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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/12/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 2334/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 2334/2025 R.V.G., avente per oggetto: Ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. proposto da
, nata ad [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in Battipaglia (SA), alla via studio dell'avv. Luisa Di Gregorio che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
E
nato ad [...] il [...], C.F.: , CP_1 CodiceFiscale_2 miciliato in Capaccio Paestum (SA), all . 17, presso lo studio dell'avv. Francesco Raeli che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
RICORRENTI
NONCHE' IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso congiunto ex art. 337 bis e ss. c.c., e Parte_1 CP_1 hanno premesso di avere intrattenuto una con x loro unione, sono nati due figli, (29.01.2013) e (14.07.2016); Per_1 Per_2 pertanto, hanno chiesto la reg zione dei loro personali ed economici nell'interesse dei figli minori alle condizioni di cui al ricorso congiunto. All'udienza del 20 novembre 2025, il Giudice delegato ha riservato la causa al collegio per la decisione in ordine al ricorso congiunto di regolamentazione dei loro rapporti personali ed economici nell'interesse dei figli minori.
2. Il ricorso e fondato e merita accoglimento. In particolare, le parti hanno concordato quanto segue:
1. I figli sono affidati a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e vivranno con la madre, signora , presso Parte_1 le quale sono collocati prevalentemente.
2. In ragione di ciò, alla signora è assegnata la casa familiare sita in Capaccio Pt_1
Paestum alla via Magna Graeci
3. le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione all' educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
4. Il signor potrà vedere e tenere con sé i figli nei tempi e con le CP_1 modalità di il martedì e giovedì dalle ore 18:30 alle 22:30, facendoli cenare senza però pernottare;
tutti i weekend un fine settimana dal venerdì dalle ore 18.30 al sabato, dopo pranzo;
il successivo fine settimana dal sabato, dopo pranzo, a lunedì mattina. I ricorrenti, con anche l'aiuto della madre del signor
[...] si coordineranno per accompagnare e prendere i minori presso la CP_1
sede in Capaccio Scalo;
5. I minori trascorreranno con il padre 15 giorni non consecutivi nel periodo estivo di ogni anno (nei mesi tra luglio e agosto), periodo che verrà definito entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori. Tutte le festività saranno trascorse dai figli minori alternativamente con i genitori secondo il seguente criterio: il Natale e il Capodanno (ed esattamente dal 23 dicembre al 3 gennaio) con l'uno e l'Epifania (dal 4 al 7 gennaio) con il giorno della Pasqua con l'altro; a seguire sempre alternativamente, il lunedì in Albis, il 25 aprile, il 1° maggio, il 1° novembre e l'8 dicembre. Così facendo le suddette festività saranno trascorse dai minori un anno con un genitore e l'anno a seguire con l'altro. I giorni della Festa della Mamma, della Festa del Papà, così come il compleanno e l'onomastico dei genitori, se festeggiati, saranno trascorsi dai ragazzi rispettivamente con il padre e con la madre a prescindere dal giorno di cui le dette feste cadranno. Per i compleanni e gli onomastici dei minori, si auspica che il festeggiamento sia trascorso insieme;
diversamente, salvo diversa volontà dei minori, a pranzo festeggiarono con un genitore e la sera con l'altro. Per il Natale 2025, decideranno i ragazzi con quale dei due genitori iniziare la sopra esposta alternanza.
6.Il signor si obbliga a corrispondere alla signora , CP_1 Parte_1 entro il gio e, a titolo di mantenimento la somma di ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie o extra assegno, secondo il "Protocollo del C.N.F. del1997", includendo tra le spese straordinarie anche quelle necessarie per il vestiario del cambio stagione. Allo stato, detto importo sarà garantito dalla NASPI che il signor percepirà dall' dove è stata formulata la richiesta e che, CP_1 CP_2
, sarà erogata mesi, e cioè la metà dei mesi in regola con la contribuzione degli ultimi quattro anni. Il signor si impegna a trovare nuova CP_1 occupazione lavorativa e, con il percepimento d tipendio pari o superiore a euro 1.000,00, al netto delle ritenute, verserà la somma di euro 250,00 per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie o extra assegno, secondo il "Protocollo del C.N.F. del 1997”, includendo tra le spese straordinarie anche quelle necessarie per il vestiario del cambio stazione;
7. L'assegno unico e universale per i minori, erogato dall' sarà richiesto nella CP_2 misura del 50% dell'importo totale da parte di ciascun ge .
8. La madre di si offre ad aiutare i genitori quando i ragazzi CP_1 dovranno essere scuola calcio e altro compatibilmente con il suo lavoro;
9. Le parti convengono che, qualora la signora decidesse di lasciare Parte_1 la casa coniugale, il signor ri re della predetta la CP_1 propria quota dell'assegno u si altresì ad aiutarla economicamente con le spese iniziali;
10. i ricorrenti prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio solo per sé stessi;
per i figli minori la richiesta dovrà essere congiunta. Orbene, il Tribunale ritiene eque le condizioni concordate tra le parti in ordine ai loro rapporti personali ed economici nell'interesse della figlia minore e, pertanto, ratifica l'accordo dalle stesse sottoscritto. Nulla si dispone sulle spese di lite trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede:
− accoglie il ricorso ex art. 337 ter e ss. c.c. e, per l'effetto, dispone la regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra le parti nell'interesse dei figli minori alle condizioni di cui al ricorso congiunto e richiamate in parte motiva;
− nulla dispone sulle spese di lite. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 2334/2025 R.V.G., avente per oggetto: Ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. proposto da
, nata ad [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in Battipaglia (SA), alla via studio dell'avv. Luisa Di Gregorio che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
E
nato ad [...] il [...], C.F.: , CP_1 CodiceFiscale_2 miciliato in Capaccio Paestum (SA), all . 17, presso lo studio dell'avv. Francesco Raeli che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
RICORRENTI
NONCHE' IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso congiunto ex art. 337 bis e ss. c.c., e Parte_1 CP_1 hanno premesso di avere intrattenuto una con x loro unione, sono nati due figli, (29.01.2013) e (14.07.2016); Per_1 Per_2 pertanto, hanno chiesto la reg zione dei loro personali ed economici nell'interesse dei figli minori alle condizioni di cui al ricorso congiunto. All'udienza del 20 novembre 2025, il Giudice delegato ha riservato la causa al collegio per la decisione in ordine al ricorso congiunto di regolamentazione dei loro rapporti personali ed economici nell'interesse dei figli minori.
2. Il ricorso e fondato e merita accoglimento. In particolare, le parti hanno concordato quanto segue:
1. I figli sono affidati a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e vivranno con la madre, signora , presso Parte_1 le quale sono collocati prevalentemente.
2. In ragione di ciò, alla signora è assegnata la casa familiare sita in Capaccio Pt_1
Paestum alla via Magna Graeci
3. le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione all' educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
4. Il signor potrà vedere e tenere con sé i figli nei tempi e con le CP_1 modalità di il martedì e giovedì dalle ore 18:30 alle 22:30, facendoli cenare senza però pernottare;
tutti i weekend un fine settimana dal venerdì dalle ore 18.30 al sabato, dopo pranzo;
il successivo fine settimana dal sabato, dopo pranzo, a lunedì mattina. I ricorrenti, con anche l'aiuto della madre del signor
[...] si coordineranno per accompagnare e prendere i minori presso la CP_1
sede in Capaccio Scalo;
5. I minori trascorreranno con il padre 15 giorni non consecutivi nel periodo estivo di ogni anno (nei mesi tra luglio e agosto), periodo che verrà definito entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori. Tutte le festività saranno trascorse dai figli minori alternativamente con i genitori secondo il seguente criterio: il Natale e il Capodanno (ed esattamente dal 23 dicembre al 3 gennaio) con l'uno e l'Epifania (dal 4 al 7 gennaio) con il giorno della Pasqua con l'altro; a seguire sempre alternativamente, il lunedì in Albis, il 25 aprile, il 1° maggio, il 1° novembre e l'8 dicembre. Così facendo le suddette festività saranno trascorse dai minori un anno con un genitore e l'anno a seguire con l'altro. I giorni della Festa della Mamma, della Festa del Papà, così come il compleanno e l'onomastico dei genitori, se festeggiati, saranno trascorsi dai ragazzi rispettivamente con il padre e con la madre a prescindere dal giorno di cui le dette feste cadranno. Per i compleanni e gli onomastici dei minori, si auspica che il festeggiamento sia trascorso insieme;
diversamente, salvo diversa volontà dei minori, a pranzo festeggiarono con un genitore e la sera con l'altro. Per il Natale 2025, decideranno i ragazzi con quale dei due genitori iniziare la sopra esposta alternanza.
6.Il signor si obbliga a corrispondere alla signora , CP_1 Parte_1 entro il gio e, a titolo di mantenimento la somma di ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie o extra assegno, secondo il "Protocollo del C.N.F. del1997", includendo tra le spese straordinarie anche quelle necessarie per il vestiario del cambio stagione. Allo stato, detto importo sarà garantito dalla NASPI che il signor percepirà dall' dove è stata formulata la richiesta e che, CP_1 CP_2
, sarà erogata mesi, e cioè la metà dei mesi in regola con la contribuzione degli ultimi quattro anni. Il signor si impegna a trovare nuova CP_1 occupazione lavorativa e, con il percepimento d tipendio pari o superiore a euro 1.000,00, al netto delle ritenute, verserà la somma di euro 250,00 per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie o extra assegno, secondo il "Protocollo del C.N.F. del 1997”, includendo tra le spese straordinarie anche quelle necessarie per il vestiario del cambio stazione;
7. L'assegno unico e universale per i minori, erogato dall' sarà richiesto nella CP_2 misura del 50% dell'importo totale da parte di ciascun ge .
8. La madre di si offre ad aiutare i genitori quando i ragazzi CP_1 dovranno essere scuola calcio e altro compatibilmente con il suo lavoro;
9. Le parti convengono che, qualora la signora decidesse di lasciare Parte_1 la casa coniugale, il signor ri re della predetta la CP_1 propria quota dell'assegno u si altresì ad aiutarla economicamente con le spese iniziali;
10. i ricorrenti prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio solo per sé stessi;
per i figli minori la richiesta dovrà essere congiunta. Orbene, il Tribunale ritiene eque le condizioni concordate tra le parti in ordine ai loro rapporti personali ed economici nell'interesse della figlia minore e, pertanto, ratifica l'accordo dalle stesse sottoscritto. Nulla si dispone sulle spese di lite trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede:
− accoglie il ricorso ex art. 337 ter e ss. c.c. e, per l'effetto, dispone la regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra le parti nell'interesse dei figli minori alle condizioni di cui al ricorso congiunto e richiamate in parte motiva;
− nulla dispone sulle spese di lite. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi