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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/07/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 4216/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
08/07/2025 da:
Parte_1
con l'avv. FAVRIN MARTA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. FAVRIN MARTA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 25.7.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, conformi all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; dato atto che il fascicolo è stato trasmesso al Pubblico Ministero in data 9.7.2025 e che nulla è pervenuto;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi (n. a ROVIGO il 19/10/1986) e Parte_1
(n. a VENEZIA il 01/12/1986), matrimonio contratto il 20/05/2023 e trascritto al Parte_2
n. 5, Parte II, Serie C, Anno 2023 del registro degli atti di matrimonio del Comune di ALBETTONE alle seguenti condizioni:
1.
(Residenza)
I signori e vivranno separati, liberi di stabilire le rispettive residenze ove vorranno, con Parte_1 Parte_2
l'obbligo di rispetto reciproco e di vicendevoli comunicazioni, entro il termine perentorio di trenta giorni, ai sensi dell'art. 337 sexies, II c.c., di eventuali cambi di residenza o domicilio, nel rispetto dei tempi di permanenza della figlia con ciascun genitore.
2.
Per_ (Affidamento della figlia sua collocazione e residenza)
Per_ La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso l'abitazione materna, alle modalità specificate oltre, e residenza anagrafica presso la madre. L'esercizio della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria gestione e/o amministrazione inerenti la minore spetterà separatamente ed autonomamente al genitore con il quale la medesima si troverà, mentre le decisioni di maggior importanza riguardanti
2 l'istruzione, l'educazione, la salute e la residenza saranno prese di comune accordo. In ogni caso, il genitore con il quale la figlia minore si troverà potrà assumere i provvedimenti indifferibili ed urgenti nell'interesse della stessa, informando tempestivamente l'altro genitore.
3.
(Tempi di permanenza della figlia minore presso ciascun genitore)
Per_ A maggior specificazione di quanto previsto al punto sub 2, i ricorrenti concordano che viva stabilmente presso l'abitazione della madre e stia con il padre nei fine settimana, in alternanza con la madre, dal venerdì alle 18 / 18.30 alla
Per_ domenica sera (quando il padre la accompagnerà a casa della madre). Il padre inoltre starà con anche durante la settimana, previo avviso ed accordo con la madre. Detto assetto è compatibile con l'organizzazione logistica dei signori PT
, che hanno soluzioni abitative idonee a garantire una gestione dei tempi e degli spostamenti casa-scuola per l'infanzia
[...]
Per_ agevole per
La minore trascorrerà inoltre con ciascun genitore:
- durante le vacanze natalizie, alternativamente di anno in anno i giorni dal 23 al 30 dicembre e i giorni dal 31 dicembre al 7 gennaio;
- durante le vacanze pasquali tre giorni, alternando di anno in anno la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- metà delle vacanze di carnevale;
Per_
- durante le vacanze estive, ferme le modalità di visita paterne, trascorrerà con ciascun genitore un periodo di 2/3 settimane anche non consecutive, compatibilmente con le ferie a disposizione di ciascun genitore e tenuto conto dell'interesse preminente e del benessere della minore. La calendarizzazione prescelta andrà reciprocamente comunicata e concordata entro
Per_ il 30 di aprile di ogni anno. Il giorno del compleanno del genitore, egli/ella avrà la facoltà di tenere con sé anche se il giorno sarà di spettanza dell'altro genitore. Il giorno del compleanno della minore sarà festeggiato da entrambi i genitori con
Per_ modalità decise di volta in volta e tenuto conto dei desideri di
Per_ I ricorrenti potranno, previo accordo, modificare le predette condizioni, consentendo in ogni caso a di trascorrere tempi di permanenza maggiori presso l'abitazione paterna, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi della minore e con le incombenze lavorative degli adulti.
3 4.
(Mantenimento ordinario della figlia)
I genitori provvederanno direttamente, ciascuno nei tempi di permanenza della figlia presso le rispettive abitazioni, a far
Per_ fronte alle necessità primarie di dividendo a metà e previo accordo le spese relative all'acquisto di tutti i farmaci, alle
Per_ visite mediche, alla mensa, alla cancelleria, ai vestiti e alle scarpe. Stante il fatto che trascorrerà più tempo con la madre, i genitori concordano che l'assegno unico ed universale, oggi pari ad € 234,00 mensili, sia accreditato per intero alla
OR . Pt_1
5.
(Partecipazione alle spese straordinarie)
Le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia saranno ripartite al 50% tra i genitori.
Circa l'individuazione delle predette spese – e la loro ripartizione tra quelle dovute indipendentemente dall'accordo e quelle da concordare anticipatamente – le parti fanno riferimento a quanto previsto dal Protocollo d'intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone del 1/12/2016 adottato presso il Tribunale di Treviso.
I ricorrenti convengono, altresì, che nel caso di spese straordinarie che richiedano il preventivo accordo, la proprosta di spesa del genitore dovrà essere formulata in forma scritta (lettera raccomandata o e-mail o whatsapp). La medesima forma dovrà rivestire anche il consenso o il motivato dissenso dell'altro genitore;
in tale ultima evenienza il medesimo non sarà tenuto al rimborso laddove tale spesa dovesse comunque essere sostenuta dal genitore richiedente. Resta altresì inteso tra le parti che la richiesta di rimborso (al fine di essere ritenuta efficace) dovrà essere formalizzata entro e non oltre la fine del mese successivo a quello nel quale la spesa è stata sostenuta e che il pagamento dell'importo dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi.
6.
(Consenso per il rilascio di documenti)
I signori prestano il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi documenti validi per l'espatrio e al Parte_4
rilascio/ rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la figlia minore.
7.
(Mutuo su casa familiare)
4 Il signor si farà carico per intero del pagamento della rata di mutuo fondiario a suo tempo contratto per l'acquisto Pt_2
dell'abitazione familiare, impegnandosi a tenere indenne la signora da ogni conseguenza derivante da detta Pt_1
obbligazione, anche verso soggetti terzi. Ogni onere derivante da detto contratto sarà a totale carico del signor , Pt_2
obbligandosi a tenere indenne la signora da ogni conseguenza negativa, anche verso terzi. Pt_1
8.
(Clausola di chiusura)
I signori dichiarano di essere economicamente autosufficienti e/o disponibili ed in grado di reperire diversamente Parte_5
le sostanze occorrenti al proprio mantenimento o a far fronte ai propri fabbisogni anche primari. Ulteriormente rispetto a quanto in questa sede previsto, i ricorrenti dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsivoglia titolo, ragione o causa, avendo definito ogni pregresso rapporto di carattere economico, finanziario e patrimoniale, ad esclusione della restituzione da parte del Signor alla OR delle rate del mutuo fondiario dalla medesima pagate. Pt_2 Pt_1
L'efficacia dei presenti accordi decorrerà dalla data di sottoscrizione del ricorso.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 25/07/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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