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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 26/08/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1825/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezz Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1825/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 17 aprile 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Katia Vasselai
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da note scritte depositate in data 30 giugno 2025 sulle condizioni di separazione
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
1 Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti e hanno esposto Parte_1 Parte_2 di aver contratto matrimonio in ZZ di AS (TN) in data 12 giugno 1999, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ZZ di AS (ora
San Giovanni di AS – Sèn Jan), Parte II, Serie A, N. 4, Anno 1999, e che dalla loro unione sono nate a CA (TN) le figlie (il 12 novembre 2000) e Per_1
(il 27 ottobre 2002), entrambe maggiorenni ed economicamente Per_2 autosufficienti. Le parti hanno dato atto che risulta affetta da atrofia Per_1 muscolare spinale di tipo III, disabilità che non comporta alcuna limitazione della sua capacità di intendere e di volere ma che limita la deambulazione.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
Le parti hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente alle condizioni di seguito indicate, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare e di rinunciare all'udienza di comparizione, dichiarando, altresì, che una volta trascorsi i termini previsti dalla legge il Tribunale di Trento Voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di San Giovanni di AS Sèn Jan -
Fraz. Pera (TN), Strada de la Taboca 10, interno 2, in proprietà al OR
[...]
, viene concessa in comodato gratuito alla figlia per il periodo di Pt_2 Per_1 tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione, o per il minor periodo che risulterà necessario alla stessa per reperire altra idonea soluzione abitativa. Si conviene che potrà ospitare anche stabilmente il Per_1 proprio compagno, la madre e la sorella, per il periodo di durata del comodato, ma non diverse persone e che, in ogni caso, la ORa dovrà trasferire altrove Pt_1 la sua residenza nel termine di due mesi successivi alla fine del periodo di comodato fruito dalla figlia. Al termine del contratto di comodato triennale, il OR Parte_2
riprenderà il pieno possesso dell'abitazione unitamente ai mobili, arredi e
[...] pertinenze. Resta inteso che la figlia potrà permanere nella casa coniugale, Per_1
2 quale ospite del padre, anche dopo la cessazione del contratto di comodato, qualora ve ne fosse ulteriore necessità.
3. Le spese di gestione ordinaria della casa coniugale saranno a carico della comodataria e in particolare le spese per luce, gas, riscaldamento, acqua, collegamento a rete internet, tasse comunali, tranne l'IMIS che sarà a carico della comodataria e del comodante al 50% ciascuno;
4. Il OR , per i tre anni così concordati, e comunque fino alla Parte_2 cessazione del contratto di comodato di cui al punto 2, dimorerà in un immobile preso in locazione, non avendo altre soluzioni abitative a disposizione;
lo stesso potrà comunque accedere alla dimora coniugale previa mera comunicazione informale e con qualsiasi mezzo, alla figlia;
5. Nulla si dispone in merito alle figlie maggiorenni da un punto di vista economico, avendo già da tempo le medesime acquisito la propria indipendenza economica;
6. Le parti dichiarano di aver stipulato, nel corso della vita matrimoniale e per esigenze familiari, un mutuo ipotecario a tasso variabile cointestato (codice mutuo
000018430 - Fil. 004) presso la Controparte_1 _3
, con un residuo dare attuale di € 96.879,68 e di aver acceso un fido, sempre
[...] cointestato e con la medesima banca, di € 5.000,00 attualmente utilizzato quasi per l'intero. A fronte di ciò, le parti dichiarano di obbligarsi a chiudere il fido entro un mese dalla pubblicazione della sentenza di separazione con scoperto e spese di chiusura a carico di entrambe le parti al 50% ciascuna. Il mutuo ipotecario cointestato verrà invece assunto per l'intero dal OR che lo trasferirà su Pt_2 proprio conto corrente privato con pratiche burocratiche da sbrigarsi entro un mese dalla pubblicazione della sentenza di separazione. Entro lo stesso termine, il conto cointestato su cui sono confluiti mutuo e fido verrà chiuso.
7. A fronte dell'assunzione dell'intero mutuo ipotecario da parte del OR
, la ORa si obbliga a versare al OR , per tre anni Pt_2 Pt_1 Pt_2 decorrenti dal mese di pubblicazione della sentenza di separazione, e comunque sino al termine del contratto di comodato di cui al suddetto punto 2., l'importo del canone di locazione dell'immobile in cui il alloggerà, per la somma Pt_2 massima mensile di € 550,00. Il pagamento dovrà avvenire entro il 10 di ogni mese su conto corrente intestato al Winterle come da questi comunicato. La prima
3 mensilità dovrà essere versata entro 10 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione.
8. Le parti dichiarano di aver acquistato nel corso del matrimonio la vettura
Multivan Volkswagen targata FV650NS, intestata al OR . Le Parte_2 stesse dichiarano di mantenere inalterata l'intestazione proprietaria attuale e dunque convengono che il mezzo rimanga nell'esclusiva proprietà del;
Pt_2
8. Le parti dichiarano di aver acquistato nel corso del matrimonio un appartamento con relative pertinenze situato in una località turistica della Croazia e di non avere su di esso ulteriori pretese, avendo già provveduto ad intestarlo per il 50% ciascuno alle due figlie, con iscrizione del diritto di usufrutto in favore della ORa;
Pt_1
9. Le parti dichiarano di aver già provveduto concordemente a suddividere i restanti beni acquistati durante il matrimonio, di aver già provveduto ad ogni scambio di necessità e di non avere pertanto più nulla reciprocamente da pretendere per nessuna ragione e/o titolo annesso e/o connesso al rapporto matrimoniale;
10.Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere pertanto nulla da rivendicare reciprocamente a titolo di mantenimento personale;
11. Ordinare all'Ufficio di stato civile del Comune di San Giovanni di AS - Sèn
Jan (TN), le iscrizioni di conseguenza;
12.Emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile e necessario.
13.Spese di lite a carico di ”. Parte_2
Con note scritte datate 27 giugno 2025 le parti hanno chiesto l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso precisando la condizione n. 4 nei seguenti termini: “4. Il OR , per i tre anni così concordati, e comunque fino alla Parte_2 cessazione del contratto di comodato di cui al punto 2, dimorerà in un immobile preso in locazione, presso il quale trasferirà la propria residenza, non avendo altre soluzioni abitative a disposizione;
lo stesso potrà comunque accedere alla dimora coniugale previa mera comunicazione informale e con qualsiasi mezzo, alla figlia”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
4 visti gli artt. 158 c.c. e 473bis.51 c.p.c., visto l'art. 473bis.49 c.p.c., omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio, cumulativamente proposta nel presente procedimento ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezz Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1825/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 17 aprile 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Katia Vasselai
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da note scritte depositate in data 30 giugno 2025 sulle condizioni di separazione
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
1 Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti e hanno esposto Parte_1 Parte_2 di aver contratto matrimonio in ZZ di AS (TN) in data 12 giugno 1999, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ZZ di AS (ora
San Giovanni di AS – Sèn Jan), Parte II, Serie A, N. 4, Anno 1999, e che dalla loro unione sono nate a CA (TN) le figlie (il 12 novembre 2000) e Per_1
(il 27 ottobre 2002), entrambe maggiorenni ed economicamente Per_2 autosufficienti. Le parti hanno dato atto che risulta affetta da atrofia Per_1 muscolare spinale di tipo III, disabilità che non comporta alcuna limitazione della sua capacità di intendere e di volere ma che limita la deambulazione.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
Le parti hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente alle condizioni di seguito indicate, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare e di rinunciare all'udienza di comparizione, dichiarando, altresì, che una volta trascorsi i termini previsti dalla legge il Tribunale di Trento Voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di San Giovanni di AS Sèn Jan -
Fraz. Pera (TN), Strada de la Taboca 10, interno 2, in proprietà al OR
[...]
, viene concessa in comodato gratuito alla figlia per il periodo di Pt_2 Per_1 tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione, o per il minor periodo che risulterà necessario alla stessa per reperire altra idonea soluzione abitativa. Si conviene che potrà ospitare anche stabilmente il Per_1 proprio compagno, la madre e la sorella, per il periodo di durata del comodato, ma non diverse persone e che, in ogni caso, la ORa dovrà trasferire altrove Pt_1 la sua residenza nel termine di due mesi successivi alla fine del periodo di comodato fruito dalla figlia. Al termine del contratto di comodato triennale, il OR Parte_2
riprenderà il pieno possesso dell'abitazione unitamente ai mobili, arredi e
[...] pertinenze. Resta inteso che la figlia potrà permanere nella casa coniugale, Per_1
2 quale ospite del padre, anche dopo la cessazione del contratto di comodato, qualora ve ne fosse ulteriore necessità.
3. Le spese di gestione ordinaria della casa coniugale saranno a carico della comodataria e in particolare le spese per luce, gas, riscaldamento, acqua, collegamento a rete internet, tasse comunali, tranne l'IMIS che sarà a carico della comodataria e del comodante al 50% ciascuno;
4. Il OR , per i tre anni così concordati, e comunque fino alla Parte_2 cessazione del contratto di comodato di cui al punto 2, dimorerà in un immobile preso in locazione, non avendo altre soluzioni abitative a disposizione;
lo stesso potrà comunque accedere alla dimora coniugale previa mera comunicazione informale e con qualsiasi mezzo, alla figlia;
5. Nulla si dispone in merito alle figlie maggiorenni da un punto di vista economico, avendo già da tempo le medesime acquisito la propria indipendenza economica;
6. Le parti dichiarano di aver stipulato, nel corso della vita matrimoniale e per esigenze familiari, un mutuo ipotecario a tasso variabile cointestato (codice mutuo
000018430 - Fil. 004) presso la Controparte_1 _3
, con un residuo dare attuale di € 96.879,68 e di aver acceso un fido, sempre
[...] cointestato e con la medesima banca, di € 5.000,00 attualmente utilizzato quasi per l'intero. A fronte di ciò, le parti dichiarano di obbligarsi a chiudere il fido entro un mese dalla pubblicazione della sentenza di separazione con scoperto e spese di chiusura a carico di entrambe le parti al 50% ciascuna. Il mutuo ipotecario cointestato verrà invece assunto per l'intero dal OR che lo trasferirà su Pt_2 proprio conto corrente privato con pratiche burocratiche da sbrigarsi entro un mese dalla pubblicazione della sentenza di separazione. Entro lo stesso termine, il conto cointestato su cui sono confluiti mutuo e fido verrà chiuso.
7. A fronte dell'assunzione dell'intero mutuo ipotecario da parte del OR
, la ORa si obbliga a versare al OR , per tre anni Pt_2 Pt_1 Pt_2 decorrenti dal mese di pubblicazione della sentenza di separazione, e comunque sino al termine del contratto di comodato di cui al suddetto punto 2., l'importo del canone di locazione dell'immobile in cui il alloggerà, per la somma Pt_2 massima mensile di € 550,00. Il pagamento dovrà avvenire entro il 10 di ogni mese su conto corrente intestato al Winterle come da questi comunicato. La prima
3 mensilità dovrà essere versata entro 10 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione.
8. Le parti dichiarano di aver acquistato nel corso del matrimonio la vettura
Multivan Volkswagen targata FV650NS, intestata al OR . Le Parte_2 stesse dichiarano di mantenere inalterata l'intestazione proprietaria attuale e dunque convengono che il mezzo rimanga nell'esclusiva proprietà del;
Pt_2
8. Le parti dichiarano di aver acquistato nel corso del matrimonio un appartamento con relative pertinenze situato in una località turistica della Croazia e di non avere su di esso ulteriori pretese, avendo già provveduto ad intestarlo per il 50% ciascuno alle due figlie, con iscrizione del diritto di usufrutto in favore della ORa;
Pt_1
9. Le parti dichiarano di aver già provveduto concordemente a suddividere i restanti beni acquistati durante il matrimonio, di aver già provveduto ad ogni scambio di necessità e di non avere pertanto più nulla reciprocamente da pretendere per nessuna ragione e/o titolo annesso e/o connesso al rapporto matrimoniale;
10.Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere pertanto nulla da rivendicare reciprocamente a titolo di mantenimento personale;
11. Ordinare all'Ufficio di stato civile del Comune di San Giovanni di AS - Sèn
Jan (TN), le iscrizioni di conseguenza;
12.Emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile e necessario.
13.Spese di lite a carico di ”. Parte_2
Con note scritte datate 27 giugno 2025 le parti hanno chiesto l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso precisando la condizione n. 4 nei seguenti termini: “4. Il OR , per i tre anni così concordati, e comunque fino alla Parte_2 cessazione del contratto di comodato di cui al punto 2, dimorerà in un immobile preso in locazione, presso il quale trasferirà la propria residenza, non avendo altre soluzioni abitative a disposizione;
lo stesso potrà comunque accedere alla dimora coniugale previa mera comunicazione informale e con qualsiasi mezzo, alla figlia”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
4 visti gli artt. 158 c.c. e 473bis.51 c.p.c., visto l'art. 473bis.49 c.p.c., omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio, cumulativamente proposta nel presente procedimento ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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