizzazione” del danno in aumento rispetto agli ordinari e normali effetti della menomazione della integrità psicofisica di cui l'attrice è affetta.
Non sembra superfluo rammentare che secondo il consolidato orientamento della giurispru- denza di legittimità ai fini della c.d. "personalizzazione" del danno forfettariamente indivi- duato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto rife- rimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze "ordinarie" ine- renti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spet- ta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione, in coerenza con le risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse all'esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, legate all'irripetibile ed eccezionale singolarità dell'esperienza di vita individuale in quanto caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e ri- conoscibili ragioni di apprezzamento (Cass., 31/01/2019, n. 2788, Cass., 11/11/2019, n.
28988, Cass., 04/3/2021, n. 5865; cfr., da ultimo, in motivazione Cass., Sez. 3, Sentenza n.
26851 del 19/09/2023 (Rv. 668759 - 05)).
Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie che ci occupa, deve darsi atto che non si è in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dalla danneggiata tali da illuminare del carattere di particolare “anomalia” le con-
19 seguenze dalla stessa patite e, per contro, ordinariamente derivanti da menomazioni dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizioni di salute.
In altri termini, le stesse allegazioni attoree (interruzione di attività sportive, difficoltà nella guida di veicoli – utilizzati solo per urgenti necessità non surrogabili altrimenti –
l'insicurezza nei rapporti sociali a seguito di “complessi e restrizioni” in affermata “eviden- te causa del sinistro”) non giustificano la richiesta “personalizzazione” in aumento.
Tuttavia, tali allegazioni, unitamente all'emersa insicurezza nel convivere con l'evento a li- vello estetico per la presenza delle pur lievi cicatrici (cfr. pag. 8 CTU “inestetici esiti cica- triziali che possono essere definiti come “lievi” in considerazione della loro sede ed esten- sione”; cfr., altresì, dich. test. “Confermo che la mia amica Testimone_2 Pt_1 si copre la mano sinistra con l'altra mano ogni volta che si trova assieme ai suoi amici. In particolare ciò accadeva durante la ricreazione scolastica (...) Preciso che sempre Pt_1 in ogni luogo pubblico si copriva la mano sinistra come ho detto sopra”; cfr., infine, dich. test. “Confermo. , dopo la riabilitazione per il sinistro occor- Testimone_3 Pt_1 sole, si copre la mano sinistra con l'altra mano in ogni contesto pubblico ed in ogni occa- sione di socializzazione. Posso dire che fa questo movimento in modo quasi auto- Pt_1 matico”), hanno indotto il Tribunale sia nello scegliere, nella forbice prospettata dal CTU
(8-9%), il valore più elevato di partenza per la liquidazione del danno (9%) sia nel ricono- scere il richiesto “Incremento per sofferenza soggettiva”.
In conclusione, a spetta, a titolo di danno non patrimo- Parte_1 niale derivante da lesione permanente all'integrità psicofisica la somma complessiva di €
33.558,55 (ivi compreso l'importo per spese mediche sostenute dall'attrice e causalmente riconducibili al sinistro per cui è causa, l'importo per le c.d. “altre spese” di cui sopra).
4.1 Sulla somma sopra liquidata debbono essere corrisposti gli interessi nella misura legale
(non potendosi applicare gli stessi nella misura di cui all'art 1284 comma 4 c.c. richiesta da parte attrice) da calcolarsi annualmente su tale somma, previa devalutazione della stessa da oggi al 3 agosto 2021 (data del fatto per cui è causa) ex indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, e poi via via rivalutata di anno in anno dal 3 agosto
2021 ad oggi (così determinato in via equitativa il danno da ritardo, in aderenza ai principi enunciati dalla sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite 17/2/95 n. 1712 e delle successive delle sezioni semplici che si sono conformate a tale insegnamento).
20 Infatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le altre Cass. 19063/2023), l'obbligazione risarcitoria costituisce un debito di valore che dev'essere liquidato tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il fatto illecito e la liquidazione;
pertanto, oltre alla rivalutazione, potranno essere liquidati gli interessi c.d.
'compensativi', la determinazione dei quali non è però automatica, né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno de- rivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri dif- ferenti (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22607 del 08/11/2016).
Da tali premesse deriva che gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno hanno fondamento e natura differenti da quelli moratori, regolati dall'art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conse- guimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una ne- cessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalu- tazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e distinto danno, ma esclusivamente una diversa espressione monetaria del danno medesimo che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato va- lore del denaro nel momento nel quale è emanata la pronuncia giudiziale finale (cfr. Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 24468 del 04/11/2020).
Da ciò consegue che attenendo gli interessi 'compensativi' alla necessità di reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione, per essi non è applicabile la previ- sione dell'art 1284 comma 4 c.c. perché il criterio di liquidazione degli interessi 'compen- sativi' non attiene all'applicazione dell'art. 1224 c.c., bensì all'applicazione dell'art. 1223
c.c.
5. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite si precisa quanto segue.
Le spese di lite, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 così come modificato dal D.M. 147 del 13/08/2022 con riferimento ai valori medi previsti relativa-
21 mente ai procedimenti dinanzi al Tribunale (avuto riguardo allo scaglione di riferimento) per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale, tenuto conto dell'attività in concreto svolta da parte attrice, del valore, natura e complessità della
contro
- versia e delle questioni di fatto e di diritto trattate, nonché in riferimento al criterio del deci- sum, e non del petitum (scaglione che va da € 26.001 ad € 52.000,00).
E' stato riconosciuto per il presente procedimento di merito anche il richiesto aumento (pari al 30%) ex art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014 atteso che gli atti sono stati redatti con tecni- che informatiche raffinate ed idonee ad agevolare la consultazione e la fruizione e, in parti- colare, essendo consentita la ricerca testuale all'interno della citazione e degli ulteriori scrit- ti difensivi dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno degli atti così da ridur- re significativamente i tempi di consultazione.
Vanno poste, infine, a carico della convenuta contumace – stante la soccombenza - le spese dell'espletata consulenza tecnica, che sono state liquidate con separato decreto.
Quanto richiesta di refusione delle spese sostenute dalla parte attrice nell'ambito del proce- dimento per ATP (R.G. 1768/2022), se non vi possono essere elementi ostativi per il rico- noscimento in suo favore delle spese di lite del citato procedimento (valori medi delle fasi studio, introduttiva ed istruttoria avuto riguardo allo scaglione di riferimento) nonché per la liquidazione del compenso del CTU ivi nominato (compenso CTU Ing. inse- Persona_3 rito nel dispositivo tra gli esborsi del procedimento di ATP, liquidato con decreto del 24 maggio 2023 per € 829,68 a titolo di onorario), non si possono, per contro, accogliere le spese relative al CTP della medesima parte.
L'intestato Tribunale non ignora che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il Giudice non si avvalga, ai sensi dell'art.92 comma 1 c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o super- flue (così, Cass. Sez. 2, Ord.n.21085 del 19.07.2023, richiamando Cass. n.9735/2020;
n.14268/201,7).
Ad ogni modo, non sembra superfluo rammentare che “in tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pa- gamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pa-
22 gamento” (Cass. n. 21402/2022; cfr., altresì, in motivazione, Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
8265 del 22/03/2023, Rv. 667082 - 01). Nel caso di specie, parte attrice si è limitata a pro- durre sub all .17 solo una notula ed una “bozza di fattura” da parte del professionista Ing.
, nominato dall'attrice proprio CTP nel relativo procedimento di accerta- Persona_4 mento tecnico preventivo, senza documentare il relativo pagamento.
Trattandosi di esborsi per spese vive sostenute dall'attrice, in assenza di prova dell'effettiva sopportazione da parte della del relativo costo, tali voci oggetto di richiesta refu- Pt_1 sione non possono trovare accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disatte- sa e respinta, così provvede:
1) accerta e dichiara la responsabilità di ella Controparte_1 causazione del sinistro per cui è in causa e, per l'effetto
2) condanna , in persona del legale rappresen- Controparte_1 tante pro tempore, al pagamento in favore di a ti- Parte_1 tolo risarcitorio della somma complessiva di € 33.558,55, oltre interessi calcolati come in parte motiva;
3) condanna , in persona del legale rappresen- Controparte_1 tante pro tempore a rifondere a le spese di lite del Parte_1 presente procedimento che si liquidano in € 867,20 per esborsi ed € 9.900,80 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge;
4) condanna n persona del legale rappresen- Controparte_1 tante pro tempore a rifondere a le spese di lite del Parte_1 procedimento di accertamento tecnico preventivo R.G. 1768/2022 svoltosi dinanzi all'intestato Tribunale che si liquidano in € 975,18 per esborsi ed in € 2.337,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge;
5) Pone definitivamente le spese di C.T.U. (liquidate come da separato decreto del 5 maggio 2025) a carico di parte convenuta , Controparte_1 condannandola alla refusione in favore di di quanto dalla Parte_1 stessa già corrisposto all'ausiliario.
Così deciso in data 23 dicembre 2025 dal Tribunale di Livorno
23 IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
24
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 670/2024 promossa da:
(C.F. ), residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Napoleoni presso il cui studio sito in Piombino, via Roma n. 9, è elettivamente domiciliata;
attrice contro
(P.IVA ), in persona del legale rappre- Controparte_1 P.IVA_1 sentante pro-tempore convenuto contumace
Oggetto: risarcimento danni, art. 2051 cod. civ.
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate in data 27.11.2025 per mezzo di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza
Conclusioni: per parte attrice:
“- nel rito, per l'ammissione delle prove richieste con la seconda memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c. e non ammesse, nonché per l'acquisizione del fascicolo relativo all'A.T.P. RG 1678/2022 Trib. Livorno già chiesta in citazione e non ancora disposta;
1 - nel merito, affinché voglia l'ill.mo Tribunale adito, accertata la responsabilità della con- venuta nella causazione del sinistro subito dalla sig.ra Controparte_1 [...]
in data 03/08/2021, condannarla al risarcimento di tutti i danni patiti Parte_1 dall'attrice e, quindi, al pagamento in favore dell'attrice stessa della somma di €
84.980,86, o la diversa maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi, al saggio di cui all'art. 1284, comma IV°, c.c. (o in subordine a quello di cui al comma I° del medesimo articolo), e rivalutazione monetaria dal dì del fatto sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio anche relativamente al giudizio di accerta- mento tecnico preventivo e condanna della controparte alla refusione in favore della parte attrice delle spese di CTU e CTP anticipate sia nel giudizio di ATP che in quello di merito
e per le quali si depositano le relative fatture”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveni- Parte_1 va dinanzi all'intestato Tribunale, all'udienza del 18 luglio 2024, Controparte_2
(d'ora in avanti, breviter, anche solo “ ”) al fine di sentir accerta-
[...] CP_1 ta la responsabilità di quest'ultimo ai sensi dell'art. 2050 c.c. ovvero in qualità di custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. oppure ex art. 2043 c.c. per i danni subiti dall'attrice in conseguen- za del sinistro occorsole presso il parco acquatico Caneva, sul Lago di Garda in data
3.08.2021 e, per l'effetto, veder condannare al risarcimento dei danni subiti CP_1 quali diretta conseguenza del sinistro, per la somma, comprensiva di spese mediche fino a quel momento sostenute, di € 84.980,86 o quella diversamente riconosciuta congrua in cor- so di causa. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa anche relativa- mente al giudizio di accertamento tecnico preventivo, oltre I.V.A e C.P.A come per legge.
A fondamento della domanda deduceva in punto di fatto quanto segue:
- che in data 03/08/2021 si trovava con la propria famiglia (segnatamente, il padre, la madre e la sorella) presso il parco acquatico “Caneva”, ubicato sul Lago di Garda e gestito da
[...]
quando intorno alle ore 13.30 decideva di provare l'attrazione de- Controparte_3 nominata “Super Splash”, consistente in uno scivolo a pendenza molto ripida da percorrere sopra idoneo tappetino munito di maniglie, al fine di provocare una discesa che culmina in un volo con conseguente atterraggio sulla sottostante piscina (cfr. doc. 2);
2 - che, dopo aver ricevuto dal personale addetto le informazioni necessarie circa il protocollo da seguire durante la discesa sul predetto scivolo (in particolare, sul fatto di “tenere strette le impugnature presenti sul tappetino sino all'atterraggio sull'acqua”), procedeva nella di- scesa attenendosi alle indicazioni impartite, ma, al momento dell'atterraggio nella vasca, provava un immediato dolore alla mano sinistra con conseguente tumefazione, come emer- ge dal verbale di incidente (doc. 3);
- che, conseguentemente dopo l'accaduto, la si recava al locale nosocomio (“Ospe- Pt_1 dale P. , doc. 4), ove le venivano diagnosticate “fratture spiroidi II, III e IV me- Per_1 tacarpo mano sinistra” (doc. 5);
- che l'odierna attrice successivamente veniva sottoposta ad intervento chirurgico di ridu- zione delle fratture e stabilizzazione mediante osteosintesi con placche e viti tipo Aptus
Hand (doc. 6), affrontando successivamente un lungo periodo di riabilitazione oltre ad esse- re sottoposta, poi, ad intervento di rimozione di alcune placche;
- alla richiesta di risarcimento danni effettuata a mezzo del proprio difensore (doc. 9) se- guiva la risposta della Compagnia assicurativa per la responsabilità civile Controparte_4 che negava ogni addebito della struttura assicurata sostenendo la “assenza di CP_1 qualsivoglia anomalia della struttura” e quindi che il sinistro si sarebbe verificato “con modalità del tutto autonome e non dipendenti dall'attrazione in questione”; a niente porta- va la successiva notifica dell'invito alla negoziazione assistita rimasta senza riscontro;
- che l'odierna attrice instaurava dinnanzi all'intestato Tribunale procedimento di accerta- mento tecnico preventivo sub R.G. n. 1768/2022 al fine di accertare “se l'attrattiva deno- minata “Super Splash” presso il parco acquatico Caneva sul Lago di Garda sia costruita nel rispetto della normativa di settore a tutela della salute pubblica e sia munita delle ne- cessarie autorizzazioni amministrative;
2) se sia possibile la verificazione del sinistro de- scritto in narrativa ad una persona del peso (kg 73) e della struttura della ricorrente qua- lora la stessa si sia attenuta scrupolosamente alle istruzioni impartite (tenere strette le im- pugnature del tappetino sino all'atterraggio sull'acqua); 3) quali sono comunque le cause dell'infortunio subito”.
In punto di diritto, la affermava che la responsabilità dell'evento dannoso andas- Pt_1 se ascritta interamente a ai sensi dell'art. 2050 c.c. stante la riconducibilità di CP_1 tali attrattive, alla luce del criterio di prognosi postuma, nell'alveo delle attività pericolose
3 ovvero ex art. 2051 c.c. in quanto custode del parco acquatico de quo. In subordine (o in via concorrente), richiamava altresì le norme sulla responsabilità extracontrattuale ex art. 2043
c.c. tenuto conto della responsabilità anche soggettiva della società gestrice per “aver messo
a disposizione degli astanti una attrattiva e dei materiali evidentemente pericolosi” (cfr. pagg.
4-5 dell'atto introduttivo).
Con provvedimento del 13 maggio 2024 lo scrivente Giudicante, ritenuta la correttezza del- la notificazione della citazione in favore della parte convenuta, dichiarava la contumacia di parte convenuta e confermava l'udienza del 18 luglio 2024. Controparte_1
A tale udienza, ritenuta l'ammissibilità e rilevanza delle prove orali articolate da parte attri- ce, salvo alcuni capitoli considerati generici, documentali o de relato, veniva disposto rin- vio all'udienza del 6 novembre 2024 per l'escussione dei testimoni: , padre Testimone_1 dell'attrice; , madre dell'attrice; amica Controparte_5 Testimone_2 dell'attrice; amica dell'attrice; Testimone_3
A tale udienza veniva disposta CTU medico-legale e l'incarico affidato al Dott. Persona_2
All'udienza del 3 luglio 2025 lo scrivente, ritenuta la causa matura per la decisione, asse- gnava alle parti i termini ex art. 189 c.p.c. e fissava l'udienza del 27 novembre 2025 per la remissione della causa in decisione.
All'udienza del 27 novembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. In via preliminare, con riferimento alle istanze istruttorie avanzate da parte attrice, stante il richiamo generico ai precedenti scritti difensivi, devono intendersi parimenti rinunciate.
Ed invero, all'udienza di precisazione delle conclusioni, l'attrice ha così concluso in via istruttoria “nel rito, per l'ammissione delle prove richieste con la seconda memoria inte- grativa ex art. 171-ter c.p.c. e non ammesse”.
Ad avviso dello scrivente Giudicante si tratta di formule eccessivamente generiche per la individuazione dei mezzi effettivamente e realmente insistiti (cfr., in motivazione, Corte
d'Appello di Firenze, Terza Sezione Civile, n. 1578 del 22.7.2022).
Trova dunque applicazione, a sfavore di tutte le parti, il seguente principio: “La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in mo- do specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei prece-
4 denti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non po- tranno essere riproposte in sede di impugnazione” (cfr Cass. sez. 2^ civ. 27.2.2019 n. 5741 rv 652770; conf.: Cass. sez. 3^ civ. ord.
3.8.2017 n. 19352 rv 645492 – 01; Cass. sez. 3^ civ.
4.8.2016 n. 16290 rv 642097; Cass. sez. 3^ civ. 14.10.2008 n. 25157 rv 605482; Cass. sez. 1^ civ. 30.3.1995 n. 3773 rv 491534; da ultimo Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10767 del 04/04/2022).
Anche a voler ritenere in ipotesi puntualmente individuate le istanze istruttorie articolate dalle parti, le stesse sarebbero irrilevanti ai fini della presente decisione.
Per quanto concerne, invece, l'istanza di acquisizione del fascicolo del procedimento per accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. Tribunale di Livorno n. R.G.
1768/2022, anche questa reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, devesi eviden- ziare che lo stesso è stato acquisito agli atti già in data 19 luglio 2024.
2.2 Sempre in via preliminare, non sembra superfluo evidenziare che il nostro ordinamento processuale è improntato al principio del libero convincimento, sicché, salvo i casi tassativi previsti per le prove legali, il Giudice può fondare il proprio convincimento sulle risultanze probatorie legittimamente acquisite al processo, senza gerarchia tra prove orali e prove do- cumentali. La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei te- sti, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorregge- re la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, sen- za essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, an- che se allegati dalle parti (Cassazione civile, sez. vi, 04/07/2017, n. 16467; cass. civ., sez.
01, del 23/05/2014, n. 11511; cfr., altresì, in motivazione, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 2977 del 31/01/2019, Rv. 652433 - 01).
3. Ciò premesso, la domanda è fondata e va accolta sulla scorta della seguente motivazione.
3.1 Nel caso di specie parte attrice agisce in giudizio azionando in primis la responsabilità contrattuale ex art. 1218-1223 c.c. nonché la responsabilità extracontrattuale ex art. 2050
c.c. (responsabilità per l'esercizio di attività pericolosa), ex art. 2051 c.c. (danno cagionato da cosa in custodia) ed infine per la residuale responsabilità extracontrattuale ex art. 2043
c.c. in relazione al sinistro occorsole in data 3 agosto 2021 nel corso dell'utilizzazione dell'attrazione scivolo Supersplash nell'ambito della complessiva fruizione della struttura
5 ricreativa/parco acquatico “Caneva” ubicato sul Lago di Garda e gestito dalla convenuta contumace Controparte_1
3.2. Va affermata, in particolare e con valenza assorbente rispetto a tutte le altre ipotesi di responsabilità pur richiamate dall'attrice, la responsabilità contrattuale della convenuta.
In tema di responsabilità contrattuale non sembra superfluo richiamare il consolidato orien- tamento giurisprudenziale – che ha trovato cristallizzazione in un noto intervento delle Se- zioni Unite della Corte di Cassazione (Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n.
13533) che ha risolto un contrasto in materia di inadempimento di obbligazioni e relativo onere probatorio (si vedano, a favore dell'orientamento poi ripreso dalle Sezioni Unite,
Cassazione civile, sez. III, 23 maggio 2001, n. 7027; Cassazione civile, sez. I, 15 ottobre
1999, n. 11629; Cassazione civile, sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446) – in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione: il creditore che agisca per la risoluzione contrat- tuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento – salvo che si tratti di ob- bligazioni negative – deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Orbene, nella fattispecie che oggi ci occupa l'attrice ha Parte_1 puntualmente dimostrato l'esistenza del titolo (contratto atipico di gestione di attività di svago o ludico ricreative di un parco acquatico) tramite produzione in atti del biglietto di ingresso (all. 12 di cui alla produzione documentale di parte attrice), tramite escussione dei dichiaranti (padre e madre dell'attrice presenti al momento del sinistro) e tramite l'acquisizione del c.d. verbale di incidente redatto il giorno del sinistro (all. 3).
Ha quindi allegato l'inadempimento della struttura convenuta (id est, aver messo a disposi- zione dell'utente una struttura non idonea o comunque pericolosa) ed ha puntualmente di- mostrato l'esistenza dei danni patiti e la riconducibilità eziologica degli stessi rispetto all'evento ed alla condotta colposa della convenuta.
Per contro, la società convenuta non è riuscita ad assolvere all'onere sulla stessa gravante di aver correttamente adempiuto la propria prestazione ovvero a provare l'esistenza di altre cause estintive o modificative della propria obbligazione.
6 3.3 Ciò premesso, il sinistro per cui è causa si è verificato pacificamente all'interno del ci- tato parco acquatico in data 3 agosto 2021.
Il parco acquatico può essere definito, utilizzando l'espressione della dottrina che si è occu- pata dell'argomento, come il luogo in cui viene esercitata attività sportiva con finalità ludi- co-ricreative per il tramite di molteplici tipologie di piscine e di acquascivoli.
In particolare, questi ultimi si differenziano per la velocità, la spettacolarità e la tipologia del percorso.
La nozione di scivolo acquatico si rinviene nell'art. 2 del decreto del per i beni e CP_6 le attività culturali dell'11.05.2009 contenente l'aggiornamento dell'elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337., pubbli- cato in G.U. 25 giugno 2009, n. 145, che lo inserisce tra le “grandi attrazioni” testualmente così definendolo “ Attrazione composta da uno o più canali in resina, che partendo da una piattaforma sopraelevata, sfociano in vasche o piscine. Il percorso può essere lineare o si- nuoso e viene compiuto dagli utilizzatori scivolando”.
Lo scivolo utilizzato dall'attrice è caratterizzato dall'accentuata pendenza che determina notevole velocità nella discesa con rapida accelerazione e altrettanto rapido impatto con l'acqua.
7 Come si legge dal documento attestante la verifica annuale dello scivolo acquatico che oggi ci occupa, si tratta di una attrazione composta da più canali in resina che partendo da una piattaforma sopraelevata sfociano in una piscina. In particolare, lo scivolo in oggetto è co- stituito da una coppia di piste separate realizzate in vetroresina sostenute da una struttura formata da portali metallici posti in opera ogni due giunture dell'acquascivolo e dotati di opportune strutture di fondazione. Il collegamento dello scivolo alle strutture di sostegno verticali è realizzato per mezzo di opportune staffe metalliche su cui le parti in vetroresina sono ad esso bullonate.
La stazione di partenza è costituita da una costruzione in muratura avente forma di L con i lati maggiori della lunghezza di circa 10,00 m e larghezza di circa 4,00 m;
l'altezza della
8 costruzione è pari a circa 3,30 m, quota che rappresenta anche il livello di partenza dell'acquascivolo.
Dalla partenza lo scivolo si sviluppa secondo un percorso rettilineo che presenta nel primo tratto una inclinazione massima verso il basso di circa 40°, con andamento tipo “kamika- ze”, ed uno sviluppo di circa 23,00 metri per poi passare in un tratto piano della lunghezza di circa 2,60 metri per terminare con un tratto inclinato verso l'alto costituito da un elemen- to caratterizzato da raggio di curvatura pari a circa 15 metri, sviluppo di circa 5,50 metri e angolo sotteso di circa 21° e successivo tratto rettilineo, inclinato secondo l'angolo finale del tratto curvilineo e quindi verso l'alto, della lunghezza di circa 2,80 metri.
Lo scivolo presenta uno sviluppo totale pari a circa 34 metri ed il dislivello presente tra la partenza e la sezione di uscita è pari a circa 8 metri per cui la pendenza media è pari a circa
23,5 %.
Per la conformazione dello scivolo, l'utilizzatore, che scende con l'ausilio di un tappetino che copre il torace, lo percorre in posizione prona con la faccia in avanti e dopo aver per- corso il primo tratto in cui acquisisce velocità, attraversa il tratto orizzontale di rallentamen- to per infine percorrere l'ultimo tratto in salita ed arrivare in piscina attraverso un tuffo.
Le partenze vengono gestite da un bagnino alla partenza che assicura, anche attraverso co- municazione con il bagnino posto all'arrivo, di consentire il lancio successivo quando i fruitori del lancio precedente hanno abbandonato la piscina d'arrivo in modo da evitare col- lisioni.
Tali caratteristiche possono considerarsi ampiamente provate dalle fotografie allegate agli atti e non da ultimo dagli accertamenti effettuati dal CTU Ing. sullo Persona_3 stato dei luoghi nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo R.G. n. 1768/2022 svol- tosi dinanzi all'intestato Tribunale e sui quali si tornerà compiutamente in seguito.
Va detto che la convenuta – contumace nel presente Controparte_1 procedimento di merito – allorquando si costituiva nel procedimento di accertamento tecni- co preventivo recante R.G. 1768/2022 dichiarava espressamente di non contestare che il si- nistro sia avvenuto nell'attrazione indicata da parte attrice (cfr. pag. 2 della memoria di co- stituzione nel procedimento di ATP: “In secondo luogo, lo stesso mez- CP_1 zo richiesto appare inammissibile in quanto la prova dell'evento, cioè che il sinistro sia av- venuto e che sia avvenuto nell'attrazione indicata da parte attrice, non è contestata
9 dall'esponente e neppure dalla compagnia assicuratrice, a quanto sembra dal tenore della comunicazione inoltrata alla parte ricorrente quando
l'assicuratore ha respinto il sinistro”).
Orbene, è vero che il CTU Ing. nell'elaborato peritale di cui al più volte ri- Persona_3 chiamato accertamento tecnico preventivo, nel rispondere al seguente quesito “se
l'attrattiva denominata “Super Splash” presso il parco acquatico Caneva sul Lago di Gar- da sia costruita nel rispetto della normativa di settore a tutela della salute pubblica e sia munita delle necessarie autorizzazioni amministrative” ha potuto accertare che l'attrattiva che oggi ci occupa è stata costruita nel rispetto della normativa di settore a tutela della salute pubblica ed è munita della necessaria autorizzazione amministrativa di riferi- mento (affermando la presenza del fascicolo tecnico, del libretto dell'attività, del manuale d'uso e manutenzione, del parere favorevole della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, del codice identificativo attribuito dal e Controparte_7 della verifica annuale obbligatoria) nonostante il CTU avesse comunque riscontrato la pre- senza di un libretto dell'attività non aggiornato, non datato con esattezza, non firmato e non riportante le verifiche periodiche e le manutenzioni ordinarie/straordinarie.
E', tuttavia, altresì vero che il medesimo CTU, nel rispondere al quesito volto ad accertare se fosse possibile la verificazione del sinistro descritto in narrativa ad una persona del peso
(kg 73) e della struttura della FUCILE nell'ipotesi in cui la stessa si fosse scrupolosamente attenuta alle istruzioni impartite dai bagnini nel corso del briefing preliminare (istruzioni compendiate nel “tenere strette le impugnature del tappetino sino all'atterraggio sull'acqua”) ha offerto un dato particolarmente importante ai fini dell'ascrivibilità della re- sponsabilità del sinistro alla struttura convenuta.
In particolare, il CTU ha avuto modo di approfondire le prescrizioni collocate alla partenza dello scivolo: obbligo di utilizzo del tappetino fatto di materiale plastico semirigido realiz- zato in schiuma EVA (etilene vinil acetato) ad alta densità con maniglie in polipropilene e con funzione di ridurre l'attrito tra utente e struttura durante la discesa;
obbligo di afferrare il tappettino con le mani e ben aderente allo scivolo;
altezza minima dell'utente (120 cm).
10 Il CTU pur avendo affermato come improbabile la verificazione di un sinistro come quello che oggi ci occupa nel rispetto delle istruzioni impartite, non ha potuto escludere a priori che il contraccolpo generato dall'impatto dell'utente con l'acqua della piscina finale possa provocare una contusione sulle mani dell'utente impegnate nell'afferrare il tappetino.
L'ausiliario del Giudice, pur escludendo un difetto progettuale dello scivolo o una carenza delle manutenzioni dello stesso, ha precisato una serie di ipotetiche spiegazioni del sinistro occorso alla non mancando di riconoscere che rimanevano confinate “nel campo Pt_1 delle pure ipotesi”:
“una possibile spiegazione di quanto accaduto può essere ricercata nell'entità del contrac- colpo subito dalla SI.ra al momento dell'impatto con l'acqua, o meglio Pt_1 dell'impatto del tappetino semirigido con l'acqua e della conseguente azione del tappetino sulle articolazioni (le mani). Precisato che lo scivolo Supersplash è utilizzato da migliaia
11 di utenti durante la stagione di apertura, il contraccolpo che la SI.ra (al momento Pt_1 dell'infortunio diciassettenne) ha subito al momento dell'impatto con l'acqua della piscina
d'arrivo è stato eccessivo ed ha provocato la distorsione e la successiva frattura plurima: questo carico eccessivo può dipendere da una posizione non idonea della presa delle mani oppure dall'avere allontanato la mano destra dal tappetino e tutto il carico è andato a gra- vare sulla mano sinistra oppure di avere ruotato il tappetino al momento dell'impatto con
l'acqua oppure ancora una debolezza delle articolazioni della SI.ra : si tratta come Pt_1 precisato di semplici ipotesi che allo stato dei fatti non sono dimostrabili”.
Il CTU ha esposto mere ipotesi per spiegare a livello fenomenico il danno sicuramente oc- corso alla attrice all'esito dell'utilizzo dello scivolo acquatico. Tra queste l'ausiliario ha ipotizzato l'utilizzo scorretto del tappetino ed una debolezza delle articolazioni dell'utente
(avendo cura di precisare che la presenza di siffatta problematicità fisica non fosse contem- plata tra le cause impedienti all'utilizzo dello scivolo de quo).
In particolare, il CTU nel proprio elaborato ha espressamente individuato nel “contraccolpo ricevuto al momento dell'impatto con l'acqua la causa dell'infortunio, quindi è rilevante anche la “robustezza” delle articolazioni dell'utente”; lo scivolo è definito, si legge nel fa- scicolo tecnico, in categoria rossa (action), da utilizzare con attenzione maggiore rispetto alla categoria verde (family) oppure gialla (adventure); per questo motivo il CTU ritiene che limitare l'utilizzo dello scivolo solamente in base all'altezza dei 120 cm, che corri- sponde all'altezza media di un bambino e di conseguenza alla robustezza di un bambino, combinato con l'obbligo di impugnare il tappetino semirigido dall'inizio alla fine, con forza e determinazione, possa far sì che si verifichi l'evento avverso più probabilmente rispetto a limitare l'utilizzo in base alla (maggiore) età”.
Orbene, premesso che l'erroneo utilizzo del tappetino, oltre a non essere in alcun modo allegato ed eccepito dalla convenuta (che è rimasta contumace nel presente procedimento e che nel corso del procedimento di ATP nulla aveva eccepito sul punto), risulta smentito dal verbale di intervento (redatto su modulo intestato della convenuta e confezionato il giorno del sinistro stesso alle ore 13.30 ove nel riquadro rubricato “Causa e descrizione dell'incidente” vi è riportata la seguente frase “Scendendo la corsa e mantenendo fino alla fine la posizione di sicurezza all'arrivo in acqua con l'impatto storce il polso sx procu- randosi trauma”) nonché dalle dichiarazioni dei testimoni escussi nel presente procedimen-
12 to, il fatto che la frattura patita dalla FUCILE una volta utilizzato lo scivolo fosse in ipotesi dipesa dalla sua debolezza delle articolazioni è elemento che combinato alla mancata segnalazione nel regolamento dell'acquascivolo dell'ipotesi de qua tra i divie- ti di utilizzo dell'attrazione e combinato al doveroso utilizzo del tappetino semirigido dall'inizio alla fine della corsa tramite ferma e forte impugnatura delle maniglie sullo stesso apposte conduce, alla luce del vaglio giudiziale civilistico del “più probabile che non”, all'accertamento del nesso causale.
Il teste padre dell'attrice, escusso all'udienza del 6 novembre 2024 ha Testimone_1 potuto confermare con dovizia di particolari che la figlia prima di accedere alla attrazione in discorso era stata edotta dal personale del parco acquatico sul comportamento da tenere durante la discesa dello scivolo.
Il teste è risultato particolarmente attendibile attesa la sua presenza sia nel momento del di- scorso introduttivo (briefing) da parte del personale del parco acquatico collocato alla sta- zione di partenza dello scivolo sia nel momento successivo all'ammaraggio/tuffo nella pi- scina sottostante: “Ero pertanto presente al discorso introduttivo che ci ha fatto un addetto presente nella parte alta dello scivolo (...)L'addetto ci disse che dovevamo tenere strette le impugnature presenti sul tappetino fornito dal parco acquatico e di non lasciarle mai sino al momento dell'atterraggio nell'acqua della piscina sottostante (...) L'addetto più volte nel discorso introduttivo pose l'accento sulla necessità di non lasciare mai le impugnatu- re (...) Mia figlia, eseguendo alla lettera quanto esposto dall'addetto, ha tenuto strette le impugnature presenti sul tappetino senza lasciarle mai e questo sino all'impatto con
l'acqua. Preciso che mi sono tuffato prima io e subito dopo mia figlia. Quindi ho visto da giù, dalla piscina, mia figlia atterrare in acqua con le impugnature strette”.
La teste madre dell'attrice, escussa all'udienza del 6 no- Controparte_5 vembre 2024, pur non essendo presente al momento del briefing introduttivo, ha potuto fornire un contributo conoscitivo riscontrando quanto dichiarato dal di lei marito e preci- sando che allorquando la figlia riemergeva dall'acqua le diceva immediatamente “mamma mi sono rotta la mano” ed accusava un dolore fortissimo”.
Orbene, dalle risultanze probatorie in atti può ritenersi esaustivamente assolto l'onere pro- batorio gravante sull'attrice la quale, lo si ripete, ha provato l'esistenza di un rapporto ne- goziale con la ed ha allegato in giudizio l'inadempimento della propria CP_1
13 controparte contrattuale oltre a dimostrare congruamente il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale dalla stessa patito ed eziologicamente connesso al sinistro occorsole.
Va evidenziato, peraltro, che la parte convenuta, ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita palesando dunque mancanza di interesse e l'assenza di validi argomenti ad oppor- si alla domanda attorea e quindi alla fondatezza della stessa.
3.4 Come esposto, il Tribunale ha accertato la responsabilità contrattuale della convenuta con conseguente assorbimento di ogni altra ipotesi ricostruttiva attorea circa la configura- zione dei vari titoli di responsabilità extracontrattuale.
Di tali titoli, per incidens e per quanto superfluo (visto il pieno accoglimento della doman- da principale), si ravviserebbe comunque la sussistenza della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. la quale, come noto, ha natura oggettiva (come affermato dalla Terza Sezio- ne della Suprema Corte con le decisioni nn. 2477-2483 rese pubbliche in data 1/02/2018, alla luce delle origini storiche della disposizione codicistica, dell'affermazione di fattispe- cie di responsabilità emancipate dal principio nessuna responsabilità senza colpa, dei criteri di accertamento del nesso causale e della esigibilità da parte dei consociati di un'attività di adeguamento della condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali vengano a con- tatto con la cosa custodita da altri).
Tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite che, con la de- cisione n. 20943 del 30/06/2022, dopo aver diacronicamente ripercorso le tappe segnate
(talvolta in modo dissonante) dalla giurisprudenza questa sezione, hanno ribadito che «La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo suf- ficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di cau- salità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova li- beratoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode». Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha, dunque, carattere og- gettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della re- golarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno.
Chi agisce in forza dell'art. 2051 c.c. per chiedere il risarcimento del danno cagionato da una cosa in custodia non deve provare di aver tenuto un comportamento diligente e pruden-
14 te, spettandogli unicamente la prova del danno e del nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno occorsogli.
Così è quanto ribadito anche dalla costante e più recente giurisprudenza di legittimità. A tal proposito, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, vedasi Cass. Civ. Sez. Terza con
Ordinanza n. 18518 del 8.07.2024 che, nel sancire il principio di diritto secondo cui “in ma- teria di responsabilità ex art. 2051 cod. civ., a carico del soggetto danneggiato sussiste
l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa”, afferma: “sull'ormai indiscusso presupposto della natura oggettiva della respon- sabilità del custode e della ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato
o del terzo , salva l'omogeneità delle ricadute "funzionali" sul piano della responsabilità e del risarcimento (per tutte, Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152, e successive con- formi), è stato, ancora di recente, ribadito da questa Corte che il requisito legale "della ri- levanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con
l'ordinaria diligenza", e ciò perché , mentre "al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne com- porta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (così, in motivazione, Cass. Sez, 3, ord. 23 maggio 2023, n. 14228, Rv. 667836-
02)”.
Ribadisce inoltre la Corte che “incombe sul custode la prova (liberatoria) della sussistenza del «caso fortuito», quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la deri- vazione del danno dalla cosa custodita", da intendersi quale "fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res" (così, nuovamente,
Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.)” con la conseguenza che non ricade in capo al soggetto danneggiato ai sensi dell'art. 2051 c.c. dimostrare di aver agito diligentemente e prudentemente nella relazione con la "res" oggetto di custodia, in quanto l'assenza di colpa non è da ritenersi elemento costitutivo della fattispecie.
Nel caso di specie, l'attrice ha dimostrato pienamente il rapporto di custodia in capo alla convenuta, il danno occorsole ed il nesso eziologico tra la cosa in custodia (scivolo aquati-
15 co) e il danno occorsole. La convenuta avrebbe dovuto allegare e provare il caso fortuito ma, preferendo rimanere contumace nel presente giudizio, ha rinunciato a fornire la prova liberatoria sulla stessa gravante.
Ad ogni modo, lo si ripete, tutto quanto testé affermato può ritenersi del tutto superfluo at- teso che l'azione risarcitoria è stata accolta qualificando la responsabilità di
[...] sub specie di responsabilità contrattuale. CP_8
4. Appurata la sussistenza dell'an della pretesa attorea, si impone la disamina del quantum
e procedere alla quantificazione dei danni.
In particolare, venendo ai danni risarcibili, questo Tribunale condivide l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite n. 26972/2008 secondo cui il risarcimento del danno alla per- sona ha struttura bipolare, ossia di danno patrimoniale e non patrimoniale e che quest'ultimo comprende il danno biologico in senso stretto (inteso come lesione all'integrità psicofisica della persona), il danno morale come tradizionalmente inteso (inte- so come sofferenza morale, non necessariamente transeunte, turbamento dello stato d'animo del danneggiato), nonché tutti quei pregiudizi diversi e ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto ovvero di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
Danno biologico, morale, esistenziale integrano solo voci o profili di danno, con contenuto descrittivo, considerando che, attesa la natura e la funzione puramente risarcitoria della re- sponsabilità aquiliana, deve essere liquidato tutto il danno, evitando la duplicazione dello stesso (cfr. sul principio dell'integralità del risarcimento e, tuttavia, del carattere unitario della liquidazione anche Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2014, n. 1361; sez. III, 16 maggio
2013, n. 11950, sez. III, sent. 20 novembre 2012, n. 20292).
Facendo applicazione degli esposti principi al caso di specie, occorre valutare il danno non patrimoniale rispetto a quanto emerso dalla C.T.U. medico legale espletata in corso di giu- dizio, la quale a seguito di attenta valutazione dei dati anamnestici risulta solidamente ar- gomentata nella risposta ai quesiti posti dal Giudice e pertanto è tale da reputarla immune da vizi e censure di qualsiasi ordine e vi si deve rimandare integralmente al fine di motivare la decisione di questo Tribunale.
Si consideri, sul punto, quanto accertato dal CTU dott. nel proprio elaborato pe- Persona_2 ritale:
16 “In occasione dell'evento per cui oggi è causa la perizianda riportava un trauma all'arto superiore sinistro (arto non dominante) con frattura spiroide del secondo, terzo e quarto metacarpo. La lesione richiese trattamento chirurgico di riduzione e sintesi con placche e viti metalliche e successivo programma fisioterapico. I mezzi di sintesi furono successiva- mente rimossi.
In esito a tale lesione, residuano attualmente postumi caratterizzati da limitazione dolorosa ai massimi gradi della flessione delle metacarpo-falangee del secondo, terzo e quarto rag- gio con sfumata ipovalidità delle corrispondenti pinza con il pollice, inestetici esiti cicatri- ziali che possono essere definiti come “lievi” in considerazione della loro sede ed estensio- ne, attendibili parestesie pericicatriziali.
L'imbarazzo lamentato dalla paziente nel rapportarsi con gli altri a causa delle descritte cicatrici rientra nella valutazione del danno estetico e non può costituire – anche per la tardiva documentazione e l'assenza di una precisa diagnosi – un danno biologico di natura psichica degno di valutazione autonoma.
Tali esiti sono tali da incidere sfavorevolmente sul bene salute dell'infortunata nella misura del otto-nove per cento, valutazione che appare in linea con i barèmes comunemente rite- nuti validi in medicina legale (si veda a titolo di esempio: IN E. et AA, Guida alla va- lutazione mnedico-legale dell'invalidità permanente;
Giuffrè,2015).
La temporanea, intesa come danno biologico transitorio ed articolata in due distinti perio- di (il secondo in occasione della rimozione dei mezzi di sintesi) è valutabile in complessivi giorni centoundici, di cui sei (di ricovero) a totale, venticinque al tasso medio del settanta- cinque per cento, quaranta al tasso medio del cinquanta per cento ed ulteriori cinquanta al tasso medio del venticinque per cento. Trascorso tale periodo, è verosimile ammettere che le lesioni siano giunte a stabilizzazione.
Sono versate in atti spese mediche relative a certificazioni emesse dal medico di famiglia (€
100,00), acquisto di tutore (€ 109,80), ritiro cartelle cliniche e CD ( € 60,00), cicli di cure fisiche (€ 252,00 + 127,00) e redazione di parere valutativo di parte (€ 427,00) per com- plessivi € 1.075,80, spese da ritenere pertinenti e congrue. Non si renderanno necessarie spese mediche future per il trattamento degli esiti delle lesioni;
in ogni caso, il loro onere potrà essere sostenuto dal Servizio Sani- tario Nazionale”.
17 In ordine alla quantificazione del danno non patrimoniale non sembra superfluo rammenta- re che il calcolo tabellare eseguito con l'utilizzo delle più recenti Tabelle Milano, e nel ri- spetto dei criteri ivi indicati, considera l'intero danno non patrimoniale sofferto dal sogget- to, quale lesione della sua integrità psicofisica, negli aspetti che vanno oltre la mera capaci- tà specifica a produrre reddito. Sono in altre parole comprese, nella nuova accezione, tutte le voci in precedenza considerate: danno biologico nelle sue diverse sfaccettature (danno al- la capacità lavorativa generica, danno alla valenza estetica, danno alla vita di relazione, danno esistenziale, danno morale).
Sulla scorta delle risultanze, condivise e fatte proprie da questo Giudice, della relazione tecnica d'ufficio, tenuto conto sia dell'accertata invalidità in relazione all'età della danneg- giata al momento del fatto (17 anni), sia dell'entità delle lesioni e della sofferenza normal- mente conseguente a una simile lesione, e fatto ricorso alle tabelle di Milano (aggiornate al
2024) si ritengono liquidabili il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dell'integrità psico-fisica e il danno patrimoniale relativo alle spese mediche, sostenute dall'attrice in conseguenza del sinistro e provate a mezzo della documentazione versata in atti, che sono state sostenute dall'attrice in conseguenza del descritto sinistro, come segue determinati
Età della danneggiata alla data del sinistro: 17 anni
Percentuale di invalidità permanente 9%
Punto danno biologico € 2.438,24
Incremento per sofferenza soggettiva (+24%) € 609,56
Punto danno non patrimoniale € 3.047,80
Danno biologico risarcibile € 20.189,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 25.236,00
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale al 100%: 6
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75%: 25
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%: 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25%: 50
Invalidità temporanea totale € 690,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.156,25
18 Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.300,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.437,50
Totale danno biologico temporaneo € 6.583,75
Spese mediche riconosciute congrue dal CTU: € 1.075,80
Altre spese: € 663,00 (è necessario inoltre riconoscere a titolo di danno emergente la spesa
– da ritenersi congrua, non eccessiva e comunque spesa da ritenersi giustificata “in re ipsa” essendosi il sinistro verificato a cospicua distanza dalla residenza – per carburante, pedaggi autostradali e soste per i trasferimenti al nosocomio di cura dal luogo di residenza dell'attrice e dei genitori, cfr. all. 16).
Totale GENERALE: € 33.558,55 (=€ 25.189,00 + € 6.583,75 + € 1.075,80 + € 663)
Lo scrivente Giudicante ritiene non applicabile al caso di specie la richiesta personalizza- zione del danno non ritenendo dedotti o comunque provati in questa sede gli elementi utili
a effettuare la richiesta “personalizzazione” del danno in aumento rispetto agli ordinari e normali effetti della menomazione della integrità psicofisica di cui l'attrice è affetta.
Non sembra superfluo rammentare che secondo il consolidato orientamento della giurispru- denza di legittimità ai fini della c.d. "personalizzazione" del danno forfettariamente indivi- duato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto rife- rimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze "ordinarie" ine- renti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spet- ta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione, in coerenza con le risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse all'esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, legate all'irripetibile ed eccezionale singolarità dell'esperienza di vita individuale in quanto caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e ri- conoscibili ragioni di apprezzamento (Cass., 31/01/2019, n. 2788, Cass., 11/11/2019, n.
28988, Cass., 04/3/2021, n. 5865; cfr., da ultimo, in motivazione Cass., Sez. 3, Sentenza n.
26851 del 19/09/2023 (Rv. 668759 - 05)).
Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie che ci occupa, deve darsi atto che non si è in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dalla danneggiata tali da illuminare del carattere di particolare “anomalia” le con-
19 seguenze dalla stessa patite e, per contro, ordinariamente derivanti da menomazioni dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizioni di salute.
In altri termini, le stesse allegazioni attoree (interruzione di attività sportive, difficoltà nella guida di veicoli – utilizzati solo per urgenti necessità non surrogabili altrimenti –
l'insicurezza nei rapporti sociali a seguito di “complessi e restrizioni” in affermata “eviden- te causa del sinistro”) non giustificano la richiesta “personalizzazione” in aumento.
Tuttavia, tali allegazioni, unitamente all'emersa insicurezza nel convivere con l'evento a li- vello estetico per la presenza delle pur lievi cicatrici (cfr. pag. 8 CTU “inestetici esiti cica- triziali che possono essere definiti come “lievi” in considerazione della loro sede ed esten- sione”; cfr., altresì, dich. test. “Confermo che la mia amica Testimone_2 Pt_1 si copre la mano sinistra con l'altra mano ogni volta che si trova assieme ai suoi amici. In particolare ciò accadeva durante la ricreazione scolastica (...) Preciso che sempre Pt_1 in ogni luogo pubblico si copriva la mano sinistra come ho detto sopra”; cfr., infine, dich. test. “Confermo. , dopo la riabilitazione per il sinistro occor- Testimone_3 Pt_1 sole, si copre la mano sinistra con l'altra mano in ogni contesto pubblico ed in ogni occa- sione di socializzazione. Posso dire che fa questo movimento in modo quasi auto- Pt_1 matico”), hanno indotto il Tribunale sia nello scegliere, nella forbice prospettata dal CTU
(8-9%), il valore più elevato di partenza per la liquidazione del danno (9%) sia nel ricono- scere il richiesto “Incremento per sofferenza soggettiva”.
In conclusione, a spetta, a titolo di danno non patrimo- Parte_1 niale derivante da lesione permanente all'integrità psicofisica la somma complessiva di €
33.558,55 (ivi compreso l'importo per spese mediche sostenute dall'attrice e causalmente riconducibili al sinistro per cui è causa, l'importo per le c.d. “altre spese” di cui sopra).
4.1 Sulla somma sopra liquidata debbono essere corrisposti gli interessi nella misura legale
(non potendosi applicare gli stessi nella misura di cui all'art 1284 comma 4 c.c. richiesta da parte attrice) da calcolarsi annualmente su tale somma, previa devalutazione della stessa da oggi al 3 agosto 2021 (data del fatto per cui è causa) ex indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, e poi via via rivalutata di anno in anno dal 3 agosto
2021 ad oggi (così determinato in via equitativa il danno da ritardo, in aderenza ai principi enunciati dalla sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite 17/2/95 n. 1712 e delle successive delle sezioni semplici che si sono conformate a tale insegnamento).
20 Infatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le altre Cass. 19063/2023), l'obbligazione risarcitoria costituisce un debito di valore che dev'essere liquidato tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il fatto illecito e la liquidazione;
pertanto, oltre alla rivalutazione, potranno essere liquidati gli interessi c.d.
'compensativi', la determinazione dei quali non è però automatica, né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno de- rivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri dif- ferenti (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22607 del 08/11/2016).
Da tali premesse deriva che gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno hanno fondamento e natura differenti da quelli moratori, regolati dall'art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conse- guimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una ne- cessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalu- tazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e distinto danno, ma esclusivamente una diversa espressione monetaria del danno medesimo che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato va- lore del denaro nel momento nel quale è emanata la pronuncia giudiziale finale (cfr. Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 24468 del 04/11/2020).
Da ciò consegue che attenendo gli interessi 'compensativi' alla necessità di reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione, per essi non è applicabile la previ- sione dell'art 1284 comma 4 c.c. perché il criterio di liquidazione degli interessi 'compen- sativi' non attiene all'applicazione dell'art. 1224 c.c., bensì all'applicazione dell'art. 1223
c.c.
5. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite si precisa quanto segue.
Le spese di lite, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 così come modificato dal D.M. 147 del 13/08/2022 con riferimento ai valori medi previsti relativa-
21 mente ai procedimenti dinanzi al Tribunale (avuto riguardo allo scaglione di riferimento) per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale, tenuto conto dell'attività in concreto svolta da parte attrice, del valore, natura e complessità della
contro
- versia e delle questioni di fatto e di diritto trattate, nonché in riferimento al criterio del deci- sum, e non del petitum (scaglione che va da € 26.001 ad € 52.000,00).
E' stato riconosciuto per il presente procedimento di merito anche il richiesto aumento (pari al 30%) ex art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014 atteso che gli atti sono stati redatti con tecni- che informatiche raffinate ed idonee ad agevolare la consultazione e la fruizione e, in parti- colare, essendo consentita la ricerca testuale all'interno della citazione e degli ulteriori scrit- ti difensivi dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno degli atti così da ridur- re significativamente i tempi di consultazione.
Vanno poste, infine, a carico della convenuta contumace – stante la soccombenza - le spese dell'espletata consulenza tecnica, che sono state liquidate con separato decreto.
Quanto richiesta di refusione delle spese sostenute dalla parte attrice nell'ambito del proce- dimento per ATP (R.G. 1768/2022), se non vi possono essere elementi ostativi per il rico- noscimento in suo favore delle spese di lite del citato procedimento (valori medi delle fasi studio, introduttiva ed istruttoria avuto riguardo allo scaglione di riferimento) nonché per la liquidazione del compenso del CTU ivi nominato (compenso CTU Ing. inse- Persona_3 rito nel dispositivo tra gli esborsi del procedimento di ATP, liquidato con decreto del 24 maggio 2023 per € 829,68 a titolo di onorario), non si possono, per contro, accogliere le spese relative al CTP della medesima parte.
L'intestato Tribunale non ignora che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il Giudice non si avvalga, ai sensi dell'art.92 comma 1 c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o super- flue (così, Cass. Sez. 2, Ord.n.21085 del 19.07.2023, richiamando Cass. n.9735/2020;
n.14268/201,7).
Ad ogni modo, non sembra superfluo rammentare che “in tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pa- gamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pa-
22 gamento” (Cass. n. 21402/2022; cfr., altresì, in motivazione, Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
8265 del 22/03/2023, Rv. 667082 - 01). Nel caso di specie, parte attrice si è limitata a pro- durre sub all .17 solo una notula ed una “bozza di fattura” da parte del professionista Ing.
, nominato dall'attrice proprio CTP nel relativo procedimento di accerta- Persona_4 mento tecnico preventivo, senza documentare il relativo pagamento.
Trattandosi di esborsi per spese vive sostenute dall'attrice, in assenza di prova dell'effettiva sopportazione da parte della del relativo costo, tali voci oggetto di richiesta refu- Pt_1 sione non possono trovare accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disatte- sa e respinta, così provvede:
1) accerta e dichiara la responsabilità di ella Controparte_1 causazione del sinistro per cui è in causa e, per l'effetto
2) condanna , in persona del legale rappresen- Controparte_1 tante pro tempore, al pagamento in favore di a ti- Parte_1 tolo risarcitorio della somma complessiva di € 33.558,55, oltre interessi calcolati come in parte motiva;
3) condanna , in persona del legale rappresen- Controparte_1 tante pro tempore a rifondere a le spese di lite del Parte_1 presente procedimento che si liquidano in € 867,20 per esborsi ed € 9.900,80 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge;
4) condanna n persona del legale rappresen- Controparte_1 tante pro tempore a rifondere a le spese di lite del Parte_1 procedimento di accertamento tecnico preventivo R.G. 1768/2022 svoltosi dinanzi all'intestato Tribunale che si liquidano in € 975,18 per esborsi ed in € 2.337,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge;
5) Pone definitivamente le spese di C.T.U. (liquidate come da separato decreto del 5 maggio 2025) a carico di parte convenuta , Controparte_1 condannandola alla refusione in favore di di quanto dalla Parte_1 stessa già corrisposto all'ausiliario.
Così deciso in data 23 dicembre 2025 dal Tribunale di Livorno
23 IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
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