Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/04/2023, n. 17644
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Sentenza 28 aprile 2023

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Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 17644/2023 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, emessa il 28 marzo 2023. Le parti coinvolte hanno presentato richieste contrastanti: il ricorrente ha contestato la legittimità della confisca di un fucile, sostenendo di essere estraneo ai reati contestati e invocando la restituzione dell'arma, mentre il Pubblico Ministero aveva chiesto l'archiviazione del procedimento, ma con la conferma della confisca. La questione giuridica centrale riguardava l'applicabilità della misura di sicurezza della confisca in assenza di una condanna definitiva.

Il giudice ha rigettato il ricorso, affermando che la confisca è obbligatoria per tutti i reati concernenti le armi, anche in caso di archiviazione, a meno che non si accerti l'insussistenza del fatto. La Corte ha richiamato precedenti giurisprudenziali che stabiliscono che la confisca non può essere esclusa se non in caso di assoluzione nel merito. La decisione si fonda sull'articolo 240 del codice penale e sulla legge n. 152 del 1975, evidenziando che la confisca è necessaria per garantire la sicurezza pubblica, anche in assenza di una condanna. Pertanto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

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Massime1

La misura di sicurezza della confisca è imposta per tutti i reati concernenti le armi ed è obbligatoria, anche in caso di archiviazione del procedimento, salvo che sia stata ritenuta l'insussistenza del fatto. (Fattispecie relativa al reato di lesioni colpose da accensione di fuochi ed esplosioni pericolose, in cui la Corte ha ritenuto legittima la confisca delle armi in sequestro disposta con il provvedimento di archiviazione per mancanza della condizione di procedibilità della querela).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/04/2023, n. 17644
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17644
    Data del deposito : 28 aprile 2023

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