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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/12/2025, n. 3993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3993 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11391/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Silvia Governatori Presidente dott. Ilaria Benincasa Giudice dott. Antonella Galano Giudice on. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11391/2025 promossa da , , nato Parte_1 Pt_2
a Borgo San Lorenzo (FI) il 28.11.2000 e residente in [...], Firenze, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Pinto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso qualificato “per la rettifica dell'attribuzione di sesso e per la modifica del nome” L. n.
164/1982 e d.lgs n. 150/2011, chiede all'intestato Tribunale di accertare il diritto Pt_1 Parte_3 dello stesso di sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali da maschile a femminile e di disporre l'immediata rettificazione degli atti anagrafici con il mutamento Per_ del nome da a . Pt_1 Pt_2
A sostegno della domanda, il ricorrente evidenzia di aver provato disagio rispetto alla propria identità di genere durante l'adolescenza, ma di non essere riuscito a esternare il proprio malessere psicologico – esistenziale all'esterno; di essersi rivolto - nell'anno 2023 – alla dott.ssa , Persona_2 medico-psichiatra e di aver ottenuto dalla stessa un diagnosi di disforia di genere;
di essersi sottoposto a una terapia ormonale sotto il controllo della dott.ssa specialista in Endocrinologia Persona_3
e Malattie del Metabolismo.
All'udienza del giorno 18.11. 2025 è comparsa la parte personalmente per confermare quanto contenuto nel ricorso. Rassegnate le conclusioni, il giudice ha rimesso la decisione al Collegio.
pagina 1 di 4 Nel merito, osserva il Tribunale che l'art. 1 della legge 14.4.1982 n. 164 stabilisce, invero, che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca a una persona, sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali” Nel successivo art. 3 – (art. 31 comma 4 del DLG n.50/2011) si prevede che l'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento chirurgico debba essere autorizzato quando risulti necessario.
Dall'esame delle disposizioni si deduce che il Tribunale è chiamato a autorizzare il trattamento chirurgico “ quando lo ritenga necessario” anche se tale controllo che il legislatore demanda al giudice verterà sulla necessità dell'intervento ai fini dell'adeguamento dei caratteri sessuali, senza che il giudice possa valutarne l'opportunità.
La Corte Costituzionale con ordinanza n. 161 / 1985 ha effettuato una interpretazione della legge n.
164/1982 come espressione “di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori di libertà e dignità della persona umana” strumento per la ricomposizione dell'equilibrio tra soma e psiche del transessuale.
Successivamente la Suprema Corte ha specificato che per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile non è obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri anatomici primari, quando venga accertata la serietà, univocità e definitività del percorso di transizione scelto dall'individuo. Vi è da dire, inoltre, che la fissazione della propria identità di genere, con l'ausilio delle terapie ormonali, prescinde dalla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari e si è spesso utilizzato il termine transgenderismo per distinguere tale fenomeno dal transessualismo tradizionale.
L'art. 2 della Costituzione, inoltre, riconosce e garantisce il diritto all'identità personale, quale espressione della dignità del soggetto e del suo diritto ad essere riconosciuto nell'ambito sociale di riferimento per quello che si è. Nel concetto di identità personale deve farsi rientrare anche il concetto di identità sessuale, ricostruibile non solo sulla base della natura degli organi riproduttivi esterni, ma anche sulla base di elementi di ordine psicologico e sociale.
Da ciò si ricava che il diritto all'identità sessuale va pienamente riconosciuto sia a coloro che, sentendo in modo profondo di appartenere all'altro genere, abbiano modificato i loro caratteri sessuali primari, sia a coloro che senza modificare i caratteri, abbiano costruito una diversa identità di genere e si siano limitati a adeguare in modo significativo l'aspetto corporeo.
Nel caso in esame, il ricorrente ha chiesto, per i motivi indicati in premessa, la rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri di stato civile da maschile a femminile nonché il diritto di pagina 2 di 4 sottoporsi a tutti i trattamenti medico – chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali da maschili a femminili
A sostegno delle proprie ragioni, il ricorrente ha allegato la relazione rilasciata dal Centro di
Andrologia e Endocrinologia di Genere dell' ove si Controparte_1 certifica che il ricorrente presenta un quadro di Incongruenza / Disforia di Genere secondo ICD-11
(Codice HA60) e DSM 5TR (Codice 302.85) del quale è perfettamente consapevole e che provoca un elevato livello di sofferenza psichica, nonché quello relativo alla terapia ormonale assunta sotto controllo della dott.ssa Persona_3
Si osserva che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 143 del 23 luglio 2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 d.lgs 150/11 nella parte in cui prevede l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico chirurgico, qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso.
Ritornando al caso di specie, si osserva che dalla documentazione in atti, emergono i trattamenti medici effettuati dal ricorrente che dimostrano il compimento del percorso irreversibile di transizione intrapreso dallo stesso, giustificando con ciò la domanda di rettificazione svolta dal medesimo senza la necessità di richiedere l'autorizzazione al trattamento chirurgico.
Il Collegio, pertanto, ordina all'Ufficiale di Stato Civile di Firenze, la rettificazione dell'attribuzione di sesso nel registro dello Stato Civile (Atto di nascita – n-709– P.2 Serie B2 Anno 2000) - come richiesto Per_ dalla ricorrente, disponendo altresì la rettifica del prenome da in . Pt_1 Pt_2
Accerta il diritto del ricorrente di sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici diretti a adeguare i caratteri sessuali esteriori maschili a quelli femminili.
Tenuto conto della natura della causa, non si procede a pronunzia sulle spese processuali
PQM
Il Tribunale Ordinario di Firenze, così definitivamente provvede: accerta il diritto del ricorrente di sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici al fine di adeguare i caratteri sessuali esteriori maschili a quelli femminili;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Firenze la rettificazione dell'attribuzione di sesso da maschile a femminile;
ordina, altresì, la variazione del prenome anagrafico da in Pt_1 Pt_2 Per_1
Nulla sulle spese.
Così deciso in Firenze, il giorno 3 dicembre 2025 su relazione della dott.ssa Antonella Galano –
Giudice Onorario. pagina 3 di 4 Il giudice onorario La Presidente
Dott.ssa A. Galano Dott.ssa S. Governatori
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Silvia Governatori Presidente dott. Ilaria Benincasa Giudice dott. Antonella Galano Giudice on. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11391/2025 promossa da , , nato Parte_1 Pt_2
a Borgo San Lorenzo (FI) il 28.11.2000 e residente in [...], Firenze, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Pinto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso qualificato “per la rettifica dell'attribuzione di sesso e per la modifica del nome” L. n.
164/1982 e d.lgs n. 150/2011, chiede all'intestato Tribunale di accertare il diritto Pt_1 Parte_3 dello stesso di sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali da maschile a femminile e di disporre l'immediata rettificazione degli atti anagrafici con il mutamento Per_ del nome da a . Pt_1 Pt_2
A sostegno della domanda, il ricorrente evidenzia di aver provato disagio rispetto alla propria identità di genere durante l'adolescenza, ma di non essere riuscito a esternare il proprio malessere psicologico – esistenziale all'esterno; di essersi rivolto - nell'anno 2023 – alla dott.ssa , Persona_2 medico-psichiatra e di aver ottenuto dalla stessa un diagnosi di disforia di genere;
di essersi sottoposto a una terapia ormonale sotto il controllo della dott.ssa specialista in Endocrinologia Persona_3
e Malattie del Metabolismo.
All'udienza del giorno 18.11. 2025 è comparsa la parte personalmente per confermare quanto contenuto nel ricorso. Rassegnate le conclusioni, il giudice ha rimesso la decisione al Collegio.
pagina 1 di 4 Nel merito, osserva il Tribunale che l'art. 1 della legge 14.4.1982 n. 164 stabilisce, invero, che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca a una persona, sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali” Nel successivo art. 3 – (art. 31 comma 4 del DLG n.50/2011) si prevede che l'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento chirurgico debba essere autorizzato quando risulti necessario.
Dall'esame delle disposizioni si deduce che il Tribunale è chiamato a autorizzare il trattamento chirurgico “ quando lo ritenga necessario” anche se tale controllo che il legislatore demanda al giudice verterà sulla necessità dell'intervento ai fini dell'adeguamento dei caratteri sessuali, senza che il giudice possa valutarne l'opportunità.
La Corte Costituzionale con ordinanza n. 161 / 1985 ha effettuato una interpretazione della legge n.
164/1982 come espressione “di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori di libertà e dignità della persona umana” strumento per la ricomposizione dell'equilibrio tra soma e psiche del transessuale.
Successivamente la Suprema Corte ha specificato che per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile non è obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri anatomici primari, quando venga accertata la serietà, univocità e definitività del percorso di transizione scelto dall'individuo. Vi è da dire, inoltre, che la fissazione della propria identità di genere, con l'ausilio delle terapie ormonali, prescinde dalla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari e si è spesso utilizzato il termine transgenderismo per distinguere tale fenomeno dal transessualismo tradizionale.
L'art. 2 della Costituzione, inoltre, riconosce e garantisce il diritto all'identità personale, quale espressione della dignità del soggetto e del suo diritto ad essere riconosciuto nell'ambito sociale di riferimento per quello che si è. Nel concetto di identità personale deve farsi rientrare anche il concetto di identità sessuale, ricostruibile non solo sulla base della natura degli organi riproduttivi esterni, ma anche sulla base di elementi di ordine psicologico e sociale.
Da ciò si ricava che il diritto all'identità sessuale va pienamente riconosciuto sia a coloro che, sentendo in modo profondo di appartenere all'altro genere, abbiano modificato i loro caratteri sessuali primari, sia a coloro che senza modificare i caratteri, abbiano costruito una diversa identità di genere e si siano limitati a adeguare in modo significativo l'aspetto corporeo.
Nel caso in esame, il ricorrente ha chiesto, per i motivi indicati in premessa, la rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri di stato civile da maschile a femminile nonché il diritto di pagina 2 di 4 sottoporsi a tutti i trattamenti medico – chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali da maschili a femminili
A sostegno delle proprie ragioni, il ricorrente ha allegato la relazione rilasciata dal Centro di
Andrologia e Endocrinologia di Genere dell' ove si Controparte_1 certifica che il ricorrente presenta un quadro di Incongruenza / Disforia di Genere secondo ICD-11
(Codice HA60) e DSM 5TR (Codice 302.85) del quale è perfettamente consapevole e che provoca un elevato livello di sofferenza psichica, nonché quello relativo alla terapia ormonale assunta sotto controllo della dott.ssa Persona_3
Si osserva che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 143 del 23 luglio 2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 d.lgs 150/11 nella parte in cui prevede l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico chirurgico, qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso.
Ritornando al caso di specie, si osserva che dalla documentazione in atti, emergono i trattamenti medici effettuati dal ricorrente che dimostrano il compimento del percorso irreversibile di transizione intrapreso dallo stesso, giustificando con ciò la domanda di rettificazione svolta dal medesimo senza la necessità di richiedere l'autorizzazione al trattamento chirurgico.
Il Collegio, pertanto, ordina all'Ufficiale di Stato Civile di Firenze, la rettificazione dell'attribuzione di sesso nel registro dello Stato Civile (Atto di nascita – n-709– P.2 Serie B2 Anno 2000) - come richiesto Per_ dalla ricorrente, disponendo altresì la rettifica del prenome da in . Pt_1 Pt_2
Accerta il diritto del ricorrente di sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici diretti a adeguare i caratteri sessuali esteriori maschili a quelli femminili.
Tenuto conto della natura della causa, non si procede a pronunzia sulle spese processuali
PQM
Il Tribunale Ordinario di Firenze, così definitivamente provvede: accerta il diritto del ricorrente di sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici al fine di adeguare i caratteri sessuali esteriori maschili a quelli femminili;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Firenze la rettificazione dell'attribuzione di sesso da maschile a femminile;
ordina, altresì, la variazione del prenome anagrafico da in Pt_1 Pt_2 Per_1
Nulla sulle spese.
Così deciso in Firenze, il giorno 3 dicembre 2025 su relazione della dott.ssa Antonella Galano –
Giudice Onorario. pagina 3 di 4 Il giudice onorario La Presidente
Dott.ssa A. Galano Dott.ssa S. Governatori
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