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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 24/09/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N.160/2025 R.G.V.G.
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE
dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL.
dott.ssa Benedetta Scarcella GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 160 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 e vertente
TRA
la sig.ra Parte_1 nata a [...] il [...], residente a [...]
(PU), via Cadore 118, int. 1,
E
Parte_2 il sig. nato a Fano (PU) il 18/05/1964, C.F. [...]
C.F. 1
, residente a [...], int. 1, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti dall'Avv. dall'Avv. Francesco
Cavalieri.
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso per separazione consensuale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 07 aprile 2025, i ricorrenti, esponevano: "i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Fermignano (PU) in data 10/10/2010, trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio dell'anno 2010 dell'indicato Comune, Atto n.
8, Parte I, serie Ufficio 1, optando per il regime di separazione dei beni;
dall'unione matrimoniale sono nati, in data 23/01/2004, ad Urbino, il figlio [...] Per 1 in data 13/03/2012 a Fano (PU), la figlia Persona 2 di minore età, tredicenne, entrambi residenti a [...] int. 1;
I coniugi sin dalla data del matrimonio hanno stabilito la loro residenza nel Comune di
Fermignano (PU) Via Cadore 118 int. 1, in casa di civile abitazione, di cui sono per la quota del comproprietari, Parte 2 Parte 1per la quota del 60% e
40%;
Nel corso della vita matrimoniale si sono, da ultimo, verificati contrasti ed incomprensioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale, con conseguente potenziale pregiudizio di una crescita equilibrata e serena della figlia di minore età.
Pertanto gli esponenti sono venuti nella determinazione di separarsi consensualmente e di proporre congiuntamente il ricorso contenente le condizioni della loro separazione".
Tanto premesso, previa dichiarazione di non volersi riconciliare e di rinunciare all'udienza di comparizione da sostituirsi con lo scambio di note scritte, domandavano all'adito
Tribunale, di omologare la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
"OBBLIGO DI MUTUO RISPETTO - CONSENSO ALL'ESPATRIO.
1.I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e si impegnano a mantenere alto il rispetto dell'altro genitore nei rapporti con i figli. I coniugi si rilasciano fin d'ora reciproco consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
AFFIDAMENTO CONGIUNTO E COLLOCAZIONE PREVALENTE DELLA FIGLIA
MINORE-RESIDENZA DEL FIGLIO Persona 3
2. la figlia di minore età Persona 2 dell'età di tredici anni, viene affidata congiuntamente ad entrambi i coniugi ai sensi della Legge 54/2006. Pertanto, entrambi i coniugi sono contitolari della responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse per la figlia dovranno essere assunte di comune accordo, tenuto conto dell'inclinazione della stessa, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale nelle questioni ordinarie. La figlia continuerà a vivere con la madre nell' abitazione coniugale in Fermignano (PU)
Via Cadore 118 int. 1, presso cui è collocata prevalentemente ed ai fini anagrafici, salvi i come da punto che segue.turni di responsabilità genitoriale del padre Parte 2
Il figlio maggiorenne Persona 1 continuerà a vivere con la la madre nell'abitazione coniugale in Fermignano (PU), Via Cadore 118 int. 1, ove ha la residenza anagrafica.
DIRITTO DI VISITA – TURNI DI ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE
DA PARTE DEL PADRE. Parte 23) Poiché gli impegni di lavoro occupano il padre quale titolare del supermercato ON RT EU, il mattino dalle ore 5,30 sino alle ore 13,30 e il pomeriggio dalle ore 15,30 sino alle ore 20,30, anche il sabato, questi eserciterà il proprio turno di responsabilità genitoriale la sera, dalle ore 20,30 sino alle ore 22,00, nei giorni di martedì giovedì e domenica. A fine settimana alternati, il padre terrà con sé la figlia tutta la giornata di domenica, dalle 8,00 del mattino sino alle 22,00 di sera e la figlia potrà decidere di pernottare presso il padre sino alla mattina del lunedi successivo. Persona 2Al termine del turno di responsabilità genitoriale la figlia farà rientro nell'abitazione della madre, che è adiacente all' abitazione in Via Cadore 114 a
Fermignano, di proprietà esclusiva del padre, dove questi trasferirà la sua residenza.
I genitori potranno eventualmente stabilire di trascorrere alcune ore con la presenza di entrambi insieme alla figlia nei fine settimana.
Le giornate e gli orari potranno essere modificate previo accordo, anche telefonico, tra i genitori, in relazione ad esigenze ed impegni della figlia, nonché in relazione ad impegni imprevisti dei genitori, di lavoro e/o di altra natura.
Il figlio maggiorenne Persona 1 frequenterà liberamente entrambi i genitori, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro ( dipendente della ditta paterna ditta
ON RT EU ) e con gli impegni di lavoro dei genitori stessi.
FESTIVITA' E VACANZE.
4. Per le festività natalizie e pasquali e per le ferie estive genitori e figli concorderanno tra loro i periodi da trascorrere con l'uno e con l'altro genitore, secondo la regola dell'alternanza. ( a titolo esemplificativo la Vigilia di Natale con il padre e il giorno di
Natale con la madre, salvo diverso accordo tra i genitori nel rispetto delle esigenze dei figli). I genitori, ove lo ritengano opportuno e i figli lo richiedano, potranno trascorrere entrambi insieme ai figli i pranzi e/o comunque alcune ore/ momenti nelle giornate di festività.
Ciascun genitore, durante le vacanze estive, in aggiunta ai giorni ed orari già stabiliti, potrà trascorrere con i figli due settimane, anche non consecutive, di vacanza. Gite e/o periodi di vacanza dei figli con uno dei genitori sono da porre a integrale carico economico del genitore che li porta con sé e dovranno essere preventivamente stabiliti e concordati entro il 30 giugno di ogni anno, previa comunicazione l'uno all'altra e viceversa del luogo di vacanza scelto.
I genitori potranno concordare di trascorrere un periodo di vacanza con la presenza di entrambi i genitori stessi, ove lo ritengano opportuno e corrispondente all'interesse precipuo del figlio.
FREQUENTAZIONE DI PARENTI.
5. I separandi danno atto che non ci sono nonni in vita e che le frequentazioni parentali, di carattere saltuario, potranno avvenire liberamente e sono limitate alla zia paterna e allo zio materno.
CASA CONIUGALE.
6. La casa coniugale sita in Fermignano (PU), Via Cadore 118 – int 1 è assegnata in uso
-
alla moglie Parte 1 con quanto in essa contenuto. و
si è già trasferito in altra abitazione di residenza inil signor Parte 2
Fermignano (PU), Via Cadore 114 di sua esclusiva proprietà.
ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER LA FIGLIA.
7. Il padre Parte 2 contribuirà al mantenimento della figlia Persona 2 con un assegno di Euro 500,00 mensili;
l'importo predetto sarà corrisposto entro il giorno
5 di ogni mese e si rivaluterà di anno in anno in ragione degli indici ISTAT. L'assegno di mantenimento della figlia verrà versato dal padre con bonifico bancario mensile su c.c. acceso presso BCC del Metauro, intestato alla madre Parte 1 con le seguenti coordinate bancarie: [...] 000000030551. Persona 1 è autonomo8. I ricorrenti danno atto che il figlio maggiorenne economicamente e lavora come cassiere presso la ditta paterna, il supermercato ON
RT EU.
SPESE STRAORDINARIE.
8. Le spese straordinarie previamente concordate per la figlia vengono suddivise in misura pari al 50%. Per spese straordinarie si intendono tutti gli esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o eccezionali e ad esigenze non ricorrenti nelle normali consuetudini di vita dei figli o comunque non ricorrenti, non quantificabili e determinabili in anticipo, ovvero di apprezzabile importo rispetto al tenore di vita della famiglia e alle capacità economiche dei genitori. A titolo esemplificativo sono spese straordinarie quelle per interventi chirurgici o fisioterapia, quelle per cure dentistiche, oculistiche, termali, quelle per occhiali da vista, quelle per acquisto di un apparecchio ortodontico, quelle per lezioni private, gite scolastiche, ripetizioni scolastiche, viaggi di studio all'estero, iscrizioni ad istituti privati o a corsi di specializzazione, patente di guida, acquisto di un motorino, acquisto di un computer, per la baby sitter se contattata per imprevedibili necessità e non in maniera abituale. Ove preventivabili le spese straordinarie dovranno essere previamente concertate di comune accordo tra i coniugi, eccezion fatta per le spese mediche indifferibili ed urgenti, Il coniuge che chieda il rimborso delle spese straordinarie dovrà pertanto consultare preventivamente l'altro genitore.
ASSEGNO UNICO. Persona 2 verrà richiesto e percepito 9. L'assegno unico per la figlia di minore età dalla madre Parte 1
ATTIVITA' DI LAVORO DELLA MOGLIE _ ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN CASO DI
CESSAZIONE DAL LAVORO.
10. la moglie Parte 1 continuerà a lavorare nella ditta ON RT
EU, di cui è titolare il marito Parte_2 in cui la stessa ha lavorato per Parte 1 svolgerà ventitré anni, a partire dall'anno 2002. A far data dal 10/03/2025 la sua prestazione lavorativa con le mansioni di impiegata, con un contratto di lavoro agile a tempo indeterminato, con orario di 35 ore di lavoro settimanale nelle fasce orarie comprese tra le 8,30 e le 14,30 e il sabato dalle 8,30 alle 13,30, con uno stipendio di €
1.400,00 mensili;
Qualora il rapporto di lavoro agile predetto dovesse, per motivi di salute o per qualsiasi ragione, cessare, il signor Parte 2 si obbliga a versare alla moglie un assegno di mantenimento dell'importo di € 1.400,00 mensili mediante bonifico bancario mensile su c.c. acceso presso BCC del Metauro, intestato alla moglie Parte 1 con le seguenti coordinate bancarie, con le seguenti coordinate bancarie : [...]; l'importo predetto sarà rivalutato di anno in anno in ragione degli indici ISTAT.
Sempre qualora il rapporto di lavoro agile predetto dovesse, per motivi di salute o per
Parte_2 qualsiasi ragione, cessare, il signor si obbliga a concordare con Parte_1 e a stipulare in favore di questa, un piano pensionistico privato sino al raggiungimento dell'età pensionabile e tale da integrare il trattamento pensionistico spettante a Parte 1
Le spese per le utenze dell'abitazione in Fermignano (PU), Via Cadore 118 int. 1 assegnata alla moglie Consiglia Pt_1, così come le spese per l'impianto di allarme, sono poste a carico del marito Parte 2
AUTO DI PROPRIETA' - CONTI CORRENTI- QUESTIONI ECONOMICHE.
11. I coniugi danno atto di possedere ciascuno una propria autovettura.
I coniugi dichiarano di non avere investimenti cointestati, di qualsiasi natura, né conti correnti cointestati, di non avere tra loro questioni di natura economica, patrimoniale e personale tra di loro, avendo già risolto ogni questione di merito antecedentemente alla sottoscrizione della presente.
DIVISIONE DI MOBILIO, BENI MOBILI E OGGETTI DI AFFEZIONE
12. I coniugi danno atto di avere già provveduto a dividersi consensualmente mobilio ed altri beni mobili ed oggetti di affezione, rinunciando in proposito reciprocamente a qualsiasi pretesa.
SPESE DEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE
13. Le spese del procedimento di separazione sono poste a carico di entrambi i coniugi, ciascuno per la propria metà ed in favore del difensore."
All'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza con le quali le parti insistevano per l'accoglimento delle istanze e le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, in data 29.07.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per decisione.
****
La domanda di separazione personale proposta dai coniugi deve essere accolta posto che dalle dichiarazioni dei ricorrenti, confermate anche nelle note scritte depositate in data
11.07.2025 risulta la volontà di separarsi consensualmente poiché la convivenza coniugale è divenuta intollerabile essendo venuta meno l'unione coniugale. Sussiste pertanto il presupposto previsto dall'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
Entrambe le parti, inoltre, hanno congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore Per_2 sono da considerarsi confacenti al suo preminente interesse.
Soddisfacente per l'interesse della minore e conforme ai principi regolatori della materia appare anche il calendario di incontri e visite predisposto dalle parti per garantire alla minore l'accesso ad una effettiva bigenitorialità e consentire al genitore non collocatario di mantenere uno stabile e duraturo rapporto con la figlia Per_2
Per quanto attiene la collocazione del figlio maggiorenne Per 1 nulla può essere disposto essendo lo stesso libero di autodeterminarsi ed economicamente autosufficiente.
Le ulteriori statuizioni economiche stabilite dalle parti non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico, dovendo in ogni caso rilevarsi come le stesse, conservino esclusivamente efficacia obbligatoria.
La natura delle questioni trattate e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
Parte 1 e [...] OMOLOGA la separazione personale dei coniugi
Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Fermignano (PU) in data 10.10.2010, trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio dell'anno 2010 del Comune di Fermignano
(PU), Atto n. 8, Parte I, serie Ufficio 1 alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e riportate in parte motiva;
prende atto delle ulteriori statuizioni economiche pattuite tra le parti.
DISPONE che l'Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della presente Sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Fermignano (PU);
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Urbino, 23.09.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Egidio de Leone dott.ssa Vera Colella
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE
dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL.
dott.ssa Benedetta Scarcella GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 160 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 e vertente
TRA
la sig.ra Parte_1 nata a [...] il [...], residente a [...]
(PU), via Cadore 118, int. 1,
E
Parte_2 il sig. nato a Fano (PU) il 18/05/1964, C.F. [...]
C.F. 1
, residente a [...], int. 1, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti dall'Avv. dall'Avv. Francesco
Cavalieri.
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso per separazione consensuale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 07 aprile 2025, i ricorrenti, esponevano: "i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Fermignano (PU) in data 10/10/2010, trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio dell'anno 2010 dell'indicato Comune, Atto n.
8, Parte I, serie Ufficio 1, optando per il regime di separazione dei beni;
dall'unione matrimoniale sono nati, in data 23/01/2004, ad Urbino, il figlio [...] Per 1 in data 13/03/2012 a Fano (PU), la figlia Persona 2 di minore età, tredicenne, entrambi residenti a [...] int. 1;
I coniugi sin dalla data del matrimonio hanno stabilito la loro residenza nel Comune di
Fermignano (PU) Via Cadore 118 int. 1, in casa di civile abitazione, di cui sono per la quota del comproprietari, Parte 2 Parte 1per la quota del 60% e
40%;
Nel corso della vita matrimoniale si sono, da ultimo, verificati contrasti ed incomprensioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale, con conseguente potenziale pregiudizio di una crescita equilibrata e serena della figlia di minore età.
Pertanto gli esponenti sono venuti nella determinazione di separarsi consensualmente e di proporre congiuntamente il ricorso contenente le condizioni della loro separazione".
Tanto premesso, previa dichiarazione di non volersi riconciliare e di rinunciare all'udienza di comparizione da sostituirsi con lo scambio di note scritte, domandavano all'adito
Tribunale, di omologare la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
"OBBLIGO DI MUTUO RISPETTO - CONSENSO ALL'ESPATRIO.
1.I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e si impegnano a mantenere alto il rispetto dell'altro genitore nei rapporti con i figli. I coniugi si rilasciano fin d'ora reciproco consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
AFFIDAMENTO CONGIUNTO E COLLOCAZIONE PREVALENTE DELLA FIGLIA
MINORE-RESIDENZA DEL FIGLIO Persona 3
2. la figlia di minore età Persona 2 dell'età di tredici anni, viene affidata congiuntamente ad entrambi i coniugi ai sensi della Legge 54/2006. Pertanto, entrambi i coniugi sono contitolari della responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse per la figlia dovranno essere assunte di comune accordo, tenuto conto dell'inclinazione della stessa, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale nelle questioni ordinarie. La figlia continuerà a vivere con la madre nell' abitazione coniugale in Fermignano (PU)
Via Cadore 118 int. 1, presso cui è collocata prevalentemente ed ai fini anagrafici, salvi i come da punto che segue.turni di responsabilità genitoriale del padre Parte 2
Il figlio maggiorenne Persona 1 continuerà a vivere con la la madre nell'abitazione coniugale in Fermignano (PU), Via Cadore 118 int. 1, ove ha la residenza anagrafica.
DIRITTO DI VISITA – TURNI DI ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE
DA PARTE DEL PADRE. Parte 23) Poiché gli impegni di lavoro occupano il padre quale titolare del supermercato ON RT EU, il mattino dalle ore 5,30 sino alle ore 13,30 e il pomeriggio dalle ore 15,30 sino alle ore 20,30, anche il sabato, questi eserciterà il proprio turno di responsabilità genitoriale la sera, dalle ore 20,30 sino alle ore 22,00, nei giorni di martedì giovedì e domenica. A fine settimana alternati, il padre terrà con sé la figlia tutta la giornata di domenica, dalle 8,00 del mattino sino alle 22,00 di sera e la figlia potrà decidere di pernottare presso il padre sino alla mattina del lunedi successivo. Persona 2Al termine del turno di responsabilità genitoriale la figlia farà rientro nell'abitazione della madre, che è adiacente all' abitazione in Via Cadore 114 a
Fermignano, di proprietà esclusiva del padre, dove questi trasferirà la sua residenza.
I genitori potranno eventualmente stabilire di trascorrere alcune ore con la presenza di entrambi insieme alla figlia nei fine settimana.
Le giornate e gli orari potranno essere modificate previo accordo, anche telefonico, tra i genitori, in relazione ad esigenze ed impegni della figlia, nonché in relazione ad impegni imprevisti dei genitori, di lavoro e/o di altra natura.
Il figlio maggiorenne Persona 1 frequenterà liberamente entrambi i genitori, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro ( dipendente della ditta paterna ditta
ON RT EU ) e con gli impegni di lavoro dei genitori stessi.
FESTIVITA' E VACANZE.
4. Per le festività natalizie e pasquali e per le ferie estive genitori e figli concorderanno tra loro i periodi da trascorrere con l'uno e con l'altro genitore, secondo la regola dell'alternanza. ( a titolo esemplificativo la Vigilia di Natale con il padre e il giorno di
Natale con la madre, salvo diverso accordo tra i genitori nel rispetto delle esigenze dei figli). I genitori, ove lo ritengano opportuno e i figli lo richiedano, potranno trascorrere entrambi insieme ai figli i pranzi e/o comunque alcune ore/ momenti nelle giornate di festività.
Ciascun genitore, durante le vacanze estive, in aggiunta ai giorni ed orari già stabiliti, potrà trascorrere con i figli due settimane, anche non consecutive, di vacanza. Gite e/o periodi di vacanza dei figli con uno dei genitori sono da porre a integrale carico economico del genitore che li porta con sé e dovranno essere preventivamente stabiliti e concordati entro il 30 giugno di ogni anno, previa comunicazione l'uno all'altra e viceversa del luogo di vacanza scelto.
I genitori potranno concordare di trascorrere un periodo di vacanza con la presenza di entrambi i genitori stessi, ove lo ritengano opportuno e corrispondente all'interesse precipuo del figlio.
FREQUENTAZIONE DI PARENTI.
5. I separandi danno atto che non ci sono nonni in vita e che le frequentazioni parentali, di carattere saltuario, potranno avvenire liberamente e sono limitate alla zia paterna e allo zio materno.
CASA CONIUGALE.
6. La casa coniugale sita in Fermignano (PU), Via Cadore 118 – int 1 è assegnata in uso
-
alla moglie Parte 1 con quanto in essa contenuto. و
si è già trasferito in altra abitazione di residenza inil signor Parte 2
Fermignano (PU), Via Cadore 114 di sua esclusiva proprietà.
ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER LA FIGLIA.
7. Il padre Parte 2 contribuirà al mantenimento della figlia Persona 2 con un assegno di Euro 500,00 mensili;
l'importo predetto sarà corrisposto entro il giorno
5 di ogni mese e si rivaluterà di anno in anno in ragione degli indici ISTAT. L'assegno di mantenimento della figlia verrà versato dal padre con bonifico bancario mensile su c.c. acceso presso BCC del Metauro, intestato alla madre Parte 1 con le seguenti coordinate bancarie: [...] 000000030551. Persona 1 è autonomo8. I ricorrenti danno atto che il figlio maggiorenne economicamente e lavora come cassiere presso la ditta paterna, il supermercato ON
RT EU.
SPESE STRAORDINARIE.
8. Le spese straordinarie previamente concordate per la figlia vengono suddivise in misura pari al 50%. Per spese straordinarie si intendono tutti gli esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o eccezionali e ad esigenze non ricorrenti nelle normali consuetudini di vita dei figli o comunque non ricorrenti, non quantificabili e determinabili in anticipo, ovvero di apprezzabile importo rispetto al tenore di vita della famiglia e alle capacità economiche dei genitori. A titolo esemplificativo sono spese straordinarie quelle per interventi chirurgici o fisioterapia, quelle per cure dentistiche, oculistiche, termali, quelle per occhiali da vista, quelle per acquisto di un apparecchio ortodontico, quelle per lezioni private, gite scolastiche, ripetizioni scolastiche, viaggi di studio all'estero, iscrizioni ad istituti privati o a corsi di specializzazione, patente di guida, acquisto di un motorino, acquisto di un computer, per la baby sitter se contattata per imprevedibili necessità e non in maniera abituale. Ove preventivabili le spese straordinarie dovranno essere previamente concertate di comune accordo tra i coniugi, eccezion fatta per le spese mediche indifferibili ed urgenti, Il coniuge che chieda il rimborso delle spese straordinarie dovrà pertanto consultare preventivamente l'altro genitore.
ASSEGNO UNICO. Persona 2 verrà richiesto e percepito 9. L'assegno unico per la figlia di minore età dalla madre Parte 1
ATTIVITA' DI LAVORO DELLA MOGLIE _ ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN CASO DI
CESSAZIONE DAL LAVORO.
10. la moglie Parte 1 continuerà a lavorare nella ditta ON RT
EU, di cui è titolare il marito Parte_2 in cui la stessa ha lavorato per Parte 1 svolgerà ventitré anni, a partire dall'anno 2002. A far data dal 10/03/2025 la sua prestazione lavorativa con le mansioni di impiegata, con un contratto di lavoro agile a tempo indeterminato, con orario di 35 ore di lavoro settimanale nelle fasce orarie comprese tra le 8,30 e le 14,30 e il sabato dalle 8,30 alle 13,30, con uno stipendio di €
1.400,00 mensili;
Qualora il rapporto di lavoro agile predetto dovesse, per motivi di salute o per qualsiasi ragione, cessare, il signor Parte 2 si obbliga a versare alla moglie un assegno di mantenimento dell'importo di € 1.400,00 mensili mediante bonifico bancario mensile su c.c. acceso presso BCC del Metauro, intestato alla moglie Parte 1 con le seguenti coordinate bancarie, con le seguenti coordinate bancarie : [...]; l'importo predetto sarà rivalutato di anno in anno in ragione degli indici ISTAT.
Sempre qualora il rapporto di lavoro agile predetto dovesse, per motivi di salute o per
Parte_2 qualsiasi ragione, cessare, il signor si obbliga a concordare con Parte_1 e a stipulare in favore di questa, un piano pensionistico privato sino al raggiungimento dell'età pensionabile e tale da integrare il trattamento pensionistico spettante a Parte 1
Le spese per le utenze dell'abitazione in Fermignano (PU), Via Cadore 118 int. 1 assegnata alla moglie Consiglia Pt_1, così come le spese per l'impianto di allarme, sono poste a carico del marito Parte 2
AUTO DI PROPRIETA' - CONTI CORRENTI- QUESTIONI ECONOMICHE.
11. I coniugi danno atto di possedere ciascuno una propria autovettura.
I coniugi dichiarano di non avere investimenti cointestati, di qualsiasi natura, né conti correnti cointestati, di non avere tra loro questioni di natura economica, patrimoniale e personale tra di loro, avendo già risolto ogni questione di merito antecedentemente alla sottoscrizione della presente.
DIVISIONE DI MOBILIO, BENI MOBILI E OGGETTI DI AFFEZIONE
12. I coniugi danno atto di avere già provveduto a dividersi consensualmente mobilio ed altri beni mobili ed oggetti di affezione, rinunciando in proposito reciprocamente a qualsiasi pretesa.
SPESE DEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE
13. Le spese del procedimento di separazione sono poste a carico di entrambi i coniugi, ciascuno per la propria metà ed in favore del difensore."
All'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza con le quali le parti insistevano per l'accoglimento delle istanze e le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, in data 29.07.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per decisione.
****
La domanda di separazione personale proposta dai coniugi deve essere accolta posto che dalle dichiarazioni dei ricorrenti, confermate anche nelle note scritte depositate in data
11.07.2025 risulta la volontà di separarsi consensualmente poiché la convivenza coniugale è divenuta intollerabile essendo venuta meno l'unione coniugale. Sussiste pertanto il presupposto previsto dall'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
Entrambe le parti, inoltre, hanno congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore Per_2 sono da considerarsi confacenti al suo preminente interesse.
Soddisfacente per l'interesse della minore e conforme ai principi regolatori della materia appare anche il calendario di incontri e visite predisposto dalle parti per garantire alla minore l'accesso ad una effettiva bigenitorialità e consentire al genitore non collocatario di mantenere uno stabile e duraturo rapporto con la figlia Per_2
Per quanto attiene la collocazione del figlio maggiorenne Per 1 nulla può essere disposto essendo lo stesso libero di autodeterminarsi ed economicamente autosufficiente.
Le ulteriori statuizioni economiche stabilite dalle parti non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico, dovendo in ogni caso rilevarsi come le stesse, conservino esclusivamente efficacia obbligatoria.
La natura delle questioni trattate e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
Parte 1 e [...] OMOLOGA la separazione personale dei coniugi
Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Fermignano (PU) in data 10.10.2010, trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio dell'anno 2010 del Comune di Fermignano
(PU), Atto n. 8, Parte I, serie Ufficio 1 alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e riportate in parte motiva;
prende atto delle ulteriori statuizioni economiche pattuite tra le parti.
DISPONE che l'Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della presente Sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Fermignano (PU);
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Urbino, 23.09.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Egidio de Leone dott.ssa Vera Colella