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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 15/10/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1340/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania
Oggi 15 ottobre 2025 , il Tribunale di Tempio Pausania , nella persona del Gop Dott.ssa Giovanna Marai Sulas , ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel procedimento numero di registro generale 1340/2022 , proposto da:
B1, C.F.: , con sede Controparte_1 P.IVA_1 in Olbia, alla via Salvatore Petta n.40/42, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore in persona del Controparte_2 sig. (C.F: ) , rappresentato e difeso CP_3 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Giuseppe Carlo Satta
- attore - contro
, (C.F. e P. ), con Controparte_4 P.IVA_2 sede a Olbia, alla Via Svizzera, n. 11, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante sig. (Cod. Fisc. Controparte_4 C.F._2
), rappresenta e difesa dall'Avv. Marco Pilia e Avv. Francesca
[...]
Piga
- convenuta - in punto a Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc) ; Concisa esposizione delle ragioni della decisione Con atto di citazione del 2.5.2022 , regolarmente notificato , il
[...]
, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 185/2022 (R.G. 462/2022) emesso dal Tribunale di Tempio Pausania in data 31 marzo 2022 nei confronti della Controparte_5
, (C.F. e P. ), con sede a
[...] P.IVA_2
Pagina 1 Olbia, alla Via Svizzera, n. 11, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante sig. , per un importo pari a €. Controparte_4
24.349,67, oltre interessi e competenze legali per €. 1.305,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. sulle medesime come per legge e rimborso spese per € 286,00. A sostegno della domanda parte attrice ha dedotto l'inammissibilità del ricorso in quanto il contratto posto alla base dello stesso , contiene la clausola che prevede che in ipotesi di ritardo nei pagamenti, la società opposta per l'esecuzione si sarebbe attenuta alle disposizioni di cui all'art. 63 2 comma c.c. , la quale prevede la preventiva escussione dei condomini morosi;
Ha dedotto che la società Controparte_4 preventivamente quanto obbligatoriamente, avrebbe dovuto richiedere chi erano i morosi e, quindi, agire direttamente per il recupero nei loro confronti;
Ha dedotto altresì' l'indeterminatezza dell'importo in quanto alcune opere hanno richiesto per la loro realizzazione l'intervento di maestranze terze , attesa l'avvenuta approvazione dei lavori per efficientamento energetico (110%); Ha contestato la richiesta della provvisoria esecutorietà, stante la prova scritta su cui si fonda la contestazione e ha chiesto : “ Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: In via principale 1) Accertare e dichiarare la nullità e/o inammissibilità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo n. 185/2022, R.G. n. 462/2022 anche per tutti i motivi esposti in narrativa;
2) In via subordinata accertare e dichiarare la non debenza della somma di € 24.349,67 e/o della veriore somma da parte del condomino 1 in favore della Parte_1 Controparte_4 anche per i motivi di cui in premessa;
3) Con condanna del convenuto al pagamento delle spese di giudizio o, in caso di soccombenza, con spese compensate”. Incardinatosi il contradittorio, si è costituita tempestivamente in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 20.9.2022 , la società
[...]
, la quale nel contestare l'avversa opposizione in quanto Controparte_4 infondata in fatto e in diritto , ha eccepito che con contratto d'appalto del 5.5.2019, sottoscritto anche dall' Ing. -Direttore dei Persona_1 lavori - , il sono state realizzate opere Controparte_6 per i seguenti importi : “Stato finale: Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 16.09.2019 e riporta le seguenti annotazioni: - Importo lavori di progetto ……. €. 228.000,00 – Importo per aggiuntive
…… €. 79.739,00 - Totale €. 307.739,00 + IVA”; Ha eccepito che a seguito del completamento dei lavori, la società emetteva Controparte_4 la fattura n. 124 del 17.11.2020, dell'importo di €. 29.021,80, avente ad oggetto: - “vs dare saldo lavori ed opere aggiuntive” e che la predetta fattura non veniva saldata nei termini stabiliti , che con comunicazione dell'08.02.2022, la società chiedeva formalmente Controparte_4
Pagina 2 il pagamento della somma di €. 29.021,80 e che il Controparte_1 effettuava il pagamento della minor somma di €. 5.000,00 , lasciando impagata l'ulteriore somma di €. 24.021,80 , precisando che il saldo sarebbe avvenuto a seguito del recupero coattivo degli oneri condominiali posto in essere dal nei confronti dei morosi;
CP_1
Ha sostenuto che i lavori oggetto del presente giudizio sono sati eseguiti a regola d'arte e non sono stati contestati dal committente e che l ' opposizione è fondata sull'infondata eccezione di preventiva escussione dei condomini morosi ex art. 63 disp. att. c.c. che può essere eccepita solo in fase di esecuzione e non nella fase di formazione del titolo e ha così concluso : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via preliminare disporre la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c.; accertare e dichiarare l'improcedibilità del giudizio di opposizione per mancato rispetto del termine perentorio previsto per l'iscrizione della causa a ruolo della causa;
nel merito rigettare l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, confermato il decreto ingiuntivo n. 185/2022; condannare il al pagamento Controparte_6 della somma di €. 24.021,80; condannare il Controparte_6
B ex art. 96 c.p.c.; con vittoria di spese e competenze di causa. “
[...]
Concessi i termini ex art. 183 6 comma c.p.c. , le parti hanno depositato rispettive memorie . La causa è stata istruita mediante produzioni documentali , e sulle conclusioni delle parti è stata decisa con termini ex art. 190 c.p.c. Le note conclusionali ex art. 190 c.p.c . sono state depositate esclusivamente da parte convenuta – opposta . Con ordinanza del 30.06.2024 , il Giudice titolare della causa , “ Ritenuti superflui, in quanto documentali, i capi di prova dedotti da parte opposta nella memoria 183/6 n. 2; Rilevato che l'opposizione non è fondata su prova scritta;
Ritenuta la causa matura per la decisione, “ ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha fissato udienza al 23.05.2025 per la precisazione delle conclusioni . A seguito dell'ultima variazione tabellare emessa dal Presidente di questo Tribunale , la causa è transitata sul ruolo della scrivente . Ciò posto in punto di fatto , in diritto, ritiene preliminarmente questo Giudice che ragioni di economia processuale consentano la definizione del procedimento mediante il criterio della c.d. ragione più liquida che consente al giudice , senza doverne necessariamente seguire nella stesura delle motivazioni l'ordine logico delle diverse questioni articolate e dedotte dalle parti, di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione , anche se logicamente subordinata in quanto assorbente ( cfr. Cass. 12002/2014; Cass. 17214/2016).
Pagina 3 La domanda formulata da parte attrice va rigettata per le ragioni che si andranno di seguito ad esporre . La presente vicenda processuale trae origine dall'opposizione formulata dal corpo B 1 al decreto ingiuntivo n.185 /2022 , Controparte_1 iscritto a ruolo con il numero di RG 462/2022 di importo pari a
€.24.021,80 , oltre interessi legali moratori di cui al D.L. n. 231 del 9/10/2002 , emesso da questo Tribunale a favore della società
[...]
, richiesto a titolo di saldo per lavori ed opere aggiuntive Controparte_4 nell'ambito della ristrutturazione interna ed esterna che ha riguardato il predetto . CP_1
Si evidenzia che, ultimati i predetti lavori, la società opposta emetteva la fattura n. 124 del 17/11/2020 dell'importo di €. 29.021,80 relativa ai lavori e alle opere aggiuntive, ma che l'opponente provvedeva solo in data 18.2.2022 a corrispondere la somma di €. 5.000,00 , riconoscendo tuttavia, in tal modo il proprio debito nei confronti della società costruttrice , cui residuava la somma di €. 24.021,80 dalla medesima non corrisposta. Pertanto la società costruttrice si vedeva costretta ad adire codesto Tribunale al fine di ottenere il pagamento del saldo per i lavori e le opere aggiuntive realizzate . E' in atti il certificato di regolare esecuzione attestante i lavori di manutenzione interna ed esterna eseguiti sul Controparte_7
, sottoscritta anche da quest'ultimo in qualità di committente e nella
[...] persona del Dott. Ing. e dalla quale risulta l'esecuzione Persona_1 di opere per un importo pari ad €. 228.000,00 come previsto nell'originario contratto di appalto di data 5.5.2018 e un importo pari a €. 79.739,00 (Totale €. 307.739,00 +Iva) per opere aggiuntive .
Visto l'art. 1284 c.c. , il D.L. n.231 del 9/10/2002 e sulla scorta dei principi sanciti da ultimo dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite , (Cass. Sez. Unite 12449/2024) , stante la natura commerciale del rapporto intercorso tra le parti in causa riconosce alla società opposta gli interessi moratori come già concessi nella fase monitoria n. 185/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa istanza, domanda o eccezione disattesa, così provvede: Condanna il , (C.F. ), con Controparte_7 P.IVA_1 sede in Olbia, alla via Salvatore Petta n.40/42, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore Controparte_2 in persona del Sig. (C.F. ) , al
[...] CP_3 CodiceFiscale_1 pagamento in favore della società , (C.F. e P. Controparte_4
Pagina 4 ), con sede a Olbia, alla Via Svizzera, n. 11, in persona P.IVA_2 dell'amministratore unico e legale rappresentante sig. Controparte_4
(C.F. ), della somma di €. 24.021,80 in virtù del CodiceFiscale_2 decreto ingiuntivo n. 185/2022, oltre interessi legali moratori ai sensi del D.L. n.231 del 9/10/2002 , così come già disposto nella fase monitoria relativa alla presente procedura;
Condanna altresì il al pagamento in favore Controparte_7 della società delle spese di lite che liquida in €. Controparte_4
2.540,00 , oltre IVA, CPA e 15% per spese generali se dovuti come per legge . Così deciso in Tempio Pausania il giorno 15 ottobre 2025 . Il Giudice Onorario Giovanna Maria Sulas
Pagina 5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania
Oggi 15 ottobre 2025 , il Tribunale di Tempio Pausania , nella persona del Gop Dott.ssa Giovanna Marai Sulas , ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel procedimento numero di registro generale 1340/2022 , proposto da:
B1, C.F.: , con sede Controparte_1 P.IVA_1 in Olbia, alla via Salvatore Petta n.40/42, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore in persona del Controparte_2 sig. (C.F: ) , rappresentato e difeso CP_3 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Giuseppe Carlo Satta
- attore - contro
, (C.F. e P. ), con Controparte_4 P.IVA_2 sede a Olbia, alla Via Svizzera, n. 11, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante sig. (Cod. Fisc. Controparte_4 C.F._2
), rappresenta e difesa dall'Avv. Marco Pilia e Avv. Francesca
[...]
Piga
- convenuta - in punto a Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc) ; Concisa esposizione delle ragioni della decisione Con atto di citazione del 2.5.2022 , regolarmente notificato , il
[...]
, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 185/2022 (R.G. 462/2022) emesso dal Tribunale di Tempio Pausania in data 31 marzo 2022 nei confronti della Controparte_5
, (C.F. e P. ), con sede a
[...] P.IVA_2
Pagina 1 Olbia, alla Via Svizzera, n. 11, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante sig. , per un importo pari a €. Controparte_4
24.349,67, oltre interessi e competenze legali per €. 1.305,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. sulle medesime come per legge e rimborso spese per € 286,00. A sostegno della domanda parte attrice ha dedotto l'inammissibilità del ricorso in quanto il contratto posto alla base dello stesso , contiene la clausola che prevede che in ipotesi di ritardo nei pagamenti, la società opposta per l'esecuzione si sarebbe attenuta alle disposizioni di cui all'art. 63 2 comma c.c. , la quale prevede la preventiva escussione dei condomini morosi;
Ha dedotto che la società Controparte_4 preventivamente quanto obbligatoriamente, avrebbe dovuto richiedere chi erano i morosi e, quindi, agire direttamente per il recupero nei loro confronti;
Ha dedotto altresì' l'indeterminatezza dell'importo in quanto alcune opere hanno richiesto per la loro realizzazione l'intervento di maestranze terze , attesa l'avvenuta approvazione dei lavori per efficientamento energetico (110%); Ha contestato la richiesta della provvisoria esecutorietà, stante la prova scritta su cui si fonda la contestazione e ha chiesto : “ Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: In via principale 1) Accertare e dichiarare la nullità e/o inammissibilità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo n. 185/2022, R.G. n. 462/2022 anche per tutti i motivi esposti in narrativa;
2) In via subordinata accertare e dichiarare la non debenza della somma di € 24.349,67 e/o della veriore somma da parte del condomino 1 in favore della Parte_1 Controparte_4 anche per i motivi di cui in premessa;
3) Con condanna del convenuto al pagamento delle spese di giudizio o, in caso di soccombenza, con spese compensate”. Incardinatosi il contradittorio, si è costituita tempestivamente in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 20.9.2022 , la società
[...]
, la quale nel contestare l'avversa opposizione in quanto Controparte_4 infondata in fatto e in diritto , ha eccepito che con contratto d'appalto del 5.5.2019, sottoscritto anche dall' Ing. -Direttore dei Persona_1 lavori - , il sono state realizzate opere Controparte_6 per i seguenti importi : “Stato finale: Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 16.09.2019 e riporta le seguenti annotazioni: - Importo lavori di progetto ……. €. 228.000,00 – Importo per aggiuntive
…… €. 79.739,00 - Totale €. 307.739,00 + IVA”; Ha eccepito che a seguito del completamento dei lavori, la società emetteva Controparte_4 la fattura n. 124 del 17.11.2020, dell'importo di €. 29.021,80, avente ad oggetto: - “vs dare saldo lavori ed opere aggiuntive” e che la predetta fattura non veniva saldata nei termini stabiliti , che con comunicazione dell'08.02.2022, la società chiedeva formalmente Controparte_4
Pagina 2 il pagamento della somma di €. 29.021,80 e che il Controparte_1 effettuava il pagamento della minor somma di €. 5.000,00 , lasciando impagata l'ulteriore somma di €. 24.021,80 , precisando che il saldo sarebbe avvenuto a seguito del recupero coattivo degli oneri condominiali posto in essere dal nei confronti dei morosi;
CP_1
Ha sostenuto che i lavori oggetto del presente giudizio sono sati eseguiti a regola d'arte e non sono stati contestati dal committente e che l ' opposizione è fondata sull'infondata eccezione di preventiva escussione dei condomini morosi ex art. 63 disp. att. c.c. che può essere eccepita solo in fase di esecuzione e non nella fase di formazione del titolo e ha così concluso : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via preliminare disporre la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c.; accertare e dichiarare l'improcedibilità del giudizio di opposizione per mancato rispetto del termine perentorio previsto per l'iscrizione della causa a ruolo della causa;
nel merito rigettare l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, confermato il decreto ingiuntivo n. 185/2022; condannare il al pagamento Controparte_6 della somma di €. 24.021,80; condannare il Controparte_6
B ex art. 96 c.p.c.; con vittoria di spese e competenze di causa. “
[...]
Concessi i termini ex art. 183 6 comma c.p.c. , le parti hanno depositato rispettive memorie . La causa è stata istruita mediante produzioni documentali , e sulle conclusioni delle parti è stata decisa con termini ex art. 190 c.p.c. Le note conclusionali ex art. 190 c.p.c . sono state depositate esclusivamente da parte convenuta – opposta . Con ordinanza del 30.06.2024 , il Giudice titolare della causa , “ Ritenuti superflui, in quanto documentali, i capi di prova dedotti da parte opposta nella memoria 183/6 n. 2; Rilevato che l'opposizione non è fondata su prova scritta;
Ritenuta la causa matura per la decisione, “ ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha fissato udienza al 23.05.2025 per la precisazione delle conclusioni . A seguito dell'ultima variazione tabellare emessa dal Presidente di questo Tribunale , la causa è transitata sul ruolo della scrivente . Ciò posto in punto di fatto , in diritto, ritiene preliminarmente questo Giudice che ragioni di economia processuale consentano la definizione del procedimento mediante il criterio della c.d. ragione più liquida che consente al giudice , senza doverne necessariamente seguire nella stesura delle motivazioni l'ordine logico delle diverse questioni articolate e dedotte dalle parti, di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione , anche se logicamente subordinata in quanto assorbente ( cfr. Cass. 12002/2014; Cass. 17214/2016).
Pagina 3 La domanda formulata da parte attrice va rigettata per le ragioni che si andranno di seguito ad esporre . La presente vicenda processuale trae origine dall'opposizione formulata dal corpo B 1 al decreto ingiuntivo n.185 /2022 , Controparte_1 iscritto a ruolo con il numero di RG 462/2022 di importo pari a
€.24.021,80 , oltre interessi legali moratori di cui al D.L. n. 231 del 9/10/2002 , emesso da questo Tribunale a favore della società
[...]
, richiesto a titolo di saldo per lavori ed opere aggiuntive Controparte_4 nell'ambito della ristrutturazione interna ed esterna che ha riguardato il predetto . CP_1
Si evidenzia che, ultimati i predetti lavori, la società opposta emetteva la fattura n. 124 del 17/11/2020 dell'importo di €. 29.021,80 relativa ai lavori e alle opere aggiuntive, ma che l'opponente provvedeva solo in data 18.2.2022 a corrispondere la somma di €. 5.000,00 , riconoscendo tuttavia, in tal modo il proprio debito nei confronti della società costruttrice , cui residuava la somma di €. 24.021,80 dalla medesima non corrisposta. Pertanto la società costruttrice si vedeva costretta ad adire codesto Tribunale al fine di ottenere il pagamento del saldo per i lavori e le opere aggiuntive realizzate . E' in atti il certificato di regolare esecuzione attestante i lavori di manutenzione interna ed esterna eseguiti sul Controparte_7
, sottoscritta anche da quest'ultimo in qualità di committente e nella
[...] persona del Dott. Ing. e dalla quale risulta l'esecuzione Persona_1 di opere per un importo pari ad €. 228.000,00 come previsto nell'originario contratto di appalto di data 5.5.2018 e un importo pari a €. 79.739,00 (Totale €. 307.739,00 +Iva) per opere aggiuntive .
Visto l'art. 1284 c.c. , il D.L. n.231 del 9/10/2002 e sulla scorta dei principi sanciti da ultimo dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite , (Cass. Sez. Unite 12449/2024) , stante la natura commerciale del rapporto intercorso tra le parti in causa riconosce alla società opposta gli interessi moratori come già concessi nella fase monitoria n. 185/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa istanza, domanda o eccezione disattesa, così provvede: Condanna il , (C.F. ), con Controparte_7 P.IVA_1 sede in Olbia, alla via Salvatore Petta n.40/42, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore Controparte_2 in persona del Sig. (C.F. ) , al
[...] CP_3 CodiceFiscale_1 pagamento in favore della società , (C.F. e P. Controparte_4
Pagina 4 ), con sede a Olbia, alla Via Svizzera, n. 11, in persona P.IVA_2 dell'amministratore unico e legale rappresentante sig. Controparte_4
(C.F. ), della somma di €. 24.021,80 in virtù del CodiceFiscale_2 decreto ingiuntivo n. 185/2022, oltre interessi legali moratori ai sensi del D.L. n.231 del 9/10/2002 , così come già disposto nella fase monitoria relativa alla presente procedura;
Condanna altresì il al pagamento in favore Controparte_7 della società delle spese di lite che liquida in €. Controparte_4
2.540,00 , oltre IVA, CPA e 15% per spese generali se dovuti come per legge . Così deciso in Tempio Pausania il giorno 15 ottobre 2025 . Il Giudice Onorario Giovanna Maria Sulas
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