Art. 10.
Gli adempimenti agli obblighi contributivi effettuati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, nelle stesse misure previste dall'articolo 2, in applicazione degli accordi sindacali intervenuti in materia, sono considerati validi a tutti gli effetti.
Gli adempimenti agli obblighi contributivi effettuati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, nelle stesse misure previste dall'articolo 2, in applicazione degli accordi sindacali intervenuti in materia, sono considerati validi a tutti gli effetti.